CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5160/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 094 2024 00258200 38 000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 14.08.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0025820038000 notificatagli il 24.06.2025, relativa alla tassa auto anno 2021, eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso nonché la prescrizione dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo state svolte doglianze attinenti all'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché intempestivo;
nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso poiché con riferimento all'annualità 2021 rilevava che ai sensi della legge regionale n.56/2023 era consentito accorpare la contestazione in seno alla cartella esattoriale, purché la detta cartella fosse stata notificata entro il termine del terzo anno successivo.
Il ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Va innanzitutto osservato che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Ed infatti, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/2018 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.19 comma 3 1 l reg Sicilia 5 dicembre 2016 n.24 con il quale è stato aggiunto il comma 3 bis all'art.2 l reg Sicilia 11 agosto
2015 n.16 censurato per violazione degli artt 3 e 97 Cost nella parte in cui si prevede che in caso di omesso insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art.13 comma 3 1 lett a) bis) e b) dlgs 18 dicembre 1997 n.472 l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni venga immediatamente iscritto a ruolo senza passare da una comunicazione al contribuente precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo È infatti meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto special. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97 Cost addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione prodromica alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione Siciliana
(sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017”). Ciò posto, va rilevato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), sicchè non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 24.06.2025, per come è dato chiaramente evincere dall'avviso di ricevimento in calce alla cartella, era già maturato il triennio utile ai fini prescrizionali dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, pur considerando la sospensione dei relativi termini a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, dall'08.03.2020 al 31.05.2020.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente in solido e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna in solido la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore del ricorrente, in complessivi
€ 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1
. Reggio Calabria, 23.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5160/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 094 2024 00258200 38 000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 14.08.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0025820038000 notificatagli il 24.06.2025, relativa alla tassa auto anno 2021, eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso nonché la prescrizione dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo state svolte doglianze attinenti all'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché intempestivo;
nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso poiché con riferimento all'annualità 2021 rilevava che ai sensi della legge regionale n.56/2023 era consentito accorpare la contestazione in seno alla cartella esattoriale, purché la detta cartella fosse stata notificata entro il termine del terzo anno successivo.
Il ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Va innanzitutto osservato che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Ed infatti, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/2018 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.19 comma 3 1 l reg Sicilia 5 dicembre 2016 n.24 con il quale è stato aggiunto il comma 3 bis all'art.2 l reg Sicilia 11 agosto
2015 n.16 censurato per violazione degli artt 3 e 97 Cost nella parte in cui si prevede che in caso di omesso insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art.13 comma 3 1 lett a) bis) e b) dlgs 18 dicembre 1997 n.472 l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni venga immediatamente iscritto a ruolo senza passare da una comunicazione al contribuente precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo È infatti meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto special. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97 Cost addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione prodromica alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione Siciliana
(sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017”). Ciò posto, va rilevato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), sicchè non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 24.06.2025, per come è dato chiaramente evincere dall'avviso di ricevimento in calce alla cartella, era già maturato il triennio utile ai fini prescrizionali dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, pur considerando la sospensione dei relativi termini a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, dall'08.03.2020 al 31.05.2020.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente in solido e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna in solido la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore del ricorrente, in complessivi
€ 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1
. Reggio Calabria, 23.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna