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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 7.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1434 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Francesco L. de Cesare;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
OGGETTO: malattia professionale.
*******
Con ricorso depositato il 3.2.2023 , premesso di aver svolto Parte_1
attività di saldatore e carpentiere dal 2.9.2009 al 7.10.2021, esponeva di essere affetto da “broncopatia cronicoostruttiva”, lamentando tuttavia che l' aveva CP_1
rigettato la propria domanda di riconoscimento di malattia professionale.
Agiva, dunque, al fine di ottenere l'accertamento di una menomazione della propria integrità psico fisica pari al 15%, con contestuale condanna di controparte al pagamento delle relative prestazioni.
Costituitosi in giudizio, l' convenuto contestava l'origine professionale CP_1
della malattia denunciata.
1 In particolare, poneva in rilievo trattarsi di patologia comune, come evincibile dal fatto che si venisse in considerazione un soggetto gravemente obeso e affetto da sospetta OSAS.
Osservava che, in ogni caso, il ricorrente aveva svolto la sua attività con l'ausilio di un aspiratore mobile ed era dotato dei D.P.I., di cui faceva uso.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta, altresì, una consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è fondato e va, pertanto, accolto. Parte_1
Giova premettere, in punto di diritto, che per il riconoscimento della malattia professionale, il giudice di merito deve accertare l'esistenza del nesso eziologico tra la malattia e la lavorazione espletata, ed in particolare che il rapporto causale con lo specifico rischio lavorativo sia diretto (ossia tale da escludere le malattie non derivanti dal rischio specifico), ed efficiente, tale cioè da rivelare l'idoneità della lavorazione a produrre l'effetto.
A tale proposito, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate.
Infatti, in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, e sempre che la stessa sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità.
In dette ipotesi, il nesso eziologico è dunque presunto per legge, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella.
In tali casi, infatti, l'origine professionale della patologia è “di elevata probabilità”
e ciò determina una presunzione legale in ordine al rapporto causale, o concausale, con la conseguenza che mentre, da una parte, il lavoratore ha il solo onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, dall'altra parte l'Istituto assicuratore
è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico, che può
2 consistere nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno extra-lavorativo, dotato di efficacia esclusiva, oppure che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della malattia.
Riguardo alle seconde (malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare: a) l'esistenza della malattia;
b) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
A questo proposito l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 38/2000 prevede che sono '... malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma
3, delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale'.
In tali casi, dunque, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutata dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità o di probabilità qualificata
(rilevante, elevata, marcata, concreta) escludendo, quindi, la semplice possibilità
e, tantomeno, la mera probabilità.
La S.C. di Cassazione (sent. n. 17438/2012) afferma al riguardo che: “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa
<
Sul punto, ossia in tema di malattie plurifattoriali, si precisa che le alterazioni devono essere peculiarmente rapportabili, con legame di causalità tutt'altro che ipotetico, alle attività lavorative cui si vogliono attribuire.
3 Deve, cioè, essere riconosciuto nel lavoro l'agente causale o concausale eziopatogeneticamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno.
Come sancito dai giudici di legittimità (cfr. Cass. 18270/10) "nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di 'probabilità qualificata', da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (cfr. successivamente nel medesimo senso
Cass. 21825/14 e Cass. 25050/15).
Venendo, quindi, al caso di specie, devono innanzitutto tenersi conto le risultanze della prova orale relative alla tipologia di attività prestata, così come emerso mediante le testimonianze di e . Testimone_1 Testimone_2
Il primo, in qualità di collega di lavoro del ricorrente presso la ditta CP_2 dal 2004 al 2018 (“con la medesima mansione di carpentiere saldatore”), dopo aver confermato l'attività espletata e l'impegno orario di (“turni di Persona_1
lavoro erano dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16, eccezionalmente lavoravamo anche il sabato mattina … svolgeva Pt_1
mansione di addetto alla produzione di compattatori, cassonetti, vasche metalliche per la raccolta dei rifiuti urbani … nell'espletamento della nostra attività professionale utilizzavamo strumenti ad aria compressa quali frullini che servivano per entrare negli spazi stretti, pistole pneumatiche, flessibili, compressori per la pulizia, pistole ad aria compressa per l'inchiodatura dei bulloni, cacciaviti, trapani elettrici e avvitatori”), ha dichiarato che, quando utilizzavano la saldatrice e la smerigliatrice, si innalzavano fumi tossici o nubi di polvere, precisando che non c'era uno strumento di aspirazione mobile, essendo stato introdotto solo dopo l'anno 2016/2017, nè venivano adoperati d.p.i., consegnati solo dopo l'anno 2016.
Il secondo propalante ha parallelamente: confermato la formazione delle polveri ferrose (rimossa con le scope) e di fumi;
precisato che, consegnate le mascherine bianche in uso ai verniciatori, la loro utilizzazione era rimessa alla
4 discrezionalità dei lavoratori (“sta all'operaio poi valutare se tenerla o meno anche in ragione dei fastidi della durata di un turno di otto ore”).
In questa stessa prospettiva, poi, vanno prese in considerazione le risultanze della consulenza tecnica effettuata dalla dott.ssa . Persona_2
Orbene il consulente tecnico d'ufficio, all'esito delle indagini effettuate, ha espresso il seguente giudizio diagnostico: “Il signor è Parte_1
risultato affetto da Broncopneumopatia cronica con deficit respiratorio di tipo misto ostruttivo/restrittivo”.
In siffatto contesto, l'ausiliario del giudice ha posto in evidenza trattarsi di malattia tabellata (“la malattia professionale “Broncopneumopatia cronica ostruttiva” risulta infatti alla voce n. 62 della Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria di cui al DM 10 ottobre 2023, correlata alla lavorazione “Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene”).
Fornendo adeguata risposta al quesito posto, ha perciò evidenziato che il deficit funzionale complessivo dell'apparato respiratorio, di tipo misto ostruttivo/restrittivo, include una importante componente restrittiva di origine extraprofessionale e che tale elemento non compromette il riconoscimento dell'origine professionale della malattia ma incide sul valore di danno biologico applicabile.
In conclusione, il danno biologico da riconoscere, di origine professionale, va stabilito nella misura del 15%, ossia nel limite di quanto domandato dalla parte ricorrente.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento del dovuto a titolo di CP_1
indennizzo in capitale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di consulenza tecnica sono poste a definitivo carico dell' CP_1
resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1434 del ruolo generale lavoro dell'anno
2023 promosso da contro l' Parte_1 [...]
[...] in persona del legale Controparte_3 CP_1
rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del
15%, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre accessori di legge;
CP_1
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
3) pone a carico della parte resistente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Bari, 7.3.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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