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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5445 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL Tribunale di Napoli sezione lavoro nella persona del giudice dott.ssa M.R. Lombardi, a seguito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente: SENTENZA Nella causa n. 14510 dell'anno 2024 del RGL., avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente TRA
, rap.to e difeso , dall'Avv. Nicola Ricci Parte_1 RICORRENTE E
, in persona del legale rap.nte p.t. , rap.ta e difesa dall'Avv. Fabrizio Controparte_1 Porcaro RESISTENTE CONCLUSIONI: Per parte ricorrente: accoglimento della domanda Per parte resistente: rigetto della domanda FATTO E DIRITTO Con ricorso del 20.06.2024 l'istante in epigrafe indicato agiva dinanzi il tribunale di Napoli chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti della , per i motivi Controparte_1 sopra descritti, alla corresponsione dell'assegno “ad personam” mensile di €. 61,50; accertare e dichiarare, di conseguenza, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €.676,50 maturata dal mese di giugno 2023 al mese di aprile 2024 e della somma mensile di €. 61,50 a titolo di assegno ad personam dal mese di maggio 2024 all'effettiva erogazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condannare la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 676,50 maturata dal mese di giugno 2023 al mese di aprile 2024 e della somma mensile di €. 61,50 a titolo di assegno ad personam dal mese di maggio 2024 fino all'effettiva erogazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condannare la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorario di giudizio
[...] con distrazione in favore del procuratore anticipatario”. Esponeva il dipendente che, a far data dal 01.10.2004, veniva assunto della con Controparte_1 mansioni di operatore ecologico, livello 4A, del CCNL Fise Assoambiente del 6.12.2016 e successivo rinnovo del 18.05.2022, svolte nel comune di Bacoli (Na) nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani della città, di avere svolto sempre le medesime mansioni. Deduceva, altresì, di essere conducente di veicoli pesanti per la cui guida era richiesta patente C e D per il trasporto delle varie frazioni di rifiuto nei rispettivi siti di conferimento. Assumeva di avere ricevuto l'assegno “ad personam” pari ad € 61,50 mensili e che, dal luglio 2023, non veniva più corrisposto. In diritti invocava l'irriducibilità della retribuzione di cui l'assegno ad personam faceva parte ai sensi degli artt. 27 del CCNL Fise Assoambiente del 06.12.2016. Si costituiva la società che contestava in diritto quanto assunto dal ricorrente chiedendo il rigetto. A seguito del deposito di note telematiche scritte la causa veniva decisa. L'istante agisce per la declaratoria di illegittimità della decurtazione operata dalla società sull'assegno ad personam. L'assegno ad personam, al pari del cosiddetto superminimo, costituisce un'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari ed è, normalmente, soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale, strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia, quindi, sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore. Assume il ricorrente, con deduzione formulata per la prima volta nelle note illustrative, che l'erogazione dello stesso costituirebbe uso aziendale con conseguente non assorbibilità dell'assegno ad personam corrisposto al ricorrente. Invero, l'uso aziendale è un comportamento unilaterale del datore di lavoro, reiterato nel tempo, volto a disciplinare con continuità, e in un'ottica futura, il rapporto di lavoro di tutti prestatori, prevedendo trattamenti sia economici che normativi di maggior favore per i dipendenti. Affinché vi sia un uso aziendale, tuttavia, il datore di lavoro deve concedere tale trattamento indipendentemente dalla convinzione che quest'ultimo sia obbligatorio o previsto in un contratto collettivo. In ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali (le quali, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda), agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. S. U. 13 dicembre 2007, n. 26107; Cass. 28 luglio 2009, n. 17481; Cass. 25 marzo 2013, n. 7395). L'uso aziendale, inoltre, trova la sua origine solo in un comportamento spontaneo dell'imprenditore, che attribuisca a tutti i suoi dipendenti per liberalità un trattamento economico, non previsto né dal contratto individuale né dal contratto collettivo. Non solo occorre l'attribuzione spontanea di tale trattamento ma è necessario, altresì, che essa sia generalizzata: se riguardasse solo alcuni lavoratori (e non altri) non sorgerebbe un uso aziendale, ma semmai un trattamento di fatto. Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente non ha allegato, se non nelle note come già esposto, né provato che detto trattamento di favore sia stato generalizzato richiedendo il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto. Per quanto esposto la domanda va, quindi, rigettata. La controvertibilità del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Definitivamente provvedendo, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio. Napoli, 2 luglio 2025 IL GIUDICE Dott.ssa M.R.Lombardi
, rap.to e difeso , dall'Avv. Nicola Ricci Parte_1 RICORRENTE E
, in persona del legale rap.nte p.t. , rap.ta e difesa dall'Avv. Fabrizio Controparte_1 Porcaro RESISTENTE CONCLUSIONI: Per parte ricorrente: accoglimento della domanda Per parte resistente: rigetto della domanda FATTO E DIRITTO Con ricorso del 20.06.2024 l'istante in epigrafe indicato agiva dinanzi il tribunale di Napoli chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti della , per i motivi Controparte_1 sopra descritti, alla corresponsione dell'assegno “ad personam” mensile di €. 61,50; accertare e dichiarare, di conseguenza, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €.676,50 maturata dal mese di giugno 2023 al mese di aprile 2024 e della somma mensile di €. 61,50 a titolo di assegno ad personam dal mese di maggio 2024 all'effettiva erogazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condannare la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 676,50 maturata dal mese di giugno 2023 al mese di aprile 2024 e della somma mensile di €. 61,50 a titolo di assegno ad personam dal mese di maggio 2024 fino all'effettiva erogazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condannare la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorario di giudizio
[...] con distrazione in favore del procuratore anticipatario”. Esponeva il dipendente che, a far data dal 01.10.2004, veniva assunto della con Controparte_1 mansioni di operatore ecologico, livello 4A, del CCNL Fise Assoambiente del 6.12.2016 e successivo rinnovo del 18.05.2022, svolte nel comune di Bacoli (Na) nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani della città, di avere svolto sempre le medesime mansioni. Deduceva, altresì, di essere conducente di veicoli pesanti per la cui guida era richiesta patente C e D per il trasporto delle varie frazioni di rifiuto nei rispettivi siti di conferimento. Assumeva di avere ricevuto l'assegno “ad personam” pari ad € 61,50 mensili e che, dal luglio 2023, non veniva più corrisposto. In diritti invocava l'irriducibilità della retribuzione di cui l'assegno ad personam faceva parte ai sensi degli artt. 27 del CCNL Fise Assoambiente del 06.12.2016. Si costituiva la società che contestava in diritto quanto assunto dal ricorrente chiedendo il rigetto. A seguito del deposito di note telematiche scritte la causa veniva decisa. L'istante agisce per la declaratoria di illegittimità della decurtazione operata dalla società sull'assegno ad personam. L'assegno ad personam, al pari del cosiddetto superminimo, costituisce un'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari ed è, normalmente, soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale, strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia, quindi, sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore. Assume il ricorrente, con deduzione formulata per la prima volta nelle note illustrative, che l'erogazione dello stesso costituirebbe uso aziendale con conseguente non assorbibilità dell'assegno ad personam corrisposto al ricorrente. Invero, l'uso aziendale è un comportamento unilaterale del datore di lavoro, reiterato nel tempo, volto a disciplinare con continuità, e in un'ottica futura, il rapporto di lavoro di tutti prestatori, prevedendo trattamenti sia economici che normativi di maggior favore per i dipendenti. Affinché vi sia un uso aziendale, tuttavia, il datore di lavoro deve concedere tale trattamento indipendentemente dalla convinzione che quest'ultimo sia obbligatorio o previsto in un contratto collettivo. In ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali (le quali, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda), agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. S. U. 13 dicembre 2007, n. 26107; Cass. 28 luglio 2009, n. 17481; Cass. 25 marzo 2013, n. 7395). L'uso aziendale, inoltre, trova la sua origine solo in un comportamento spontaneo dell'imprenditore, che attribuisca a tutti i suoi dipendenti per liberalità un trattamento economico, non previsto né dal contratto individuale né dal contratto collettivo. Non solo occorre l'attribuzione spontanea di tale trattamento ma è necessario, altresì, che essa sia generalizzata: se riguardasse solo alcuni lavoratori (e non altri) non sorgerebbe un uso aziendale, ma semmai un trattamento di fatto. Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente non ha allegato, se non nelle note come già esposto, né provato che detto trattamento di favore sia stato generalizzato richiedendo il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto. Per quanto esposto la domanda va, quindi, rigettata. La controvertibilità del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Definitivamente provvedendo, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio. Napoli, 2 luglio 2025 IL GIUDICE Dott.ssa M.R.Lombardi