Art. 166. Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente 1. Se l'imputato e' interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 38
- 1. nullità assolutaRiccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 23 luglio 2024
[…] Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale (n. 16 del 2009) che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 166 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, Cost., “per la parte in cui non prevede che le notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno siano effettuate all'amministratore nominato, contrariamente a quanto è stabilito per il tutore dell'interdetto e per il curatore dell'incapace, ex art. 71 cod. proc. pen.“. 3. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 155
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2020, n. 16260Provvedimento: […] Ha quindi implicitamente ammesso che la procedura di notificazione dovesse conformarsi a quanto previsto dal codice di rito con la disposizione, applicabile, in quanto compatibile, nel procedimento di prevenzione, contenuta nell'art. 166 cod. proc. pen., secondo cui, se l'imputato è interdetto o in stato di incapacità di partecipare coscientemente al processo, le notificazioni si eseguono secondo le disposizioni ordinarie in punto di notificazioni all'imputato e, rispettivamente, al tutore e al curatore speciale. 2 м я 5. […]Leggi di più...
- notificazioni·
- art. 166 cod. proc. pen·
- misure patrimoniali·
- condizioni·
- destinatario dell’atto assoggettato ad amministrazione di sostegno·
- applicabilità·
- procedimento·
- sicurezza pubblica·
- misure di prevenzione