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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2240 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Barbara Cavini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 in Bracciano (RM);
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale celebrata il 26.03.25 ai sensi dell'art. 473-bis. 21
c.p.c. è comparsa solo parte ricorrente, il quale insisteva nell'accoglimento del ricorso con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c., ed il Giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Bracciano (RM) il 22.02.2009 con , registrato agli atti dello Stato Civile del Comune Controparte_1 all'anno 2009, numero 3, Parte II, sere A;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che in data 16.01.2013 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, dichiarando l'autonomia economica dei coniugi;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, confermando quanto stabilito in sede separativa.
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis. 21 c.p.c. onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. del 26.03.25 Il procuratore di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso con rinuncia ai termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, ha dichiarato la contumacia della trattenendo la causa in CP_1 decisione al Collegio.
2 Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 22.02.2009, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
In sede di udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto al tribunale dichiararsi l'autonomia economica delle parti e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, confermando i provvedimenti separativi.
Rilevato che in sede di separazione consensuale le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, il Tribunale, in accoglimento della domanda, considerata anche la contumacia della resistente e la mancanza di domande economiche da parte della ritiene che nulla osti alla conferma CP_1 delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione in relazione alla dichiarazione di autonomia patrimoniale delle parti.
Nulla deve essere disposto con riguardo all'assegnazione della casa familiare al ricorrente non essendovi figli minori, dovendo il Tribunale prendere atto che medesima rimarrà in godimento al essendo di proprietà esclusiva della Pt_1 madre del ricorrente ed essendosene già allontanata la resistente.
La contumacia della resistente e le ragioni della decisione unitamente all'assenza di domande di natura economica, giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2240/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bracciano
(RM) il 22.02.2009 tra nato a [...] l'[...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], registrato agli Controparte_1 atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2009, numero 3, Parte II, serie A;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3 3) dichiara non doversi provvedere in merito all'assegnazione della casa familiare sita a Bracciano, Piazza Patrizi n. 3 per i motivi sopra esposti;
4) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia il 27.06.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2240 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Barbara Cavini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 in Bracciano (RM);
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale celebrata il 26.03.25 ai sensi dell'art. 473-bis. 21
c.p.c. è comparsa solo parte ricorrente, il quale insisteva nell'accoglimento del ricorso con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c., ed il Giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Bracciano (RM) il 22.02.2009 con , registrato agli atti dello Stato Civile del Comune Controparte_1 all'anno 2009, numero 3, Parte II, sere A;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che in data 16.01.2013 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, dichiarando l'autonomia economica dei coniugi;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, confermando quanto stabilito in sede separativa.
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis. 21 c.p.c. onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. del 26.03.25 Il procuratore di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso con rinuncia ai termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, ha dichiarato la contumacia della trattenendo la causa in CP_1 decisione al Collegio.
2 Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 22.02.2009, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
In sede di udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto al tribunale dichiararsi l'autonomia economica delle parti e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, confermando i provvedimenti separativi.
Rilevato che in sede di separazione consensuale le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, il Tribunale, in accoglimento della domanda, considerata anche la contumacia della resistente e la mancanza di domande economiche da parte della ritiene che nulla osti alla conferma CP_1 delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione in relazione alla dichiarazione di autonomia patrimoniale delle parti.
Nulla deve essere disposto con riguardo all'assegnazione della casa familiare al ricorrente non essendovi figli minori, dovendo il Tribunale prendere atto che medesima rimarrà in godimento al essendo di proprietà esclusiva della Pt_1 madre del ricorrente ed essendosene già allontanata la resistente.
La contumacia della resistente e le ragioni della decisione unitamente all'assenza di domande di natura economica, giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2240/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bracciano
(RM) il 22.02.2009 tra nato a [...] l'[...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], registrato agli Controparte_1 atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2009, numero 3, Parte II, serie A;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3 3) dichiara non doversi provvedere in merito all'assegnazione della casa familiare sita a Bracciano, Piazza Patrizi n. 3 per i motivi sopra esposti;
4) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia il 27.06.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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