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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 304/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco BONCI Giudice dott.ssa Martina Bianche Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 304/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LOREDANA ZANOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e codice fiscale , nato a [...] il CP_1 C.F._2 2.2.21991, rappresentata e difesa dall'avv. LOREDANA ZANOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18/03/2025. oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 17/02/2025 da e , Parte_1 CP_1 al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito civile in Meknes (Marocco) il 28.1.2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n. 291 parte II Serie C Ufficio 1 Anno 2017, alle condizioni che seguono
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
• ordinare al Comune di Alessandria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno insieme le decisioni di maggior importanza per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in persona autonoma.
3) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale da concordarsi preventivamente con la madre almeno 24 ore prima con pernottamento, e nei fine settimana alterni (da venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena) curandone il prelievo e il riaccompagnamento presso l'abitazione materna. Per le festività civili/religiose varrà, in linea di massima, il criterio dell'alternanza annuale, sempre e comunque compatibilmente alla volontà della figlia, che sarà comunque libera di scegliere con quale genitore trascorrere le predette festività. Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia le vacanze estive per un periodo di tre settimane, anche non consecutive. Per tale motivo i coniugi si impegnano a comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno il calendario delle vacanze. In ogni caso, i coniugi hanno comunque l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre mettere a conoscenza l'altro genitore degli eventuali spostamenti significativi in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
4) A titolo di concorso al mantenimento della figlia minore , il sig. Persona_1 CP_1 corrisponderà alla sig. entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € 200,00 rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% così come disciplinate dal Protocollo del 20.7.2016 in uso presso il Tribunale di Alessandria. L'assegno unico riguardante la figlia minore e le deduzione/detrazioni fiscali saranno usufruite nella misura del
100% dalla madre genitore collocatario.
5) La casa coniugale, sita in Alessandria Strada comunale Valmadonna 70 è assegnata alla sig.
che potrà continuare ad abitarvi e risiedervi unitamente alla figlia Parte_1
6) L'arredamento presente nella casa coniugale rimane assegnato alla sig. Pt_1
7) Il sig. rovvederà all'asporto dei propri effetti personali entro un mese dalla data CP_1 dell'omologazione della presente separazione.
8) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio della minore
9) Per tutto quanto non previsto alle suindicate condizioni, i coniugi dichiarano di avere risolto, transatto e definito ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale relativo al matrimonio, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo o ragione. vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in Meknes (Marocco) il 28/01/2017;
- dall'unione è nata , minorenne e non economicamente autosufficiente e Persona_1 che non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse delle figlie, né con le norme imperative di legge;
- preso atto che in sede di note scritte le parti hanno in parte integrato e modificato il punto 9) in tema di assegno unico;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e , codice fiscale , CP_1 C.F._2 nato a [...] il [...]1, unitisi in matrimonio con rito civile in Meknes (Marocco) il
28.1.2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n. 291 parte II Serie C Ufficio 1 Anno 2017; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 291 parte II Serie C Ufficio 1 Anno 2017); autorizza
i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1 omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti ed a tal fine dispone che 1) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno insieme le decisioni di maggior importanza per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in persona autonoma.
3) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale da concordarsi preventivamente con la madre almeno 24 ore prima con pernottamento, e nei fine settimana alterni
(da venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena) curandone il prelievo e il riaccompagnamento presso l'abitazione materna. Per le festività civili/religiose varrà, in linea di massima, il criterio dell'alternanza annuale, sempre e comunque compatibilmente alla volontà della figlia, che sarà comunque libera di scegliere con quale genitore trascorrere le predette festività.
Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia le vacanze estive per un periodo di tre settimane, anche non consecutive. Per tale motivo i coniugi si impegnano a comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno il calendario delle vacanze. In ogni caso, i coniugi hanno comunque l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre mettere a conoscenza l'altro genitore degli eventuali spostamenti significativi in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
4) A titolo di concorso al mantenimento della figlia minore il sig. Persona_1 CP_1 corrisponderà alla sig. entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € 200,00 rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% così come disciplinate dal Protocollo del 20.7.2016 in uso presso il Tribunale di Alessandria. L'assegno unico riguardante la figlia minore e le deduzione/detrazioni fiscali saranno usufruite nella misura del
100% dalla madre genitore collocatario.
Dispone altresì che 5) La casa coniugale, sita in Alessandria Strada comunale Valmadonna 70 è assegnata alla sig. che potrà continuare ad abitarvi e risiedervi unitamente alla figlia. Parte_1
6) L'arredamento presente nella casa coniugale rimane assegnato alla sig. Pt_1 prende atto degli ulteriori accordi
7) Il sig. provvederà all'asporto dei propri effetti personali entro un mese dalla data CP_1 dell'omologazione della presente separazione.
8) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio della minore
9) Per tutto quanto non previsto alle suindicate condizioni, i coniugi dichiarano di avere risolto, transatto e definito ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale relativo al matrimonio, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo o ragione.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 20 maggio 2025 Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco BONCI Giudice dott.ssa Martina Bianche Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 304/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LOREDANA ZANOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e codice fiscale , nato a [...] il CP_1 C.F._2 2.2.21991, rappresentata e difesa dall'avv. LOREDANA ZANOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18/03/2025. oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 17/02/2025 da e , Parte_1 CP_1 al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito civile in Meknes (Marocco) il 28.1.2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n. 291 parte II Serie C Ufficio 1 Anno 2017, alle condizioni che seguono
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
• ordinare al Comune di Alessandria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno insieme le decisioni di maggior importanza per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in persona autonoma.
3) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale da concordarsi preventivamente con la madre almeno 24 ore prima con pernottamento, e nei fine settimana alterni (da venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena) curandone il prelievo e il riaccompagnamento presso l'abitazione materna. Per le festività civili/religiose varrà, in linea di massima, il criterio dell'alternanza annuale, sempre e comunque compatibilmente alla volontà della figlia, che sarà comunque libera di scegliere con quale genitore trascorrere le predette festività. Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia le vacanze estive per un periodo di tre settimane, anche non consecutive. Per tale motivo i coniugi si impegnano a comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno il calendario delle vacanze. In ogni caso, i coniugi hanno comunque l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre mettere a conoscenza l'altro genitore degli eventuali spostamenti significativi in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
4) A titolo di concorso al mantenimento della figlia minore , il sig. Persona_1 CP_1 corrisponderà alla sig. entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € 200,00 rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% così come disciplinate dal Protocollo del 20.7.2016 in uso presso il Tribunale di Alessandria. L'assegno unico riguardante la figlia minore e le deduzione/detrazioni fiscali saranno usufruite nella misura del
100% dalla madre genitore collocatario.
5) La casa coniugale, sita in Alessandria Strada comunale Valmadonna 70 è assegnata alla sig.
che potrà continuare ad abitarvi e risiedervi unitamente alla figlia Parte_1
6) L'arredamento presente nella casa coniugale rimane assegnato alla sig. Pt_1
7) Il sig. rovvederà all'asporto dei propri effetti personali entro un mese dalla data CP_1 dell'omologazione della presente separazione.
8) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio della minore
9) Per tutto quanto non previsto alle suindicate condizioni, i coniugi dichiarano di avere risolto, transatto e definito ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale relativo al matrimonio, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo o ragione. vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in Meknes (Marocco) il 28/01/2017;
- dall'unione è nata , minorenne e non economicamente autosufficiente e Persona_1 che non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse delle figlie, né con le norme imperative di legge;
- preso atto che in sede di note scritte le parti hanno in parte integrato e modificato il punto 9) in tema di assegno unico;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e , codice fiscale , CP_1 C.F._2 nato a [...] il [...]1, unitisi in matrimonio con rito civile in Meknes (Marocco) il
28.1.2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n. 291 parte II Serie C Ufficio 1 Anno 2017; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 291 parte II Serie C Ufficio 1 Anno 2017); autorizza
i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1 omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti ed a tal fine dispone che 1) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno insieme le decisioni di maggior importanza per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in persona autonoma.
3) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale da concordarsi preventivamente con la madre almeno 24 ore prima con pernottamento, e nei fine settimana alterni
(da venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena) curandone il prelievo e il riaccompagnamento presso l'abitazione materna. Per le festività civili/religiose varrà, in linea di massima, il criterio dell'alternanza annuale, sempre e comunque compatibilmente alla volontà della figlia, che sarà comunque libera di scegliere con quale genitore trascorrere le predette festività.
Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia le vacanze estive per un periodo di tre settimane, anche non consecutive. Per tale motivo i coniugi si impegnano a comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno il calendario delle vacanze. In ogni caso, i coniugi hanno comunque l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre mettere a conoscenza l'altro genitore degli eventuali spostamenti significativi in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
4) A titolo di concorso al mantenimento della figlia minore il sig. Persona_1 CP_1 corrisponderà alla sig. entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € 200,00 rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% così come disciplinate dal Protocollo del 20.7.2016 in uso presso il Tribunale di Alessandria. L'assegno unico riguardante la figlia minore e le deduzione/detrazioni fiscali saranno usufruite nella misura del
100% dalla madre genitore collocatario.
Dispone altresì che 5) La casa coniugale, sita in Alessandria Strada comunale Valmadonna 70 è assegnata alla sig. che potrà continuare ad abitarvi e risiedervi unitamente alla figlia. Parte_1
6) L'arredamento presente nella casa coniugale rimane assegnato alla sig. Pt_1 prende atto degli ulteriori accordi
7) Il sig. provvederà all'asporto dei propri effetti personali entro un mese dalla data CP_1 dell'omologazione della presente separazione.
8) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio della minore
9) Per tutto quanto non previsto alle suindicate condizioni, i coniugi dichiarano di avere risolto, transatto e definito ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale relativo al matrimonio, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo o ragione.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 20 maggio 2025 Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani