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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mauro Mirenna presidente dott. ssa Maria Militello giudice relatore dott. Francesco Catanese giudice ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n.676/25 V.G. promosso da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3
avente ad oggetto: nomina amministratore giudiziale o di un commissario ad acta
Con ricorso, depositato in data 27.2.2025, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , proprietari di appartamenti siti a Messina in via C. Battisti n.262,
[...] Parte_4
rappresentavano che l'ex condomina d oggi il figlio detiene la maggioranza dei millesimi e Per_1
nessun amministratore ha ritenuto lecito agire a tutela delle minoranze;
che il fabbricato e il CP_1
sono in una situazione di stasi e di pericolo, perché non è consentito alcun intervento manutentivo, e le tabelle millesimali non sono conformi a legge e che anche l'ultimo amministratore non ha assunto le iniziative che gli competono per legge.
Rappresentavano che con provvedimento del 5.2.2025 il Comune di Messina aveva disposto il fermo dell'ascensore, per cui i condomini sono costretti ad utilizzare la scala comune per accedere ai loro appartamenti;
che, peraltro, a seguito del fallimento della società “Ingegneria e Costruzioni srl”, vi è la necessità per il Condominio di essere ammessi al passivo prima della chiusura del fallimento per reclamare i danni subiti per effetto delle demolizioni illecite e non autorizzate e per gli scavi nelle fondamenta del fabbricato condominiale. Evidenziavano che, con istanza del 28.5.2024, i medesimi condomini avevano chiesto la nomina di un amministratore e il Collegio adottava il provvedimento di rigetto in data 24.1.2025
, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore ai sensi Parte_5
degli artt. 1129, comma 1, e 1105 c.c., in considerazione: - del fermo dell'ascensore, - della non comprovata stabilità della scala condominiale per effetto delle demolizioni, - dell'impossibilità ad effettuare lavori in urgenza per illegittimità dei millesimi condominiali, - per la necessità ed urgenza di intervenire in sede fallimentare prima della chiusura dello stato passivo.
Chiedevano, pertanto, la nomina di un amministratore giudiziario o di un commissario ad acta con mandato di porre in essere ogni azione a tutela dei beni comuni del Condominio, prima fra tutti l'individuazione dei beni comuni sulla base dei rispettivi titoli di proprietà, consentendo la deliberazione di correzione dei millesimi generali e particolari per effettuare i lavori di adeguamento di tutti gli impianti condominiali alle normative vigenti ed adotti ogni azione a tutela dei beni comuni, ivi compresa ogni istanza in sede fallimentare, per il ripristino del fabbricato.
Orbene, come emerge dal provvedimento collegiale del 24.1.2025 (allegato n.17 al ricorso), i condomini di via C. Battisti sono otto, pertanto, non sussiste il numero di condomini necessario, prescritto dall'art. 1129 c.c., per la nomina di un amministratore giudiziario da parte dell'Autorità giudiziaria.
L'art. 1129 c.c. prevede, infatti, che solo se i condomini sono più di otto, l'Autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini (o dell'amministratore dimissionario), provvede alla nomina di un amministratore giudiziario.
Nel caso di specie l'Autorità giudiziaria non può sostituirsi all'assemblea dei condomini in considerazione del numero dei condomini.
A questo punto occorre vagliare la richiesta di nomina di un commissario ad acta.
L'art. 1105 c.c per la comunione prevede che se non vengono presi i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, pur essendovene la necessità o non si forma la maggioranza richiesta, se la deliberazione adottata non viene eseguita per negligenza dell'amministratore o per ostruzionismo di qualche partecipante al condominio, ciascun partecipante può chiedere all'Autorità giudiziaria la nomina di un amministratore.
Orbene, nel caso di specie non ricorra alcuna delle ipotesi menzionate nell'art. 1105 c.c.
Come emerge, infatti, dal contenuto del ricorso, la volontà della maggioranza, determinata da una concentrazione di millesimi, determina la soccombenza delle minoranze, secondo le regole che informano la formazione delle delibere assembleari. Non è prevista la nomina di un amministratore che tuteli le minoranze, perché in questo modo l'Autorità giudiziaria, con la nomina di un amministratore, si sovrapporrebbe alla volontà dell'assemblea, che è sovrana nelle decisioni.
Peraltro, in ordine alla vendita del terreno all'asta i ricorrenti hanno prodotto l'estratto on line di vendita, ma non emerge che la questione abbia formato oggetto di un ordine del giorno messo alla discussione dell'assemblea, così come l'insinuazione allo stato passivo del fallimento.
Per queste ragioni non può trovare accoglimento il ricorso presentato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il presidente dott.Mauro Mirenna