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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1123 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
a nata a [...], il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Santino Cuffaro Farruggia, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato in [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Santina Lattuca, giusta procura allegata in comparsa convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 19 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 6 dicembre 2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Realmonte, il 21 maggio 2010, con CP_1
dalla cui unione erano nati tre figli, , e
[...] Per_1 Per_2 Per_3
minorenni.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 5830/2024, divenuto esecutivo, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
Con comparsa, depositata in data 15 novembre 2025, Controparte_1
ha aderito integralmente alle domande avanzate dalla ricorrente, insistendo per la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione consensuale.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 25 novembre 2025, le parti hanno insistito per l'omologa delle condizioni concordate in sede di separazione con decreto del 3 maggio 2024.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione il Giudice delegato, preso atto della richiesta di muramento del rito, all'udienza del
25 novembre 2025, ha posto la causa in decisione.
- 2 - Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Preliminarmente, la domanda proposta dall'attrice, cui ha di fatto aderito anche il convenuto, va qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio, considerato che le parti hanno contratto un matrimonio secondo il rito civile.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti ( cfr.
Cassazione n. 9236/2012).
Tanto premesso, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione d'avanti al Presidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 5830/2024, del 2-3 maggio del 2024, divenuto
- 3 - esecutivo in data 31 maggio 2024.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, considerato che le seguenti condizioni concordate in sede di separazione e omologate con decreto di omologa n. 5830/2024, del 2-3 maggio del 2024, non sono in contrasto con norme di rango superiore:
“per la casa coniugale, sita in Realmonte (AG) via Rina 421, quest'ultima, rimarrà assegnata alla come da Ordinanza Presidenziale, che l'abiterà Parte_1
Per_ con i tre figli , e tre giorni a settimana, a settimane alterne, Per_2 Per_1
compresa la domenica a settimane alterne, ove i minori manterranno la residenza e in cui il contratto di affitto sarà ex lege volturato alla sig.ra ai sensi e per gli Pt_1
effetti dell'art. 6 legge n. 392/1978.
- Atteso, altresì, che nel corso della vita matrimoniale la famiglia ha vissuto anche in altro immobile di proprietà dei genitori del Lattuca, sito in Realmonte (AG) via
Tevere 40, a circa 200 metri di distanza dall'attuale casa coniugale, il sig. si CP_1
Per_ trasferirà presso detto immobile per abitarvi con i figli , e tre giorni Per_2 Per_1
alla settimana, a settimane alterne, compresa la domenica a settimane alterne. Ciò per garantire l'affido non prevalente ma in modo alternato ad entrambi i genitori cosi come espressamente richiesto dai minori in sede di audizione, anche, in considerazione della vicinanza e del valore affettivo dei predetti immobili al fine di non turbare la serenità dei minori medesimi. Resta inteso che in caso di impegni scolastici ed extrascolastici eccedenti i giorni sopra stabiliti, le parti concorderanno, di volta in volta, una ripartizione equa del periodo di permanenza presso gli stessi sigg. e CP_1 Pt_1
Inoltre, per non turbare la serenità dei piccoli entrambi i coniugi si impegnano a non
- 4 - portare eventuali compagni e/o compagne negli immobili adibiti a casa familiare, sopra meglio specificati. È altresì prescritto che, durante le permanenze prolungate fuori casa, il coniuge collocatario di volta in volta, pernotti personalmente con i minori tranne in caso di gite scolastiche, campi estivi etc appositamente autorizzati da entrambi i genitori.
- Le spese di affitto e le utenze dei rispettivi immobili saranno a carico dell'uno e dell'altro coniuge. In particolare, per via Rina le spese di affitto e le utenze saranno a carico esclusivamente della sig.ra e per via Tevere saranno a carico Pt_1
esclusivamente del sig. . CP_1
-Resta fermo quanto stabilito nell'ordinanza Presidenziale circa l'impossibilità di avanzare, allo stato, alcuna richiesta di viaggi all'estero, in assenza di accordo tra i coniugi, e attese le esigenze scolastiche dei figli, in Italia: "rilevato che allo stato, alcuna autorizzazione al trasferimento all'estero può essere avanzata e concessa, in assenza di accordo tra i coniugi, e attese le esigenze scolastiche dei figli, in Italia". Ferma la reciproca disponibilità a rinnovare i passaporti per gli stessi e peri minori.
- Confermare l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Ed ancora, voler adottare i seguenti provvedimenti: Per_ 1) Affidare i figli minori e e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, provvedendo al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione; Disporre che i minori restino collocati presso il domicilio della madre e del padre cosi come sopra specificato, i quali adotteranno separatamente le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre e la madre, a settimane alterne, potranno frequentarli e tenerli con sé liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità di esecuzione;
inoltre, in caso di
- 5 - contrasto tra i coniugi verranno rispettate le seguenti prescrizioni: durante le vacanze estive per 15 giorni alterni, nonché per cinque giorni durante le vacanze natalizie e due giorni durante quelle pasquali ( alternando la frequentazione con ciascun genitore di anno in anno, in modo tale che ciascuno possa trascorrere con i figli in via alternata, le principali festività di Natale e Capodanno, e di Pasqua e Lunedi dell' Angelo);
Porre a carico sia di che di l'obbligo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento diretto dei figli minori nei periodi di rispettiva permanenza senza alcun obbligo di mantenimento a carico dell'uno e dell'altro coniuge;
oltre al 50% delle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle non prevedibili e strettamente necessarie (ad esempio mediche non coperte da servizio sanitario nazionale, etc) da concordare preventivamente e documentare successivamente, giusto protocollo d'intesa fra
Magistratura ed Avvocatura del Tribunale di Agrigento del 11/09/2018.
Autorizzare i coniugi a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi e notiziarsi su eventuali cambi di residenza e domicilio.
Gli assegni familiari, l'assegno unico e similari verranno ripartiti al 50% attese le condizioni sopra elencate e/o percepiti come da normativa vigente in materia.” ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Realmonte, il 21 maggio 2010, da e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1
- 6 - registri degli atti di matrimonio del Comune di Realmonte al n. 01, parte
I, dell'anno 2010 alle condizioni di cui al decreto di omologa n.
5830/2024, del 2-3 maggio del 2024, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. LA RA
- 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1123 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
a nata a [...], il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Santino Cuffaro Farruggia, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato in [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Santina Lattuca, giusta procura allegata in comparsa convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 19 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 6 dicembre 2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Realmonte, il 21 maggio 2010, con CP_1
dalla cui unione erano nati tre figli, , e
[...] Per_1 Per_2 Per_3
minorenni.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 5830/2024, divenuto esecutivo, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
Con comparsa, depositata in data 15 novembre 2025, Controparte_1
ha aderito integralmente alle domande avanzate dalla ricorrente, insistendo per la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione consensuale.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 25 novembre 2025, le parti hanno insistito per l'omologa delle condizioni concordate in sede di separazione con decreto del 3 maggio 2024.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione il Giudice delegato, preso atto della richiesta di muramento del rito, all'udienza del
25 novembre 2025, ha posto la causa in decisione.
- 2 - Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Preliminarmente, la domanda proposta dall'attrice, cui ha di fatto aderito anche il convenuto, va qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio, considerato che le parti hanno contratto un matrimonio secondo il rito civile.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti ( cfr.
Cassazione n. 9236/2012).
Tanto premesso, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione d'avanti al Presidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 5830/2024, del 2-3 maggio del 2024, divenuto
- 3 - esecutivo in data 31 maggio 2024.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, considerato che le seguenti condizioni concordate in sede di separazione e omologate con decreto di omologa n. 5830/2024, del 2-3 maggio del 2024, non sono in contrasto con norme di rango superiore:
“per la casa coniugale, sita in Realmonte (AG) via Rina 421, quest'ultima, rimarrà assegnata alla come da Ordinanza Presidenziale, che l'abiterà Parte_1
Per_ con i tre figli , e tre giorni a settimana, a settimane alterne, Per_2 Per_1
compresa la domenica a settimane alterne, ove i minori manterranno la residenza e in cui il contratto di affitto sarà ex lege volturato alla sig.ra ai sensi e per gli Pt_1
effetti dell'art. 6 legge n. 392/1978.
- Atteso, altresì, che nel corso della vita matrimoniale la famiglia ha vissuto anche in altro immobile di proprietà dei genitori del Lattuca, sito in Realmonte (AG) via
Tevere 40, a circa 200 metri di distanza dall'attuale casa coniugale, il sig. si CP_1
Per_ trasferirà presso detto immobile per abitarvi con i figli , e tre giorni Per_2 Per_1
alla settimana, a settimane alterne, compresa la domenica a settimane alterne. Ciò per garantire l'affido non prevalente ma in modo alternato ad entrambi i genitori cosi come espressamente richiesto dai minori in sede di audizione, anche, in considerazione della vicinanza e del valore affettivo dei predetti immobili al fine di non turbare la serenità dei minori medesimi. Resta inteso che in caso di impegni scolastici ed extrascolastici eccedenti i giorni sopra stabiliti, le parti concorderanno, di volta in volta, una ripartizione equa del periodo di permanenza presso gli stessi sigg. e CP_1 Pt_1
Inoltre, per non turbare la serenità dei piccoli entrambi i coniugi si impegnano a non
- 4 - portare eventuali compagni e/o compagne negli immobili adibiti a casa familiare, sopra meglio specificati. È altresì prescritto che, durante le permanenze prolungate fuori casa, il coniuge collocatario di volta in volta, pernotti personalmente con i minori tranne in caso di gite scolastiche, campi estivi etc appositamente autorizzati da entrambi i genitori.
- Le spese di affitto e le utenze dei rispettivi immobili saranno a carico dell'uno e dell'altro coniuge. In particolare, per via Rina le spese di affitto e le utenze saranno a carico esclusivamente della sig.ra e per via Tevere saranno a carico Pt_1
esclusivamente del sig. . CP_1
-Resta fermo quanto stabilito nell'ordinanza Presidenziale circa l'impossibilità di avanzare, allo stato, alcuna richiesta di viaggi all'estero, in assenza di accordo tra i coniugi, e attese le esigenze scolastiche dei figli, in Italia: "rilevato che allo stato, alcuna autorizzazione al trasferimento all'estero può essere avanzata e concessa, in assenza di accordo tra i coniugi, e attese le esigenze scolastiche dei figli, in Italia". Ferma la reciproca disponibilità a rinnovare i passaporti per gli stessi e peri minori.
- Confermare l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Ed ancora, voler adottare i seguenti provvedimenti: Per_ 1) Affidare i figli minori e e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, provvedendo al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione; Disporre che i minori restino collocati presso il domicilio della madre e del padre cosi come sopra specificato, i quali adotteranno separatamente le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre e la madre, a settimane alterne, potranno frequentarli e tenerli con sé liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità di esecuzione;
inoltre, in caso di
- 5 - contrasto tra i coniugi verranno rispettate le seguenti prescrizioni: durante le vacanze estive per 15 giorni alterni, nonché per cinque giorni durante le vacanze natalizie e due giorni durante quelle pasquali ( alternando la frequentazione con ciascun genitore di anno in anno, in modo tale che ciascuno possa trascorrere con i figli in via alternata, le principali festività di Natale e Capodanno, e di Pasqua e Lunedi dell' Angelo);
Porre a carico sia di che di l'obbligo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento diretto dei figli minori nei periodi di rispettiva permanenza senza alcun obbligo di mantenimento a carico dell'uno e dell'altro coniuge;
oltre al 50% delle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle non prevedibili e strettamente necessarie (ad esempio mediche non coperte da servizio sanitario nazionale, etc) da concordare preventivamente e documentare successivamente, giusto protocollo d'intesa fra
Magistratura ed Avvocatura del Tribunale di Agrigento del 11/09/2018.
Autorizzare i coniugi a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi e notiziarsi su eventuali cambi di residenza e domicilio.
Gli assegni familiari, l'assegno unico e similari verranno ripartiti al 50% attese le condizioni sopra elencate e/o percepiti come da normativa vigente in materia.” ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Realmonte, il 21 maggio 2010, da e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1
- 6 - registri degli atti di matrimonio del Comune di Realmonte al n. 01, parte
I, dell'anno 2010 alle condizioni di cui al decreto di omologa n.
5830/2024, del 2-3 maggio del 2024, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
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