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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2387/2022 di Ruolo Generale degli affari
contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile, n. 924/2022, il 16 marzo 2022, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Alfonso Petito
(codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._1
-appellante-
E
1 (2) la (codice fiscale ) in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 2604/2018 del 18 novembre 2018, emesso su ricorso della il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_2
ingiungeva nei confronti della il pagamento della somma Parte_1
di € 47.630,00, “oltre interessi al tasso legale dal giorno successivo alla scadenza e sino
al soddisfo”, nonché le spese del procedimento monitorio, per il mancato pagamento della fattura n. 42 del 1 settembre 2018 ad oggetto “penalità su procedure operative
non rispettate dal 02/04/2016 al 31/08/2018”, di cui all'art. 7 allegato C del contratto per prestazione di servizi stipulato tra le parti.
I.2. Avverso detto d.i. - con atto di citazione per l'udienza del 25 settembre 2019,
ritualmente notificato alla controparte – la proponeva Parte_1
opposizione, chiedendo la revoca del decreto opposto per insussistenza del credito azionato. In particolare, sosteneva, che, poiché nel contratto di prestazione di servizi era previsto che essa avrebbe potuto emettere le relative fatture solo dopo avere spedito alla i conteggi delle prestazioni di posizionamento Parte_2
mensilmente effettuate e dopo avere ricevuto dalla stessa società la conferma, senza contestazioni, di potere emettere le relative fatture, nel corso del rapporto, aveva agito in conformità a tale previsione contrattuale (ovvero aveva proceduto all'emissione delle fatture mensili (poi pagate) solo dopo aver spedito alla i Parte_2
conteggi delle prestazioni di posizionamento mensilmente effettuate e dopo aver ricevuto dalla stessa società la conferma di potere emettere i relativi documenti contabili).
2 Tanto premesso, l'opponente chiedeva all'adito Tribunale:
“Rigettare la domanda siccome tardiva, inammissibile, improcedibile ed
infondata, in fatto ed in diritto, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
2)
Conseguentemente, dichiarata la responsabilità processuale aggravata della società
opposta, ex art. 96 comma 1 c.p.c., condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni
patiti dalla opponente, anche in via equitativa od ex art. 1226 cod. civ., con interessi
moratori e rivalutazione monetaria;
3) Condannare la in persona Parte_2
del l.r.p.t., alla refusione delle spese e delle competenze di lite, con accessori come per
legge.”
I.3. Si costitutiva in giudizio, con comparsa di risposta, la Controparte_1
che chiedeva in via principale: di concedere la provvisoria esecuzione
[...]
del decreto ingiuntivo n. 2604/2018; di confermare il decreto ingiuntivo n. 2406/2018
con maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria a partire dalla data della scadenza di pagamento della fattura;
di condannare la Parte_1
al risarcimento del danno e alla lite temeraria per responsabilità aggravata ex art. 96
comma 1 c.p.c. per aver agito in giudizio in mala fede e colpa grave.
I.4. Espletata una TU di natura contabile ( con il seguente quesito: “calcoli il
TU , sulla scorta della sola documentazione depositata (…) la somma dovuta da parte
opponente a parte opposta per le invocate penalità, ove esse siano riscontrabili dalla
suddetta documentazione e le relative infrazioni siano state previamente contestate
tramite – email come da art. 7 del contratto. Non tenga conto nel calcolo, in particolare,
delle penalità le cui infrazioni non risultino previamente comunicate tramite e-mail,
come disposto dall'art. 7 del contratto”) la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Con
comparsa conclusionale la concludeva chiedendo: Parte_2
3 “Condannare la al pagamento delle somme contabilizzate dal Parte_1
consulente che ammontano ad € 5.100,00 o la minor somma che il Giudice vorrà
accertare”, come ribadito da memoria di replica.
Il Tribunale sammaritano, con la sentenza n. 924/2022 pubblicata in data
16 marzo 2022, così decideva:
“- Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-
Condanna la società al pagamento, in favore della società Parte_1
di € 5.100,00; - Compensa le spese del giudizio;
- Rigetta le Parte_2
domande ex art. 96 c.p.c.; - Pone definitivamente le spese di TU su entrambe le parti
in solido.” (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza gravata).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 13 dicembre 2022
notificata il 24 maggio 2022 – la proponeva appello Parte_1
chiedendo all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) In accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata,
con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accogliere la relativa opposizione, le
domande e le difese avanzate dalla odierna appellante in corso di causa e, in particolare:
a) rigettare la domanda siccome tardiva, inammissibile, improcedibile ed infondata, in
fatto ed in diritto, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
b) conseguentemente,
dichiarata la responsabilità processuale aggravata della società appellata, ex art. 96
comma 1 c.p.c., condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti dalla odierna
appellante, anche in via equitativa od ex art. 1226 cod. civ., con interessi moratori e
rivalutazione monetaria. 2) All'esito, condannare la al pagamento Parte_2
delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, con accessori come per
legge ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.” (cfr. atto di appello).
4 II.2. Non si costituiva nel giudizio di appello la Parte_2
II.3. All'udienza del 12 giugno 2025, celebrata secondo le modalità dell'udienza cartolare, la parte appellante depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza e la
Corte riservava la causa in decisione assegnando il termine di 60 giorni per il deposito degli scritti defensionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 12 settembre 2025.
Infine, depositata la comparsa conclusionale ad opera della parte appellante, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia della non Parte_2
costituitasi in questo giudizio benchè regolarmente citata dall'appellante con citazione notificatagli il 24 maggio 2022.
2.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'impugnata sentenza, ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2604/2018, emesso su ricorso della con Parte_2
cui era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 47.630,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, credito portato dalla fattura n. 42 del 1 settembre
2018, “per penalità su procedure operative non rispettate dal 02.04.2016 al
31.08.2018”.
A fondamento della decisione, il Giudice ha osservato che, in merito all' an dei disservizi/inefficienze/disfunzioni nelle prestazioni rese dalla Parte_1
che avrebbero comportato l'applicazione delle penalità, la prova era stata
[...]
raggiunta “per mancanza, tempestiva e specifica contestazione” , non potendosi considerare a tale fine le censure sollevate negli scritti conclusionali dalla opponente.
5 Recependo le valutazioni del nominato consulente tecnico di ufficio, ha tuttavia ritenuto di limitare la pretesa creditoria della società ricorrente, perché gran parte delle penalità addebitate alla erano sprovviste di Parte_1
comunicazione via e-mail, così come prescritto dall'art. 7 del contratto di prestazione di servizi ( “La informerà con e-mail e decurterà l'importo prefissato Parte_2
nell'Allegato –C- delle eventuali infrazioni commesse dalla C.R.V. dal conteggio mensile
di competenza” ): secondo la citata clausola contrattuale, infatti, le comunicazioni relative alle infrazioni, inefficienze, disfunzioni e disservizi, non solo dovevano essere
“presenti”, ma dovevano anche “essere effettuate via e-mail”, con indicazione specifica del tipo di penalità e dell'importo applicato per ciascuna di esse, così come indicato nella tabella di cui all'Allegato C del contratto (ad oggetto :“penalità calcolate solo per
disservizi creati per colpa e volontà della ”). Parte_3
Alla fine, però, disattendendo, sul punto, le valutazioni del suo ausiliario, il
Giudicante ha considerato anche “gli addebiti di cui alle contestazioni inviate
all'opponente seppur provenienti da posta elettronica riferita ad altri soggetti giuridici
(cui si può presumere che l'opposta abbia conferito il servizio di procedere alle
contestazioni)”, ovvero provenienti dall'indirizzo “ e Email_1
dall'indirizzo così rinvenendo 212 addebiti con Email_2
conseguenti penalità pari a € 5.580,00, ridotte ulteriormente in sentenza ad €
5.100,00, avendo la con la comparsa conclusionale e nella Parte_2
memoria di replica, limitato la propria pretesa a tale importo.
Ha inoltre rigettato la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
proposta da entrambe le parti in quanto, a suo giudizio, né la pretesa della parte ricorrente (accolta seppur per un importo inferiore) né l'opposizione (risultata parzialmente fondata) potevano dirsi temerarie.
6 3. Con la presente impugnazione, la si Parte_1
duole della decisione impugnata per avere il Tribunale: in violazione del principio dispositivo sancito dall'art. 115 c.p.c., valorizzato circostanze di fatto o documenti non allegati né ritualmente prodotti dalla parte appellata, senza che l'appellante potesse esercitare un pieno contraddittorio su di essi;
attraverso una errata e/ carente valutazione delle difese dell'opponente e degli atti di causa, malamente valutato le condizioni contrattuali relative alle formalità delle contestazioni ed ai disservizi posti in essere, e fatti valere nel giudizio;
ingiustamente respinto la domanda di risarcimento da essa proposta nonché la domanda di cui all'art. 96 c.p.c.
Le doglianze sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3.1.Si rammenta che con contratto stipulato il 1° marzo 2006 la CP_1
affidava alla il servizio di trasporto, Parte_2 Parte_1
consegna, installazione e ritiro di beni di consumo presso i clienti finali di alcuni rivenditori elencati nell'allegato A del contratto.
All'art. 7 del citato contratto, rubricato “penalità su procedure operative
non rispettate” , era previsto che la aveva l'obbligo Parte_2
specifico di “informare con e-mail” e avrebbe dovuto decurtare direttamente
“l'importo prefissato nell'allegato C delle eventuali infrazioni commesse dalla
Parte dal conteggio MENSILE di competenza”. Tale allegato riportava (riporta) una tabella con una casistica alquanto differenziata di penalità, il cui importo era (è) variabile in relazione alla gravità del disservizio arrecato: trattasi di disservizi creati ai clienti finali da parte della consistenti nel Parte_1
7 ritardo delle consegne, delle relazione di fine servizio, del reso documenti in originale e nel non rispetto delle procedure di esecuzione.
La previsione della comunicazione “con e-mail” ad opera di
[...]
era (è) chiaramente volta a garantire la certezza del rapporto Parte_2
giuridico, l'imputabilità della contestazione e la sua tempestività, aspetti essenziali nel contesto di una decurtazione mensile degli importi dovuti per le prestazioni eseguite.
Gli addebiti che la ha richiamato nel ricorso Parte_2
monitorio si riferivano al mancato rispetto delle previsioni contrattuali ed alla conseguente applicazione delle penalità previste negli accordi, di cui alla tabella
C allegata al contratto: sulla base di tale tabella la società opposta quantificava in € 47.630,00 l'ammontare delle penalità per disservizi creati dalla controparte negli anni 2016,2017 e 2018.
L'ausiliario - cui è stato demandato dal Tribunale di “prendere in
considerazione soltanto le penalità che siano state preventivamente contestate tramite
e-mail come prescrive l'art. 7 del contratto, senza tenere conto nel calcolo di quelle
penalità non comunicate a mezzo mail”- nell'esaminare la voluminosa documentazione oggetto di verifica, in primo luogo, non ha tenuto conto delle penalità addebitate e comprese nel decreto ingiuntivo sprovviste di e-mail comunicata alla controparte, in secondo luogo non ha tenuto conto delle e- mail prive di vere e proprie contestazioni sull'operato della rappresentando mere richieste di chiarimenti o Parte_1
riferendosi ad aspetti organizzativi del servizio, in terzo luogo, ha preso in considerazioni solo le “e- mail allegate alle produzioni con destinataria Parte_1
inoltrate all'indirizzo di posta elettronica e non quelle che Email_3
8 riportano come destinatari altri soggetti”, per i cui addebiti, notificati alla società
opponente, ha riconosciuto penalità per un ammontare di € 480,00.
Il Giudice, benchè la modalità corretta di contestazione dei disservizi alla ditta di trasporto, conforme cioè al dettato contrattuale, fosse stata verificata e riscontrata dal consulente solo per una parte delle penalità denunciate (in quanto , si ripete, la stragrande maggioranza delle penalità addebitate erano sprovviste della necessaria comunicazione via e-mail), ha ritenuto di considerare validi anche gli addebiti basati su contestazioni inviate all'opponente “seppur provenienti da posta elettronica riferita
ad altri soggetti giuridici”, e Email_1 Email_2
che il consulente aveva sì inserito nei suoi conteggi ma solo per l'eventualità che il
Giudice le avesse reputate valide (pur essendo riconducibili a soggetti terzi), nel quale caso, aveva precisato, sarebbe risultato necessario aggiungere all'ammontare precedente, di € 480,00, la somma di € 5.100,00, per un totale di € 5.900.00.
La decisione non può essere condivisa perché, come argomenta l'appellante, in tale modo, ha “immotivatamente ed erroneamente” ritenuto sussistente un “presunto
conferimento di incarico” da parte della a non meglio identificati Parte_2
“soggetti terzi” , cui ha inopinatamente riconosciuto il potere di procedere a contestazioni relative a presunte penalità ascrivibili alla società di trasporto.
A parere della Corte, in assenza di qualsivoglia prova documentale o anche di specifica allegazione in giudizio da parte della in ordine Parte_2
ad un formale mandato conferito a soggetti terzi per l'invio delle contestazioni e l'applicazione delle penalità, e stante la contestazione specifica di Parte_1
in ordine alla provenienza di tali e-mail, le contestazioni sprovviste di
[...]
comunicazione via e-mail o inviate da soggetti terzi come
e ed i corrispondenti Email_1 Email_4
9 addebiti, non soddisfacendo i requisiti prescritti dall'art. 7 del contratto e relativi allegati, devono essere espunte dalle penalità ingiunte in monitorio alla
Parte_1
In realtà, l'appellante deduce che “NESSUNA delle mail” citate dal consulente tecnico d'ufficio rispetterebbe i requisiti previsti dall'allegato C del contratto che impone una “chiara e specifica indicazione delle penalità” realizzate, evidenziando che l'unica e-
mail che sembrerebbe rispettare tali requisiti (datata 18.11.2017) indicava già che le penalità “sono state applicate” e quindi non sarebbe dovuta rientrare nel conteggio delle contestazioni tramite e- mail essendo già fatte valere le presunte penalità, con ciò
invocando la riforma integrale della decisione.
Ma aggiunge anche che: “va pure fatto rilevare che il TU ha riconosciuto che
soltanto in 15 casi era stata tardivamente (rispetto al riepilogo mensile previsto in
contratto) utilizzata la mail: ed ha concluso Email_5
che, per tali presunti addebiti (comunque non rispettosi dei requisiti formali richiesti dal
contratto e privi di una chiara indicazione delle penalità), la somma complessivamente
dovuta sarebbe dovuta essere paria d €uro 480,00.”
Ebbene, tale ultima deduzione dell'appellante merita apprezzamento.
Infatti, come visto, lo stesso consulente del Tribunale aveva (ha) riconosciuto che solamente in 15 casi era stata utilizzata, benché tardivamente, la mail
, sicchè i relativi addebiti, legittimamente Email_5
contestati alla sarebbero ammontati alla somma di € 480,00 a Parte_1
titolo di penalità.
Ne consegue che il credito preteso in pagamento dalla Parte_2
andava (va) riconosciuto limitatamente per tale importo, in luogo del
[...]
10 maggiore di € 5.100,00 stabilito dal Giudice in sentenza, perché comprensivo di addebiti per penalità in violazione dell'art. 7 del contratto di prestazione di servizi.
In conclusione, l'appello della va accolto Parte_1
per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, la va condannata a pagare alla Parte_1 Parte_2
la somma di € 480,00.
[...]
4. Resta assorbita la censura sollevata dall'appellante in punto di liquidazione delle spese del primo grado, dovendo questo giudice del gravame procedere ad una rinnovata liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Infine va rigettata la doglianza relativa al mancato accoglimento da parte del
Tribunale della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. reiterata, alquanto genericamente, dall'appellante nella sua impugnazione.
5.1. Ebbene, la norma richiamata sanziona la condotta di chi abusa degli strumenti processuali, cagionando danni alle altre parti per aver agito o resistito in giudizio senza esercitare quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per comprendere l'infondatezza della propria pretesa e le conseguenze dei propri atti processuali. Presupposti di tale ipotesi di responsabilità sono: la totale soccombenza della controparte;
la prova dell'elemento soggettivo, ossia la malafede o la colpa grave,
intesa quale “stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella
diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda”
(cfr. Cass. 2040/2018); la prova dell'elemento oggettivo, vale a dire dei pregiudizi subiti a causa della condotta processuale negligente della controparte. In sostanza, il carattere temerario della lite “va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e
11 delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta
consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (cfr. Cass.
3464/2017).
5.2. Posto che l'onere di allegare tali elementi probatori è rimesso alla parte istante, nel caso in esame, la , a fondamento della Parte_1
denunciata “responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.” della controparte, nulla ha dimostrato né specificamente dedotto.
A parere di questa Corte, le ragioni dell'appellante non sono corroborate da concrete ed utili evidenze probatorie che dimostrino la sussistenza tanto dell'elemento soggettivo della malafede o colpa grave, quanto dell'elemento oggettivo dei danni subiti dall'istante in ragione della condotta processuale della controparte, vieppiù ove si considerino i preesistenti e risalenti rapporti di collaborazione tra le due società
contrassegnati da conflittualità reciproca, da cui sono scaturiti numerosi giudizi.
La decisione sul punto va dunque confermata.
6. Come detto, la riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali, in virtù dell'operatività del c.d.
effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., deve, pertanto,
provvedersi alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., ex multis, Cass. n. 6259/14 [ord.] Cass. n. 14633/12 e
Cass. n. 18837/10).
Dette spese (limitatamente a quelle del primo grado stante la contumacia in grado di appello dell'appellata), a parere della Corte vanno poste a carico dell'appellante nella misura di 1/5 e liquidate, secondo Parte_1
il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e in base al DM 55/2014, così
come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente
12 svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico va applicato lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr.,
sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali
successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla
determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo
scostamento e la misura di questo»), con compensazione dei residui 4/5 tra le parti.
Le spese della TU espletata in primo grado vanno invece poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto – con citazione per l'udienza del 13 dicembre 2022,
notificata il 24 maggio 2022 - dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della - avverso la Parte_2
sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile, n.
924/2022, depositata il 16 marzo 2022, così provvede:
(A) dichiarata la contumacia della Parte_2
(B) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la a pagare in favore della Parte_1
la somma di € 480,00; Parte_2
D) condanna la a pagare in favore della Parte_1 [...]
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida, in tale Parte_4
13 proporzione, in € 510,4 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti dei residui 4/5 delle spese reciprocamente sostenute;
D) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della TU
espletata in primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2387/2022 di Ruolo Generale degli affari
contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile, n. 924/2022, il 16 marzo 2022, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Alfonso Petito
(codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._1
-appellante-
E
1 (2) la (codice fiscale ) in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 2604/2018 del 18 novembre 2018, emesso su ricorso della il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_2
ingiungeva nei confronti della il pagamento della somma Parte_1
di € 47.630,00, “oltre interessi al tasso legale dal giorno successivo alla scadenza e sino
al soddisfo”, nonché le spese del procedimento monitorio, per il mancato pagamento della fattura n. 42 del 1 settembre 2018 ad oggetto “penalità su procedure operative
non rispettate dal 02/04/2016 al 31/08/2018”, di cui all'art. 7 allegato C del contratto per prestazione di servizi stipulato tra le parti.
I.2. Avverso detto d.i. - con atto di citazione per l'udienza del 25 settembre 2019,
ritualmente notificato alla controparte – la proponeva Parte_1
opposizione, chiedendo la revoca del decreto opposto per insussistenza del credito azionato. In particolare, sosteneva, che, poiché nel contratto di prestazione di servizi era previsto che essa avrebbe potuto emettere le relative fatture solo dopo avere spedito alla i conteggi delle prestazioni di posizionamento Parte_2
mensilmente effettuate e dopo avere ricevuto dalla stessa società la conferma, senza contestazioni, di potere emettere le relative fatture, nel corso del rapporto, aveva agito in conformità a tale previsione contrattuale (ovvero aveva proceduto all'emissione delle fatture mensili (poi pagate) solo dopo aver spedito alla i Parte_2
conteggi delle prestazioni di posizionamento mensilmente effettuate e dopo aver ricevuto dalla stessa società la conferma di potere emettere i relativi documenti contabili).
2 Tanto premesso, l'opponente chiedeva all'adito Tribunale:
“Rigettare la domanda siccome tardiva, inammissibile, improcedibile ed
infondata, in fatto ed in diritto, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
2)
Conseguentemente, dichiarata la responsabilità processuale aggravata della società
opposta, ex art. 96 comma 1 c.p.c., condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni
patiti dalla opponente, anche in via equitativa od ex art. 1226 cod. civ., con interessi
moratori e rivalutazione monetaria;
3) Condannare la in persona Parte_2
del l.r.p.t., alla refusione delle spese e delle competenze di lite, con accessori come per
legge.”
I.3. Si costitutiva in giudizio, con comparsa di risposta, la Controparte_1
che chiedeva in via principale: di concedere la provvisoria esecuzione
[...]
del decreto ingiuntivo n. 2604/2018; di confermare il decreto ingiuntivo n. 2406/2018
con maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria a partire dalla data della scadenza di pagamento della fattura;
di condannare la Parte_1
al risarcimento del danno e alla lite temeraria per responsabilità aggravata ex art. 96
comma 1 c.p.c. per aver agito in giudizio in mala fede e colpa grave.
I.4. Espletata una TU di natura contabile ( con il seguente quesito: “calcoli il
TU , sulla scorta della sola documentazione depositata (…) la somma dovuta da parte
opponente a parte opposta per le invocate penalità, ove esse siano riscontrabili dalla
suddetta documentazione e le relative infrazioni siano state previamente contestate
tramite – email come da art. 7 del contratto. Non tenga conto nel calcolo, in particolare,
delle penalità le cui infrazioni non risultino previamente comunicate tramite e-mail,
come disposto dall'art. 7 del contratto”) la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Con
comparsa conclusionale la concludeva chiedendo: Parte_2
3 “Condannare la al pagamento delle somme contabilizzate dal Parte_1
consulente che ammontano ad € 5.100,00 o la minor somma che il Giudice vorrà
accertare”, come ribadito da memoria di replica.
Il Tribunale sammaritano, con la sentenza n. 924/2022 pubblicata in data
16 marzo 2022, così decideva:
“- Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-
Condanna la società al pagamento, in favore della società Parte_1
di € 5.100,00; - Compensa le spese del giudizio;
- Rigetta le Parte_2
domande ex art. 96 c.p.c.; - Pone definitivamente le spese di TU su entrambe le parti
in solido.” (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza gravata).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 13 dicembre 2022
notificata il 24 maggio 2022 – la proponeva appello Parte_1
chiedendo all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) In accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata,
con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accogliere la relativa opposizione, le
domande e le difese avanzate dalla odierna appellante in corso di causa e, in particolare:
a) rigettare la domanda siccome tardiva, inammissibile, improcedibile ed infondata, in
fatto ed in diritto, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
b) conseguentemente,
dichiarata la responsabilità processuale aggravata della società appellata, ex art. 96
comma 1 c.p.c., condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti dalla odierna
appellante, anche in via equitativa od ex art. 1226 cod. civ., con interessi moratori e
rivalutazione monetaria. 2) All'esito, condannare la al pagamento Parte_2
delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, con accessori come per
legge ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.” (cfr. atto di appello).
4 II.2. Non si costituiva nel giudizio di appello la Parte_2
II.3. All'udienza del 12 giugno 2025, celebrata secondo le modalità dell'udienza cartolare, la parte appellante depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza e la
Corte riservava la causa in decisione assegnando il termine di 60 giorni per il deposito degli scritti defensionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 12 settembre 2025.
Infine, depositata la comparsa conclusionale ad opera della parte appellante, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia della non Parte_2
costituitasi in questo giudizio benchè regolarmente citata dall'appellante con citazione notificatagli il 24 maggio 2022.
2.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'impugnata sentenza, ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2604/2018, emesso su ricorso della con Parte_2
cui era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 47.630,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, credito portato dalla fattura n. 42 del 1 settembre
2018, “per penalità su procedure operative non rispettate dal 02.04.2016 al
31.08.2018”.
A fondamento della decisione, il Giudice ha osservato che, in merito all' an dei disservizi/inefficienze/disfunzioni nelle prestazioni rese dalla Parte_1
che avrebbero comportato l'applicazione delle penalità, la prova era stata
[...]
raggiunta “per mancanza, tempestiva e specifica contestazione” , non potendosi considerare a tale fine le censure sollevate negli scritti conclusionali dalla opponente.
5 Recependo le valutazioni del nominato consulente tecnico di ufficio, ha tuttavia ritenuto di limitare la pretesa creditoria della società ricorrente, perché gran parte delle penalità addebitate alla erano sprovviste di Parte_1
comunicazione via e-mail, così come prescritto dall'art. 7 del contratto di prestazione di servizi ( “La informerà con e-mail e decurterà l'importo prefissato Parte_2
nell'Allegato –C- delle eventuali infrazioni commesse dalla C.R.V. dal conteggio mensile
di competenza” ): secondo la citata clausola contrattuale, infatti, le comunicazioni relative alle infrazioni, inefficienze, disfunzioni e disservizi, non solo dovevano essere
“presenti”, ma dovevano anche “essere effettuate via e-mail”, con indicazione specifica del tipo di penalità e dell'importo applicato per ciascuna di esse, così come indicato nella tabella di cui all'Allegato C del contratto (ad oggetto :“penalità calcolate solo per
disservizi creati per colpa e volontà della ”). Parte_3
Alla fine, però, disattendendo, sul punto, le valutazioni del suo ausiliario, il
Giudicante ha considerato anche “gli addebiti di cui alle contestazioni inviate
all'opponente seppur provenienti da posta elettronica riferita ad altri soggetti giuridici
(cui si può presumere che l'opposta abbia conferito il servizio di procedere alle
contestazioni)”, ovvero provenienti dall'indirizzo “ e Email_1
dall'indirizzo così rinvenendo 212 addebiti con Email_2
conseguenti penalità pari a € 5.580,00, ridotte ulteriormente in sentenza ad €
5.100,00, avendo la con la comparsa conclusionale e nella Parte_2
memoria di replica, limitato la propria pretesa a tale importo.
Ha inoltre rigettato la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
proposta da entrambe le parti in quanto, a suo giudizio, né la pretesa della parte ricorrente (accolta seppur per un importo inferiore) né l'opposizione (risultata parzialmente fondata) potevano dirsi temerarie.
6 3. Con la presente impugnazione, la si Parte_1
duole della decisione impugnata per avere il Tribunale: in violazione del principio dispositivo sancito dall'art. 115 c.p.c., valorizzato circostanze di fatto o documenti non allegati né ritualmente prodotti dalla parte appellata, senza che l'appellante potesse esercitare un pieno contraddittorio su di essi;
attraverso una errata e/ carente valutazione delle difese dell'opponente e degli atti di causa, malamente valutato le condizioni contrattuali relative alle formalità delle contestazioni ed ai disservizi posti in essere, e fatti valere nel giudizio;
ingiustamente respinto la domanda di risarcimento da essa proposta nonché la domanda di cui all'art. 96 c.p.c.
Le doglianze sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3.1.Si rammenta che con contratto stipulato il 1° marzo 2006 la CP_1
affidava alla il servizio di trasporto, Parte_2 Parte_1
consegna, installazione e ritiro di beni di consumo presso i clienti finali di alcuni rivenditori elencati nell'allegato A del contratto.
All'art. 7 del citato contratto, rubricato “penalità su procedure operative
non rispettate” , era previsto che la aveva l'obbligo Parte_2
specifico di “informare con e-mail” e avrebbe dovuto decurtare direttamente
“l'importo prefissato nell'allegato C delle eventuali infrazioni commesse dalla
Parte dal conteggio MENSILE di competenza”. Tale allegato riportava (riporta) una tabella con una casistica alquanto differenziata di penalità, il cui importo era (è) variabile in relazione alla gravità del disservizio arrecato: trattasi di disservizi creati ai clienti finali da parte della consistenti nel Parte_1
7 ritardo delle consegne, delle relazione di fine servizio, del reso documenti in originale e nel non rispetto delle procedure di esecuzione.
La previsione della comunicazione “con e-mail” ad opera di
[...]
era (è) chiaramente volta a garantire la certezza del rapporto Parte_2
giuridico, l'imputabilità della contestazione e la sua tempestività, aspetti essenziali nel contesto di una decurtazione mensile degli importi dovuti per le prestazioni eseguite.
Gli addebiti che la ha richiamato nel ricorso Parte_2
monitorio si riferivano al mancato rispetto delle previsioni contrattuali ed alla conseguente applicazione delle penalità previste negli accordi, di cui alla tabella
C allegata al contratto: sulla base di tale tabella la società opposta quantificava in € 47.630,00 l'ammontare delle penalità per disservizi creati dalla controparte negli anni 2016,2017 e 2018.
L'ausiliario - cui è stato demandato dal Tribunale di “prendere in
considerazione soltanto le penalità che siano state preventivamente contestate tramite
e-mail come prescrive l'art. 7 del contratto, senza tenere conto nel calcolo di quelle
penalità non comunicate a mezzo mail”- nell'esaminare la voluminosa documentazione oggetto di verifica, in primo luogo, non ha tenuto conto delle penalità addebitate e comprese nel decreto ingiuntivo sprovviste di e-mail comunicata alla controparte, in secondo luogo non ha tenuto conto delle e- mail prive di vere e proprie contestazioni sull'operato della rappresentando mere richieste di chiarimenti o Parte_1
riferendosi ad aspetti organizzativi del servizio, in terzo luogo, ha preso in considerazioni solo le “e- mail allegate alle produzioni con destinataria Parte_1
inoltrate all'indirizzo di posta elettronica e non quelle che Email_3
8 riportano come destinatari altri soggetti”, per i cui addebiti, notificati alla società
opponente, ha riconosciuto penalità per un ammontare di € 480,00.
Il Giudice, benchè la modalità corretta di contestazione dei disservizi alla ditta di trasporto, conforme cioè al dettato contrattuale, fosse stata verificata e riscontrata dal consulente solo per una parte delle penalità denunciate (in quanto , si ripete, la stragrande maggioranza delle penalità addebitate erano sprovviste della necessaria comunicazione via e-mail), ha ritenuto di considerare validi anche gli addebiti basati su contestazioni inviate all'opponente “seppur provenienti da posta elettronica riferita
ad altri soggetti giuridici”, e Email_1 Email_2
che il consulente aveva sì inserito nei suoi conteggi ma solo per l'eventualità che il
Giudice le avesse reputate valide (pur essendo riconducibili a soggetti terzi), nel quale caso, aveva precisato, sarebbe risultato necessario aggiungere all'ammontare precedente, di € 480,00, la somma di € 5.100,00, per un totale di € 5.900.00.
La decisione non può essere condivisa perché, come argomenta l'appellante, in tale modo, ha “immotivatamente ed erroneamente” ritenuto sussistente un “presunto
conferimento di incarico” da parte della a non meglio identificati Parte_2
“soggetti terzi” , cui ha inopinatamente riconosciuto il potere di procedere a contestazioni relative a presunte penalità ascrivibili alla società di trasporto.
A parere della Corte, in assenza di qualsivoglia prova documentale o anche di specifica allegazione in giudizio da parte della in ordine Parte_2
ad un formale mandato conferito a soggetti terzi per l'invio delle contestazioni e l'applicazione delle penalità, e stante la contestazione specifica di Parte_1
in ordine alla provenienza di tali e-mail, le contestazioni sprovviste di
[...]
comunicazione via e-mail o inviate da soggetti terzi come
e ed i corrispondenti Email_1 Email_4
9 addebiti, non soddisfacendo i requisiti prescritti dall'art. 7 del contratto e relativi allegati, devono essere espunte dalle penalità ingiunte in monitorio alla
Parte_1
In realtà, l'appellante deduce che “NESSUNA delle mail” citate dal consulente tecnico d'ufficio rispetterebbe i requisiti previsti dall'allegato C del contratto che impone una “chiara e specifica indicazione delle penalità” realizzate, evidenziando che l'unica e-
mail che sembrerebbe rispettare tali requisiti (datata 18.11.2017) indicava già che le penalità “sono state applicate” e quindi non sarebbe dovuta rientrare nel conteggio delle contestazioni tramite e- mail essendo già fatte valere le presunte penalità, con ciò
invocando la riforma integrale della decisione.
Ma aggiunge anche che: “va pure fatto rilevare che il TU ha riconosciuto che
soltanto in 15 casi era stata tardivamente (rispetto al riepilogo mensile previsto in
contratto) utilizzata la mail: ed ha concluso Email_5
che, per tali presunti addebiti (comunque non rispettosi dei requisiti formali richiesti dal
contratto e privi di una chiara indicazione delle penalità), la somma complessivamente
dovuta sarebbe dovuta essere paria d €uro 480,00.”
Ebbene, tale ultima deduzione dell'appellante merita apprezzamento.
Infatti, come visto, lo stesso consulente del Tribunale aveva (ha) riconosciuto che solamente in 15 casi era stata utilizzata, benché tardivamente, la mail
, sicchè i relativi addebiti, legittimamente Email_5
contestati alla sarebbero ammontati alla somma di € 480,00 a Parte_1
titolo di penalità.
Ne consegue che il credito preteso in pagamento dalla Parte_2
andava (va) riconosciuto limitatamente per tale importo, in luogo del
[...]
10 maggiore di € 5.100,00 stabilito dal Giudice in sentenza, perché comprensivo di addebiti per penalità in violazione dell'art. 7 del contratto di prestazione di servizi.
In conclusione, l'appello della va accolto Parte_1
per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, la va condannata a pagare alla Parte_1 Parte_2
la somma di € 480,00.
[...]
4. Resta assorbita la censura sollevata dall'appellante in punto di liquidazione delle spese del primo grado, dovendo questo giudice del gravame procedere ad una rinnovata liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Infine va rigettata la doglianza relativa al mancato accoglimento da parte del
Tribunale della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. reiterata, alquanto genericamente, dall'appellante nella sua impugnazione.
5.1. Ebbene, la norma richiamata sanziona la condotta di chi abusa degli strumenti processuali, cagionando danni alle altre parti per aver agito o resistito in giudizio senza esercitare quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per comprendere l'infondatezza della propria pretesa e le conseguenze dei propri atti processuali. Presupposti di tale ipotesi di responsabilità sono: la totale soccombenza della controparte;
la prova dell'elemento soggettivo, ossia la malafede o la colpa grave,
intesa quale “stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella
diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda”
(cfr. Cass. 2040/2018); la prova dell'elemento oggettivo, vale a dire dei pregiudizi subiti a causa della condotta processuale negligente della controparte. In sostanza, il carattere temerario della lite “va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e
11 delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta
consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (cfr. Cass.
3464/2017).
5.2. Posto che l'onere di allegare tali elementi probatori è rimesso alla parte istante, nel caso in esame, la , a fondamento della Parte_1
denunciata “responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.” della controparte, nulla ha dimostrato né specificamente dedotto.
A parere di questa Corte, le ragioni dell'appellante non sono corroborate da concrete ed utili evidenze probatorie che dimostrino la sussistenza tanto dell'elemento soggettivo della malafede o colpa grave, quanto dell'elemento oggettivo dei danni subiti dall'istante in ragione della condotta processuale della controparte, vieppiù ove si considerino i preesistenti e risalenti rapporti di collaborazione tra le due società
contrassegnati da conflittualità reciproca, da cui sono scaturiti numerosi giudizi.
La decisione sul punto va dunque confermata.
6. Come detto, la riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali, in virtù dell'operatività del c.d.
effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., deve, pertanto,
provvedersi alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., ex multis, Cass. n. 6259/14 [ord.] Cass. n. 14633/12 e
Cass. n. 18837/10).
Dette spese (limitatamente a quelle del primo grado stante la contumacia in grado di appello dell'appellata), a parere della Corte vanno poste a carico dell'appellante nella misura di 1/5 e liquidate, secondo Parte_1
il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e in base al DM 55/2014, così
come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente
12 svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico va applicato lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr.,
sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali
successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla
determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo
scostamento e la misura di questo»), con compensazione dei residui 4/5 tra le parti.
Le spese della TU espletata in primo grado vanno invece poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto – con citazione per l'udienza del 13 dicembre 2022,
notificata il 24 maggio 2022 - dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della - avverso la Parte_2
sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile, n.
924/2022, depositata il 16 marzo 2022, così provvede:
(A) dichiarata la contumacia della Parte_2
(B) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la a pagare in favore della Parte_1
la somma di € 480,00; Parte_2
D) condanna la a pagare in favore della Parte_1 [...]
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida, in tale Parte_4
13 proporzione, in € 510,4 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti dei residui 4/5 delle spese reciprocamente sostenute;
D) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della TU
espletata in primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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