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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/11/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3396/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
11.08.1994, residente in [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
15.12.1965 e residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'avv. (C.F. Controparte_1
), che si difende in proprio, presso il cui studio in 04100 C.F._3
Latina, alla via Pastrengo n.34 eleggono domicilio, come da procura speciale allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, P.IVA_1 dall'Avvocato Pierluigi PALMA (c.f. e dall'Avv. Giovanni C.F._4
MAZZOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Latina, Via
Toti n° 15, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, trattenuta in decisione dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex ar.t 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 27.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_2 Controparte_1 il Latina, chiedendo Controparte_3 annullarsi/ovvero dichiararsi nulla la delibera dell'assemblea del 18.06.2024 adottata dal atteso: che le tabelle millesimali impiegate per la Controparte_2 redazione dei bilanci, così come per la verifica del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea, non erano quelle di cui al regolamento di condominio vigente e non erano mai state approvate, che l'uso delle tabelle diverse si desumeva dal confronto tra i bilanci allegati alla lettera di convocazione, modulati e redatti per tre scale-
Scala A, Scala B e Scala C - con il regolamento di condominio vigente, rogato per atto di notaio del 01.02.1994 rep. n. 92047 Raccolta n. 4463 e Persona_1 relative tabelle, dove si leggeva che il condominio era composto di due sole scale, la
Scala A e la Scala B (cfr. Regolamento di Condominio all. 4 e tabelle millesimali all.
5); che la delibera era stata modulata sull'approvazione dei precedenti bilanci e rendiconti avvenuta con decisione del 20 giugno 2023, delibera la cui efficacia era stata sospesa su istanza di essi attori dal Giudice adito nel procedimento n.r.g.
4050/2023 con la seguente motivazione: “…sciogliendo la riserva assunta, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris, stante la probabile fondatezza della domanda di annullamento della delibera assembleare del 20.6.2023, là dove è stata approvata sulla base di tabelle millesimali diverse da quelle che risultano allegate al regolamento di condominio senza che ne sia stata mai disposta alcuna modifica, come risulta da documentazione in atti…”.
Il di , costituitosi in giudizio, chiedeva Controparte_2 Controparte_3 respingersi la domanda avversaria siccome giuridicamente infondata.
All'udienza del 28.01.2025 il difensore degli attori rappresentava che solo pagina 2 di 5 all'esito del giudizio era emerso che le tabelle applicate erano state in realtà approvate nell'anno 2022: chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere “…limitatamente alla impugnativa della delibera, con soccombenza virtuale”; il difensore del si opponeva alla richiesta declaratoria, CP_2 rilevando che l'esistenza della delibera in questione era stata resa nota precedentemente all'instaurazione del giudizio.
Il giudice, a scioglimento della riserva, con ordinanza del 27.05.2025 respingeva le ulteriori richieste delle parti siccome superflue e rinviava ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 27.11.2025, allorché il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di note autorizzate ex art. 127ter
c.p.c..
Ciò posto, la richiesta del difensore di parte attrice, volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Nel caso di specie, parte attrice ha domandato l'adozione di siffatta pronuncia, evidenziando di non avere avuto alcuna conoscenza – precedentemente alla instaurazione del presente giudizio – dell'esistenza delle “nuove” tabelle millesimali e parte convenuta si è opposta, sostenendo che la pregressa approvazione delle suddette “nuove” tabelle fosse nota alla controparte precedentemente alla instaurazione del presente giudizio.
Al riguardo, la difesa del ha depositato copia delle due delibere CP_2 assembleari del 27.10.2001 e dell'11.10.2002, con cui vennero approvate le nuove pagina 3 di 5 tabelle condominiali redatte dalla Immobiliare PU nella persona del geom. CP_4
(v. all.ti nn. 1 e 2 al fascicolo di parte convenuta).
[...]
Gli attori hanno, peraltro, documentato di essere divenuti proprietari solo nell'anno 2018: è del tutto ragionevole, pertanto, ritenere che – stante il lungo tempo trascorso - gli stessi non abbiano avuto conoscenza dell'esistenza delle tabelle di cui sopra precedentemente alla instaurazione del presente giudizio e al deposito dei relativi allegati da parte della difesa del CP_2
Ricorrendo, in definitiva, la “sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio”, costituito dalla conoscenza sopravvenuta dell'esistenza delle nuove tabelle da parte degli attori, deve essere, in conclusione, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto e stante la richiesta di pronuncia sulle spese di giudizio formulata da entrambe le difese, questo Giudice sarebbe chiamato ad applicare il principio della cd. "soccombenza virtuale", a tal fine occorrendo una delibazione sia pur sommaria in merito alla fondatezza della pretesa fatta valere dagli attori.
In tale prospettiva, alla luce della accertata approvazione delle nuove tabelle condominiali e della piena validità della delibera contestata, sulla base delle stesse adottata, è del tutto evidente che la domanda di parte attrice era verosimilmente destinata ad essere respinta.
La circostanza sopra evidenziata della verosimile – ed incolpevole - mancata conoscenza dell'esistenza delle delibere in questione da parte degli attori e la condotta processuale collaborativa degli stessi, che hanno chiesto sin dall'udienza del 28.01.2025 dichiararsi cessata la materia del contendere inducono, peraltro, a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti ex art. 92, II co., c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Latina, 27.11.2025
Il Giudice dott. Gianluca Morabito
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3396/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
11.08.1994, residente in [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
15.12.1965 e residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'avv. (C.F. Controparte_1
), che si difende in proprio, presso il cui studio in 04100 C.F._3
Latina, alla via Pastrengo n.34 eleggono domicilio, come da procura speciale allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, P.IVA_1 dall'Avvocato Pierluigi PALMA (c.f. e dall'Avv. Giovanni C.F._4
MAZZOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Latina, Via
Toti n° 15, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, trattenuta in decisione dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex ar.t 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 27.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_2 Controparte_1 il Latina, chiedendo Controparte_3 annullarsi/ovvero dichiararsi nulla la delibera dell'assemblea del 18.06.2024 adottata dal atteso: che le tabelle millesimali impiegate per la Controparte_2 redazione dei bilanci, così come per la verifica del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea, non erano quelle di cui al regolamento di condominio vigente e non erano mai state approvate, che l'uso delle tabelle diverse si desumeva dal confronto tra i bilanci allegati alla lettera di convocazione, modulati e redatti per tre scale-
Scala A, Scala B e Scala C - con il regolamento di condominio vigente, rogato per atto di notaio del 01.02.1994 rep. n. 92047 Raccolta n. 4463 e Persona_1 relative tabelle, dove si leggeva che il condominio era composto di due sole scale, la
Scala A e la Scala B (cfr. Regolamento di Condominio all. 4 e tabelle millesimali all.
5); che la delibera era stata modulata sull'approvazione dei precedenti bilanci e rendiconti avvenuta con decisione del 20 giugno 2023, delibera la cui efficacia era stata sospesa su istanza di essi attori dal Giudice adito nel procedimento n.r.g.
4050/2023 con la seguente motivazione: “…sciogliendo la riserva assunta, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris, stante la probabile fondatezza della domanda di annullamento della delibera assembleare del 20.6.2023, là dove è stata approvata sulla base di tabelle millesimali diverse da quelle che risultano allegate al regolamento di condominio senza che ne sia stata mai disposta alcuna modifica, come risulta da documentazione in atti…”.
Il di , costituitosi in giudizio, chiedeva Controparte_2 Controparte_3 respingersi la domanda avversaria siccome giuridicamente infondata.
All'udienza del 28.01.2025 il difensore degli attori rappresentava che solo pagina 2 di 5 all'esito del giudizio era emerso che le tabelle applicate erano state in realtà approvate nell'anno 2022: chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere “…limitatamente alla impugnativa della delibera, con soccombenza virtuale”; il difensore del si opponeva alla richiesta declaratoria, CP_2 rilevando che l'esistenza della delibera in questione era stata resa nota precedentemente all'instaurazione del giudizio.
Il giudice, a scioglimento della riserva, con ordinanza del 27.05.2025 respingeva le ulteriori richieste delle parti siccome superflue e rinviava ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 27.11.2025, allorché il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di note autorizzate ex art. 127ter
c.p.c..
Ciò posto, la richiesta del difensore di parte attrice, volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Nel caso di specie, parte attrice ha domandato l'adozione di siffatta pronuncia, evidenziando di non avere avuto alcuna conoscenza – precedentemente alla instaurazione del presente giudizio – dell'esistenza delle “nuove” tabelle millesimali e parte convenuta si è opposta, sostenendo che la pregressa approvazione delle suddette “nuove” tabelle fosse nota alla controparte precedentemente alla instaurazione del presente giudizio.
Al riguardo, la difesa del ha depositato copia delle due delibere CP_2 assembleari del 27.10.2001 e dell'11.10.2002, con cui vennero approvate le nuove pagina 3 di 5 tabelle condominiali redatte dalla Immobiliare PU nella persona del geom. CP_4
(v. all.ti nn. 1 e 2 al fascicolo di parte convenuta).
[...]
Gli attori hanno, peraltro, documentato di essere divenuti proprietari solo nell'anno 2018: è del tutto ragionevole, pertanto, ritenere che – stante il lungo tempo trascorso - gli stessi non abbiano avuto conoscenza dell'esistenza delle tabelle di cui sopra precedentemente alla instaurazione del presente giudizio e al deposito dei relativi allegati da parte della difesa del CP_2
Ricorrendo, in definitiva, la “sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio”, costituito dalla conoscenza sopravvenuta dell'esistenza delle nuove tabelle da parte degli attori, deve essere, in conclusione, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto e stante la richiesta di pronuncia sulle spese di giudizio formulata da entrambe le difese, questo Giudice sarebbe chiamato ad applicare il principio della cd. "soccombenza virtuale", a tal fine occorrendo una delibazione sia pur sommaria in merito alla fondatezza della pretesa fatta valere dagli attori.
In tale prospettiva, alla luce della accertata approvazione delle nuove tabelle condominiali e della piena validità della delibera contestata, sulla base delle stesse adottata, è del tutto evidente che la domanda di parte attrice era verosimilmente destinata ad essere respinta.
La circostanza sopra evidenziata della verosimile – ed incolpevole - mancata conoscenza dell'esistenza delle delibere in questione da parte degli attori e la condotta processuale collaborativa degli stessi, che hanno chiesto sin dall'udienza del 28.01.2025 dichiararsi cessata la materia del contendere inducono, peraltro, a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti ex art. 92, II co., c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Latina, 27.11.2025
Il Giudice dott. Gianluca Morabito
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