Art. 4. Articolazione e funzioni degli orchestrali 1. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati in tre parti e sei qualifiche, come da allegata tabella B, che assumono le seguenti denominazioni:
a) prima parte, distinta in prima parte A e prima parte B;
b) seconda parte, distinta in seconda parte A e seconda parte B;
c) terza parte, distinta in terza parte A e terza parte B.
2. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati nei ruoli di ispettore superiore, ispettore capo ed ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, a seconda che siano inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda, come da allegate tabelle C e D.
3. Agli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.
4. Gli orchestrali della banda musicale in quanto congiuntamente partecipi, ognuno in relazione alla propria parte, al raggiungimento di un unitario risultato artistico, devono offrire al maestro direttore ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.
5. In particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente per mantenere inalterate le proprie capacita' tecnico professionali in relazione allo strumento suonato; a tale fine il capo del Dipartimento puo' autorizzare i componenti della banda musicale ad esercitarsi individualmente in locali esterni ritenuti idonei, nel limite di quattro ore settimanali.
6. Quando sussistono situazioni di necessita', gli orchestrali:
a) possono essere, per esigenze artistiche, incaricati dal maestro direttore di funzioni musicali proprie di altra parte o qualifica;
b) possono essere impiegati, in particolari cerimonie o servizi su designazione del maestro direttore, come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi.
a) prima parte, distinta in prima parte A e prima parte B;
b) seconda parte, distinta in seconda parte A e seconda parte B;
c) terza parte, distinta in terza parte A e terza parte B.
2. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati nei ruoli di ispettore superiore, ispettore capo ed ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, a seconda che siano inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda, come da allegate tabelle C e D.
3. Agli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.
4. Gli orchestrali della banda musicale in quanto congiuntamente partecipi, ognuno in relazione alla propria parte, al raggiungimento di un unitario risultato artistico, devono offrire al maestro direttore ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.
5. In particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente per mantenere inalterate le proprie capacita' tecnico professionali in relazione allo strumento suonato; a tale fine il capo del Dipartimento puo' autorizzare i componenti della banda musicale ad esercitarsi individualmente in locali esterni ritenuti idonei, nel limite di quattro ore settimanali.
6. Quando sussistono situazioni di necessita', gli orchestrali:
a) possono essere, per esigenze artistiche, incaricati dal maestro direttore di funzioni musicali proprie di altra parte o qualifica;
b) possono essere impiegati, in particolari cerimonie o servizi su designazione del maestro direttore, come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi.