Articolo 10 della Legge 21 giugno 1986, n. 317
Articolo 7Articolo 9 bis
Versione
3 luglio 1986
Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 luglio 1986