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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7645 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/07/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lucia Del Sordo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucia Del Sordo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 09/05/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/05/2016 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di Cagliari, anno 2016, numero 49, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 che, pertanto, assumeranno congiuntamente ogni decisione di maggior importanza nel suo interesse mentre assumeranno singolarmente le decisioni di natura quotidiana provvedendo a far mantenere al minore i rapporti con le rispettive famiglie di origine.
2) Circa i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le parti stabiliscono che il padre potrà tenere e vedere il figlio liberamente, compatibilmente con gli
Pag. 2 di 4 impegni scolastici e comunque almeno due pomeriggi alla settimana e fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica fino alle ore 21,00.
3) Il minore trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza.
4) Durante le vacanze estive il padre trascorrerà una settimana consecutiva con il figlio, salvo differenti accordi e provvederà a comunicare alla madre il periodo prescelto con un congruo anticipo.
5) Il minore vivrà con la madre in via Marco Polo n. 2 a Quartu Sant'Elena, dove fisserà anche la residenza anagrafica.
6) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando in CP_1 Per_1 favore della sig.ra un assegno mensile pari ad euro 400,00 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2026.
7) Le parti terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Per_1
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Pag. 3 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7645 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/07/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lucia Del Sordo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucia Del Sordo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 09/05/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/05/2016 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di Cagliari, anno 2016, numero 49, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 che, pertanto, assumeranno congiuntamente ogni decisione di maggior importanza nel suo interesse mentre assumeranno singolarmente le decisioni di natura quotidiana provvedendo a far mantenere al minore i rapporti con le rispettive famiglie di origine.
2) Circa i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le parti stabiliscono che il padre potrà tenere e vedere il figlio liberamente, compatibilmente con gli
Pag. 2 di 4 impegni scolastici e comunque almeno due pomeriggi alla settimana e fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica fino alle ore 21,00.
3) Il minore trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza.
4) Durante le vacanze estive il padre trascorrerà una settimana consecutiva con il figlio, salvo differenti accordi e provvederà a comunicare alla madre il periodo prescelto con un congruo anticipo.
5) Il minore vivrà con la madre in via Marco Polo n. 2 a Quartu Sant'Elena, dove fisserà anche la residenza anagrafica.
6) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando in CP_1 Per_1 favore della sig.ra un assegno mensile pari ad euro 400,00 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2026.
7) Le parti terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Per_1
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Pag. 3 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4