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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 10/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1036/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il UN, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NUONNO PAOLA Parte_1
ATTORE contro
e , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 Controparte_2
MAMMARELLA BAMBINA DANIELA e BRANCA SERENA,
, con il patrocinio dell' avv. MEDEA MICHELE, Controparte_3
, con il patrocinio dell' avv. MANCINELLI Controparte_4
ANTONELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All' udienza dell' 08.11.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti hanno precisato le conclusioni a mezzo della note depositate in via telematica.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi l' intestato UN , , Controparte_1 Controparte_3
e , premettendo di essere creditore nei Controparte_2 Controparte_5
confronti della e dei suoi soci illimitatamente Controparte_6
responsabili e dell' importo di euro Controparte_1 Controparte_2
388528,71 – oltre interessi – in forza della sentenza n. 378/21 resa dal UN di Larino in data 28.09.2021 a conclusione del giudizio celebratosi tra esso attore e la ,ed aggiungendo che in data 16.05.2022 Controparte_6 CP_1
aveva alienato un immobile di sua proprietà al nipote
[...] Controparte_3
(figlio dell' altro socio ) e che , a mezzo dell' Controparte_2 Controparte_2
accordo di separazione dalla consorte di cui al relativo Controparte_4
verbale del 07.07.2022 ed omologato dal Presidente del UN di Larino, aveva trasferito alla ex coniuge la metà della casa coniugale sita in Larino alla c.da Carpineto n. 26, di cui era proprietario.
Sulla base di tale premesse il , ritenendo gli atti di disposizione appena Pt_1
descritti lesivi del proprio credito derivante dalla sentenza n.378/21 emessa dall' intestato UN , ne chiedeva la revoca ai sensi dell' art 2901 cc.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti , negando – a mezzo delle rispettive comparse di costituzione – la ricorrenza , con riferimento a ciascuno degli atti di disposizione che li avevano coinvolti , la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge per l' accoglimento della azione revocatoria spiegata dal . Pt_1
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 18.11.2024, sulla base delle sole produzioni documentali.
Preliminarmente deve essere evidenziata l' infondatezza della tesi – esposta dai resistenti – secondo cui l' azione proposta dal nei confronti di Pt_1 CP_2
e – soci della - sarebbe
[...] Controparte_1 Controparte_6
improcedibile in quanto non preceduta, ai sensi dell' art 2304 cc, dalla preventiva escussione del patrimonio sociale.
Si osserva – al riguardo – che il principio di cui alla norma che precede trova applicazione per la sola fase esecutiva , e quindi non preclude l' esercizio dell' azione di cognizione che ci occupa, atteso che – per giurisprudenza pacifica ed unanime – “il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore
d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” ( cfr ex aliis Cass. n. 22629/2020).
E sempre in via preliminare si deve evidenziare che – diversamente da quanto prospettato dai convenuti – l' azione revocatoria che ci impegna deve essere ritenuta ammissibile nonostante il credito posto alla base della stessa sia stato ottenuto nei confronti della e non invece nei confronti Controparte_6
di e : si richiama a tal proposito la nota Controparte_2 Controparte_1
giurisprudenza secondo cui ( cfr ex aliis Cass. ord. n. 10954/2022 ) gli atti dispositivi posti in essere dal fideiussore o dal socio illimitatamente responsabile sono assoggettabili,al pari di quelli del debitore principale, al rimedio de quo.
Va infine sottolineata l' infondatezza della tesi sostenuta dai convenuti secondo cui la sarebbe titolare di un controcredito nei confronti Controparte_6
del derivante dalla sentenza n. 378/21 emessa dall' intestato UN e Pt_1
sopra richiamata.
Ed infatti dalla lettura della sentenza in parola emerge incontestabilmente che alla società non è stato riconosciuto alcun credito , ma invece il diritto ad ottenere la restituzione dei locali oggetto del contratto di locazione contestualmente all' adempimento dell' obbligo – pacifficamente non onorato – di pagare al la somma di euro euro 388528,71. Pt_1
Passando al merito della controversia, si ritiene opportuno procedere all' accertamento dei presupposti per l' accoglimento dell' azione revocatoria proposta dall' attore in modo separato per ciascuno dei due atti impugnati ai sensi dell' art 2901 cc.
Con riferimento al trasferimento della proprietà della metà dell' immobile in cui vivevano i coniugi dal primo alla seconda, contenuto nell' Parte_2
accordo di separazione omologato dal UN di Larino, si premette che è indubbia l' assoggettabilità ad azione revocatoria degli accordi patrimoniali conclusi dai coniugi in occasione dell'instaurazione di un regime di vita separata o del divorzio che prevedono il trasferimento di diritti su beni immobili , i quali mantengono la loro autonomia rispetto alla separazione o al divorzio e possono essere aggrediti dai terzi creditori con l'azione di simulazione assoluta (v. Cass.
n. 24687 del 2022) oppure con l'azione revocatoria ( cfr. Cass. nn. 10443/2019,
17908/2019 , 25749/2023).
Tanto precisato, deve essere esaminata l' eccezione svolta dalla convenuta
[...]
, secondo cui l' atto translativo della proprietà non potrebbe essere CP_4
neutralizzato dall' azione proposta dal , in quanto compiuto in data Pt_1
anteriore rispetto a quella del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il credito dell' attore.
Risulta agevole osservare al riguardo che – per giurisprudenza assolutamente unanime – ai fini della proponibilità dell' azione revocatoria ordinaria è sufficiente una nozione lata di credito , comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento con la funzione propria dell' azione , la quale non persegue fini ripristinatori (cfr ex multis Cass. nn.
5619/2016 e 23208 /2016, 1175/2018).
Dall' applicazione della coordinata giuridica che precede al caso che ci intrattiene discende l' evidente infondatezza dell' eccezione , atteso che l' azione giudiziaria finalizzata ad ottenere il riconoscimento del credito posto alla base della revocatoria proposta dal – inquadrabile ai sensi del principio Pt_1
giurisprudenziale appena citato nella ragione di credito rilevante ai fini della proponibilità dell' azione ex art 2901 cc – è stata instaurata nel 2015 , e quindi diversi anni prima dell' accordo con cui la metà dell' immobile è stata ceduta da a . Controparte_2 Controparte_4
Tanto premesso va evidenziato che parte convenuta ha eccepito che sulla res immobiliare de quo è stata iscritta ipoteca da parte del ( documentata a Pt_1 mezzo dell' allegato n. 1 alla memoria ex art 183 co 6 n 2 cpc) sulla base del credito portato dalla sentenza emessa dall' intestato UN.
Si osserva sull' argomento che in linea generale l' azione revocatoria è esperibile anche quando sul bene oggetto dell' atto dispositivo è stata iscritta ipoteca, non potendosi escludere la connotazione di quell' atto come eventus damni , atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria.
Il caso che ci intrattiene, tuttavia , si caratterizza in modo specifico in quanto l' iscrizione ipotecaria è stata effettuata dallo stesso soggetto che ha poi agito per ottenere la revocatoria dell' atto di disposizione del bene ipotecato, ed in tale ipotesi la revocatoria deve essere esclusa, in forza del diverso principio per cui la anteriorità della trascrizione della ipoteca rispetto all' atto dispositivo garantisce pienamente il creditore , che ha il diritto di sequela sul bene, valevole tanto nel caso in cui sia stato concesso in godimento a terzi che nel caso di cessione e tanto in forza dell' art. 2808 cc, secondo cui l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
In sostanza, poiché l'art. 2901 cc consente di far dichiarare l'inefficacia degli atti con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, difetta tale requisito essenziale nel caso – come quello che ci occupa - in cui il creditore sia garantito da una ipoteca anteriormente iscritta sul bene oggetto dell'atto per il quale si chiede la revocatoria;
ciò in quanto l'atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti, e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie, sicché la dichiarazione ex art. 2901 cc costituirebbe una inutile superfetazione.
Tale principio è stato affermato in diverse occasioni dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “essendo l'ipoteca connotata dallo ius sequalae e dal diritto di agire in executivis nei confronti del debitore, con soddisfazione sul ricavato dalla procedura espropriativa con precedenza rispetto ai creditori chirografari, nonché rispetto ai chi vanta diritti trascritti o iscritti posteriormente, nel caso in cui ad agire a norma dell'art. 2901 cc sia colui che vede il suo credito assistito da ipoteca sul bene, anteriore all'atto denunciato come pregiudizievole, difetta uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda e cioè il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, nel quale si identifica l'eventus damni;
in tal caso la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo
(Cass. nn. 12121/2020, 966/2007, 5105/2006 e da ultimo ord. n. 7876/2023).
In applicazione del principio appena illustrato l' azione revocatoria proposta dal nei confronti dell' atto di trasferimento immobiliare contenuto nell' Pt_1
accordo di separazione omologato dall' intestato UN deve essere rigettata.
Passando al secondo atto di cui il chiede la revoca – ossia il trasferimento Pt_1
a titolo oneroso ( euro 6000 ) – di un terreno da a Controparte_1 CP_3
, si osserva quanto segue.
[...]
Con riferimento a , si rileva che costui esclude la ricorrenza dell' Controparte_1
eventus damni nel caso di specie sulla base della asserita capacità del patrimonio della a soddisfare il credito del . Controparte_6 Pt_1
Si rileva al riguardo che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, e – sotto tale profilo – è indubbio che l' atto di trasferimento immobiliare abbia quanto meno reso maggiormente problematico il pagamento del credito del (cfr ex aliis Cass. nn. 19207/2018, Pt_1
2530/2015,15265/2006,20813/2004).
A tanto si aggiunga – e la constatazione ha valore assorbente – che il dato patrimoniale della società non assume alcun rilievo al fine di neutralizzare l'azione revocatoria, dovendosi invece valorizzare sul punto la consistenza economica del soggetto che ha posto in essere l' atto impugnato – ossia
– il quale nulla ha provato e nemmeno allegato circa la propria Controparte_1
capacità a soddisfare il credito del . Pt_1
E dunque l' eventus damni deve ritenersi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, sussistente con riferimento a . Controparte_1
Passando all' elemento soggettivo si rileva che – vertendosi in ipotesi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito – il consilium fraudis viene individuato nella conoscenza del pregiudizio arrecato: è sufficiente cioè che il debitore sia consapevole che, con il suo agire, egli riduce la propria garanzia patrimoniale, sotto l'aspetto qualitativo o quantitativo, in danno ai creditori nel complesso considerati.
Non appare dunque contestabile la sussistenza in capo all' alienante sia dell' elemento oggettivo che di quello soggettivo richiesti dall' art 2901 cc per l' accoglimento della revocatoria, derivando il primo dal pregiudizio arrecato dall' atto alle ragioni creditorie del , ed il secondo dalla constatazione che l' Pt_1
alienante non poteva non rappresentarsi che, spogliandosi della titolarità di diritti immobiliari, avrebbe cagionato un danno alle legittime ragioni dei creditori in generale ed anche – attesa la sua posizione di socio illimitatamente responsabile della , in quanto tale consapevole del Controparte_6 debito suo e della società nei confronti del – alle ragioni di credito di Pt_1
costui in particolare.
Deve infine essere indagata – vertendosi in ipotesi di atto a titolo oneroso , in quanto tale richiedente la participatio fraudis dell' acquirente al fine del successo della revocatoria – la sussistenza o meno dell' elemento psicologico in capo a . Controparte_3
Per giurisprudenza costante la prova della participatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente e quindi del pregiudizio arrecato dal trasferimento posto in atto alla garanzia patrimoniale (cfr ex aliis Cass. ord.
n. 195/2023, ord. n. 1286/019, sent. n. 5359/2009, sent. n. 10928/2020).
Ed a tal proposito si osserva che la conoscenza (o agevole conoscibilità) da parte di del pregiudizio arrecato dall' atto alle ragioni dei creditori in Controparte_3
generale – ed anche del in particolare – si ricava da diversi elementi Pt_1
presuntivi, e precisamente: il rapporto di parentela esistente tra i contraenti alienante ed acquirente (zio e nipote), la residenza degli stessi nel medesimo comune, il fatto che il secondo sia anche figlio di altro socio illimitatamente responsabile della ( ), ed infine la Controparte_6 Controparte_1
notevole durata del procedimento ( iniziato nel 2013 e conclusosi nel 2022 ) al termine del quale la detta società è stata condannata al pagamento della somma per il cui soddisfacimento il agisce nella presente sede processuale. Pt_1
Devono quindi , in definitiva, essere ritenuti sussistenti tutti i presupposti previsti dall' art 2901 cc per l' accoglimento della revocatoria con riferimento all' atto di trasferimento immobiliare concluso tra e . Controparte_1 Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel rapporto tra il da una parte e e dall' altra in Pt_1 Controparte_2 Controparte_4
base allo scaglione per valore indeterminabile – complessità media ed in quello tra il da una parte e e dall' altra in Pt_1 Controparte_1 Controparte_3
base allo scaglione per valore del d.m.n. 55/2014 comprendente il decisum, con applicazione dei compensi minimi previsti dai relativi scaglioni, e tanto in considerazione dell' assenza di istruzione orale.
P.Q.M.
Il UN di Larino – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e - così provvede, ogni diversa istanza
[...] Controparte_4
disattesa:
in parziale accoglimento della domanda revocatoria , dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto - stipulato in data 16 maggio 2022 tra CP_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]
[...] Controparte_3
per rogito del Notaio rep. N. 408 Racc. 338, trascritto alla Persona_1
Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di Campobasso / territorio, servizio di pubblicità immobiliare in data 17.5.2022 - di compravendita del terreno in Larino alla , esteso 2.840 metri quadrati, in confine con p.lla 156, 259, Parte_3
155, nel Catasto terreni di Larino al fgl. 66, p.lla 260 qualità uliveto, cl. 1, are 28 ca.40, RD 15,40 RA 7,33, con ordine all' Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Campobasso – territorio servizio di pubblicità immobiliare di procedere alle relative annotazioni/trascrizioni, esonerando il funzionario che effettuerà materialmente le dette operazioni da ogni responsabilità al riguardo;
rigetta, per il resto, la domanda attrice;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2
e di , dovute a ciascuno dei convenuti nella misura di
[...] Parte_4
euro 5431, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap;
condanna e alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 Controparte_3
in favore di , dovute da ciascuno dei convenuti nella misura di Parte_1
euro 2799, di cui 259 per spese e 2540 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cap.
Larino, 3 aprile 2025.
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il UN, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NUONNO PAOLA Parte_1
ATTORE contro
e , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 Controparte_2
MAMMARELLA BAMBINA DANIELA e BRANCA SERENA,
, con il patrocinio dell' avv. MEDEA MICHELE, Controparte_3
, con il patrocinio dell' avv. MANCINELLI Controparte_4
ANTONELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All' udienza dell' 08.11.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti hanno precisato le conclusioni a mezzo della note depositate in via telematica.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi l' intestato UN , , Controparte_1 Controparte_3
e , premettendo di essere creditore nei Controparte_2 Controparte_5
confronti della e dei suoi soci illimitatamente Controparte_6
responsabili e dell' importo di euro Controparte_1 Controparte_2
388528,71 – oltre interessi – in forza della sentenza n. 378/21 resa dal UN di Larino in data 28.09.2021 a conclusione del giudizio celebratosi tra esso attore e la ,ed aggiungendo che in data 16.05.2022 Controparte_6 CP_1
aveva alienato un immobile di sua proprietà al nipote
[...] Controparte_3
(figlio dell' altro socio ) e che , a mezzo dell' Controparte_2 Controparte_2
accordo di separazione dalla consorte di cui al relativo Controparte_4
verbale del 07.07.2022 ed omologato dal Presidente del UN di Larino, aveva trasferito alla ex coniuge la metà della casa coniugale sita in Larino alla c.da Carpineto n. 26, di cui era proprietario.
Sulla base di tale premesse il , ritenendo gli atti di disposizione appena Pt_1
descritti lesivi del proprio credito derivante dalla sentenza n.378/21 emessa dall' intestato UN , ne chiedeva la revoca ai sensi dell' art 2901 cc.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti , negando – a mezzo delle rispettive comparse di costituzione – la ricorrenza , con riferimento a ciascuno degli atti di disposizione che li avevano coinvolti , la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge per l' accoglimento della azione revocatoria spiegata dal . Pt_1
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 18.11.2024, sulla base delle sole produzioni documentali.
Preliminarmente deve essere evidenziata l' infondatezza della tesi – esposta dai resistenti – secondo cui l' azione proposta dal nei confronti di Pt_1 CP_2
e – soci della - sarebbe
[...] Controparte_1 Controparte_6
improcedibile in quanto non preceduta, ai sensi dell' art 2304 cc, dalla preventiva escussione del patrimonio sociale.
Si osserva – al riguardo – che il principio di cui alla norma che precede trova applicazione per la sola fase esecutiva , e quindi non preclude l' esercizio dell' azione di cognizione che ci occupa, atteso che – per giurisprudenza pacifica ed unanime – “il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore
d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” ( cfr ex aliis Cass. n. 22629/2020).
E sempre in via preliminare si deve evidenziare che – diversamente da quanto prospettato dai convenuti – l' azione revocatoria che ci impegna deve essere ritenuta ammissibile nonostante il credito posto alla base della stessa sia stato ottenuto nei confronti della e non invece nei confronti Controparte_6
di e : si richiama a tal proposito la nota Controparte_2 Controparte_1
giurisprudenza secondo cui ( cfr ex aliis Cass. ord. n. 10954/2022 ) gli atti dispositivi posti in essere dal fideiussore o dal socio illimitatamente responsabile sono assoggettabili,al pari di quelli del debitore principale, al rimedio de quo.
Va infine sottolineata l' infondatezza della tesi sostenuta dai convenuti secondo cui la sarebbe titolare di un controcredito nei confronti Controparte_6
del derivante dalla sentenza n. 378/21 emessa dall' intestato UN e Pt_1
sopra richiamata.
Ed infatti dalla lettura della sentenza in parola emerge incontestabilmente che alla società non è stato riconosciuto alcun credito , ma invece il diritto ad ottenere la restituzione dei locali oggetto del contratto di locazione contestualmente all' adempimento dell' obbligo – pacifficamente non onorato – di pagare al la somma di euro euro 388528,71. Pt_1
Passando al merito della controversia, si ritiene opportuno procedere all' accertamento dei presupposti per l' accoglimento dell' azione revocatoria proposta dall' attore in modo separato per ciascuno dei due atti impugnati ai sensi dell' art 2901 cc.
Con riferimento al trasferimento della proprietà della metà dell' immobile in cui vivevano i coniugi dal primo alla seconda, contenuto nell' Parte_2
accordo di separazione omologato dal UN di Larino, si premette che è indubbia l' assoggettabilità ad azione revocatoria degli accordi patrimoniali conclusi dai coniugi in occasione dell'instaurazione di un regime di vita separata o del divorzio che prevedono il trasferimento di diritti su beni immobili , i quali mantengono la loro autonomia rispetto alla separazione o al divorzio e possono essere aggrediti dai terzi creditori con l'azione di simulazione assoluta (v. Cass.
n. 24687 del 2022) oppure con l'azione revocatoria ( cfr. Cass. nn. 10443/2019,
17908/2019 , 25749/2023).
Tanto precisato, deve essere esaminata l' eccezione svolta dalla convenuta
[...]
, secondo cui l' atto translativo della proprietà non potrebbe essere CP_4
neutralizzato dall' azione proposta dal , in quanto compiuto in data Pt_1
anteriore rispetto a quella del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il credito dell' attore.
Risulta agevole osservare al riguardo che – per giurisprudenza assolutamente unanime – ai fini della proponibilità dell' azione revocatoria ordinaria è sufficiente una nozione lata di credito , comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento con la funzione propria dell' azione , la quale non persegue fini ripristinatori (cfr ex multis Cass. nn.
5619/2016 e 23208 /2016, 1175/2018).
Dall' applicazione della coordinata giuridica che precede al caso che ci intrattiene discende l' evidente infondatezza dell' eccezione , atteso che l' azione giudiziaria finalizzata ad ottenere il riconoscimento del credito posto alla base della revocatoria proposta dal – inquadrabile ai sensi del principio Pt_1
giurisprudenziale appena citato nella ragione di credito rilevante ai fini della proponibilità dell' azione ex art 2901 cc – è stata instaurata nel 2015 , e quindi diversi anni prima dell' accordo con cui la metà dell' immobile è stata ceduta da a . Controparte_2 Controparte_4
Tanto premesso va evidenziato che parte convenuta ha eccepito che sulla res immobiliare de quo è stata iscritta ipoteca da parte del ( documentata a Pt_1 mezzo dell' allegato n. 1 alla memoria ex art 183 co 6 n 2 cpc) sulla base del credito portato dalla sentenza emessa dall' intestato UN.
Si osserva sull' argomento che in linea generale l' azione revocatoria è esperibile anche quando sul bene oggetto dell' atto dispositivo è stata iscritta ipoteca, non potendosi escludere la connotazione di quell' atto come eventus damni , atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria.
Il caso che ci intrattiene, tuttavia , si caratterizza in modo specifico in quanto l' iscrizione ipotecaria è stata effettuata dallo stesso soggetto che ha poi agito per ottenere la revocatoria dell' atto di disposizione del bene ipotecato, ed in tale ipotesi la revocatoria deve essere esclusa, in forza del diverso principio per cui la anteriorità della trascrizione della ipoteca rispetto all' atto dispositivo garantisce pienamente il creditore , che ha il diritto di sequela sul bene, valevole tanto nel caso in cui sia stato concesso in godimento a terzi che nel caso di cessione e tanto in forza dell' art. 2808 cc, secondo cui l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
In sostanza, poiché l'art. 2901 cc consente di far dichiarare l'inefficacia degli atti con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, difetta tale requisito essenziale nel caso – come quello che ci occupa - in cui il creditore sia garantito da una ipoteca anteriormente iscritta sul bene oggetto dell'atto per il quale si chiede la revocatoria;
ciò in quanto l'atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti, e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie, sicché la dichiarazione ex art. 2901 cc costituirebbe una inutile superfetazione.
Tale principio è stato affermato in diverse occasioni dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “essendo l'ipoteca connotata dallo ius sequalae e dal diritto di agire in executivis nei confronti del debitore, con soddisfazione sul ricavato dalla procedura espropriativa con precedenza rispetto ai creditori chirografari, nonché rispetto ai chi vanta diritti trascritti o iscritti posteriormente, nel caso in cui ad agire a norma dell'art. 2901 cc sia colui che vede il suo credito assistito da ipoteca sul bene, anteriore all'atto denunciato come pregiudizievole, difetta uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda e cioè il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, nel quale si identifica l'eventus damni;
in tal caso la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo
(Cass. nn. 12121/2020, 966/2007, 5105/2006 e da ultimo ord. n. 7876/2023).
In applicazione del principio appena illustrato l' azione revocatoria proposta dal nei confronti dell' atto di trasferimento immobiliare contenuto nell' Pt_1
accordo di separazione omologato dall' intestato UN deve essere rigettata.
Passando al secondo atto di cui il chiede la revoca – ossia il trasferimento Pt_1
a titolo oneroso ( euro 6000 ) – di un terreno da a Controparte_1 CP_3
, si osserva quanto segue.
[...]
Con riferimento a , si rileva che costui esclude la ricorrenza dell' Controparte_1
eventus damni nel caso di specie sulla base della asserita capacità del patrimonio della a soddisfare il credito del . Controparte_6 Pt_1
Si rileva al riguardo che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, e – sotto tale profilo – è indubbio che l' atto di trasferimento immobiliare abbia quanto meno reso maggiormente problematico il pagamento del credito del (cfr ex aliis Cass. nn. 19207/2018, Pt_1
2530/2015,15265/2006,20813/2004).
A tanto si aggiunga – e la constatazione ha valore assorbente – che il dato patrimoniale della società non assume alcun rilievo al fine di neutralizzare l'azione revocatoria, dovendosi invece valorizzare sul punto la consistenza economica del soggetto che ha posto in essere l' atto impugnato – ossia
– il quale nulla ha provato e nemmeno allegato circa la propria Controparte_1
capacità a soddisfare il credito del . Pt_1
E dunque l' eventus damni deve ritenersi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, sussistente con riferimento a . Controparte_1
Passando all' elemento soggettivo si rileva che – vertendosi in ipotesi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito – il consilium fraudis viene individuato nella conoscenza del pregiudizio arrecato: è sufficiente cioè che il debitore sia consapevole che, con il suo agire, egli riduce la propria garanzia patrimoniale, sotto l'aspetto qualitativo o quantitativo, in danno ai creditori nel complesso considerati.
Non appare dunque contestabile la sussistenza in capo all' alienante sia dell' elemento oggettivo che di quello soggettivo richiesti dall' art 2901 cc per l' accoglimento della revocatoria, derivando il primo dal pregiudizio arrecato dall' atto alle ragioni creditorie del , ed il secondo dalla constatazione che l' Pt_1
alienante non poteva non rappresentarsi che, spogliandosi della titolarità di diritti immobiliari, avrebbe cagionato un danno alle legittime ragioni dei creditori in generale ed anche – attesa la sua posizione di socio illimitatamente responsabile della , in quanto tale consapevole del Controparte_6 debito suo e della società nei confronti del – alle ragioni di credito di Pt_1
costui in particolare.
Deve infine essere indagata – vertendosi in ipotesi di atto a titolo oneroso , in quanto tale richiedente la participatio fraudis dell' acquirente al fine del successo della revocatoria – la sussistenza o meno dell' elemento psicologico in capo a . Controparte_3
Per giurisprudenza costante la prova della participatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente e quindi del pregiudizio arrecato dal trasferimento posto in atto alla garanzia patrimoniale (cfr ex aliis Cass. ord.
n. 195/2023, ord. n. 1286/019, sent. n. 5359/2009, sent. n. 10928/2020).
Ed a tal proposito si osserva che la conoscenza (o agevole conoscibilità) da parte di del pregiudizio arrecato dall' atto alle ragioni dei creditori in Controparte_3
generale – ed anche del in particolare – si ricava da diversi elementi Pt_1
presuntivi, e precisamente: il rapporto di parentela esistente tra i contraenti alienante ed acquirente (zio e nipote), la residenza degli stessi nel medesimo comune, il fatto che il secondo sia anche figlio di altro socio illimitatamente responsabile della ( ), ed infine la Controparte_6 Controparte_1
notevole durata del procedimento ( iniziato nel 2013 e conclusosi nel 2022 ) al termine del quale la detta società è stata condannata al pagamento della somma per il cui soddisfacimento il agisce nella presente sede processuale. Pt_1
Devono quindi , in definitiva, essere ritenuti sussistenti tutti i presupposti previsti dall' art 2901 cc per l' accoglimento della revocatoria con riferimento all' atto di trasferimento immobiliare concluso tra e . Controparte_1 Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel rapporto tra il da una parte e e dall' altra in Pt_1 Controparte_2 Controparte_4
base allo scaglione per valore indeterminabile – complessità media ed in quello tra il da una parte e e dall' altra in Pt_1 Controparte_1 Controparte_3
base allo scaglione per valore del d.m.n. 55/2014 comprendente il decisum, con applicazione dei compensi minimi previsti dai relativi scaglioni, e tanto in considerazione dell' assenza di istruzione orale.
P.Q.M.
Il UN di Larino – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e - così provvede, ogni diversa istanza
[...] Controparte_4
disattesa:
in parziale accoglimento della domanda revocatoria , dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto - stipulato in data 16 maggio 2022 tra CP_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]
[...] Controparte_3
per rogito del Notaio rep. N. 408 Racc. 338, trascritto alla Persona_1
Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di Campobasso / territorio, servizio di pubblicità immobiliare in data 17.5.2022 - di compravendita del terreno in Larino alla , esteso 2.840 metri quadrati, in confine con p.lla 156, 259, Parte_3
155, nel Catasto terreni di Larino al fgl. 66, p.lla 260 qualità uliveto, cl. 1, are 28 ca.40, RD 15,40 RA 7,33, con ordine all' Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Campobasso – territorio servizio di pubblicità immobiliare di procedere alle relative annotazioni/trascrizioni, esonerando il funzionario che effettuerà materialmente le dette operazioni da ogni responsabilità al riguardo;
rigetta, per il resto, la domanda attrice;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2
e di , dovute a ciascuno dei convenuti nella misura di
[...] Parte_4
euro 5431, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap;
condanna e alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 Controparte_3
in favore di , dovute da ciascuno dei convenuti nella misura di Parte_1
euro 2799, di cui 259 per spese e 2540 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cap.
Larino, 3 aprile 2025.
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis