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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4342/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4342/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 1133/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 11/05/2020 e non notificata
TRA
(P. Iva: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di deliberazione di conferimento di incarico allegata all'atto di appello, dall'avv. Ferdinando Del Mondo (c.f.: ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Afragola (CE) alla via della Repubblica n. 26/b.
APP ELLAN T E
E
(P. Iva: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore dott. con sede legale in San Controparte_2
Marcellino (Ce), al Corso Italia, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f.: ) e C.F._2
(c.f.: , con i quali elettivamente domicilia in Persona_1 C.F._3
Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio n. 21.
APP ELLA TA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso monitorio la società premettendo di Controparte_2 essere accreditata presso il per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore CP_3 degli assistiti dell' ha chiesto ingiungersi all'azienda sanitaria il Parte_2 pagamento di € 16.991,54, oltre interessi, a titolo di saldo dovuto per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2017.
2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I sez. civile, in data 12/12/2017 ha accolto il ricorso ed ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3158/2017, poi notificato all'odierna appellante in data 10/01/2018, con il quale è stato ordinato all' il Parte_3 pagamento della somma di € 16.991,54, oltre interessi al tasso legale e spese di procedura, liquidate in € 800,00 per compensi professionali ed € 130,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva e C.P.A., con attribuzione.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 19/02/2018, l'
[...]
ha proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, Parte_3 eccependo:
- il difetto di giurisdizione del giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- che il mancato deposito da parte della del Parte_4
Documento Unico di Regolarità Contabile (D.U.R.C.) in corso di validità aveva impedito l'emissione di mandati di pagamento, così come si evince dalla nota prot.
40996 del 13/02/2018;
- che la somma oggetto del decreto ingiuntivo corrispondeva all'importo delle decurtazioni sul fatturato imputabile a regressione tariffaria unica (R.T.U.) trimestrale, disposta sulla base della Delibera Commissariale n. 89/2016, come peraltro chiaramente evincibile dalla nota prot. 34789 del 7/02/2018 (in atti);
- che la pretesa società era indimostrata, attesa l'inidoneità delle fatture a fornire prova del credito certo, liquido ed esigibile.
3.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata, si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Parte_4
Parte Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ragionamento della riguardo alla
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regolarità contributiva;
ha evidenziato che ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 69 del
21/06/2013 l' avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il Documento Unico di Parte_3
Regolarità Contributiva (cd. D.U.R.C.) e, in caso di D.U.R.C. negativo, trattenere un Parte importo pari a quello dell'inadempienza contributiva, ma che l' non aveva effettuato nessun accertamento del genere. Parte Sotto altro profilo, allegava che l' non aveva provato il superamento del tetto di spesa, e che peraltro aveva calcolato in modo arbitrario la percentuale di sforamento per il I trimestre 2017, pretendendo di recuperare l'eccedenza, in parte, sugli acconti del III
e IV trimestre, in parte a consuntivo, sui saldi dovuti.
4. Con sentenza n. 1133/2020, pubblicata in data 11/05/2020, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha rigettato l'opposizione dell' con condanna al Parte_3 pagamento delle spese di lite, ritenendo, per un verso, l'irrilevanza della mancata presentazione del D.U.R.C. da parte della struttura sanitaria ai fini del pagamento, per altro verso la carenza di prova del superamento del tetto di spesa per difetto di Parte comunicazione – da parte dell' - dell'avvenuto superamento al Centro.
5. Avverso la decisione di primo grado spiega gravame l' per i seguenti Parte_2 motivi. Parte 5.1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del tribunale per violazione di legge ed errata interpretazione degli obblighi di adempimento del contratto, avendo omesso la valutazione del comportamento inadempiente del centro, tenuto a dichiarare la regolarità contributiva ed a depositare la relativa documentazione probante, tra cui “moduli F24 comprovanti il versamento dei contributi previdenziali, copia del DURC, copia della dichiarazione di assunzione responsabilità con attestazione di regolarità contributiva, copia delle dichiarazioni di avvenuto pagamento degli stipendi, copia del libro unico del lavoro” (così atto di appello a pagina 3); di conseguenza, il giudice di prime cure avrebbe obliterato la valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, sbagliando nel non considerare grave l'inadempimento del e trascurando che, invece, il rifiuto di essa attrice di adempiere la propria Pt_5 obbligazione risponde al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto. Parte 5.2. Con il secondo motivo, l' critica la sentenza impugnata per omessa motivazione ed omesso esame di documenti, nella parte in cui ha ritenuto non provato il superamento del tetto di spesa, avendo, a suo dire, provato l'avvenuto superamento del
_______________________________________________________________________ n. 4342/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
tetto di spesa mediante il deposito del decreto n. 89 dell'8/08/2016 del Commissario ad
Acta, del contratto stipulato inter partes il 22/03/2017 sui volumi e limiti di spesa delle prestazioni per l'anno 2017 e della nota prot. 34789/C. Cent. Accr. del 7/02/2018.
Circa l'ammontare del fatturato del Centro appellato ed il limite del tetto di spesa, Parte l' ha precisato che la società ha eseguito prestazioni sanitarie Parte_4 per le quali ha chiesto il pagamento di complessivi € 169.942,36 (come da fatture emesse), percependo la minor somma di € 152.950,82, poi rivendicando la differenza con il ricorso per decreto ingiuntivo. Tuttavia, la nota prot. 34789/C. Cent. Accr. del
7.2.2018, non contestata dalla parte opposta, dimostrerebbe che il credito vantato dal
Centro appellato attiene a prestazioni erogate oltre il limite di spesa fissato, con conseguente applicazione da parte della prevista dalla Parte_6
Regione Campania (pag. 5 e 6 dell'atto di appello).
5.3. Infine, l'appellante ha chiesto la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza, ex art. 283 c.p.c..
6. Instaurato il contraddittorio con la rituale notifica all'appellata, con comparsa depositata il 18/03/2021 si è costituita in giudizio Parte_4 che ha eccepito:
- l'inammissibilità dell'appello, in quanto privo sia dell'indicazione delle parti del provvedimento appellato, sia delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- l'infondatezza del primo motivo di appello, alla luce dei principi esposti dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4092/2017 richiamata nella decisione gravata;
Parte
- la mancata prova del superamento del tetto di spesa, in quanto l' ha violato gli artt. 5 e 6 del contratto in materia di monitoraggi mensili, non ha dimostrato l'attività dei tavoli tecnici imposti dal contratto, non ha formulato correzioni e/o miglioramenti tecnici in merito alla remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 3, lettera b del contratto, e non ha determinato il valore medio della prestazione di cui all'art. 6, comma 3, lettera c del contratto.
Infine, sotto il profilo processuale, la società opposta ha evidenziato che il deposito del
D.C.A. n. 89/2016 in appello è da considerarsi inammissibile, in quanto non prodotto in primo grado, inoltre che la nota prot. 34789 del 7.2.2018 è una mera nota interna
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all'Ente, priva di valenza probatoria, trattandosi di documento proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene.
6. Tenutasi l'udienza di comparizione in data 14/04/2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.6.2022, poi d'ufficio per esigenze di ruolo al 29 gennaio 2025, infine al 7/05/2025.
In data 7.5.2025, all'esito di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione, con termini per memorie conclusionali di giorni 30+20 ai sensi dell'art. 190, co. 2, c.p.c.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica da parte dell'appellata.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, è infondata la censura di inammissibilità dell'appello, in quanto l'appellante ha indicato puntualmente i punti di motivazione di cui chiede la modifica e le ragioni poste a base della richiesta;
d'altro canto, l'appellata si è difesa in modo articolato su ognuno dei motivi di gravame.
7.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Sul punto, questo Collegio condivide e fa suo l'orientamento espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte, secondo cui la mancata presentazione del D.U.R.C. o l'eventuale irregolarità dello stesso non può essere validamente opposta dalla ASL debitrice in sede di accertamento del credito, per negare l'esistenza del diritto al pagamento delle prestazioni rese, ma, al più, può costituire motivo di rifiuto del pagamento, una volta accertato il credito, in fase di esecuzione (cf. Cass. SU sent. n. 4092 del 16.02.2017).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il giudice di prime cure.
Può solo brevemente soggiungersi che questa opzione interpretativa corrisponde perfettamente alla ratio che è sottesa al controllo di regolarità contributiva da parte della Parte
o di altro Ente pubblico committente, che è quella di garantire che i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori impiegati per la commessa siano effettivamente pagati, addossandosi all'Ente un “intervento sostitutivo” (con onere di pagamento dei contributi) in caso di accertata e circostanziata irregolarità dell'appalto o della fornitura per cui si controverte;
è a tal fine che ai sensi dell'art. 31, comma 4, del
D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 (convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013), le amministrazioni pubbliche all'atto del pagamento “acquisiscono d'ufficio, attraverso
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strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità”.
7.2. Sul secondo motivo di appello, il Collegio, in applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento
(adottato anche dal giudice di prime cure), secondo cui il superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato, da provarsi a cura della struttura sanitaria accreditata, bensì un fatto impeditivo dell'obbligazione, con Parte correlativo onus probandi a carico dell' Parte 7.2.1. La con l'atto di gravame ha elencato in un apposito indice i documenti già in atti in primo grado, tutti depositati telematicamente, posti a base dell'appello, della cui utilizzabilità non vi è motivo di dubitare, sia perché già nel fascicolo telematico di primo grado, sia perché inseriti nell'indice dell'appello, sia perché il loro contenuto è citato e ribadito nella nota prot. nota prot. 34789/C. Cent. Accr. del 7.2.2018, sulla base Parte della quale la svolge le sue difese in appello per rimarcare che il tetto di spesa è stato superato.
Tanto si osserva, anche sulla scorta dell'interpretazione della Suprema Corte, che la
Corte condivide, secondo la quale “La definitività dell'acquisizione processuale del documento prodotto, inteso come fonte di conoscenza del fatto, nel passaggio dal giudizio di primo grado al giudizio d'appello, perché possa poi influire altresì sull'attività logica del giudice dell'impugnazione e sul risultato decisionale che discende da questa attività, deve trovare un coordinamento con la regola della formazione progressiva della cosa giudicata e con l'effetto devolutivo dell'impugnazione di merito. Affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va, dunque, nuovamente “provato” dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo” (così Cass. SU 4835/2023, punto 5.2. in motivazione).
L'indice in questione prevede:
“3) atti e documenti del fascicolo del primo grado del giudizio:
A – atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
B – nota prot. 40996 del 13.2.2018; Parte_3
C - nota prot. 34789 del 7.2.2018; Parte_3
_______________________________________________________________________ n. 4342/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
D – determinazione n. 7968 del 29.11.2017; Parte_3
E - determinazione n. 6972 del 20.10.2017; Parte_3
F – contratto del 22.3.2017”. Parte Rileva dunque la Corte che i predetti atti richiamati nell'indice, sui quali la fonda il corretto procedimento di applicazione della RTU per i primi 2 trimestri del 2017, sono depositati già in primo grado in opposizione a decreto ingiuntivo: in particolare le determine dirigenziali n. 6972/2017 del 20.10.2017 (relativa al I trimestre 2017) e n. Parte 7968/2017 con cui la all'esito dei monitoraggi, ha proceduto alla liquidazione a saldo delle prestazioni del primo e secondo trimestre 2017.
7.2.2. Riguardo ad esse occorre prima di tutto chiarire che, come affermato più volte Parte dalla Suprema Corte, le deliberazioni dell' emesse in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo.
Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, Part l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (così Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione).
È evidente, pertanto, che per contestare la validità di tali provvedimenti di carattere autoritativo, la società appellata avrebbe dovuto impugnarli dinanzi al G.A..
Tanto si evidenzia anche sulla scorta di quanto affermato Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, in cui si afferma che proprio in virtù del loro carattere autoritativo “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne
_______________________________________________________________________ n. 4342/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
in discussione la validità e l'efficacia”.
Appaiono pertanto in generale prive di rilievo tutte le censure relative alle omesse Parte informazioni da parte della in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n.
4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Ciò che appare rilevante e dirimente, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, così come previsto in contratto e come regolato dalle delibere citate, nei casi in cui a consuntivo le date di esaurimento del budget di spesa siano antecedenti alla data preventivamente comunicata nonché nel caso in cui non sia stata data alcuna comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa;
solo nel caso in cui le prestazioni siano avvenute dopo la data di esaurimento del tetto di spesa preventivamente comunicata esse potranno non essere per nulla retribuite (ma questa ultima evenienza – è pacifico – non ricorre affatto nel caso in esame).Tali devono Parte ritenersi essere le uniche modalità operative al cui rispetto l' è obbligata, al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa;
quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tali regole procedimentali e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari.
7.2.3. La nell'atto di appello ha specificato che la somma di € Parte_3
16.991,54, risultante dalla differenza tra il fatturato per le prestazioni rese nell'anno
2017 e la minor somma effettivamente corrisposta, è riferibile a prestazioni erogate oltre il limite di spesa assegnato per l'anno 2017, con conseguente applicazione della
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riduzione tariffaria unica (RTU), così come desumibile dalla nota prot. 34789/C. Cent.
Accr. del 7 febbraio 2018.
Dalla lettura della determinazione ivi richiamata, n. 6972/2017, si evince che, poiché per il primo trimestre del 2017 per l'intera branca di patologia clinica il limite di spesa Parte di € 4.027.090,91 era stato superato, l' ha applicato su tale importo una regressione tariffaria del 17%, pari ad € 844.259,71, da decurtare dal fatturato trimestrale dei singoli centri in proporzione al contributo apportato da ciascuno di essi al superamento del tetto di spesa. Parte Pertanto, con la determinazione n. 6972/2017, l' ha determinato la misura di sforamento imputabile al Centro appellato e ha calcolato una regressione tariffaria pari ad € 17.098,24 sul fatturato totale del primo trimestre, di € 98.656,29. Nel secondo Parte trimestre non si è avuto alcun sforamento e la nulla del fatturato contesta a titolo di regressione tariffaria.
Costituiscono dati pacifici oltre che documentati che la società appellata abbia emesso fatture per il primo semestre per un importo totale di € 169.915,36, tanto è vero che lo stesso ricorso monitorio indica tutte le fatture emesse in detto periodo il cui importo complessivo è appunto di € 169.915,36; inoltre è altresì pacifico che i pagamenti Parte effettuati dalla per detto periodo di sei mesi ammontano ad € 152.950,82.
La differenza tra fatturato e pagato di € 16.991,44 è esattamente l'importo oggetto di Parte domanda monitoria, di poco inferiore all'importo calcolato correttamente dalla a titolo di regressione tariffaria nella citata delibera, dunque non è dovuto.
Per completezza, si dà atto che la censura sul mancato deposito in primo grado del decreto n. 89 dell'8/08/2016 del Commissario ad Acta è priva di rilievo, in quanto il superamento del tetto di spesa è comunque provato in modo idoneo dalle deliberazioni.
Del pari, risulta infondata la doglianza relativa ai criteri di liquidazione delle prestazioni Parte applicati dall' in quanto il meccanismo della verifica trimestrale per l'anno 2017, con recupero di quanto pagato in eccesso nei trimestri successivi risulta espressamente previsto dall' art. 5 bis del contratto, intitolato “Applicazione dei tetti di spesa 2017 in corso d'anno”.
Per tutte le ragioni esposte, si ritiene che il Giudice di primo grado non valutando gli atti depositati e valorizzando soltanto la mancata comunicazione dell'avvenuto superamento Parte ha errato nel ritenere che l' non avesse provato il fatto impeditivo del superamento
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del tetto di spesa e della conseguente applicazione della regressione tariffaria.
7.3. In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va revocato il decreto ingiuntivo.
8. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna della società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante.
Il compenso è liquidato in dispositivo, ai sensi degli artt. 12 c.p.c. e 5 T.F., in base ai parametri contenuti nel DM 147/2022 per i giudizi di valore compreso tra € 5.201,00 ed
€ 26.000,00, con esclusione per la fase di appello dell'onorario per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1133/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
11.5.2020, così provvede:
--Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 3158/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
12/12/2017;
--Condanna in persona del legale rappresentante Parte_7 pro tempore, al pagamento in favore dell' delle spese del doppio grado Parte_3 di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2.600,00 per onorario, e per il secondo grado in € 382,00 per esborsi ed € 2.000,00 per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ n. 4342/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4342/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 1133/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 11/05/2020 e non notificata
TRA
(P. Iva: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di deliberazione di conferimento di incarico allegata all'atto di appello, dall'avv. Ferdinando Del Mondo (c.f.: ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Afragola (CE) alla via della Repubblica n. 26/b.
APP ELLAN T E
E
(P. Iva: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore dott. con sede legale in San Controparte_2
Marcellino (Ce), al Corso Italia, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f.: ) e C.F._2
(c.f.: , con i quali elettivamente domicilia in Persona_1 C.F._3
Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio n. 21.
APP ELLA TA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso monitorio la società premettendo di Controparte_2 essere accreditata presso il per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore CP_3 degli assistiti dell' ha chiesto ingiungersi all'azienda sanitaria il Parte_2 pagamento di € 16.991,54, oltre interessi, a titolo di saldo dovuto per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2017.
2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I sez. civile, in data 12/12/2017 ha accolto il ricorso ed ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3158/2017, poi notificato all'odierna appellante in data 10/01/2018, con il quale è stato ordinato all' il Parte_3 pagamento della somma di € 16.991,54, oltre interessi al tasso legale e spese di procedura, liquidate in € 800,00 per compensi professionali ed € 130,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva e C.P.A., con attribuzione.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 19/02/2018, l'
[...]
ha proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, Parte_3 eccependo:
- il difetto di giurisdizione del giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- che il mancato deposito da parte della del Parte_4
Documento Unico di Regolarità Contabile (D.U.R.C.) in corso di validità aveva impedito l'emissione di mandati di pagamento, così come si evince dalla nota prot.
40996 del 13/02/2018;
- che la somma oggetto del decreto ingiuntivo corrispondeva all'importo delle decurtazioni sul fatturato imputabile a regressione tariffaria unica (R.T.U.) trimestrale, disposta sulla base della Delibera Commissariale n. 89/2016, come peraltro chiaramente evincibile dalla nota prot. 34789 del 7/02/2018 (in atti);
- che la pretesa società era indimostrata, attesa l'inidoneità delle fatture a fornire prova del credito certo, liquido ed esigibile.
3.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata, si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Parte_4
Parte Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ragionamento della riguardo alla
_______________________________________________________________________ n. 4342/2020 r.g.a.c.c. Sentenza 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
regolarità contributiva;
ha evidenziato che ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 69 del
21/06/2013 l' avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il Documento Unico di Parte_3
Regolarità Contributiva (cd. D.U.R.C.) e, in caso di D.U.R.C. negativo, trattenere un Parte importo pari a quello dell'inadempienza contributiva, ma che l' non aveva effettuato nessun accertamento del genere. Parte Sotto altro profilo, allegava che l' non aveva provato il superamento del tetto di spesa, e che peraltro aveva calcolato in modo arbitrario la percentuale di sforamento per il I trimestre 2017, pretendendo di recuperare l'eccedenza, in parte, sugli acconti del III
e IV trimestre, in parte a consuntivo, sui saldi dovuti.
4. Con sentenza n. 1133/2020, pubblicata in data 11/05/2020, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha rigettato l'opposizione dell' con condanna al Parte_3 pagamento delle spese di lite, ritenendo, per un verso, l'irrilevanza della mancata presentazione del D.U.R.C. da parte della struttura sanitaria ai fini del pagamento, per altro verso la carenza di prova del superamento del tetto di spesa per difetto di Parte comunicazione – da parte dell' - dell'avvenuto superamento al Centro.
5. Avverso la decisione di primo grado spiega gravame l' per i seguenti Parte_2 motivi. Parte 5.1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del tribunale per violazione di legge ed errata interpretazione degli obblighi di adempimento del contratto, avendo omesso la valutazione del comportamento inadempiente del centro, tenuto a dichiarare la regolarità contributiva ed a depositare la relativa documentazione probante, tra cui “moduli F24 comprovanti il versamento dei contributi previdenziali, copia del DURC, copia della dichiarazione di assunzione responsabilità con attestazione di regolarità contributiva, copia delle dichiarazioni di avvenuto pagamento degli stipendi, copia del libro unico del lavoro” (così atto di appello a pagina 3); di conseguenza, il giudice di prime cure avrebbe obliterato la valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, sbagliando nel non considerare grave l'inadempimento del e trascurando che, invece, il rifiuto di essa attrice di adempiere la propria Pt_5 obbligazione risponde al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto. Parte 5.2. Con il secondo motivo, l' critica la sentenza impugnata per omessa motivazione ed omesso esame di documenti, nella parte in cui ha ritenuto non provato il superamento del tetto di spesa, avendo, a suo dire, provato l'avvenuto superamento del
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tetto di spesa mediante il deposito del decreto n. 89 dell'8/08/2016 del Commissario ad
Acta, del contratto stipulato inter partes il 22/03/2017 sui volumi e limiti di spesa delle prestazioni per l'anno 2017 e della nota prot. 34789/C. Cent. Accr. del 7/02/2018.
Circa l'ammontare del fatturato del Centro appellato ed il limite del tetto di spesa, Parte l' ha precisato che la società ha eseguito prestazioni sanitarie Parte_4 per le quali ha chiesto il pagamento di complessivi € 169.942,36 (come da fatture emesse), percependo la minor somma di € 152.950,82, poi rivendicando la differenza con il ricorso per decreto ingiuntivo. Tuttavia, la nota prot. 34789/C. Cent. Accr. del
7.2.2018, non contestata dalla parte opposta, dimostrerebbe che il credito vantato dal
Centro appellato attiene a prestazioni erogate oltre il limite di spesa fissato, con conseguente applicazione da parte della prevista dalla Parte_6
Regione Campania (pag. 5 e 6 dell'atto di appello).
5.3. Infine, l'appellante ha chiesto la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza, ex art. 283 c.p.c..
6. Instaurato il contraddittorio con la rituale notifica all'appellata, con comparsa depositata il 18/03/2021 si è costituita in giudizio Parte_4 che ha eccepito:
- l'inammissibilità dell'appello, in quanto privo sia dell'indicazione delle parti del provvedimento appellato, sia delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- l'infondatezza del primo motivo di appello, alla luce dei principi esposti dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4092/2017 richiamata nella decisione gravata;
Parte
- la mancata prova del superamento del tetto di spesa, in quanto l' ha violato gli artt. 5 e 6 del contratto in materia di monitoraggi mensili, non ha dimostrato l'attività dei tavoli tecnici imposti dal contratto, non ha formulato correzioni e/o miglioramenti tecnici in merito alla remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 3, lettera b del contratto, e non ha determinato il valore medio della prestazione di cui all'art. 6, comma 3, lettera c del contratto.
Infine, sotto il profilo processuale, la società opposta ha evidenziato che il deposito del
D.C.A. n. 89/2016 in appello è da considerarsi inammissibile, in quanto non prodotto in primo grado, inoltre che la nota prot. 34789 del 7.2.2018 è una mera nota interna
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all'Ente, priva di valenza probatoria, trattandosi di documento proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene.
6. Tenutasi l'udienza di comparizione in data 14/04/2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.6.2022, poi d'ufficio per esigenze di ruolo al 29 gennaio 2025, infine al 7/05/2025.
In data 7.5.2025, all'esito di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione, con termini per memorie conclusionali di giorni 30+20 ai sensi dell'art. 190, co. 2, c.p.c.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica da parte dell'appellata.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, è infondata la censura di inammissibilità dell'appello, in quanto l'appellante ha indicato puntualmente i punti di motivazione di cui chiede la modifica e le ragioni poste a base della richiesta;
d'altro canto, l'appellata si è difesa in modo articolato su ognuno dei motivi di gravame.
7.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Sul punto, questo Collegio condivide e fa suo l'orientamento espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte, secondo cui la mancata presentazione del D.U.R.C. o l'eventuale irregolarità dello stesso non può essere validamente opposta dalla ASL debitrice in sede di accertamento del credito, per negare l'esistenza del diritto al pagamento delle prestazioni rese, ma, al più, può costituire motivo di rifiuto del pagamento, una volta accertato il credito, in fase di esecuzione (cf. Cass. SU sent. n. 4092 del 16.02.2017).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il giudice di prime cure.
Può solo brevemente soggiungersi che questa opzione interpretativa corrisponde perfettamente alla ratio che è sottesa al controllo di regolarità contributiva da parte della Parte
o di altro Ente pubblico committente, che è quella di garantire che i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori impiegati per la commessa siano effettivamente pagati, addossandosi all'Ente un “intervento sostitutivo” (con onere di pagamento dei contributi) in caso di accertata e circostanziata irregolarità dell'appalto o della fornitura per cui si controverte;
è a tal fine che ai sensi dell'art. 31, comma 4, del
D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 (convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013), le amministrazioni pubbliche all'atto del pagamento “acquisiscono d'ufficio, attraverso
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strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità”.
7.2. Sul secondo motivo di appello, il Collegio, in applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento
(adottato anche dal giudice di prime cure), secondo cui il superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato, da provarsi a cura della struttura sanitaria accreditata, bensì un fatto impeditivo dell'obbligazione, con Parte correlativo onus probandi a carico dell' Parte 7.2.1. La con l'atto di gravame ha elencato in un apposito indice i documenti già in atti in primo grado, tutti depositati telematicamente, posti a base dell'appello, della cui utilizzabilità non vi è motivo di dubitare, sia perché già nel fascicolo telematico di primo grado, sia perché inseriti nell'indice dell'appello, sia perché il loro contenuto è citato e ribadito nella nota prot. nota prot. 34789/C. Cent. Accr. del 7.2.2018, sulla base Parte della quale la svolge le sue difese in appello per rimarcare che il tetto di spesa è stato superato.
Tanto si osserva, anche sulla scorta dell'interpretazione della Suprema Corte, che la
Corte condivide, secondo la quale “La definitività dell'acquisizione processuale del documento prodotto, inteso come fonte di conoscenza del fatto, nel passaggio dal giudizio di primo grado al giudizio d'appello, perché possa poi influire altresì sull'attività logica del giudice dell'impugnazione e sul risultato decisionale che discende da questa attività, deve trovare un coordinamento con la regola della formazione progressiva della cosa giudicata e con l'effetto devolutivo dell'impugnazione di merito. Affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va, dunque, nuovamente “provato” dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo” (così Cass. SU 4835/2023, punto 5.2. in motivazione).
L'indice in questione prevede:
“3) atti e documenti del fascicolo del primo grado del giudizio:
A – atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
B – nota prot. 40996 del 13.2.2018; Parte_3
C - nota prot. 34789 del 7.2.2018; Parte_3
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D – determinazione n. 7968 del 29.11.2017; Parte_3
E - determinazione n. 6972 del 20.10.2017; Parte_3
F – contratto del 22.3.2017”. Parte Rileva dunque la Corte che i predetti atti richiamati nell'indice, sui quali la fonda il corretto procedimento di applicazione della RTU per i primi 2 trimestri del 2017, sono depositati già in primo grado in opposizione a decreto ingiuntivo: in particolare le determine dirigenziali n. 6972/2017 del 20.10.2017 (relativa al I trimestre 2017) e n. Parte 7968/2017 con cui la all'esito dei monitoraggi, ha proceduto alla liquidazione a saldo delle prestazioni del primo e secondo trimestre 2017.
7.2.2. Riguardo ad esse occorre prima di tutto chiarire che, come affermato più volte Parte dalla Suprema Corte, le deliberazioni dell' emesse in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo.
Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, Part l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (così Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione).
È evidente, pertanto, che per contestare la validità di tali provvedimenti di carattere autoritativo, la società appellata avrebbe dovuto impugnarli dinanzi al G.A..
Tanto si evidenzia anche sulla scorta di quanto affermato Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, in cui si afferma che proprio in virtù del loro carattere autoritativo “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne
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in discussione la validità e l'efficacia”.
Appaiono pertanto in generale prive di rilievo tutte le censure relative alle omesse Parte informazioni da parte della in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n.
4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Ciò che appare rilevante e dirimente, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, così come previsto in contratto e come regolato dalle delibere citate, nei casi in cui a consuntivo le date di esaurimento del budget di spesa siano antecedenti alla data preventivamente comunicata nonché nel caso in cui non sia stata data alcuna comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa;
solo nel caso in cui le prestazioni siano avvenute dopo la data di esaurimento del tetto di spesa preventivamente comunicata esse potranno non essere per nulla retribuite (ma questa ultima evenienza – è pacifico – non ricorre affatto nel caso in esame).Tali devono Parte ritenersi essere le uniche modalità operative al cui rispetto l' è obbligata, al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa;
quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tali regole procedimentali e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari.
7.2.3. La nell'atto di appello ha specificato che la somma di € Parte_3
16.991,54, risultante dalla differenza tra il fatturato per le prestazioni rese nell'anno
2017 e la minor somma effettivamente corrisposta, è riferibile a prestazioni erogate oltre il limite di spesa assegnato per l'anno 2017, con conseguente applicazione della
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riduzione tariffaria unica (RTU), così come desumibile dalla nota prot. 34789/C. Cent.
Accr. del 7 febbraio 2018.
Dalla lettura della determinazione ivi richiamata, n. 6972/2017, si evince che, poiché per il primo trimestre del 2017 per l'intera branca di patologia clinica il limite di spesa Parte di € 4.027.090,91 era stato superato, l' ha applicato su tale importo una regressione tariffaria del 17%, pari ad € 844.259,71, da decurtare dal fatturato trimestrale dei singoli centri in proporzione al contributo apportato da ciascuno di essi al superamento del tetto di spesa. Parte Pertanto, con la determinazione n. 6972/2017, l' ha determinato la misura di sforamento imputabile al Centro appellato e ha calcolato una regressione tariffaria pari ad € 17.098,24 sul fatturato totale del primo trimestre, di € 98.656,29. Nel secondo Parte trimestre non si è avuto alcun sforamento e la nulla del fatturato contesta a titolo di regressione tariffaria.
Costituiscono dati pacifici oltre che documentati che la società appellata abbia emesso fatture per il primo semestre per un importo totale di € 169.915,36, tanto è vero che lo stesso ricorso monitorio indica tutte le fatture emesse in detto periodo il cui importo complessivo è appunto di € 169.915,36; inoltre è altresì pacifico che i pagamenti Parte effettuati dalla per detto periodo di sei mesi ammontano ad € 152.950,82.
La differenza tra fatturato e pagato di € 16.991,44 è esattamente l'importo oggetto di Parte domanda monitoria, di poco inferiore all'importo calcolato correttamente dalla a titolo di regressione tariffaria nella citata delibera, dunque non è dovuto.
Per completezza, si dà atto che la censura sul mancato deposito in primo grado del decreto n. 89 dell'8/08/2016 del Commissario ad Acta è priva di rilievo, in quanto il superamento del tetto di spesa è comunque provato in modo idoneo dalle deliberazioni.
Del pari, risulta infondata la doglianza relativa ai criteri di liquidazione delle prestazioni Parte applicati dall' in quanto il meccanismo della verifica trimestrale per l'anno 2017, con recupero di quanto pagato in eccesso nei trimestri successivi risulta espressamente previsto dall' art. 5 bis del contratto, intitolato “Applicazione dei tetti di spesa 2017 in corso d'anno”.
Per tutte le ragioni esposte, si ritiene che il Giudice di primo grado non valutando gli atti depositati e valorizzando soltanto la mancata comunicazione dell'avvenuto superamento Parte ha errato nel ritenere che l' non avesse provato il fatto impeditivo del superamento
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del tetto di spesa e della conseguente applicazione della regressione tariffaria.
7.3. In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va revocato il decreto ingiuntivo.
8. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna della società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante.
Il compenso è liquidato in dispositivo, ai sensi degli artt. 12 c.p.c. e 5 T.F., in base ai parametri contenuti nel DM 147/2022 per i giudizi di valore compreso tra € 5.201,00 ed
€ 26.000,00, con esclusione per la fase di appello dell'onorario per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1133/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
11.5.2020, così provvede:
--Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 3158/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
12/12/2017;
--Condanna in persona del legale rappresentante Parte_7 pro tempore, al pagamento in favore dell' delle spese del doppio grado Parte_3 di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2.600,00 per onorario, e per il secondo grado in € 382,00 per esborsi ed € 2.000,00 per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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