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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 25/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da:
Parte_1
, assistita dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
[...]
CAGLIARI, elettivamente domiciliata in VIA DANTE 23 CAGLIARI
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 la ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 34/2024 del Giudice di Pace di con cui è stata annullata l'ordinanza n. 32984/2023, Pt_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
La parte appellante ha eccepito che il Giudice di Pace ha errato ha errato nel ritenere che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 186 comma 9, cds, in virtù di un presunto rapporto di specialità con l'art. 223 cds;
che la sospensione è stata disposta in applicazione dell'art. 223 c.d.s., che è atto dovuto di natura cautelare strumentale all'applicazione della sanzione accessoria;
che il rapporto tra l'art. 223
cds e l'art. 186 comma 9, cds, è di integrazione e non di specialità; che la sospensione prevista dal pagina 1 di 6 comma 9, a cui è collegata la revisione sanitaria ha finalità distinte rispetto alla sospensione provvisoria applicata dal Prefetto in tutte le ipotesi nelle quali è prevista la sanzione accessoria;
che la visita medica
è finalizzata alla verifica della persistenza in capo all'autore della violazione dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida (art. 128 cds); che la sospensione provvisoria disposta ai sensi dell'art. 223, cds,
costituisce atto autonomo rispetto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica del titolare della patente di guida e prescinde dall'esito di tale accertamento;
che la revisione sanitaria è un ulteriore onere che grava sul trasgressore, ma il cui assolvimento non comporta alcun effetto sul provvedimento di sospensione della patente in applicazione dell'art. 223 cds;
che nel caso di specie il ricorrente non ha scontato i tre mesi di sospensione della patente e non sono venute meno, pertanto, le esigenze cautelari;
che il giudice di pace ha errato sulla determinazione del periodo di sospensione di sei mesi;
che la misura della sospensione cautelare corrisponde esattamente a quella che può essere irrogata dal giudice penale all'esito dell'accertamento del fatto tipico di reato qualora, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186
del C.d.S., la pena detentiva e pecuniaria vengano sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità;
che in tali ipotesi in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice penale dichiara estinto il reato e dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente,
ossia un anno, oltre alla revoca della confisca del veicolo sequestrato;
che il minimo della cornice edittale di cui alla lettera c) è dato dalla sospensione per due anni, per cui, considerato l'aumento per aver causato un incidente stradale, il giudice penale potrà disporre la sanzione della sospensione della patente per il periodo di un anno, ossia il periodo disposto ai sensi dell'art. 223 C.d.S. dall'ordinanza impugnata, con lo scomputo dell'eventuale presofferto;
che il trasgressore non potrà mai scontare un periodo di sospensione cautelare della patente superiore a quello che potrà essere inflitto a titolo di sanzione accessoria.
pagina 2 di 6 Il convenuto non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna il giudice ha deciso la causa, dando lettura della presente sentenza.
L'appello avanzato dalla è fondato e va accolto. Parte_1
Secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, in data 17.05.2023 i Carabinieri della
Compagnia di hanno contestato a la violazione dell'art. 186, comma 2, cds, in Pt_1 CP_1
quanto il conducente ha riportato, all'esito degli esami eseguiti presso l'Ospedale San Francesco di
Nuoro, un tasso alcolemico pari a gr/l 1,99. Tramite provvedimento del 30.06.2023, la Prefettura di preso atto del rapporto dei Carabinieri, rilevato che ricorrono le condizioni previste dall'art. Pt_1
223, comma 1 cds, ha disposto la sospensione della patente di guida intestata a per un CP_1
anno con decorrenza dal ritiro.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha disposto l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la sospensione della patente in ragione dell'esito positivo della visita medica disposta dalla Commissione medica provinciale.
Secondo ciò che dispone l'art. 223 cds, “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto,
entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, la violazione contestata al sig. , riconducibile all'art. 186, comma 2° CP_1
lett. C – essendo stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,99 gr/l,43 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 223, comma 1. Secondo ciò che dispone l'art. 186, cds, nella formulazione vigente all'epoca dell'illecito, chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi a un anno,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
L'art. 223 dispone che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni,
tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Non può ritenersi che la sospensione della patente prevista dall'art. 223 sia condizionata all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, commi 8 e 9: “8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai pagina 4 di 6 commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
Come è stato evidenziato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, “la ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività
potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344
del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870; Cass., n. 2425/2025). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme” (v. Cass., n. 18342/2017): di conseguenza, non vi è alcun ostacolo per la piena applicazione della disposizione di cui all'art. 223, 1° comma anche nel caso in cui sia ravvisabile il reato di cui all'art. 186, 2°comma lett. c), trattandosi di previsione di evidente portata generale, relativa a tutte le ipotesi di reato che prevedano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. “Deve quindi affermarsi il principio in virtù del quale (…) l'imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma 1, cds, che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida” (Cass., n. 3245/2024).
Di conseguenza, non può ritenersi che nel caso di specie possa trovare applicazione solo l'ipotesi della sospensione della patente fino all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, comma 9, cds.;
pagina 5 di 6 né pertanto, che sia venuta meno l'esigenza del provvedimento di sospensione per effetto dell'esito positivo della visita medica presso la Commissione medica provinciale.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello avanzato dalla va accolto. Per l'effetto, va Parte_1
accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione.
Il regolamento delle spese di lite inerenti il presente giudizio segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento dell'appello avanzato dalla , in riforma della sentenza n. Parte_1
34/2024 emessa dal Giudice di Pace di respinge l'opposizione avanzata da Pt_1 CP_1
avverso l'ordinanza n. 32984/2023 del 30.06.2023 (n. 1684/2023/Pat.);
- condanna la parte appellata a corrispondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in €
462,00 per compensi, € 804,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro, il 25 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da:
Parte_1
, assistita dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
[...]
CAGLIARI, elettivamente domiciliata in VIA DANTE 23 CAGLIARI
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 la ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 34/2024 del Giudice di Pace di con cui è stata annullata l'ordinanza n. 32984/2023, Pt_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
La parte appellante ha eccepito che il Giudice di Pace ha errato ha errato nel ritenere che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 186 comma 9, cds, in virtù di un presunto rapporto di specialità con l'art. 223 cds;
che la sospensione è stata disposta in applicazione dell'art. 223 c.d.s., che è atto dovuto di natura cautelare strumentale all'applicazione della sanzione accessoria;
che il rapporto tra l'art. 223
cds e l'art. 186 comma 9, cds, è di integrazione e non di specialità; che la sospensione prevista dal pagina 1 di 6 comma 9, a cui è collegata la revisione sanitaria ha finalità distinte rispetto alla sospensione provvisoria applicata dal Prefetto in tutte le ipotesi nelle quali è prevista la sanzione accessoria;
che la visita medica
è finalizzata alla verifica della persistenza in capo all'autore della violazione dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida (art. 128 cds); che la sospensione provvisoria disposta ai sensi dell'art. 223, cds,
costituisce atto autonomo rispetto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica del titolare della patente di guida e prescinde dall'esito di tale accertamento;
che la revisione sanitaria è un ulteriore onere che grava sul trasgressore, ma il cui assolvimento non comporta alcun effetto sul provvedimento di sospensione della patente in applicazione dell'art. 223 cds;
che nel caso di specie il ricorrente non ha scontato i tre mesi di sospensione della patente e non sono venute meno, pertanto, le esigenze cautelari;
che il giudice di pace ha errato sulla determinazione del periodo di sospensione di sei mesi;
che la misura della sospensione cautelare corrisponde esattamente a quella che può essere irrogata dal giudice penale all'esito dell'accertamento del fatto tipico di reato qualora, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186
del C.d.S., la pena detentiva e pecuniaria vengano sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità;
che in tali ipotesi in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice penale dichiara estinto il reato e dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente,
ossia un anno, oltre alla revoca della confisca del veicolo sequestrato;
che il minimo della cornice edittale di cui alla lettera c) è dato dalla sospensione per due anni, per cui, considerato l'aumento per aver causato un incidente stradale, il giudice penale potrà disporre la sanzione della sospensione della patente per il periodo di un anno, ossia il periodo disposto ai sensi dell'art. 223 C.d.S. dall'ordinanza impugnata, con lo scomputo dell'eventuale presofferto;
che il trasgressore non potrà mai scontare un periodo di sospensione cautelare della patente superiore a quello che potrà essere inflitto a titolo di sanzione accessoria.
pagina 2 di 6 Il convenuto non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna il giudice ha deciso la causa, dando lettura della presente sentenza.
L'appello avanzato dalla è fondato e va accolto. Parte_1
Secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, in data 17.05.2023 i Carabinieri della
Compagnia di hanno contestato a la violazione dell'art. 186, comma 2, cds, in Pt_1 CP_1
quanto il conducente ha riportato, all'esito degli esami eseguiti presso l'Ospedale San Francesco di
Nuoro, un tasso alcolemico pari a gr/l 1,99. Tramite provvedimento del 30.06.2023, la Prefettura di preso atto del rapporto dei Carabinieri, rilevato che ricorrono le condizioni previste dall'art. Pt_1
223, comma 1 cds, ha disposto la sospensione della patente di guida intestata a per un CP_1
anno con decorrenza dal ritiro.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha disposto l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la sospensione della patente in ragione dell'esito positivo della visita medica disposta dalla Commissione medica provinciale.
Secondo ciò che dispone l'art. 223 cds, “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto,
entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, la violazione contestata al sig. , riconducibile all'art. 186, comma 2° CP_1
lett. C – essendo stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,99 gr/l,43 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 223, comma 1. Secondo ciò che dispone l'art. 186, cds, nella formulazione vigente all'epoca dell'illecito, chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi a un anno,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
L'art. 223 dispone che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni,
tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Non può ritenersi che la sospensione della patente prevista dall'art. 223 sia condizionata all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, commi 8 e 9: “8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai pagina 4 di 6 commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
Come è stato evidenziato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, “la ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività
potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344
del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870; Cass., n. 2425/2025). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme” (v. Cass., n. 18342/2017): di conseguenza, non vi è alcun ostacolo per la piena applicazione della disposizione di cui all'art. 223, 1° comma anche nel caso in cui sia ravvisabile il reato di cui all'art. 186, 2°comma lett. c), trattandosi di previsione di evidente portata generale, relativa a tutte le ipotesi di reato che prevedano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. “Deve quindi affermarsi il principio in virtù del quale (…) l'imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma 1, cds, che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida” (Cass., n. 3245/2024).
Di conseguenza, non può ritenersi che nel caso di specie possa trovare applicazione solo l'ipotesi della sospensione della patente fino all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, comma 9, cds.;
pagina 5 di 6 né pertanto, che sia venuta meno l'esigenza del provvedimento di sospensione per effetto dell'esito positivo della visita medica presso la Commissione medica provinciale.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello avanzato dalla va accolto. Per l'effetto, va Parte_1
accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione.
Il regolamento delle spese di lite inerenti il presente giudizio segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento dell'appello avanzato dalla , in riforma della sentenza n. Parte_1
34/2024 emessa dal Giudice di Pace di respinge l'opposizione avanzata da Pt_1 CP_1
avverso l'ordinanza n. 32984/2023 del 30.06.2023 (n. 1684/2023/Pat.);
- condanna la parte appellata a corrispondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in €
462,00 per compensi, € 804,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro, il 25 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
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