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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3399/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 27 giugno 2025 alle ore 9,45 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di ordinanza in data 25 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3399/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_1 C.F._1
ROBERTO e dell'avv. PARRILLO LUCA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_2 C.F._2
ROBERTO e dell'avv. PARRILLO LUCA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_3 C.F._3
ROBERTO e dell'avv. PARRILLO LUCA;
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RODA' RAFFAELLA;
Il Giudice, letti gli atti e le note in sostituzione di udienza, pronuncia
SENTENZA che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO per gli attori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO:
1. accertata la veridicità dell'assunto attoreo e dichiarata la legittimazione degli attori e l'operatività della polizza assicurativa di cui in premessa, dirsi tenuta e condannarsi in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art.
3.2 delle condizioni di polizza, nonché
pagina 1 di 6 eventualmente anche ai sensi dell'art.
3.1 delle condizioni stesse, al pagamento, in favore dei sigg.ri
, e , nella loro qualità di eredi della sig.ra Parte_2 Parte_1 Parte_3
, dell'importo complessivo di € 224.847,75=, già al netto dell'acconto corrisposto, o di Persona_1 quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria.
2. Con interessi e rivalutazione monetaria dal dì della messa in mora al saldo effettivo”; per la convenuta , già : “nel Controparte_1 Controparte_2 merito: per tutti i fatti esposti nel corpo motivazionale della presente comparsa di costituzione, rigettarsi le pretese attoree perché infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le pretese avversarie fossero ritenute meritevoli di accoglimento, accertarsi e dichiararsi dovuta la minor somma così come quantificata nel corpomotivazionale dell'atto - attraverso il ricalcolo delle fatture dovute, l'applicazione dello scoperto del 15%, la detrazione di quanto già corrisposto dalla Compagnia - pari ad Euro 115.668,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e ritenuta di giustizia;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le pretese avversarie fossero ritenute meritevoli di accoglimento, ancorchè rideterminate nel loro importo, accertarsi l'eventuale rimborso effettuato da altra Compagnia assicurativa a favore dell'assicurata per le medesime causali e conseguentemente accertare e dichiarare dovuta la differenza tra il totale delle spese sostenute e ritenute rimborsabili e l'importo rimborsato da altra compagnia assicurativa fino a concorrenza del massimale previsto;
In ogni caso: Spese di causa comprese quelle forfettarie e compenso professionale ex D.M. 55/2014 rifusi o integralmente compensati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato in data 15 maggio 2025.
I. Con atto notificato a mezzo posta certificata PEC in data 20 ottobre 2021, Parte_1
e quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_2 Per_1
, citavano dinanzi al Tribunale di Livorno già
[...] Controparte_1 CP_1
e domandavano la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro
[...]
224.847,75, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla messa in mora.
A sostegno della domanda gli attori deducevano che: il giorno 4 agosto 2018 veniva coinvolta in un sinistro della strada a seguito del Persona_1 quale veniva costretta al ricovero presso la Tirol Kliniken di Hochzirl in Austria dal 21 gennaio 2019 al
19 agosto 2020 ed infine decedeva in Livorno il 21 settembre 2021;
pagina 2 di 6 era associata matricola 0000503365/0013754091, godeva delle Persona_1 Pt_4 coperture previste dalla polizza collettiva stipulata da EMAPI – Ente di Mutua Assistenza per i
Professionisti Italiani – con Controparte_2 con lettera a mezzo PEC in data 2 marzo 2020 procuratore generale di Parte_2
, chiedeva alla predetta il rimborso delle spese Persona_1 Controparte_2 sanitarie per il ricovero Tirol Kliniken di Hochzirl in Austria per un totale di € 172.325,41=, oltre alle fatture per le spese di degenza, per un corrispettivo di € 70.544,42; durante il ricovero, la veniva Per_1 sottoposta ad un intervento chirurgico per il trattamento di una piaga da decubito, con un esborso pari ad € 3.165,00=; l'infortunata sosteneva inoltre esborsi per complessivi € 8.712,50= per il trasporto in ambulanza dall'Italia alla clinica austriaca ed il successivo rientro in patria;
relativamente alle spese di trasporto, la , ai sensi dell'art.
3.1 lettera i) delle condizioni di polizza, aveva maturato un diritto al Per_1 rimborso nella misura di € 6.000,00=;
a seguito della richiesta di negoziazione assistita la compagnia di assicurazione versava a titolo definitivo la somma di euro 27.187,08; il rimborso era dovuto a seguito della clausola dettata dall'art.
3.2 delle condizioni di polizza che testualmente prevedeva: “le spese riconosciute in caso di ricovero sono: a) rette di degenza;
b) assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni sanitarie in genere, medicinali ed esami effettuati durante il periodo di ricovero…. Si applicano anche le garanzie dell'art.
3.1 ai punti h), i), j),k), l). Nel caso in cui, in relazione a un ricovero per un grave evento morboso, si presenti la necessità di eseguire un intervento chirurgico funzionale al grave evento morboso stesso, si applicano anche le garanzie di cui all'art. 3.1”.
II. Con comparsa depositata in data 16 febbraio 2022, si costituiva la Controparte_3
(già ), che chiedeva il rigetto della domanda
[...] Controparte_2 degli attori.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali ed orali introdotte dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene parzialmente accolta.
rimaneva coinvolta in un sinistro stradale come passeggera di un veicolo scontratosi Persona_1 frontalmente contro un muro, accaduto il 04.08.18, in conseguenza del quale veniva trasportata presso l'Azienda Ospedaliera di Careggi di Firenze, ove le veniva riscontrato un politrauma e shock spinale con tetraplegia da trauma cervicale. pagina 3 di 6 Inizialmente ricoverata presso il reparto di Chirurgia Oncologica a indirizzo robotico, in data 09.08.18 la veniva trasferita presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva per eseguire un intervento Per_1 di stabilizzazione vertebrale C6- C7 per via anteriore, a cui seguiva la degenza sino al 12.10.18.
Successivamente la veniva trasferita presso l'Istituto riabilitativo di Montecatone, ove rimaneva Per_1 ricoverata dal 12.10.18 al 21.01.19, con dimissioni volontarie della paziente e dei familiari e diagnosi di tetraplegia completa AIS A livello neurologico C4 post traumatica.
A tale ricovero riabilitativo seguiva un ricovero di lunga degenza presso la clinica Austriaca Tirol
Kliniken per il periodo dal 21.01.19 al 19.08.20.
Fatta questa premessa, risulta provato che è stata vittima di un grave infortunio da incidente Per_1 stradale, in conseguenza del quale ha avuto un primo ricovero con intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale e dal 12 ottobre 2018 è stata ricoverata in condizioni di tetraplegia.
La tetraplegia non è stata causata dall'intervento di stabilizzazione vertebrale, ma dal politrauma e shock spinale conseguente al sinistro della strada.
In base alle condizioni di polizza, a pagina 29, sotto la voce “ELENCO II – GRAVI EVENTI
MORBOSI”, al punto E), viene ricompreso: “politraumatismi gravi che non necessitano di intervento chirurgico caratterizzati da più fratture e/o immobilizzazioni…”.
Si tratta della fattispecie che ricomprende l'evento occorso alla . Persona_1
La fattispecie deve essere interpretata anche alla luce dell'art.
3.2 delle condizioni di polizza che statuisce: “nel caso in cui, in relazione a un ricovero per grave evento morboso, si presenti la necessità di eseguire un intervento funzionale al grave evento morboso stesso, si applicano anche le garanzie di cui all'art. 3.1”.
Il fatto che la abbia subito un intervento chirurgico durante le degenza ospedaliera Persona_1 non incide sulla normativa contrattuale applicabile alla determinazione del diritto al rimborso.
Quindi, nel caso di specie, opera la garanzia invocata dagli attori ai sensi dell'art.
3.2 della polizza per i gravi eventi morbosi.
Debbono, quindi, essere rimborsate sempre ai sensi dell'art.
3.2 della polizza le rette di degenza e le spese di assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni sanitarie in genere, medicinali ed esami effettuati durante il periodo di ricovero.
Venendo alla determinazione della somma da rimborsare, deve tenersi conto che l'eccezione sulla carenza di copertura assicurativa per il periodo decorrente dal giorno 16 agosto 2020 è infondata in quanto il sinistro della strada si è verificato nel periodo di copertura e tutte le conseguenze patrimoniali debbono essere garantite dalla compagnia di assicurazione. pagina 4 di 6 La somma da rimborsare viene determinata nella misura di euro 172.325,41 per trattamenti neuro- riabilitativi, come richiesto dagli attori, sulla base dei documenti prodotti, e nella misura di euro
70.544,42 per spese di degenza, come da documento n.21 di parte attrice.
Dall'importo complessivo di euro 242.879,84 viene detratta lo scoperto di euro 2.000,00 e l'importo già versato di euro 27.187,08 per un risultato di euro 213.692,75.
Ogni diverso importo richiesto non è dovuto in quanto non coperto dalla polizza di assicurazione.
Sulla somma dovuta vengono riconosciuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma dalla richiesta di pagamento del 2 marzo 2020 e gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 20 ottobre 2021 fino all'importo di euro 296.324,70.
In conclusione, viene condannata a pagare a Controparte_3 Parte_1
, , , in solido tra loro, la somma di
[...] Parte_2 Parte_3 euro 296.324,70, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
Non viene accordata la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT in quanto gli attori non hanno dimostrato di aver subito un danno maggiore rispetto a quello risarcito dagli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 II comma cc.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc Controparte_3 alla refusione delle spese di lite a favore di , , Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, spese che vengono liquidate nella misura di euro 802,93 Parte_3 per spese ed euro 16.434,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 cpc deve essere disposto che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore degli attori, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 29 settembre 2023, vengono definitivamente posto a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
, contro Parte_2 Parte_3 Controparte_3
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
pagina 5 di 6 condanna a pagare a , Controparte_3 CP_3 Parte_1
, , in solido tra loro, la somma di euro Parte_2 Parte_3
296.324,70, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_3 processuali a , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, la somma di euro 802,93 per spese anticipate ed euro 16.434,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
dispone che la spese di CTU siano definitivamente poste a carico di parte convenuta;
Visto l'art. 93 cpc, dispone che le spese e gli onorari siano versati direttamente all'avv. Roberto Morelli e all'Avv. Luca
Parrillo, in solido tra loro.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 27 giugno 2025 alle ore 9,45 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di ordinanza in data 25 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3399/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_1 C.F._1
ROBERTO e dell'avv. PARRILLO LUCA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_2 C.F._2
ROBERTO e dell'avv. PARRILLO LUCA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_3 C.F._3
ROBERTO e dell'avv. PARRILLO LUCA;
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RODA' RAFFAELLA;
Il Giudice, letti gli atti e le note in sostituzione di udienza, pronuncia
SENTENZA che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO per gli attori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO:
1. accertata la veridicità dell'assunto attoreo e dichiarata la legittimazione degli attori e l'operatività della polizza assicurativa di cui in premessa, dirsi tenuta e condannarsi in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art.
3.2 delle condizioni di polizza, nonché
pagina 1 di 6 eventualmente anche ai sensi dell'art.
3.1 delle condizioni stesse, al pagamento, in favore dei sigg.ri
, e , nella loro qualità di eredi della sig.ra Parte_2 Parte_1 Parte_3
, dell'importo complessivo di € 224.847,75=, già al netto dell'acconto corrisposto, o di Persona_1 quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria.
2. Con interessi e rivalutazione monetaria dal dì della messa in mora al saldo effettivo”; per la convenuta , già : “nel Controparte_1 Controparte_2 merito: per tutti i fatti esposti nel corpo motivazionale della presente comparsa di costituzione, rigettarsi le pretese attoree perché infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le pretese avversarie fossero ritenute meritevoli di accoglimento, accertarsi e dichiararsi dovuta la minor somma così come quantificata nel corpomotivazionale dell'atto - attraverso il ricalcolo delle fatture dovute, l'applicazione dello scoperto del 15%, la detrazione di quanto già corrisposto dalla Compagnia - pari ad Euro 115.668,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e ritenuta di giustizia;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le pretese avversarie fossero ritenute meritevoli di accoglimento, ancorchè rideterminate nel loro importo, accertarsi l'eventuale rimborso effettuato da altra Compagnia assicurativa a favore dell'assicurata per le medesime causali e conseguentemente accertare e dichiarare dovuta la differenza tra il totale delle spese sostenute e ritenute rimborsabili e l'importo rimborsato da altra compagnia assicurativa fino a concorrenza del massimale previsto;
In ogni caso: Spese di causa comprese quelle forfettarie e compenso professionale ex D.M. 55/2014 rifusi o integralmente compensati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato in data 15 maggio 2025.
I. Con atto notificato a mezzo posta certificata PEC in data 20 ottobre 2021, Parte_1
e quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_2 Per_1
, citavano dinanzi al Tribunale di Livorno già
[...] Controparte_1 CP_1
e domandavano la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro
[...]
224.847,75, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla messa in mora.
A sostegno della domanda gli attori deducevano che: il giorno 4 agosto 2018 veniva coinvolta in un sinistro della strada a seguito del Persona_1 quale veniva costretta al ricovero presso la Tirol Kliniken di Hochzirl in Austria dal 21 gennaio 2019 al
19 agosto 2020 ed infine decedeva in Livorno il 21 settembre 2021;
pagina 2 di 6 era associata matricola 0000503365/0013754091, godeva delle Persona_1 Pt_4 coperture previste dalla polizza collettiva stipulata da EMAPI – Ente di Mutua Assistenza per i
Professionisti Italiani – con Controparte_2 con lettera a mezzo PEC in data 2 marzo 2020 procuratore generale di Parte_2
, chiedeva alla predetta il rimborso delle spese Persona_1 Controparte_2 sanitarie per il ricovero Tirol Kliniken di Hochzirl in Austria per un totale di € 172.325,41=, oltre alle fatture per le spese di degenza, per un corrispettivo di € 70.544,42; durante il ricovero, la veniva Per_1 sottoposta ad un intervento chirurgico per il trattamento di una piaga da decubito, con un esborso pari ad € 3.165,00=; l'infortunata sosteneva inoltre esborsi per complessivi € 8.712,50= per il trasporto in ambulanza dall'Italia alla clinica austriaca ed il successivo rientro in patria;
relativamente alle spese di trasporto, la , ai sensi dell'art.
3.1 lettera i) delle condizioni di polizza, aveva maturato un diritto al Per_1 rimborso nella misura di € 6.000,00=;
a seguito della richiesta di negoziazione assistita la compagnia di assicurazione versava a titolo definitivo la somma di euro 27.187,08; il rimborso era dovuto a seguito della clausola dettata dall'art.
3.2 delle condizioni di polizza che testualmente prevedeva: “le spese riconosciute in caso di ricovero sono: a) rette di degenza;
b) assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni sanitarie in genere, medicinali ed esami effettuati durante il periodo di ricovero…. Si applicano anche le garanzie dell'art.
3.1 ai punti h), i), j),k), l). Nel caso in cui, in relazione a un ricovero per un grave evento morboso, si presenti la necessità di eseguire un intervento chirurgico funzionale al grave evento morboso stesso, si applicano anche le garanzie di cui all'art. 3.1”.
II. Con comparsa depositata in data 16 febbraio 2022, si costituiva la Controparte_3
(già ), che chiedeva il rigetto della domanda
[...] Controparte_2 degli attori.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali ed orali introdotte dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene parzialmente accolta.
rimaneva coinvolta in un sinistro stradale come passeggera di un veicolo scontratosi Persona_1 frontalmente contro un muro, accaduto il 04.08.18, in conseguenza del quale veniva trasportata presso l'Azienda Ospedaliera di Careggi di Firenze, ove le veniva riscontrato un politrauma e shock spinale con tetraplegia da trauma cervicale. pagina 3 di 6 Inizialmente ricoverata presso il reparto di Chirurgia Oncologica a indirizzo robotico, in data 09.08.18 la veniva trasferita presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva per eseguire un intervento Per_1 di stabilizzazione vertebrale C6- C7 per via anteriore, a cui seguiva la degenza sino al 12.10.18.
Successivamente la veniva trasferita presso l'Istituto riabilitativo di Montecatone, ove rimaneva Per_1 ricoverata dal 12.10.18 al 21.01.19, con dimissioni volontarie della paziente e dei familiari e diagnosi di tetraplegia completa AIS A livello neurologico C4 post traumatica.
A tale ricovero riabilitativo seguiva un ricovero di lunga degenza presso la clinica Austriaca Tirol
Kliniken per il periodo dal 21.01.19 al 19.08.20.
Fatta questa premessa, risulta provato che è stata vittima di un grave infortunio da incidente Per_1 stradale, in conseguenza del quale ha avuto un primo ricovero con intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale e dal 12 ottobre 2018 è stata ricoverata in condizioni di tetraplegia.
La tetraplegia non è stata causata dall'intervento di stabilizzazione vertebrale, ma dal politrauma e shock spinale conseguente al sinistro della strada.
In base alle condizioni di polizza, a pagina 29, sotto la voce “ELENCO II – GRAVI EVENTI
MORBOSI”, al punto E), viene ricompreso: “politraumatismi gravi che non necessitano di intervento chirurgico caratterizzati da più fratture e/o immobilizzazioni…”.
Si tratta della fattispecie che ricomprende l'evento occorso alla . Persona_1
La fattispecie deve essere interpretata anche alla luce dell'art.
3.2 delle condizioni di polizza che statuisce: “nel caso in cui, in relazione a un ricovero per grave evento morboso, si presenti la necessità di eseguire un intervento funzionale al grave evento morboso stesso, si applicano anche le garanzie di cui all'art. 3.1”.
Il fatto che la abbia subito un intervento chirurgico durante le degenza ospedaliera Persona_1 non incide sulla normativa contrattuale applicabile alla determinazione del diritto al rimborso.
Quindi, nel caso di specie, opera la garanzia invocata dagli attori ai sensi dell'art.
3.2 della polizza per i gravi eventi morbosi.
Debbono, quindi, essere rimborsate sempre ai sensi dell'art.
3.2 della polizza le rette di degenza e le spese di assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni sanitarie in genere, medicinali ed esami effettuati durante il periodo di ricovero.
Venendo alla determinazione della somma da rimborsare, deve tenersi conto che l'eccezione sulla carenza di copertura assicurativa per il periodo decorrente dal giorno 16 agosto 2020 è infondata in quanto il sinistro della strada si è verificato nel periodo di copertura e tutte le conseguenze patrimoniali debbono essere garantite dalla compagnia di assicurazione. pagina 4 di 6 La somma da rimborsare viene determinata nella misura di euro 172.325,41 per trattamenti neuro- riabilitativi, come richiesto dagli attori, sulla base dei documenti prodotti, e nella misura di euro
70.544,42 per spese di degenza, come da documento n.21 di parte attrice.
Dall'importo complessivo di euro 242.879,84 viene detratta lo scoperto di euro 2.000,00 e l'importo già versato di euro 27.187,08 per un risultato di euro 213.692,75.
Ogni diverso importo richiesto non è dovuto in quanto non coperto dalla polizza di assicurazione.
Sulla somma dovuta vengono riconosciuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma dalla richiesta di pagamento del 2 marzo 2020 e gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 20 ottobre 2021 fino all'importo di euro 296.324,70.
In conclusione, viene condannata a pagare a Controparte_3 Parte_1
, , , in solido tra loro, la somma di
[...] Parte_2 Parte_3 euro 296.324,70, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
Non viene accordata la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT in quanto gli attori non hanno dimostrato di aver subito un danno maggiore rispetto a quello risarcito dagli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 II comma cc.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc Controparte_3 alla refusione delle spese di lite a favore di , , Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, spese che vengono liquidate nella misura di euro 802,93 Parte_3 per spese ed euro 16.434,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 cpc deve essere disposto che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore degli attori, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 29 settembre 2023, vengono definitivamente posto a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
, contro Parte_2 Parte_3 Controparte_3
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
pagina 5 di 6 condanna a pagare a , Controparte_3 CP_3 Parte_1
, , in solido tra loro, la somma di euro Parte_2 Parte_3
296.324,70, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_3 processuali a , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, la somma di euro 802,93 per spese anticipate ed euro 16.434,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
dispone che la spese di CTU siano definitivamente poste a carico di parte convenuta;
Visto l'art. 93 cpc, dispone che le spese e gli onorari siano versati direttamente all'avv. Roberto Morelli e all'Avv. Luca
Parrillo, in solido tra loro.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6