Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/06/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 1178/2022 promossa da:
, elettivamente domiciliata in MASSA Viale E. Chiesa Parte_1
17 presso lo studio dell'avv. Giovanni Battista Bertocchi, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in MASSA Piazza Aranci n. 6 presso Controparte_1
l'avv. Giuseppe Rizieri Brondi che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3.09.2024
APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
1
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento del presente gravame, così giudicare:
– Respingere le domande avanzate dagli attori nel primo grado di giudizio (odierni appellati) nei confronti della Sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto e Parte_1 comunque destituite di qualsivoglia fondamento probatorio.
Non ci si oppone unicamente alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Appellato appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, rigettare l'appello immediato proposto dalla signora avverso la sentenza n. 744/ 2022 Parte_1 perché infondato, in fatto e diritto, e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta che era debitrice Parte_1 nei confronti di all'atto dell'apertura della successione della sola somma di Controparte_3 euro 119.672,00, accertando e dichiarando la titolarità delle somme di cui al c/c n. 24263.90, divenuto poi c/c n. 24263.55 e poi ancora c/c n. 634473, in capo al de cuius CP_3
per l'effetto, condannando la sig,ra alla restituzione delle
[...] Parte_1 somme (tutte) a favore della massa ereditaria, confermando per il resto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese di lite,Iva e cnpa come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I germani e Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1
citavano in giudizio la sorella, e la madre, , Parte_1 Controparte_4
chiedendo che “…accertata e dichiarata la titolarità delle somme di cui al c/c n. 24263.90, divenuto poi c/c n. 24263.55 e poi ancora c/c n. 634473, in capo al de cuius CP_3
condannare la signora alla restituzione delle somme a
[...] Parte_1 favore della massa ereditaria e, ricostituito per quanto sopra l'asse ereditario, nominato nel caso un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli compartecipi della quota ad ognuno spettante, porre le spese a carico dei condividenti..”).
A fondamento della domanda gli attori assumevano che padre deceduto e sorella (conviventi) fossero contitolari di un conto corrente “alimentato unicamente da somme di proprietà del sig da cui la sorella aveva eseguito “periodici atti di disposizione delle Controparte_3
somme depositate dal sig emettendo numerosi assegni in favore di se Controparte_3 stessa, eseguendo operazioni di “giroconto” in favore del marito ...e prelevando per cassa rilevanti somme in contanti” per un importo complessivo di euro 281.696,00, somma che
2 secondo gli attori apparteneva al solo de cuius, e pertanto doveva essere restituita alla massa ereditaria.
Con sentenza non definitiva n. 744/2022 pubblicata il 16.11.2022 il Tribunale di MASSA rideterminava in euro 119.672,00 la somma di cui la figlia convenuta doveva ritenersi debitrice nei confronti del padre all'atto della apertura della successione e che doveva essere imputata alla sua quota ereditaria in collazione ex art 724 c.c., rimettendo con ordinanza la causa sul ruolo per la consulenza tecnica necessaria alla stima del patrimonio ed alla predisposizione del progetto divisionale.
A motivo della decisione, il Giudice preliminarmente rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sollevata dalla convenuta, respingendo la tesi della natura extracontrattuale (da fatto illecito) del credito vantato dal de cuius verso la figlia. Il credito aveva natura contrattuale (obbligo di restituzione somme da inadempimento all'obbligazione assunta tra cointestatari di movimentare i depositi nei limiti della propria quota, salvo diverso accordo) e dunque era soggetto a prescrizione ordinaria decennale: considerato l'atto interruttivo della citazione, dovevano ritenersi pertanto prescritti i crediti relativi a prelievi antecedenti il 15.10.2007, per un totale di circa 20.000,00 euro.
Nel merito, osservava il Giudicante che, non avendo la convenuta Parte_1
contestato specificamente la circostanza che il conto corrente cointestato fosse
[...]
alimentato esclusivamente con proventi del padre, né di aver effettuato gli atti di disposizione descritti e documentati nella relazione del consulente di parte prodotta dagli attori, Per_1
doveva innanzitutto ritenersi superata la presunzione di pari appartenenza delle somme presenti sul conto cointestato, che dovevano ritenersi proprietà esclusiva del de cuius e doveva ritenersi parimenti provata la ricostruzione dei prelievi effettuati dal conto in apparente favore della convenuta nell'importo complessivo di euro 281.696,00.
Considerato tuttavia che dalla prova testimoniale era emerso che il conto di cui è causa fosse stato cointestato tra padre e figlia convivente proprio allo scopo di consentire a quest'ultima di gestire le somme per far fronte alle esigenze di vita dei genitori, e che ad occuparsi degli anziani fosse stata principalmente la convenuta, con il saltuario aiuto del fratello CP_1
essendo ragionevole presumere che il pagamento delle spese varie avvenisse con denaro non consegnato materialmente dal de cuius ma prelevato direttamente dalla donna dal conto
3 corrente, analizzate le voci di spesa emerse dalla disamina della movimentazione del conto corrente, il Giudice riteneva “ragionevolmente impiegata per le esigenze dei genitori” la somma complessiva di euro 137.828,00, il cui prelievo, in ogni caso, doveva ritenersi autorizzato dal de cuius fin dalla cointestazione del conto corrente, non essendo stata dichiarata mai una incapacità legale di ed essendo rimasta indimostrata Controparte_3
una sua incapacità naturale o temporanea . Al netto dei crediti prescritti, residuava pertanto quale credito del de cuius verso la figlia - oggetto dell'obbligo di restituzione da parte della convenuta alla massa ereditaria - l'importo di euro 119.672,00.
Avverso tale sentenza non definitiva ha proposto appello Parte_1
concludendo come sopra. Si è costituito in appello il solo spiegando Controparte_1
appello incidentale, in conformità di quanto sopra riportato.
All'udienza del 6.04.2023 questa Corte dichiarava la contumacia di ed Controparte_2
, rinviando per la notifica dell'appello incidentale i contumaci all'udienza del 16 CP_2
.05.2024, ulteriormente rinviata a quella successiva del 19.09.2024 allo scopo di consentire a di munirsi di nuovo difensore, attesa la rinuncia al mandato dell'avvocato Controparte_1
costituito. In tale udienza la causa veniva rinviata al 21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, dopo di che, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto Parte_1
provata per il principio di non contestazione la circostanza dell'appartenenza al padre di tutte le somme depositate sul conto corrente di cui è causa, e dunque superata la presunzione di pari appartenenza delle somme versate sul conto corrente cointestato;
nella parte in cui il
Giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale qualificando la responsabilità invocata dagli attori come contrattuale, e nella parte in cui aveva quantificato il debito di verso la massa ereditaria in misura pari ad euro 119.672,00. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante deduce di non avere specificamente contestato l'appartenenza esclusiva al padre delle somme versate sul conto corrente solo a far data dall'apertura del conto corrente, mentre per quanto riguardava il saldo iniziale di euro
33.143,51, non essendo stato allegato alcunchè da controparte, l'appartenenza esclusiva al
4 padre non poteva ritenersi non contestata e dunque provata, ed anzi ex art 1854 e 1298 c.c. doveva presumersi che tali somme appartenessero in pari misura ad entrambi i correntisti.
Il motivo è infondato.
Deve ritenersi provata – in quanto non prontamente e specificamente contestata – la circostanza che il denaro versato sul conto corrente caduto in successione, cointestato tra il de cuius e la figlia , provenisse esclusivamente dal primo, e superata la Parte_1 presunzione di proprietà paritaria delle somme presenti su conto cointestato: nell'atto di citazione di primo grado difatti gli attori fanno riferimento al conto corrente di cui è causa dichiarando che lo stesso fosse “alimentato unicamente da somme di proprietà del sig
locuzione che, anche ad una interpretazione letterale, non può essere intesa se Parte_1
non come onnicomprensiva, anche delle somme accreditate sul conto quale saldo originario dello stesso.
La contestazione effettuata solo in comparsa conclusionale è tardiva.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art 113 cpc: sul corretto inquadramento giuridico della domanda esperita dagli attori e sul vizio di extrapetizione;
contraddittorietà della motivazione”
Il Tribunale, con motivazione contraddittoria, dopo aver dichiarato che i prelievi dovevano ritenersi sicuramente autorizzati dal de cuius, pienamente capace al momento della cointestazione del conto, e la cui dedotta incapacità naturale a far data dall'anno 2009 era rimasta indimostrata, aveva qualificato come contrattuale la responsabilità della cointestataria per aver disposto del conto corrente per la parte eccedente la propria quota. Oltre a ciò, ritenendo di inquadrare la responsabilità invocata da parte attrice come contrattuale, era incorso nel vizio di ultrapetizione, atteso che gli attori avevano invocato chiaramente una responsabilità da fatto illecito deducendo l'appropriazione indebita da parte della sorella mediante prelievi non autorizzati dal conto approfittando di uno stato di incapacità naturale del titolare delle somme e con l'abuso della qualità di cointestataria del conto. Solo in comparsa conclusionale gli attori avevano qualificato inoltre la domanda come collazione ex art 724 c.c. – qualificazione fatta poi propria dal Giudice di primo grado - ma anche tale ricostruzione era discutibile, atteso che le somme prelevate non erano donazioni, né crediti
5 ereditari caduti in successione, ma somme lecitamente prelevate per i bisogni dei genitori anziani e con il consenso del titolare del conto.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui il Giudice, nella qualificazione della domanda spiegata dalle parti, non è vincolato al nomen juris utilizzato dalle stesse, ben potendo procedere alla riqualificazione della azione proposta onde ne ritenga sussistenti i presupposti, mentre il vizio di ultra ed extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.
Il Giudice dunque ha certamente il potere-dovere di conoscere e determinare le norme applicabili nella fattispecie senza vincoli o limitazioni scaturenti dalle indicazioni delle parti, fermo il rispetto dei fatti posti a fondamento della domanda (già Cass. n. 10847 del 1991).
Nel caso che ci occupa i fatti dedotti a fondamento della domanda dagli attori sono che la signora “con abuso delle facoltà derivanti dall'essere cointestataria Parte_1 di tale conto corrente” avesse effettuato “periodici atti di disposizione delle somme depositate dal sig. ”.. “ tanto che alla data del decesso il conto corrente Controparte_3 risultava praticamente svuotato” .. e che fosse necessario “conferire e restituire alla massa ereditaria” “le somme indebitamente prelevate dalla sig.ra sì da potersi procedere Parte_1
“allo scioglimento della comunione ed alla attribuzione delle singole quote agli eredi”…: di qui la domanda di “condanna alla restituzione delle somme alla massa ereditaria”.
Considerati dunque i fatti costitutivi e l'oggetto della domanda, l'azione va pertanto correttamente qualificata come di petizione ereditaria, “ che è un'azione di condanna avente contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede”…. “e si configura non soltanto quando la stessa tenda al recupero della proprietà o di altri diritti reali, ma anche nel caso in cui
l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al de cuius, ove, analogamente a quanto si riscontra nella fattispecie, si tratti di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al de cuius” (Cassazione sez 2
6 civile ordinanza 28 agosto 2023 n. 25344) ovvero finalizzata alla restituzione di somme indebitamente prelevate, ovvero di beni configurati come elementi costitutivi dell'universum jus o di una quota parte dello stesso (Cassazione n. 20024 del 24.09.2020 citata).
Il Giudice di prime cure, dunque, nel qualificare la domanda quale collazione, non ha considerato nè la natura restitutoria della domanda spiegata, né che i fatti costitutivi dedotti dagli attori sono rappresentati dalla percezione - priva della giustificazione causale dello scopo di assistenza - di somme del de cuius da parte della figlia cointestataria, con conseguenziale obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto indebitamente prelevato.
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto “Violazione e falsa applicazione dell'art 112 cpc per ultrapetizione e violazione e falsa applicazione della norma in materia di prescrizione dell'azione di cui all'art. 2938 c.c.”
Secondo l'appellante, qualificando l'azione come contrattuale, il Tribunale aveva erroneamente individuato il termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione proposta in quello decennale, mentre correttamente avrebbe dovuto applicare quello quinquennale proprio dell'azione di responsabilità da illecito extracontrattuale, invocato da . Parte_1
Così decidendo, il Giudice aveva ritenuto “prescritte” e da non considerare tra i prelievi giustificati ( e dunque da detrarre dall'obbligo restitutorio) le somme pagate a titolo di stipendio per la badante prima di ottobre 2007. Così facendo, tuttavia, il Giudicante aveva fatto sì che della eccezione di prescrizione sollevata dalla sola appellante finissero per beneficiare le controparti, che mai tuttavia l'avevano eccepita, finendo in tal modo per rilevare inammissibilmente “d'ufficio” la prescrizione.
Il motivo è infondato.
Nessun fatto illecito è ravvisabile nel prelievo delle somme effettuato da Parte_1
dal conto corrente cointestato, avvenuto con l'autorizzazione originaria del de cuius
[...]
derivante dalla cointestazione del conto, e mai venuta meno successivamente, essendo rimasta indimostrata la dedotta sopravvenuta incapacità del de cuius a far data dall'anno 2009. Le somme tuttavia prelevate in assenza della causa giustificativa di spesa costituiscono un indebito oggettivo ex art 2033 c.c. la cui ripetizione è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale. S
7 Sul punto, sia pure con diversa motivazione, va pertanto confermata la sentenza gravata che, considerata l'interruzione del termine avvenuta con la notifica dell'atto di citazione, il
17.10.2017, ne ha ricavata la conclusione della prescrizione dei crediti originati dai prelievi effettuati fino al 15.10.2007 per l'importo complessivo di euro 20.000,00.
Né può dirsi che il Giudice di prime cure abbia accolto una eccezione di prescrizione
“d'ufficio” solo perché dalla qualificazione del termine prescrizionale decennale sia derivato un “vantaggio” oggettivo per gli attori, che tale eccezione di prescrizione non avevano sollevato.
Con il quarto motivo di appello ha censurato la sentenza in punto di Parte_1 ricostruzione delle spese sostenute dalla figlia nell'interesse del padre e per volontà di quest'ultimo: il giudice non aveva riconosciuto i costi di acquisto di elettrodomestici, nonostante la circostanza che gli stessi fossero stati acquistati per i genitori fosse stata confermata dai testi escussi ( , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
per un totale di non meno di 7.000,00 euro. I costi della badante erano stati Testimone_4
male quantificati, senza tener conto delle somme corrisposte per il periodo di tre mesi del
2006 e 10 mesi del 2007 che il Giudice non aveva considerato in virtù della ritenuta
“prescrizione” sicchè il risultato finale doveva essere 46.800,00 e non 37.700,00. Lo stesso era avvenuto per le spese di vitto, limitate al periodo successivo ad ottobre 2007. Il giudicante avrebbe dovuto inoltre prendere in considerazione la circostanza che queste ultime erano state sostenute anche in favore del fratello che dal 2008 si era trasferito presso i genitori CP_1
e viveva a loro carico integralmente: utilizzando lo stesso criterio di quantificazione di euro
8,00 al giorno sarebbe risultata per 8 anni una ulteriore somma pari ad euro 23.040,00. Non erano infine state scomputate dal credito le somme erogate in favore della nipote ES
(matrimonio, nascita figlio e laurea) per un totale di euro 5.000,00, che non erano soggette a collazione, rientrando nel concetto di liberalità d'uso ex art 770 comma 2 c.c. ed art 742 c.c.
A rigore si sarebbe poi dovuto tener conto di una serie di costi - necessariamente non tutti documentabili in maniera puntuale - quali acquisto abbigliamento, intimo, parrucchiere, spese mediche e per medicinali, le cui prove non era stato possibile conservare in un arco temporale così lungo, o i piccoli interventi in casa – tipo idraulico , elettricista, e simili..spese
8 tutte che i testi escussi avevano confermato essere materialmente sostenuti dalla figlia nell'interesse dei genitori. Parte_1
Il motivo è parzialmente fondato.
Il rigetto dell'appello in punto di prescrizione quinquennale comporta che il motivo non possa essere accolto per quanto attiene le spese sostenute per la retribuzione della badante nel periodo antecedente il 2007: la mancata prova di esborsi ulteriori sostenuti (ivi incluso il
TFR) ulteriori rispetto a quelli - indicati dalla stessa badante escussa come teste - di euro
1.300,00 mensili portano dunque a confermare la sentenza sul punto (euro 37.700,00).
Per quanto attiene le spese di vitto, nella quantificazione dei costi giornalieri il Giudice ha correttamente tenuto conto delle spese di vitto anche della badante, mentre condivisibilmente ha escluso quelli per il vitto del figlio , seppure da una certa data convivente, non Per_2
essendovi prova che il de cuius avesse autorizzato la figlia a sostenere col proprio denaro anche i costi di vitto del figlio CP_1
Fondata è l'osservazione circa l'incidenza sui consumi in bolletta (quantificata forfettariamente dal giudice in euro 8,00 al giorno per i due coniugi, quantificazione non appellata ) - il cui pagamento con denaro proveniente dal conto corrente del de cuius è stato autorizzato da quest'ultimo, come confermato dai testi escussi – derivante dalla presenza in casa della badante, non conteggiata dal giudice, sicchè andrà aggiunto al conteggio effettuato in sentenza di euro 20.792,00 per ciascun genitore, l'importo ulteriore di euro 6.960,00 pari alla quantificazione forfettaria effettuata dal giudice in misura pari ad euro 8.00 al giorno moltiplicato, nel caso della badante, per 29 mesi.
Anche l'erogazione liberale di euro 5.000,00 circa complessive in favore della nipote ES
– confermata dalla stessa, escussa come teste – costituisce prelievo giustificato da detrarre dal credito complessivo da restituire alla massa.
Allo stesso modo può detrarsi l'importo forfettariamente quantificato in circa euro 7.000,00 per l'acquisto di elettrodomestici vari confermato dalla badante e dalla moglie del Tes_5
entrambe escusse come testi e pienamente attendibili.
[...]
Dal computo effettuato in sentenza dal Giudice di prime cure andranno dunque complessivamente detratte le spese ulteriori di euro 6.960,00. a titolo di spese di consumi, i
5000,00 circa donati dal nonno alla nipote e i 7.000,00 per l'acquisto degli ES
9 elettrodomestici, fino ad arrivare alla minor somma di euro 100.712,00 che complessivamente l'appellante sarà tenuta a restituire alla massa ereditaria mediante imputazione alla propria quota in quanto crediti del de cuius caduti in successione.
Nel costituirsi in appello, il solo ha spiegato appello incidentale, Controparte_1 deducendo “Erronea valutazione dei fatti e delle prove da parte del Giudice di prime cure.
Violazione dell'art. 2725 c.c.”
Mentre gli appellati avevano provato documentalmente tutti i prelievi effettuati da
[...]
e lo stato di incapacità del dal 2009, l'odierna appellante Parte_1 Controparte_3
non aveva in realtà provato mai che le operazioni di prelievo eseguite fossero riconducibili a spese eseguite nell'interesse degli anziani genitori. Per quantità e modalità di esecuzione tali operazioni economiche non potevano essere considerate “di ordinaria amministrazione” ma straordinarie e finalizzate a svuotare il conto corrente del de cuius, in quanto per la maggior parte avvenute dopo il mese di marzo 2009, quando era ormai incapace: Controparte_3
così ad esempio nel 2012 risultava aver prelevato dal conto e versato in favore del marito della la somma di euro 53.650,00; nel mese di dicembre 2009 la somma di euro Parte_1
27.000,00.
Inoltre gli attori avevano provato in giudizio l'incapacità del loro genitore fin dal 2009, considerato che vi era agli atti un accertamento della che faceva Parte_2
riferimento con chiarezza ad un deterioramento cognitivo di entità moderata grave, sicché egli non avrebbe potuto validamente autorizzare i prelievi effettuati da tale data, come sostenuto dalla . In ordine alla singole voci: le spese di badante avrebbero Parte_1
dovuto essere dimostrate documentalmente e non sulla scorta della inammissibile deposizione testimoniale resa dalla badante stessa;
lo stesso dicasi per le spese “per ferie” forfettizzate dal
Giudice in euro 10.000,00. Infine la signora non era stata la sola ad occuparsi dei Parte_1 genitori anziani, tant'è che vi era agli atti documentazione di permessi L. 104 fruiti tra il 2008
e il 2015 dal fratello proprio per assistere i propri genitori. CP_1
In ordine a quanto (tardivamente) dedotto dall'odierna appellante circa la volontà del padre di donarle tutto quanto non utilizzato per la cura dei genitori, in aggiunta alla tardività della deduzione, vi era da considerare che tale volontà donataria non era evincibile aliunde né provata.
10 L'appello incidentale è infondato.
Correttamente il Giudice di prime cure, in assenza di prova tanto della incapacità legale quanto di quella naturale o non dichiarata di aveva ritenuto autorizzati Controparte_3
i prelievi per sostenere le spese di assistenza agli anziani genitori, escludendo dal computo degli oneri rimborsabili gli esborsi che “ragionevolmente” potevano trovare titolo giustificativo nelle esigenze della anziana coppia, necessariamente facendo ricorso a criteri di determinazione forfettaria per le voci di spesa non agevolmente documentabili quali vitto, consumi, abbigliamento e simili.
Le ragioni esposte a sostegno dell'accoglimento parziale dell'appello principale giustificano pertanto il rigetto dell'appello incidentale.
La sostanziale soccombenza dell'appellante in base all'esito complessivo della causa ed il rigetto dell'appello incidentale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
Per e , contumaci in appello, non si provvede sulle spese. Controparte_2 CP_2
Per le spese di lite del primo grado provvederà il Giudice di primo grado all'emissione della sentenza definitiva.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di MASSA n. 744/2022 depositata il
[...]
16.11.2022 e sull'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
medesima sentenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
ed in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 744/2022 Parte_1 emessa dal tribunale di MASSA pubblicata il 16.11.2022 accerta che
[...]
era debitrice nei confronti di all'atto dell'apertura Parte_1 Controparte_3
11 della successione per le causali di cui in motivazione, della somma di euro
100.712,00 che dovrà essere imputata alla sua quota ereditaria;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1 medesima sentenza n. 744/2022 depositata il 16.11.2022;
3) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra appellante ed appellante incidentale.
4) Nulla per e , rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_2
5) Spese di lite del primo grado al definitivo.
6) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
7) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 6 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott.ssa Rossella Atzeni
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