Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1209/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Maxia, Parte_1 C.F._1 presso il cui Studio sito in Rieti (RI) alla Via F.lli Sebastiani n. 181, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83, comma
III c.p.c.; ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Controparte_1 C.F._2
Michiorri e Antonella Renzi, presso i quali elegge domicilio nel loro studio in GG RT (RI) via
Riosole 60, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla memoria di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente ex lege
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.10.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse pronunciata Parte_1 la separazione personale dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio a GG Controparte_1
RT (RI) il 5 aprile 2014, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 3, parte I,
Ufficio 1, anno 2014), optando per il regime della separazione dei beni.
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(17 agosto 2021) e illustrando le ragioni della separazione ha chiesto l'accoglimento Persona_2 delle conclusioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito contestando la rappresentazione Controparte_1 dei fatti dedotta dalla ricorrente e chiedendo la separazione ma alle diverse condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Alla udienza del 5.2.2025 la ricorrente ha dichiarato: “sono nata il [...] a [...] e sono residente a [...]. Sono in affitto e pago 400 euro. Attualmente non lavoro, vivo con l'assegno unico e l'
Il papà ha un ottimo rapporto con i figli che vede regolarmente”, mentre il ha dichiarato: “sono nato il CP_1
25.12.1988 e sono residente a [...] e sono in affitto e pago un affitto di euro 400 oltre accessori, lavoro in una ditta come operaio e guadano 1000 circa. Confermo che ho un ottimo rapporto con i miei figli”.
All'udienza del 5.2.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi, già collocati in separate abitazioni, vivranno con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello Stato Civile dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. I figli e resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendone in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. I figli verranno collocati prevalentemente presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) in ragione delle visite logopedistiche e degli allenamenti di calcio svolti dal figlio due volte a settimana, il martedì ed il giovedi, ed annesse Per_1 partite di calcio che il minore gioca il sabato o la domenica, e dell'impossibilità della a condurre il figlio in Pt_1 tale attività (posto che la stessa attualmente non guida), il preleverà e condurrà il figlio dalle CP_1 Per_1 ore 14,00 alle ore 16,00 alle terapie e dalle ore 17,30 alle ore 19,00 agli allenamenti di calcio. In tali occasioni il minore pernotterà presso il padre che lo riaccompagnerà a scuola la mattina successiva. La madre, invece, si occuperà di tutte le attività relative al catechismo;
5/b) il padre trascorrerà con i figli weekend alternati, dal sabato alle ore 13,00 circa, con pernotto del sabato e della domenica, riaccompagnando i figli a scuola il lunedi mattina. Il padre, nella settimana successiva ai weekend di sua spettanza, terrà con sé, con pernotto, insieme al pagina 2 di 4 fratello, il piccolo il giovedì, mentre nella settimana successiva al weekend di spettanza della madre il Per_2 martedì avendo cura di condurre entrambe a scuola la mattina successiva;
ciò in ragione della tenera età del piccolo. 5/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua, i figli trascorreranno la vigilia con uno il pranzo, con l'altro la cena, ad anni alterni, salvo diversi accordi che potranno essere presi di comune accordo tra i genitori con congruo anticipo. Il 6 gennaio i figli pernotteranno con il genitore con cui trascorreranno la cena;
I minori, a prescindere dagli accordi di visita settimanali, trascorreranno ogni anno, la Festa del Papà con il padre e quello della Mamma con la madre. 5/d) durante il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi che dovranno essere comunicati entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Ciascun genitore si impegna a rendere edotto l'altro circa i luoghi di vacanza con i figli, soprattutto se comportino un rilevante percorso chilometrico, a rendersi entrambe prontamente reperibili per qualsiasi comunicazione e a comunicare prontamente ogni evenienza importante che riguardi i figli.
7. Il padre verserà la somma di euro 200,00 mensili (euro duecento/00), euro 100,00 per ciascun figlio, a mezzo bonifico sul conto corrente Postpay Evolution n. 5333171196612821, intestato alla Sig.ra entro e non Pt_1 oltre il giorno 20 di ogni mese a titolo di mantenimento per i figli minori. Il si farà, altresì, carico CP_1 totalmente delle spese relative alle attività sportive dei figli (una attività per ciascun figlio). Detto assegno di mantenimento dovrà essere indicizzato annualmente al costo della vita, secondo gli indici ISTAT, con riferimento a quella che sarà la data di udienza della separazione;
8. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal
S.S.N, in quanto necessarie, le successive spese scolastiche, e tutte le spese extrascolastiche, nonché buoni pasto della mensa scolastica secondo il protocollo del Tribunale di Rieti;
cosi come ogni ulteriore spesa di cui se ne ravvisi la necessità per i minori e previo accordo tra i genitori;
nel caso in cui derivi la necessità e i costi, oppure ciascun genitore provvederà direttamente alla retribuzione ma se necessaria nel tempo di permanenza dei figli presso di sé;
9. La madre percepirà l'assegno unico nella misura del 100% con formale rinuncia del Sig. del 50% di CP_1
Sua spettanza.
10. Saranno parimenti affrontate dai coniugi in eguale misura ogni ulteriore spesa di cui se ne ravvisi la necessità per il minore e previo accordo tra i genitori.
Il giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
pagina 3 di 4 Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni quanto alle modalità di affidamento e di mantenimento dei figli, in quanto formulate nell'ottima di un equo bilanciamento e conformi ai principi espressi dalla Suprema
Corte (si veda Cass. civ. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n. 25134 in cui si afferma che “In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori [...], posto che il giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole: a)
l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza, e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura;
b) nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo;
c) nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”).
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo r.g. 1209/2024:
- dichiara la separazione dei coniugi e uniti in matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
GG RT (RI) il 5 aprile 2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 3, parte I, Ufficio 1, anno 2014);
- recepisce le condizioni di cui all'accordo riportato in parte motiva che si intende qui integralmente trascritto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GG RT (RI) (atto n. 3, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2014);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
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