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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4395/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rita Briulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e l' (c.f. CP_2 Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal P.IVA_2
funzionario dott.ssa Daniela Bruno;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 16/05/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 marzo 2025 ha chiesto che, ai fini del suo Parte_1 inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2024-
2027, il venga condannato a valutare il servizio civile Controparte_1 volontario prestato non in costanza di nomina nella stessa misura del servizio militare o sostitutivo prestato in costanza di rapporto. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha contestato la legittimità dell'allegato A del decreto ministeriale n. 50/2021 nella parte in cui attribuisce un punteggio minore al servizio militare e sostitutivo prestati
1 in costanza di rapporto di impiego rispetto a quelli prestati non in costanza di impiego
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 maggio 2025 il Controparte_1
e , in
[...] Controparte_4 via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici evocati in giudizio;
nel merito, invece, hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In via assolutamente preliminare va evidenziato che l'odierna controversia non ha per oggetto il diritto di parte ricorrente, inserita nelle graduatorie del personale ATA, a vedersi meramente valutato il servizio militare prestato (visto che tale valutazione è avvenuta, con l'attribuzione del punteggio di 0,60 per ciascun anno), bensì a vedersi valutato tale servizio con lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato in costanza di nomina.
Ad avviso di questo giudice l'oggetto del giudizio esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario con gli altri soggetti inseriti nelle graduatorie del personale ATA, visto che la soluzione della questione controversa ha soltanto un'efficacia riflessa sui
“controinteressati di fatto”.
Chiarito quanto precede, il ricorso va respinto in continuità rispetto all'orientamento prevalente di questa Sezione (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 1566/2023 del 9 maggio 2023, richiamata anche da Trib. Palermo, sentenza n. 3048/2023 del 21 settembre 2023), recentemente corroborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 22429 dell'8 agosto 2024: “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”).
Nonostante l'esito della lite, il contrasto giurisprudenziale rilevato dal ricorrente giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 16/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4395/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rita Briulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e l' (c.f. CP_2 Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal P.IVA_2
funzionario dott.ssa Daniela Bruno;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 16/05/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 marzo 2025 ha chiesto che, ai fini del suo Parte_1 inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2024-
2027, il venga condannato a valutare il servizio civile Controparte_1 volontario prestato non in costanza di nomina nella stessa misura del servizio militare o sostitutivo prestato in costanza di rapporto. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha contestato la legittimità dell'allegato A del decreto ministeriale n. 50/2021 nella parte in cui attribuisce un punteggio minore al servizio militare e sostitutivo prestati
1 in costanza di rapporto di impiego rispetto a quelli prestati non in costanza di impiego
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 maggio 2025 il Controparte_1
e , in
[...] Controparte_4 via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici evocati in giudizio;
nel merito, invece, hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In via assolutamente preliminare va evidenziato che l'odierna controversia non ha per oggetto il diritto di parte ricorrente, inserita nelle graduatorie del personale ATA, a vedersi meramente valutato il servizio militare prestato (visto che tale valutazione è avvenuta, con l'attribuzione del punteggio di 0,60 per ciascun anno), bensì a vedersi valutato tale servizio con lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato in costanza di nomina.
Ad avviso di questo giudice l'oggetto del giudizio esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario con gli altri soggetti inseriti nelle graduatorie del personale ATA, visto che la soluzione della questione controversa ha soltanto un'efficacia riflessa sui
“controinteressati di fatto”.
Chiarito quanto precede, il ricorso va respinto in continuità rispetto all'orientamento prevalente di questa Sezione (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 1566/2023 del 9 maggio 2023, richiamata anche da Trib. Palermo, sentenza n. 3048/2023 del 21 settembre 2023), recentemente corroborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 22429 dell'8 agosto 2024: “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”).
Nonostante l'esito della lite, il contrasto giurisprudenziale rilevato dal ricorrente giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 16/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2