Sentenza breve 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/06/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 01239/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2025, proposto da
SA TA; HVF S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentati e difesi dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in AL, via SS. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 5472 del 27.03.2025, successivamente notificato, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica - Edilizia Privata del Comune di Positano ha respinto l’istanza di accertamento di conformità urbanistica, precedentemente depositata dalle ricorrenti (prot. n. 3633 del 27.03.20215), ai fini della sanatoria di alcune opere realizzate nell’ambito di alcuni immobili sito alla via Pasitea 318/328 del Comune di Positano;
b - ove e per quanto occorra, del preavviso di diniego prot. n. 4077 del 21.03.2022, richiamato nel provvedimento sub a);
c - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. 5472 del 27 marzo 2025, con il quale il Comune di Positano ha respinto l’istanza di accertamento di conformità urbanistica precedentemente depositata dalle ricorrenti ai fini della sanatoria di alcune opere realizzate nell’ambito di due distinti immobili siti alla via Pasitea 318/328 del Comune di Positano, destinati ad attività turistico-ricettiva; nonché, ove e per quanto occorra, del preavviso di diniego prot. n. 4077 del 21 marzo 2022.
Si eccepisce in particolare la violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 1475 del 17 giugno 2021 poiché la P.A. ha respinto l’istanza senza definire preventivamente il procedimento di compatibilità paesaggistica, come sancito con la suddetta decisione, con la quale è stato annullato il precedente diniego.
Si eccepisce, pure, la violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 1474 del 17 giugno 2021, poiché la P.A. ha richiamato e ritenuto vincolante il parere della Soprintendenza prot. n. 15848 del 5 luglio 2016 il quale, invece, è tardivo e non vincolante, come sancito con la suddetta decisione.
Secondo i ricorrenti il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo poiché non ha tenuto conto della pendenza di alcune istanze di condono nonché, per difetto di istruttoria, di motivazione ed erroneità in fatto.
Più in dettaglio, la ricorrente deduce di essere comproprietaria di due immobili destinati ad attività turistico-ricettiva, denominati “Hotel Villa NC e “Residence Villa NC, nell’ambito dei quali la società HVF S.r.l. esercita da anni l’attività alberghiera.
L’immobile denominato “Hotel Villa NC, legittimamente realizzato in virtù di vari titoli edilizi, è interessato da tre istanze di condono, tutt’oggi inevase (pratiche nn. 620 e 845 L.47/85 e n. 440 L.724/94), in pendenza delle quali sono state realizzati, in virtù di regolari titoli edilizi, diversi interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e adeguamento funzionale.
L’immobile denominato “Residence Villa NC, anch’esso legittimamente realizzato in virtù di vari titoli edilizi, è, poi, interessato da due pratiche condono, n. 619 ex L. n. 45/85 e n. 441 ex L. n. 724/94, tutt’oggi inevase, in pendenza delle quali sono state realizzati, in virtù di regolari titoli edilizi, diversi interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e adeguamento funzionale.
Il Comune di Positano ha emesso le ordinanze di demolizione n. 36/2014 del 2 luglio 2014 e n. 75/2014 del 18 dicembre 2014, con cui è stata contestata la presunta natura abusiva di alcuni interventi realizzati sia nell’immobile denominato “Hotel Villa NC (ordinanza n. 36) che nell’immobile denominato “Residence Villa NC (ordinanza n. 75), le quali sono state oggetto di autonomi ricorsi (R.G. nn. 2286/2015 e 247/2015), successivamente dichiarati improcedibili (sentenze nn. 1454/2021 e 1461/2021), attesa l’intervenuta presentazione delle istanze di sanatoria.
Invero, i ricorrenti: - con istanza prot. n. 3633 del 27 marzo 2015, hanno chiesto l’accertamento di conformità edilizia; - con istanza prot. n. 3634, di pari data, hanno chiesto la compatibilità paesaggistica, ex art. 167 – commi 4 e 5 D.lgs. n. 42/2004.
Senonché: - il Comune di Positano, con provvedimento dell’11 febbraio 2026, prot. n. 1784, ha respinto l’istanza di accertamento di conformità edilizia; - la Soprintendenza, con provvedimento prot. n. 15848 del 5 luglio 2016, ha espresso parere contrario all’accoglimento della richiesta di compatibilità paesaggistica; a seguire il Comune di Positano, facendo proprio detto parere, con provvedimento dell’8 agosto 2016, ha respinto l’istanza.
Avverso i suddetti provvedimenti, la ricorrente ha proposto:
a - il ricorso R.G. n. 793/2016, avente ad oggetto il diniego di accertamento di conformità edilizia, il quale è stato accolto con la sentenza n. 1475 del 17 giugni 2021 in quanto: - il Comune di Positano, prima di definire il procedimento di accertamento di conformità urbanistica, avrebbe dovuto definire il procedimento di compatibilità paesaggistica (all’epoca neanche attivato); - risultava violata la previsione di cui all’art. 10 bis L. n. 241/1990; - è illegittima anche la disposta riviviscenza delle ordinanze di demolizione;
b – il ricorso R.G. n. 1632/2016, avente ad oggetto il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica, il quale è stato accolto con la sentenza n. 1474 del 16 giugno 2021 in quanto, risultando tardivo il parere della Soprintendenza, “ il Comune di Positano non avrebbe potuto, come invece ha fatto, determinarsi, negativamente, sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica de qua, puramente e semplicemente richiamando il parere contrario reso dalla Soprintendenza, bensì avrebbe dovuto operare un’autonoma valutazione, al riguardo ”.
Con il provvedimento impugnato, il Comune di Positano ha respinto l’istanza prot. n. 3633 del 27 marzo 2015 di accertamento di conformità edilizia senza preventivamente definire il procedimento di compatibilità paesaggistica e facendo proprio, ancora una volta - ritenendolo vincolante - il parere della Soprintendenza prot. n. 15848 del 2016, il tutto in violazione del giudicato, omettendo pure di tener conto della pendenza delle istanze di condono.
In particolare, sotto quest’ultimo profilo, si eccepisce la violazione dell’art. 38, comma 1, della L. n. 47/1985, in quanto la P.A. avrebbe dovuto definire prima i procedimenti di condono e, solo, poi, quello di cui al provvedimento impugnato, e ciò, anche al fine di determinare, innanzitutto, lo stato legittimo dell’immobile.
Si rileva, poi, che con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha esaminato e respinto la sola istanza prot. n. 3633 ovvero l’istanza di accertamento di conformità, mentre è stata del tutto ignorata la distinta istanza di compatibilità paesaggistica prot. n. 3634, il cui esame, peraltro, aveva natura prioritaria rispetto all’esame della distinta istanza di accertamento di conformità edilizia.
Si richiama il cd. Decreto Salva Casa, che imporrebbe una rinnovata valutazione della vicenda de qua , ai sensi di detto nuovo regime.
Si denuncia anche la violazione del giusto procedimento, tenuto conto dell’ampio arco temporale (3 anni) intercorso tra i motivi ostativi e la conclusione del procedimento.
Ancora, si osserva che le opere oggetto della richiesta sanatoria sono del tutto autonome in quanto poste su differenti quote (piano terra; piano quarto sottostrada; piano quinto sottostrada) e relative a differenti immobili (corpo principale e corpo accessorio), e riguardano per la gran parte interventi minimi di adeguamento funzionale (ringhiere, scale, ombreggiature, balcone a sbalzo, opere interne, tendaggi retrattili), sicché la P.A., piuttosto che respingere in toto l’istanza, avrebbe dovuto scindere le opere, attraverso un esame distinto ed analitico.
Si contesta il ritenuto incremento di superficie utile e di volume, ribadendo che le opere di cui all’avversata istanza (consistenti in interventi di manutenzione - ordinaria e straordinaria - consolidamento statico e adeguamento funzionale) risultano addirittura regolarmente assentite.
Infine, si eccepisce il difetto assoluto di motivazione, non essendo dato comprendere l’eventuale profilo di contrasto delle opere in oggetto, né per quale ragione la P.A. abbia ritenuto che trattasi di interventi di ristrutturazione edilizia.
Pur ritualmente intimato, il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 25 giugno 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
l ricorso è manifestamente fondato, sotto il profilo assorbente della violazione del giudicato, e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare.
Si legge nel gravato provvedimento:
“ Accertato che gli interventi per i quali viene richiesta la sanatoria Edilizia hanno comportato un incremento di superficie Utile e di Volume oltre a modifiche dell’aspetto esteriore e per i quali la Soprintendenza ha espresso il proprio parere vincolante Negativo sull’accertamento di compatibilità paesaggistica, in quanto è chiaro che trattasi di un intervento di ristrutturazione edilizia, che necessitava di permesso di costruire ex art. 3, lett. E, DPR 380/2001 (già licenza edilizia), e come si dirà in seguito di “autorizzazione paesaggistica” ”.
Ebbene, questo Tribunale ha già accertato, inter partes e con valore di giudicato, che:
“ La disciplina di cui all’art. 167 comma 5, d.lg. n. 42 del 2004 relativa al procedimento volto all’accertamento di compatibilità paesaggistica prevede che l’autorità si pronunci previo parere (espressamente qualificato come) vincolante della Soprintendenza. A fronte della natura, degli effetti e della obbligatorietà del parere della Soprintendenza, l’adozione del diniego in mancanza di tale fondamentale elemento consultivo rende l’attività successiva del Comune viziata in termini di illegittimità. Né è invocabile la sanatoria processuale ex art. 21 octies l. 241 cit., a fronte del carattere ampiamente discrezionale del parere obbligatorio e vincolante in questione” (T. A. R. Liguria, Sez. I, 3/12/2015, n. 995) ” (sent. n. 1475/2021);
e che:
“ reso – tardivamente – il parere da parte dell’organo tutorio statale, oltre il termine perentorio di legge, il Comune di Positano non avrebbe potuto, come invece ha fatto, determinarsi, negativamente, sull’istanza d’accertamento di compatibilità paesaggistica de qua, puramente e semplicemente richiamando il parere contrario, reso dalla Soprintendenza, bensì avrebbe dovuto operare un’autonoma valutazione, al riguardo ” (sent. n. 1474/2021).
Palese, dunque, la fondatezza del vizio di cui sopra, tenuto anche conto della censura secondo cui non tutte le opere da sanare hanno comportato un incremento di superficie utile e di volume, riguardando interventi di adeguamento funzionale (ringhiere, scale, ombreggiature, balcone a sbalzo, opere interne, tendaggi retrattili).
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della nota prot. n. 5472 del 27 marzo 2025.
Stante la peculiarità della questione, e tenuto conto della mancata costituzione del Comune resistente, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui alla nota prot. n. 5472 del 27 marzo 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO