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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/07/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 645/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 18.10.2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Pizzocri in forza di procura allegata all'atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via C. Freguglia n. 2
APPELLANTE contro
, c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Linda Casetto e
Andrea Girardi in forza della procura alle liti calce alla comparsa di costituzione in appello e della delibera della Giunta Comunale n. 181 del 20 dicembre 2024
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione ed in totale riforma della sentenza n. 645/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Imperia, sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. P. Longarini, nel giudizio R.G.
908/2023, depositata in data 18.10.2024, non notificata, così decidere
NEL MERITO
In via principale
1 accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 645/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Imperia, sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. P. Longarini, nel giudizio R.G. 908/2023, depositata in data 18.10.2024, non notificata, per aver, il Giudice di prime cure, escluso la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., individuando quale unica causa del sinistro una non meglio descritta condotta negligente e/o imprudente della danneggiata suscettibile di interrompere il nesso eziologico, senza considerare che l'onere di provare tale erronea circostanza incombeva in ogni caso sul il quale non lo CP_1 aveva comunque assolto, giacché non aveva articolato alcun mezzo istruttorio;
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 645/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Imperia, sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. P. Longarini, nel giudizio R.G. 908/2023, depositata in data 18.10.2024, non notificata, per aver escluso, il Giudice di prime cure, la responsabilità del ex art. 2043 c.c.; CP_1
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 645/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Imperia, sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. P. Longarini, nel giudizio R.G. 908/2023, depositata in data 18.10.2024, non notificata, per non avere, il
Giudice di prime cure, ai fine della decisione, preso in considerazione l'esperita consulenza tecnica d'ufficio;
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 645/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Imperia, sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. P. Longarini, nel giudizio R.G. 908/2023, depositata in data 18.10.2024, non notificata, per aver, il Giudice di primo grado, condannato la signora lla rifusione delle spese di lite in favore del Pt_1
con distrazione al procuratore antistatario;
CP_1
In via subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che nel sinistro in oggetto, l'appellante, nella sua qualità di pedone, ha subito serie lesioni fisiche – così come diagnosticato dai referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Imperia e di San Remo,
2 dall'ortopedico specialista presso l'Istituto Humanitas di Rozzano (MI) e dal medico legale –
, imputabili ad una responsabilità del ex art. 2051 c.c., che devono essere CP_1 quantificate in € 37.794,90, a cui aggiungere € 4.008,00 per emendare il danno odontoiatrico, come accertato anche dal CTU;
per l'effetto condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere all'appellante la somma di
[...]
€ 37.794,90, a cui aggiungere € 4.008,00 per emendare il danno odontoiatrico, come accertato anche dal CTU;
Ancora in via subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che nel sinistro in oggetto, l'appellante, nella sua qualità di pedone, ha subito serie lesioni fisiche – così come diagnosticato dai referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Imperia e di San Remo, dall'ortopedico specialista presso l'Istituto Humanitas di Rozzano (MI) e dal medico legale –
, imputabili ad una responsabilità del ex art. 2043 c.c., che devono essere CP_1 quantificate in € 37.794,90, a cui aggiungere € 4.008,00 per emendare il danno odontoiatrico, come accertato anche dal CTU;
per l'effetto condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere all'appellante la somma di
[...]
€ 37.794,90, a cui aggiungere € 4.008,00 per emendare il danno odontoiatrico, come accertato anche dal CTU;
In via istruttoria
Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie
IN OGNI CASO: spese, competenze e oneri di entrambi i gradi del presente giudizio integralmente rifusi.”
PER L'APPELLATO
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.”
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.04.2023, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Imperia il per sentirlo condannare Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patiti (patrimoniali e non), quantificati nella misura di €
37.794,90, con vittoria di spese e competenze legali, in conseguenza del sinistro occorsole in data 28.08.2021 in località dove si trovava in vacanza con il marito CP_1 CP_3
, allorchè alle ore 07,30 circa, all'uscita della Santa Messa, percorrendo la Via
[...]
Genova, all'altezza del numero civico 34, prossima all'intersezione con Via Novaro, incappava in un avvallamento improvviso del pavimento stradale, non segnalato.
Sbilanciata, non riusciva ad arrestare immediatamente la corsa, abbandonandosi ad alcuni passi incontrollabili che la portavano sul lato opposto, ove incappava in un'altra buca, non segnalata, in Via Novaro, rovinando a terra, impattando con il polso sinistro, la mano destra, le ginocchia, il naso e alcuni denti. Immediatamente soccorsa e trasportata dal marito al
Pronto Soccorso di Imperia, le veniva riscontrato un “edema e dolorabilità al terzo distale dell'avambraccio e polso sinistro, minime abrasioni alle ginocchia e contusione su eminenza tenar della mano destra”, oltre a “frattura scomposta epifisi distale radio con interessamento articolare e distacco di frammento volaremente, distacco apofisi ulnare”. Quest'ultima richiedeva, in data 07.09.2021, intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti presso l'IRCCS - Istituto Clinico Humanitas in Rozzano (MI).
Alla luce di tali circostanze, parte attrice, con atto di intimazione di pagamento del
17.09.2021, a mezzo del proprio difensore, costituiva in mora il , Controparte_1 ex art. 1219 c.c., per il risarcimento dei danni a seguito del sinistro. Con comunicazione del
10.01.2022, l'Assicurazione , in nome e per conto del CP_4 Controparte_1
, riscontrava negando ogni addebito. Esperiti senza successo il procedimento di
[...] negoziazione assistita e il tentativo di conciliazione ex artt. 2 e 4 D. Lgs. n. 28/2010, l'attrice agiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio il , contestando la domanda di cui chiedeva Controparte_1 il rigetto, deducendo che l'infortunio fosse ascrivibile alla sola condotta dell'attrice, che non aveva adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di fatto/tempo/luogo, e contestando il quantum debeatur. In via subordinata, chiedeva la limitazione del risarcimento in ragione del concorso di colpa della danneggiata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4 Assunta la prova orale, licenziata CTU medico-legale, la causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 26.06.2024 sulle conclusioni e note conclusive delle parti depositate telematicamente.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Imperia respingeva la domanda di parte attrice, condannava la attrice al pagamento delle spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico solidale delle parti. Affermava il Tribunale, pur ritenendo sulla base delle deposizioni testimoniali sussistente la prova della caduta dell'attrice mentre percorreva la strada ed incappava nella buca raffigurata nelle foto prodotte dalla stessa che, tuttavia, mancasse la prova sul nesso di causalità tra l'insidia, ossia le condizioni della strada, e la caduta, essendo stato, al contrario, acclarato che la condotta della persona danneggiata avesse interrotto il nesso di causalità, anche perché la situazione di possibile danno era da lei oggettivamente e soggettivamente percepibile e la sua condotta, benché astrattamente prevedibile dal custode, fosse da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, di tal chè ella non poteva pretendere dal
[...]
alcun ristoro economico né ai sensi dell'art. 2051 Cc né ai sensi dell'art. 2043 CP_1
Cc..
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al Parte_1 fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati:
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità e/o illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per aver il Tribunale escluso la responsabilità da custodia ex art. 2051
c.c., individuando quale unica causa del sinistro una presunta condotta negligente e/o imprudente della danneggiata capace di interrompere il nesso eziologico, senza individuare detta condotta negligente né offrire alcun elemento che facesse supporre una condotta negligente del danneggiato. La mancanza di segnalazione della buca e l'intenso grado di luminosità del sole sul pavimento bianco determinava una alterazione della percezione visiva. Il Tribunale non avrebbe considerato che l'onere di provare la sussistenza di tale elemento interruttivo incombeva sul il quale non lo ha assolto, non avendo CP_1 articolato alcun mezzo istruttorio. Infatti, secondo un consolidato orientamento della
Cassazione relativo all'art. 2051 c.c., richiamato dall'appellante, il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento di danno, mentre sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale. La documentazione fotografica allegata alla citazione, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, poneva,
5 inoltre, all'evidenza la cattiva manutenzione del pavimento e del manto stradale giacché nel tratto di cui è causa erano presenti ben due buche, circostanza quest'ultima che il
Tribunale non aveva preso in considerazione. Al contrario di quanto sostenuto dal primo giudice, l'avvallamento/buca di Via Genova era di significative dimensioni e la profondità era, comunque, sufficiente a coprire buona parte del piede (se non tutto). Inoltre, come si può notare dalle foto, all'interno della buca vi era la presenza di numerosi sassolini, elemento più che adeguato, secondo la comune esperienza, a determinare una perdita di equilibrio confermata dalle testimonianze di e Testimone_1 Testimone_2 compatibile con la dinamica fattuale descritta secondo le risultanze probatorie. Anche dalla lettura della consulenza tecnica esperita “deve escludersi la possibilità anche solo di ipotizzare, in via potenziale, una negligenza dell'appellante” dal momento che le lesioni patite e i danni riconosciuti vengono qualificati quali “congrui” e “compatibili” rispetto alla dinamica descritta. Pertanto, la supposta imprudenza imputata dal Giudice all'odierna appellante risulta smentita dalle risultanze fattuali, per come emergono dalla prova testimoniale e dalla consulenza tecnica. Inoltre, il Tribunale si limita a descrivere la presunta imperizia nell'asserita mancata adozione di adeguata cautela, senza offrire alcun elemento utile a tratteggiare e/o far supporre un'abnormità della condotta del danneggiato, come necessariamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ne discende l'evidente responsabilità del per violazione degli obblighi di custodia di cui Controparte_1 all'art. 2051 c.c. per cattiva manutenzione del pavimento e del manto stradale.
2) Con il secondo motivo l'appellante rileva come il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la responsabilità del ex art. 2043 c.c., oggetto di domanda articolata in primo grado CP_1 in via subordinata dall'odierna appellante. Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, e richiamando giurisprudenza sul punto afferma che, qualora non trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'ente pubblico proprietario di una strada, risponde comunque dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale stabilita dall'art. 2043
c.c., norma che non limita la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto, in quanto la cosiddetta insidia stradale integra, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, una situazione di pericolo occulto. La documentazione fotografica allegata alla citazione pone all'evidenza la cattiva manutenzione del pavimento e del manto stradale. I danni fisici subiti dall'appellante sono provati dalla documentazione medica prodotta in atti, nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio, ove le lesioni patite vengono definite compatibili con la caduta, in modo da provare anche la sussistenza del nesso eziologico. Sulla scorta di tutto quanto
6 dedotto, afferma l'evidente responsabilità del ex art. 2043 c.c. per Controparte_1 cattiva manutenzione del pavimento e del manto stradale.
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta la circostanza che il Tribunale non abbia tenuto conto di quanto indicato dal consulente tecnico, omettendo di considerare le manifeste evidenze che erano emerse e particolarmente la accertata compatibilità tra causa ed evento.
Inoltre, se il Tribunale, all'esito della prova testimoniale, avesse avuto già chiara la decisione
– come sembra evincersi dalla motivazione della sentenza impugnata – non ci sarebbe stata ragione di onerare le parti di ulteriori costi per una consulenza tecnica inutilizzata.
4) Con il quarto motivo, l'appellante contesta la liquidazione delle spese di lite. La condanna alle spese rifletterebbe gli errori commessi dal Tribunale nella valutazione dei fatti di causa e delle rispettive responsabilità delle parti, così come evidenziato nei precedenti motivi d'appello. Di conseguenza, tale condanna risulta non solo errata e illegittima, bensì iniqua e sproporzionata, giacché parametrata al rito ordinario. È evidente la sua sproporzione, che al lordo degli accessori di legge raggiunge la somma di € 5.557,78, tanto più se confrontata all'ammontare complessivo della sorte capitale del credito vantato dall'appellante e riconosciuto dal CTU, che il Giudice ha omesso in toto.
Si è costituito in giudizio il , contestando tutto quanto dedotto in Controparte_1 appello e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 19.03.2025, il Consigliere Istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. Rifiutata la proposta da parte dell'appellato, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al giorno
01.07.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi 1, 2 e 3 possono essere trattati congiuntamente fra loro in quanto strettamente connessi e, ad avviso della Corte, sono infondati.
La Corte, in primo luogo, rileva, in ordine alla dinamica, che la narrazione dei fatti come descritta in citazione ed emersa dall'istruttoria consente di affermare che la appellante è inciampata nella buca presente sulla pavimentazione stradale come visibile nella foto 1, mentre né la deduzione istruttoria né le prove orali hanno consentito di apprezzare sufficientemente il ruolo causale della, per così dire, seconda “buca” che si dice raffigurata nella foto sub 2, cui parte appellante attribuisce rilievo ai fini di evidenziare le plurime anomalie della sede stradale in cui è “incappata” la attrice. Ed invero al riguardo si noti che il marciapiede ivi raffigurato (foto n. 2) presenta delle minime sconnessioni, inidonee di per
7 sé a determinare alcun danno, mentre il, parimenti, minimo dislivello che si vede nel sottostante sedime stradale siccome raffigurato con colorazione più grigia non riguarda il marciapiede, deputato al passaggio dei pedoni.
Inoltre, la capitolazione dedotta da parte attrice –“(2) “Vero che la mattina del 28 agosto
2021, alle ore 07,30 circa, all'uscita della Santa Messa, la sig.ra lungo la Via Pt_1
Genova, all'altezza del numero civico 34, prossima all'intersezione con Via Novaro, incappava in un avvallamento improvviso del pavimento stradale”, come da foto che si mostra (cfr. doc. 1 ); 5) “Vero che la sig.ra sbilanciata per aver messo il piede nel Pt_1 predetto avvallamento (di cui al cap 2), non riusciva ad arrestare immediatamente la corsa, abbandonandosi ad alcuni passi incontrollabili che la portavano sul lato opposto, ove incappava in un'altra “buca” (non segnalata) in Via Novaro”, come da foto che si mostra (cfr. doc. 2) – non consente di apprendere appieno, anche per l'utilizzo dell'espressione
“incappare” di per sé assai generica, quale sia stato il rilievo causale nella determinazione del danno delle lievi sconnessioni ravvisabili nella foto n. 2, né d'altra parte le riproduzioni fotografiche prodotte, concentrate da vicino sulle due “anomalie” raffigurate l'una nella foto
1 e l'altra nella foto 2 consentono parimenti di apprezzare adeguatamente lo stato dei luoghi, il percorso, la visuale dell'attrice, e la distanza effettiva tra loro delle due “anomalie” come raffigurate nelle foto 1 e 2. La deposizione del teste non chiarisce Testimone_1 la sequenza causale – se non per quanto si dirà infra in relazione all'inciampo nella prima buca - posto che egli afferma “quel mattino mia moglie era davanti a me di circa un metro, ed ad un tratto ho visto mia moglie inciampare col piede sulla buca presente sulla pavimentazione stradale, ha iniziata a barcollare e poi è caduta. Ho preso atto della foto che mi è stata mostrata e rappresenta il luogo il giorno del fatto [….] i fatti sono andati così. Mia moglie è andata a cadere in una successiva come da foto che mi viene mostrata. Voglio precisare che mia moglie è inciampata sulla prima buca, ha perso il controllo, ha iniziato a barcollare per poi cadere a mani avanti, sbattendo il polso della mano sinistra, il mento ed il naso». Da tale deposizione non è chiaramente comprensibile in quale punto della seconda anomalia raffigurata nella foto n. 2 sarebbe “incappata” la moglie. Ne consegue che la caduta che occorre considerare quale asserita causa della caduta è quella raffigurata nella foto n. 1, alla quale il teste attribuisce la causa dell'”inciampo” della moglie, Tes_1 riconosciuta anche dal teste uale punto della caduta -e dal teste stesso individuata Tes_3 dopo la caduta - e dalla teste maggiormente incerta invece nella individuazione Tes_2 della buca.
8 Dovendosi, quindi, prendere atto che, alla luce dell'istruttoria svolta, Parte_1
è inciampata nella buca di cui alla foto n. 1, la Corte concorda su quanto rilevato
[...] dal primo giudice per cui, effettivamente, può affermarsi che essa è caratterizzata dal distacco di una piastrella dalla profondità molto contenuta e si inserisce su una intera area pedonale con pavimentazione composta da piastrelle e sanpietrini. L'anomalia si inserisce verosimilmente in un tratto viario più esteso, ammalorato dalla sconnessione di cui è causa che, seppur caratterizzata da un abbassamento del livello del manto stradale, non appare di particolare spessore. Tenuto conto dell'ora in cui si è verificato il sinistro (alle ore 7:30 di una giornata di agosto in piena luce), in condizioni di visibilità ottimale, anche in ragione della colorazione assolutamente differente e di contrasto del marciapiede (di colorazione bianca) rispetto alla zona circostante (di colore grigio scuro) che rendeva la prospettiva percepibile a distanza, l'anomalia del manto stradale era oggettivamente evidente, e soggettivamente visibile per qualsiasi pedone avveduto.
Osserva la Corte che, nel caso di cose inerti, quale è la buca di cui è causa, il danno si verifica sempre con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è elemento che necessariamente interviene nella serie causale che porta alla verificazione dell'evento.
Non è quindi agevole capire qua l è l'apporto causale all'incidente della cosa e della condotta umana.
Nella normalità delle cose, un bene statico non è, di per sé, in grado di ingenerare alcun processo causale e non è, quindi, in grado di provocare la caduta di una persona. Se ciò si verifica, è perché il danneggiato non ha tenuto un comportamento minimamente prudente e diligente.
Solo quando la cosa inerte, per la sua particolare posizione o per difetti intrinseci , presenta profili di pericolosità tali da determinare un alto rischio di pregiudizio valutata nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 16527/03 e Cass. 20601/10), tanto che l'evento prodotto risulti conseguenza normale del la particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal la cosa (Cass. 4277/14; Cass. 7125/13), potrà ritenersi dimostrato che questa ha avuto un ruolo causale o concausale nella produzione dell'evento lesivo.
La pericolosità del la cosa fonte di danno, quindi , non è fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c. , la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno nel senso che, quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre
9 dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare i l danno (Cass. 36411/22).
In sostanza, per superare la presunzione di normale innocuità del la cosa inerte, secondo la giurisprudenza, è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi fosse tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno nell'ambito dell'utilizzo normale della cosa (Cass
n. 11526/17), mentre deve essere escluso i l nesso di causalità quando difetta la intrinseca pericolosità della cosa perché sono percepibili le sue esatte condizioni ed il pericolo sia, comunque, superabile mediante l'adozione di un comportamento “ordinariamente cauto” da parte del danneggiato, la cui mancata adozione integra gli estremi del caso fortuito (Cass.
2481/18).
Spetta al danneggiato dimostrare la sussistenza del nesso causale e tale onere non può dirsi assolto semplicemente dimostrando che l'attrice/appellante è inciampata nella buca, in quanto tale circostanza alla luce di quanto detto sopra nulla dice sull'effettivo apporto causale della cosa inerte, che sussiste solo ove si dimostri che questa presenta delle potenzialità offensive.
Tale prova non può dirsi assolta alla luce di quanto sopra rilevato in ordine all'inerzia dell'anomalia, alle minime dimensioni della stessa, alla sua ampia visibilità e percepibilità della stessa per qualsiasi pedone normalmente cauto nel percorrere la strada.
Alla luce di quanto precede, si deve dare applicazione al condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”. (Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12663, Rv. 670982 - 02)
In conclusione, quindi, non ci sono elementi per sostenere che fu la buca, e non la disattenzione dell'attrice, a determinare la caduta di quest'ultima, per cui, in difetto della prova del nesso causale, va respinta non solo la domanda ex art. 2051 c.c., ma anche quella ex art. 2043 c.c., essendo il nesso di causa elemento costitutivo di entrambe le domande.
10 Né possono valere le argomentazioni dell'appellante sulla compatibilità delle lesioni con la caduta rilevata nella CTU, posto che tale compatibilità non è in discussione. Ciò di cui si discute è invece la responsabilità dell'ente pubblico per la caduta subita dall'appellante.
Nella specie, le considerazioni che precedono portano a concludere che la condotta della danneggiata assurse al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico tra la caduta e la res.
Conseguentemente la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato, posto che le spese sono state poste a carico della parte soccombente. Né vi sono ragioni, alla luce dell'esito della controversia, per addivenire a diverse statuizioni. Il quantum, genericamente contestato dall'appellante è congruamente stimato dal Tribunale in ragione del valore del “disputatum”.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione, nei valori minimi, considerata la semplicità della controversia.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 645/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 18.10.2024, non notificata, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite Parte_1 del grado in favore del , che liquida in euro 4.996,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese forfetizzate, iva e cpa con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea
Girardi che si è dichiarato antistatario.”
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 8/7/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 645/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 18.10.2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Pizzocri in forza di procura allegata all'atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via C. Freguglia n. 2
APPELLANTE contro
, c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Linda Casetto e
Andrea Girardi in forza della procura alle liti calce alla comparsa di costituzione in appello e della delibera della Giunta Comunale n. 181 del 20 dicembre 2024
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione ed in totale riforma della sentenza n. 645/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Imperia, sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. P. Longarini, nel giudizio R.G.
908/2023, depositata in data 18.10.2024, non notificata, così decidere
NEL MERITO
In via principale
1 accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 645/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Imperia, sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. P. Longarini, nel giudizio R.G. 908/2023, depositata in data 18.10.2024, non notificata, per aver, il Giudice di prime cure, escluso la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., individuando quale unica causa del sinistro una non meglio descritta condotta negligente e/o imprudente della danneggiata suscettibile di interrompere il nesso eziologico, senza considerare che l'onere di provare tale erronea circostanza incombeva in ogni caso sul il quale non lo CP_1 aveva comunque assolto, giacché non aveva articolato alcun mezzo istruttorio;
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 645/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Imperia, sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. P. Longarini, nel giudizio R.G. 908/2023, depositata in data 18.10.2024, non notificata, per aver escluso, il Giudice di prime cure, la responsabilità del ex art. 2043 c.c.; CP_1
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 645/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Imperia, sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. P. Longarini, nel giudizio R.G. 908/2023, depositata in data 18.10.2024, non notificata, per non avere, il
Giudice di prime cure, ai fine della decisione, preso in considerazione l'esperita consulenza tecnica d'ufficio;
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 645/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Imperia, sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. P. Longarini, nel giudizio R.G. 908/2023, depositata in data 18.10.2024, non notificata, per aver, il Giudice di primo grado, condannato la signora lla rifusione delle spese di lite in favore del Pt_1
con distrazione al procuratore antistatario;
CP_1
In via subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che nel sinistro in oggetto, l'appellante, nella sua qualità di pedone, ha subito serie lesioni fisiche – così come diagnosticato dai referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Imperia e di San Remo,
2 dall'ortopedico specialista presso l'Istituto Humanitas di Rozzano (MI) e dal medico legale –
, imputabili ad una responsabilità del ex art. 2051 c.c., che devono essere CP_1 quantificate in € 37.794,90, a cui aggiungere € 4.008,00 per emendare il danno odontoiatrico, come accertato anche dal CTU;
per l'effetto condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere all'appellante la somma di
[...]
€ 37.794,90, a cui aggiungere € 4.008,00 per emendare il danno odontoiatrico, come accertato anche dal CTU;
Ancora in via subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che nel sinistro in oggetto, l'appellante, nella sua qualità di pedone, ha subito serie lesioni fisiche – così come diagnosticato dai referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Imperia e di San Remo, dall'ortopedico specialista presso l'Istituto Humanitas di Rozzano (MI) e dal medico legale –
, imputabili ad una responsabilità del ex art. 2043 c.c., che devono essere CP_1 quantificate in € 37.794,90, a cui aggiungere € 4.008,00 per emendare il danno odontoiatrico, come accertato anche dal CTU;
per l'effetto condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere all'appellante la somma di
[...]
€ 37.794,90, a cui aggiungere € 4.008,00 per emendare il danno odontoiatrico, come accertato anche dal CTU;
In via istruttoria
Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie
IN OGNI CASO: spese, competenze e oneri di entrambi i gradi del presente giudizio integralmente rifusi.”
PER L'APPELLATO
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.”
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.04.2023, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Imperia il per sentirlo condannare Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patiti (patrimoniali e non), quantificati nella misura di €
37.794,90, con vittoria di spese e competenze legali, in conseguenza del sinistro occorsole in data 28.08.2021 in località dove si trovava in vacanza con il marito CP_1 CP_3
, allorchè alle ore 07,30 circa, all'uscita della Santa Messa, percorrendo la Via
[...]
Genova, all'altezza del numero civico 34, prossima all'intersezione con Via Novaro, incappava in un avvallamento improvviso del pavimento stradale, non segnalato.
Sbilanciata, non riusciva ad arrestare immediatamente la corsa, abbandonandosi ad alcuni passi incontrollabili che la portavano sul lato opposto, ove incappava in un'altra buca, non segnalata, in Via Novaro, rovinando a terra, impattando con il polso sinistro, la mano destra, le ginocchia, il naso e alcuni denti. Immediatamente soccorsa e trasportata dal marito al
Pronto Soccorso di Imperia, le veniva riscontrato un “edema e dolorabilità al terzo distale dell'avambraccio e polso sinistro, minime abrasioni alle ginocchia e contusione su eminenza tenar della mano destra”, oltre a “frattura scomposta epifisi distale radio con interessamento articolare e distacco di frammento volaremente, distacco apofisi ulnare”. Quest'ultima richiedeva, in data 07.09.2021, intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti presso l'IRCCS - Istituto Clinico Humanitas in Rozzano (MI).
Alla luce di tali circostanze, parte attrice, con atto di intimazione di pagamento del
17.09.2021, a mezzo del proprio difensore, costituiva in mora il , Controparte_1 ex art. 1219 c.c., per il risarcimento dei danni a seguito del sinistro. Con comunicazione del
10.01.2022, l'Assicurazione , in nome e per conto del CP_4 Controparte_1
, riscontrava negando ogni addebito. Esperiti senza successo il procedimento di
[...] negoziazione assistita e il tentativo di conciliazione ex artt. 2 e 4 D. Lgs. n. 28/2010, l'attrice agiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio il , contestando la domanda di cui chiedeva Controparte_1 il rigetto, deducendo che l'infortunio fosse ascrivibile alla sola condotta dell'attrice, che non aveva adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di fatto/tempo/luogo, e contestando il quantum debeatur. In via subordinata, chiedeva la limitazione del risarcimento in ragione del concorso di colpa della danneggiata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4 Assunta la prova orale, licenziata CTU medico-legale, la causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 26.06.2024 sulle conclusioni e note conclusive delle parti depositate telematicamente.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Imperia respingeva la domanda di parte attrice, condannava la attrice al pagamento delle spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico solidale delle parti. Affermava il Tribunale, pur ritenendo sulla base delle deposizioni testimoniali sussistente la prova della caduta dell'attrice mentre percorreva la strada ed incappava nella buca raffigurata nelle foto prodotte dalla stessa che, tuttavia, mancasse la prova sul nesso di causalità tra l'insidia, ossia le condizioni della strada, e la caduta, essendo stato, al contrario, acclarato che la condotta della persona danneggiata avesse interrotto il nesso di causalità, anche perché la situazione di possibile danno era da lei oggettivamente e soggettivamente percepibile e la sua condotta, benché astrattamente prevedibile dal custode, fosse da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, di tal chè ella non poteva pretendere dal
[...]
alcun ristoro economico né ai sensi dell'art. 2051 Cc né ai sensi dell'art. 2043 CP_1
Cc..
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al Parte_1 fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati:
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità e/o illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per aver il Tribunale escluso la responsabilità da custodia ex art. 2051
c.c., individuando quale unica causa del sinistro una presunta condotta negligente e/o imprudente della danneggiata capace di interrompere il nesso eziologico, senza individuare detta condotta negligente né offrire alcun elemento che facesse supporre una condotta negligente del danneggiato. La mancanza di segnalazione della buca e l'intenso grado di luminosità del sole sul pavimento bianco determinava una alterazione della percezione visiva. Il Tribunale non avrebbe considerato che l'onere di provare la sussistenza di tale elemento interruttivo incombeva sul il quale non lo ha assolto, non avendo CP_1 articolato alcun mezzo istruttorio. Infatti, secondo un consolidato orientamento della
Cassazione relativo all'art. 2051 c.c., richiamato dall'appellante, il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento di danno, mentre sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale. La documentazione fotografica allegata alla citazione, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, poneva,
5 inoltre, all'evidenza la cattiva manutenzione del pavimento e del manto stradale giacché nel tratto di cui è causa erano presenti ben due buche, circostanza quest'ultima che il
Tribunale non aveva preso in considerazione. Al contrario di quanto sostenuto dal primo giudice, l'avvallamento/buca di Via Genova era di significative dimensioni e la profondità era, comunque, sufficiente a coprire buona parte del piede (se non tutto). Inoltre, come si può notare dalle foto, all'interno della buca vi era la presenza di numerosi sassolini, elemento più che adeguato, secondo la comune esperienza, a determinare una perdita di equilibrio confermata dalle testimonianze di e Testimone_1 Testimone_2 compatibile con la dinamica fattuale descritta secondo le risultanze probatorie. Anche dalla lettura della consulenza tecnica esperita “deve escludersi la possibilità anche solo di ipotizzare, in via potenziale, una negligenza dell'appellante” dal momento che le lesioni patite e i danni riconosciuti vengono qualificati quali “congrui” e “compatibili” rispetto alla dinamica descritta. Pertanto, la supposta imprudenza imputata dal Giudice all'odierna appellante risulta smentita dalle risultanze fattuali, per come emergono dalla prova testimoniale e dalla consulenza tecnica. Inoltre, il Tribunale si limita a descrivere la presunta imperizia nell'asserita mancata adozione di adeguata cautela, senza offrire alcun elemento utile a tratteggiare e/o far supporre un'abnormità della condotta del danneggiato, come necessariamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ne discende l'evidente responsabilità del per violazione degli obblighi di custodia di cui Controparte_1 all'art. 2051 c.c. per cattiva manutenzione del pavimento e del manto stradale.
2) Con il secondo motivo l'appellante rileva come il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la responsabilità del ex art. 2043 c.c., oggetto di domanda articolata in primo grado CP_1 in via subordinata dall'odierna appellante. Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, e richiamando giurisprudenza sul punto afferma che, qualora non trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'ente pubblico proprietario di una strada, risponde comunque dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale stabilita dall'art. 2043
c.c., norma che non limita la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto, in quanto la cosiddetta insidia stradale integra, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, una situazione di pericolo occulto. La documentazione fotografica allegata alla citazione pone all'evidenza la cattiva manutenzione del pavimento e del manto stradale. I danni fisici subiti dall'appellante sono provati dalla documentazione medica prodotta in atti, nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio, ove le lesioni patite vengono definite compatibili con la caduta, in modo da provare anche la sussistenza del nesso eziologico. Sulla scorta di tutto quanto
6 dedotto, afferma l'evidente responsabilità del ex art. 2043 c.c. per Controparte_1 cattiva manutenzione del pavimento e del manto stradale.
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta la circostanza che il Tribunale non abbia tenuto conto di quanto indicato dal consulente tecnico, omettendo di considerare le manifeste evidenze che erano emerse e particolarmente la accertata compatibilità tra causa ed evento.
Inoltre, se il Tribunale, all'esito della prova testimoniale, avesse avuto già chiara la decisione
– come sembra evincersi dalla motivazione della sentenza impugnata – non ci sarebbe stata ragione di onerare le parti di ulteriori costi per una consulenza tecnica inutilizzata.
4) Con il quarto motivo, l'appellante contesta la liquidazione delle spese di lite. La condanna alle spese rifletterebbe gli errori commessi dal Tribunale nella valutazione dei fatti di causa e delle rispettive responsabilità delle parti, così come evidenziato nei precedenti motivi d'appello. Di conseguenza, tale condanna risulta non solo errata e illegittima, bensì iniqua e sproporzionata, giacché parametrata al rito ordinario. È evidente la sua sproporzione, che al lordo degli accessori di legge raggiunge la somma di € 5.557,78, tanto più se confrontata all'ammontare complessivo della sorte capitale del credito vantato dall'appellante e riconosciuto dal CTU, che il Giudice ha omesso in toto.
Si è costituito in giudizio il , contestando tutto quanto dedotto in Controparte_1 appello e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 19.03.2025, il Consigliere Istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. Rifiutata la proposta da parte dell'appellato, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al giorno
01.07.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi 1, 2 e 3 possono essere trattati congiuntamente fra loro in quanto strettamente connessi e, ad avviso della Corte, sono infondati.
La Corte, in primo luogo, rileva, in ordine alla dinamica, che la narrazione dei fatti come descritta in citazione ed emersa dall'istruttoria consente di affermare che la appellante è inciampata nella buca presente sulla pavimentazione stradale come visibile nella foto 1, mentre né la deduzione istruttoria né le prove orali hanno consentito di apprezzare sufficientemente il ruolo causale della, per così dire, seconda “buca” che si dice raffigurata nella foto sub 2, cui parte appellante attribuisce rilievo ai fini di evidenziare le plurime anomalie della sede stradale in cui è “incappata” la attrice. Ed invero al riguardo si noti che il marciapiede ivi raffigurato (foto n. 2) presenta delle minime sconnessioni, inidonee di per
7 sé a determinare alcun danno, mentre il, parimenti, minimo dislivello che si vede nel sottostante sedime stradale siccome raffigurato con colorazione più grigia non riguarda il marciapiede, deputato al passaggio dei pedoni.
Inoltre, la capitolazione dedotta da parte attrice –“(2) “Vero che la mattina del 28 agosto
2021, alle ore 07,30 circa, all'uscita della Santa Messa, la sig.ra lungo la Via Pt_1
Genova, all'altezza del numero civico 34, prossima all'intersezione con Via Novaro, incappava in un avvallamento improvviso del pavimento stradale”, come da foto che si mostra (cfr. doc. 1 ); 5) “Vero che la sig.ra sbilanciata per aver messo il piede nel Pt_1 predetto avvallamento (di cui al cap 2), non riusciva ad arrestare immediatamente la corsa, abbandonandosi ad alcuni passi incontrollabili che la portavano sul lato opposto, ove incappava in un'altra “buca” (non segnalata) in Via Novaro”, come da foto che si mostra (cfr. doc. 2) – non consente di apprendere appieno, anche per l'utilizzo dell'espressione
“incappare” di per sé assai generica, quale sia stato il rilievo causale nella determinazione del danno delle lievi sconnessioni ravvisabili nella foto n. 2, né d'altra parte le riproduzioni fotografiche prodotte, concentrate da vicino sulle due “anomalie” raffigurate l'una nella foto
1 e l'altra nella foto 2 consentono parimenti di apprezzare adeguatamente lo stato dei luoghi, il percorso, la visuale dell'attrice, e la distanza effettiva tra loro delle due “anomalie” come raffigurate nelle foto 1 e 2. La deposizione del teste non chiarisce Testimone_1 la sequenza causale – se non per quanto si dirà infra in relazione all'inciampo nella prima buca - posto che egli afferma “quel mattino mia moglie era davanti a me di circa un metro, ed ad un tratto ho visto mia moglie inciampare col piede sulla buca presente sulla pavimentazione stradale, ha iniziata a barcollare e poi è caduta. Ho preso atto della foto che mi è stata mostrata e rappresenta il luogo il giorno del fatto [….] i fatti sono andati così. Mia moglie è andata a cadere in una successiva come da foto che mi viene mostrata. Voglio precisare che mia moglie è inciampata sulla prima buca, ha perso il controllo, ha iniziato a barcollare per poi cadere a mani avanti, sbattendo il polso della mano sinistra, il mento ed il naso». Da tale deposizione non è chiaramente comprensibile in quale punto della seconda anomalia raffigurata nella foto n. 2 sarebbe “incappata” la moglie. Ne consegue che la caduta che occorre considerare quale asserita causa della caduta è quella raffigurata nella foto n. 1, alla quale il teste attribuisce la causa dell'”inciampo” della moglie, Tes_1 riconosciuta anche dal teste uale punto della caduta -e dal teste stesso individuata Tes_3 dopo la caduta - e dalla teste maggiormente incerta invece nella individuazione Tes_2 della buca.
8 Dovendosi, quindi, prendere atto che, alla luce dell'istruttoria svolta, Parte_1
è inciampata nella buca di cui alla foto n. 1, la Corte concorda su quanto rilevato
[...] dal primo giudice per cui, effettivamente, può affermarsi che essa è caratterizzata dal distacco di una piastrella dalla profondità molto contenuta e si inserisce su una intera area pedonale con pavimentazione composta da piastrelle e sanpietrini. L'anomalia si inserisce verosimilmente in un tratto viario più esteso, ammalorato dalla sconnessione di cui è causa che, seppur caratterizzata da un abbassamento del livello del manto stradale, non appare di particolare spessore. Tenuto conto dell'ora in cui si è verificato il sinistro (alle ore 7:30 di una giornata di agosto in piena luce), in condizioni di visibilità ottimale, anche in ragione della colorazione assolutamente differente e di contrasto del marciapiede (di colorazione bianca) rispetto alla zona circostante (di colore grigio scuro) che rendeva la prospettiva percepibile a distanza, l'anomalia del manto stradale era oggettivamente evidente, e soggettivamente visibile per qualsiasi pedone avveduto.
Osserva la Corte che, nel caso di cose inerti, quale è la buca di cui è causa, il danno si verifica sempre con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è elemento che necessariamente interviene nella serie causale che porta alla verificazione dell'evento.
Non è quindi agevole capire qua l è l'apporto causale all'incidente della cosa e della condotta umana.
Nella normalità delle cose, un bene statico non è, di per sé, in grado di ingenerare alcun processo causale e non è, quindi, in grado di provocare la caduta di una persona. Se ciò si verifica, è perché il danneggiato non ha tenuto un comportamento minimamente prudente e diligente.
Solo quando la cosa inerte, per la sua particolare posizione o per difetti intrinseci , presenta profili di pericolosità tali da determinare un alto rischio di pregiudizio valutata nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 16527/03 e Cass. 20601/10), tanto che l'evento prodotto risulti conseguenza normale del la particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal la cosa (Cass. 4277/14; Cass. 7125/13), potrà ritenersi dimostrato che questa ha avuto un ruolo causale o concausale nella produzione dell'evento lesivo.
La pericolosità del la cosa fonte di danno, quindi , non è fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c. , la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno nel senso che, quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre
9 dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare i l danno (Cass. 36411/22).
In sostanza, per superare la presunzione di normale innocuità del la cosa inerte, secondo la giurisprudenza, è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi fosse tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno nell'ambito dell'utilizzo normale della cosa (Cass
n. 11526/17), mentre deve essere escluso i l nesso di causalità quando difetta la intrinseca pericolosità della cosa perché sono percepibili le sue esatte condizioni ed il pericolo sia, comunque, superabile mediante l'adozione di un comportamento “ordinariamente cauto” da parte del danneggiato, la cui mancata adozione integra gli estremi del caso fortuito (Cass.
2481/18).
Spetta al danneggiato dimostrare la sussistenza del nesso causale e tale onere non può dirsi assolto semplicemente dimostrando che l'attrice/appellante è inciampata nella buca, in quanto tale circostanza alla luce di quanto detto sopra nulla dice sull'effettivo apporto causale della cosa inerte, che sussiste solo ove si dimostri che questa presenta delle potenzialità offensive.
Tale prova non può dirsi assolta alla luce di quanto sopra rilevato in ordine all'inerzia dell'anomalia, alle minime dimensioni della stessa, alla sua ampia visibilità e percepibilità della stessa per qualsiasi pedone normalmente cauto nel percorrere la strada.
Alla luce di quanto precede, si deve dare applicazione al condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”. (Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12663, Rv. 670982 - 02)
In conclusione, quindi, non ci sono elementi per sostenere che fu la buca, e non la disattenzione dell'attrice, a determinare la caduta di quest'ultima, per cui, in difetto della prova del nesso causale, va respinta non solo la domanda ex art. 2051 c.c., ma anche quella ex art. 2043 c.c., essendo il nesso di causa elemento costitutivo di entrambe le domande.
10 Né possono valere le argomentazioni dell'appellante sulla compatibilità delle lesioni con la caduta rilevata nella CTU, posto che tale compatibilità non è in discussione. Ciò di cui si discute è invece la responsabilità dell'ente pubblico per la caduta subita dall'appellante.
Nella specie, le considerazioni che precedono portano a concludere che la condotta della danneggiata assurse al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico tra la caduta e la res.
Conseguentemente la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato, posto che le spese sono state poste a carico della parte soccombente. Né vi sono ragioni, alla luce dell'esito della controversia, per addivenire a diverse statuizioni. Il quantum, genericamente contestato dall'appellante è congruamente stimato dal Tribunale in ragione del valore del “disputatum”.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione, nei valori minimi, considerata la semplicità della controversia.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 645/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 18.10.2024, non notificata, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite Parte_1 del grado in favore del , che liquida in euro 4.996,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese forfetizzate, iva e cpa con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea
Girardi che si è dichiarato antistatario.”
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 8/7/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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