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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 12275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12275 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile - il tribunale, in persona della dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 36697 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “appalto di opera pubblica”, e vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Po n.45, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Ponzano, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessandra Belletti, per procura a margine della citazione attore e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi D'Ottavi, per procura generale alle liti depositata in atti, e con costui elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente convenuto Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi. 1.1 La parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio ha chiesto al CP_1 tribunale di:
“in via principale: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della protrazione della sospensione dei lavori di Via del Colosseo disposta in data 11 luglio 2013 e non più ripresi, e per l'effetto condannare
[...] al risarcimento dei danni subiti dalla come meglio quantificati nella riserva CP_1 Pt_1 formulata nella corrispondenza citata in narrativa e confermata nei documenti contabili finali (collaudo e conto finale) fatti sottoscrivere alla ma non più riconsegnati, nella misura di € Pt_1
276.282,00 o nella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di relativamente alla CP_1 mancata tempestiva e rituale emissione dei documenti finali contabili e amministrativi della commessa, e segnatamente del conto finale e del certificato di collaudo, e quindi condannare
[...]
a pagare alla la somma di € 6.897,90, o il diverso importo che risulterà di CP_1 Parte_1 giustizia, a titolo di rata di saldo del corrispettivo maturato per i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, oltre interessi di mora nella misura di legge (attualmente 8%) per ritardato pagamento a decorrere dal 17 dicembre 2016 e fino al soddisfo, o nella diversa misura e decorrenza ritenuta di giustizia;
3) condannare a corrispondere alla l'importo di € 53.000,00 o CP_1 Parte_1 quello diverso ritenuto di giustizia, anche con determinazione in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata emissione della certificazione dei lavori eseguiti,
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oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare a pagare alla la somma di € 5.893, a titolo di CP_1 Parte_1 mancato utile sul corrispettivo dei lavori stralciati di Via del Colosseo, oltre interessi di mora nella misura e con la decorrenza di cui al precedente punto 2 delle conclusioni, o nella diversa misura e decorrenza ritenuta di giustizia”. A motivo di tali domande, ha esposto che:
- con contratto in data 29 settembre 2011, rep. 12291, riceveva in affidamento l'appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di “Riqualificazione degli ambiti di Tor di Nona e Via del Colosseo”, per il corrispettivo di € 437.769,59, già al netto del ribasso di gara, da realizzare nel termine di 365 giorni, di cui 60 per la redazione del progetto esecutivo e 305 per l'esecuzione, questi ultimi decorrenti dalla data di effettiva consegna all'esito dell'approvazione del progetto esecutivo;
- a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo con Determinazione Dirigenziale n. 160 del 14 marzo 2012, con verbale in data 26 marzo 2012 aveva luogo la consegna dei lavori, che quindi avrebbero dovuto essere ultimati entro 305 gg. naturali e consecutivi, ossia entro il 18 gennaio 2013;
- a causa delle problematiche emerse in sede esecutiva, dovute alle modalità di gestione del cantiere per preservare la viabilità, nelle zone interessate, nonché alla modifica dei materiali da impiegare per la pavimentazione, quindi ai maggiori oneri dovuti alla scoperta di sottoservizi precedentemente non segnalati ovvero a alle variazioni disposte dalla committenza, l'esponente iscriveva riserva sul SAL n. 1, e chiedeva proroga del termine di ultimazione, oltre all'approvazione di una perizia di variante che recepisse tutte le modifiche intervenute;
- ulteriori criticità si palesavano a motivo della sospensione parziale di alcuni fronti di lavoro, in attesa della predisposizione ed approvazione della perizia di variante;
- in data 14 febbraio 2013 l'esponente sottoscriveva lo schema di atto di sottomissione relativo ai lavori aggiuntivi previsti nella perizia di variante predisposta dalla D.L., successivamente approvata con Determina Dirigenziale n. 477 del 26 marzo 2013, rinunciando alle riserve precedentemente iscritte;
- in prossimità dell'ultimazione dei lavori inerenti all'ambito di Tor di Nona, cui avrebbe dovuto seguire l'avvio dei lavori riguardanti la Via del Colosseo, con verbale del 11 luglio 2013 disponeva la sospensione di questi ultimi lavori, dovendo CP_1 verificarne la compatibilità con il progetto di pedonalizzazione della Via dei Fori Imperiali recentemente approvato in sede di Conferenza di Servizi, in vista delle modifiche del complessivo assetto viario dell'area circostante al Colosseo, allora all'esame dell'ente locale;
- con nota in data 16 settembre 2013 l'esponente comunicava l'ultimazione di tutti lavori ricevuti in appalto, eccezion fatta che per quelli relativi alla Via del Colosseo, ancora totalmente sospesi in attesa delle verifiche di compatibilità con il nuovo assetto viario previsto per Via dei Fori Imperiali;
seguiva verbale di ultimazione sempre in data 16 settembre 2013, ove la Direzione dei Lavori constatava il completamento dei lavori affidati, salvo modeste lavorazioni di finitura o compensative da completare entro 30 giorni, effettivamente dichiarate concluse con verbale del 30 ottobre 2013;
- perdurando la sospensione dei lavori inerenti alla Via del Colosseo, l'esponente, con nota del 22 luglio 2014, da un lato diffidava al risarcimento del danno, CP_1 quantificato nella somma di € 306,98/die a decorrere dal 30 settembre 2013 (data entro cui, secondo ordinaria diligenza, avrebbero dovuto essere concluse le verifiche di compatibilità avviate nel luglio precedente) e dall'altro formulava istanza di recesso
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parziale dal contratto, ai sensi dell'art. 24 d.m. 145/2000;
- l'istanza di recesso non veniva accolta da che anzi commissionava CP_1 ulteriori rilievi e misurazioni per verificare la compatibilità di alcune porzioni dei lavori di riqualificazione dell'area del Colosseo con il nuovo progetto viario riguardante la zona;
- protraendosi l'incertezza sulla futura ripresa dei lavori sospesi, con nota del 24 agosto 2015 l'esponente reiterava l'istanza di recesso;
ancora una volta questa veniva respinta, salvo che, con verbale di sopralluogo del 13 gennaio 2016, le parti constatavano la necessità di chiudere la commessa, e con atto del 18 marzo 2016
[...]
certificava la completa ultimazione di tutti i lavori affidati all'esponente, a CP_1 seguito del definitivo stralcio di quelli inerenti alla Via del Colosseo;
- nonostante l'omessa emissione del conto finale dei lavori, ricevuto solo in bozza, l'esponente veniva invitata a sottoscrivere il certificato di collaudo tecnico- amministrativo dell'opera; il documento, così sottoscritto, veniva consegnato alla TT e non più restituito;
in questa sede l'esponente reiterava la richiesta di risarcimento del danno imputato alla illegittima protrazione della sospensione dei lavori inerenti alla Via del Colosseo, quantificandone l'importo nella somma di € 276.282,00 (calcolata moltiplicando € 306,98 per il numero dei giorni intercorsi tra la data del 30 settembre 2013 e la data del 18 marzo 2016);
- da ultimo, l'esponente veniva invitata a rilasciare la polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo, quantificata, nella bozza di conto finale, nella somma di € 6.897,90, pari alla sommatoria di tutte le ritenute di garanzia operate in sede di pagamento degli acconti, maggiorata di una somma dovuta a rimborso di anticipazioni affrontate dalla esponente per conto della committenza. Ancora, la parte attrice ha rappresentato che, nonostante le successive diffide rimesse alla committenza, non avesse ancora mai rilasciato né il conto finale dei CP_1 lavori, né i documenti certificativi della regolare ultimazione dei lavori, con conseguente danno curriculare a carico dell'esponente. In diritto, la parte attrice ha sostenuto:
- che la sospensione dei lavori inerenti alla Via del Colosseo, sebbene legittimamente disposta, si fosse illegittimamente protratta, sì da aver maturato un credito risarcitorio quantificabile, anche ai sensi del comb. disp. artt. 24 e 25 d.m. n. 145/2000, nella somma di € 306,98/die, da moltiplicare per 900 giorni, intercorsi tra la data del 30 settembre 2013 e quella di ultimazione dei lavori effettivamente eseguiti nell'ambito di Tor di Nona (18 marzo 2016), per il complessivo avere di € 276.282,00;
- di avere comunque diritto al pagamento della rata di saldo, quantificata nella bozza di conto finale nell'importo di € 6.897,90, oltre interessi di mora dal 17 dicembre 2016 (90mo giorno alla scadenza del termine per l'emissione del certificato di collaudo) al saldo, ai sensi del combinato disposto art. 141 d.lgs. n. 163/2006 e art. 29, comma 2. d.m. n. 145/2000;
- di avere sofferto un danno curriculare per effetto della mancata emissione delle certificazioni ai fini della qualificazione SOA, monetariamente quantificabile in somma pari al 10% dell'importo dei lavori contabilizzati e non certificati, ossia nella somma di € 53.000,00;
- di avere comunque diritto a percepire l'indennizzo dovuto dalla TT ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 163/2006, a seguito del recesso parziale dal contratto e dello stralcio dei lavori di Via del Colosseo, e pari al 10% della differenza tra l'importo dei lavori affidati e l'importo dei lavori contabilizzati (ed eseguiti), quindi alla somma di €
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5.893,66. Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo favore delle spese della lite. 1.2 Attivato il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in CP_1 giudizio ed ha eccepito che: (a) la controparte aveva sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori di Via Pt_1 del Colosseo (in data 11 luglio 2013) precisando testualmente “di non avere alcuna eccezione da formulare e di accettare la sospensione parziale dei lavori senza alcuna riserva”; (b) sempre la , ad onta della rinuncia a formulare riserve consacrata nel verbale Pt_1 di sospensione dei lavori, con le istanze di recesso del 22 luglio 2014 e del 24 agosto 2015 aveva irritualmente richiesto il risarcimento del danno a suo giudizio sofferto per effetto della sospensione;
(c) successivamente, l'appaltatrice aveva sottoscritto il verbale di sopralluogo e constatazione in data 16 gennaio 2016, ove entrambe le parti avevano dato atto dell'impossibilità di eseguire i lavori rimasti sospesi, per la loro incompatibilità con il nuovo assetto viario prefigurato per la zona circostante il Colosseo;
(d) nello stesso verbale la stessa attrice aveva ribadito la propria volontà di sciogliersi dal contratto, per la parte in cui rimasto ineseguito, sì che i contraenti avevano concordemente dichiarato che tutti i lavori (non stralciati) fossero ultimati;
(e) tutte le pretese pecuniarie avanzate dall'attrice non fossero state precedute da alcuna riserva, ritualmente e tempestivamente iscritta vuoi sui verbali predisposti nel contraddittorio delle parti, vuoi sul Registro di Contabilità, vuoi in sede di conto finale dei lavori, sì da doversi predicare la decadenza da ogni credito indennitario/risarcitorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163/2006); (f) nulla fosse dovuto per effetto del definitivo stralcio dei lavori di riqualificazione dell'area del Colosseo, essendo questi inferiori al quinto d'obbligo, ed essendo consacrato, nel verbale di sopralluogo e constatazione del 13 gennaio 2016, che l'appaltatore non avesse neppure avviato la cantierizzazione dell'area, né allestito alcun mezzo o risorsa per il loro avvio. Tanto premesso, ha allegato di avere recentemente provveduto alla CP_1 sostituzione del collaudatore dei lavori precedentemente nominato, e che solamente nell'ottobre 2020 la avesse fatto richiesta delle certificazioni necessarie ad Pt_1 ottenere la qualificazione SOA. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle istanze dell'attrice, con favore delle spese del giudizio. 1.3 Assegnati i termini consecutivi per memorie di appendice scritta all'udienza di trattazione (art. 183 comma 6 c.p.c.) la parte attrice ha controdedotto che: (a) l'art. 240- bis d.lgs. n. 163/2006, in quanto introdotto con d.l. n. 70/2011, non fosse applicabile al contratto inter partes; (b) la Committente non potesse giovarsi della facoltà di ridurre i lavori entro il quinto d'obbligo, avendo stralciato i lavori di Via del Colosseo quando tutti i restanti lavori erano stati eseguiti, sì da rendersi inapplicabile l'art. 12 d.m. n. 145/2000; (c) la TT si fosse opposta al recesso comunicato dall'Appaltatore, avendo disposto, in data successiva, ulteriori lavorazioni incompatibili con il sopravvenuto scioglimento del contratto;
(d) non sussistesse alcuna decadenza dalla facoltà di chiedere indennizzo o risarcimento per effetto della sospensione dei lavori di Via del Colosseo, trattandosi di sospensione in origine legittima ma illegittimamente protratta sine die, e in assenza di un verbale di ripresa dei lavori ove iscrivere riserva,
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ovvero di registri di contabilità ove annotati i lavori in questione. Respinta (da parte dell'attrice) la proposta conciliativa formulata dal tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 185-bis c.p.c., la causa è stata istruita mediante la documentazione offerta dalle parti, e l'assunzione della prova testimoniale articolata dalla;
all'esito è pervenuta all'udienza del 23 aprile 2025, ed è stata trattenuta in Pt_1 decisione, previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e di replica.
§-2. questioni pregiudiziali. 2.1 Per ragioni di chiarezza espositiva e tenuto conto delle questioni controverse, è opportuna qualche notazione in merito alla normativa applicabile al contratto (di progettazione ed esecuzione) che è titolo del contendere. Esso (all. 1 alla citazione introduttiva) veniva stipulato, in forma amministrativa, con atto rep. 12291 del 29 settembre 2011, a seguito dell'aggiudicazione disposta, in favore della con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 20 luglio 2011 (v. pag. 3 Parte_1 del contratto), in esito alla procedura aperta indetta con Bando Pubblico del 22 dicembre
2010 (v. depositato in data 18 febbraio 2021). Ferma l'applicazione, alla procedura (di evidenza pubblica) di selezione dell'operatore economico, della normativa indicata nel bando, per quanto concerne gli aspetti esecutivi, di contabilità e collaudo che sono motivo del contendere, il contratto inter partes deve dirsi regolato (oltreché dal d.lgs. n. 163/2006) dal d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. n. 163/2006), entrato in vigore in data 8 giugno
20111: ciò va detto alla luce dell'art. 357, comma 6 del medesimo Regolamento2 e perché, d'altronde, tale fonte normativa risulta esplicitamente richiamata dal contratto inter partes, all'art. 10 (ove risulta anche uno specifico rinvio alle norme transitorie e di abrogazione di cui agli artt. 357 e 358 del Regolamento). Residualmente, il contratto risulta regolato dal d.m. n. 145/2000 (Capitolato Generale delle OO.PP.), nelle parti non abrogate dal ridetto Regolamento di esecuzione3. 2.2 Alla luce di tali norme vanno quindi partitamente scrutinate le domande di condanna formulate in citazione sulla scorta di distinti fatti (costitutivi), implicando ciascuna di esse la disamina di questioni non sovrapponibili.
§-3. merito della lite. 3.1 Come illustrato nel paragrafo dedicato ai fatti controversi, la parte attrice ha innanzitutto chiesto la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
276.282,00, pretesa a titolo di risarcimento dei danni sofferti a seguito della illegittima protrazione della sospensione dei lavori di riqualificazione di Via del Colosseo, disposta con verbale del 18 luglio 2013 (all. 12 alla citazione introduttiva, nonché all. 3 alla relazione esibita quale unico documento da a corredo della comparsa di CP_1 costituzione in giudizio). La domanda è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
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Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 359 del medesimo d.P.R., pubblicato in Gazz. Uff. del 10 dicembre, n. 288. 2 così la norma transitoria di cui all'art. 357, comma 6 d.P.R. n. 207/2010: «6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554». 3 ai sensi dell'art. 358, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 207/2010, dall'entrata in vigore del Regolamento, sarebbero stati abrogati « … e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145».
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Come detto, la riceveva in appalto la progettazione ed esecuzione dei lavori di Pt_1 riqualificazione “degli Ambiti di Tor di Nona e di Via del Colosseo”. In data 13 luglio 2013 la TT, dando atto che l'Appaltatore stesse
“terminando le lavorazioni” inerenti all'ambito di Tor di Nona e che non avesse ancora iniziato i lavori in via del Colosseo, disponeva la sospensione di questi ultimi a motivo delle determinazioni assunte, in data 8 luglio 2013, dalla conferenza di servizi indetta per “il progetto di pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali”, che aveva “proposto un nuovo disegno dello schema di circolazione intorno all'area del Colosseo”, sì da dover verificare la perdurante fattibilità delle opere affidate all'appaltatore e la possibilità della loro
“integrazione con le altre discipline che l'Amministrazione intenderà adottare nell'area” (così testualmente la premessa del verbale di sospensione). Coerentemente con tale premessa, la Direzione dei Lavori disponeva la sospensione delle “opere relative ai lavori previsti su Via del Colosseo, al fine di verificarne la compatibilità e la possibilità di integrazione con le altre discipline che l'Amministrazione intenderà adottare nell'area interessata dal progetto di pedonalizzazione di Via dei Fori Imperiali”. Il verbale in questione veniva sottoscritto dal rappresentante dell'Appaltatore, con la specifica “di non avere alcuna eccezione da formulare e di accettare la sospensione parziale dei lavori senza riserva alcuna”. Tanto basta a ritenere l'Appaltatore decaduto dalla pretesa ora in esame, palesandosi ictu oculi la illegittimità della sospensione dei lavori, sì come in origine disposta da
[...]
, per ragioni estranee a quelle tassativamente indicate dalla legge ai fini di che CP_1 trattasi. Difatti, a termini dell'art. 158 d.P.R. n. 207/2010, la sospensione avrebbe potuto essere disposta in presenza di «circostanze speciali» idonee ad impedire in via temporanea che i lavori procedessero utilmente a regola d'arte (comma 1), ovvero in presenza di «ragioni di pubblico interesse o necessità» (comma 2). Tuttavia, sì come esplicitato dall'art. 159 del Regolamento, per circostanze speciali, idonee a legittimare la sospensione dei lavori, avrebbero dovuto intendersi le «avverse condizioni climatiche», le cause «di forza maggiore» (comma 1), ovvero le altre circostanze consistenti nella «necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice», ovvero «nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice», legittimandosi in tale ultimo caso la sospensione solo se dipendente «da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto». In sintesi, la sospensione dei lavori avrebbe potuto essere legittimamente disposta in presenza di condizioni climatiche avverse o di cause di forza maggiore, chiaramente estranee al caso di specie e neppure evocate nel verbale di sospensione, ovvero per ragioni di pubblico interesse o necessità, che non risultano parimenti richiamate nel verbale e che comunque non è possibile ravvisare in concreto, trattandosi all'evidenza, nel caso in disamina, di sopravvenienze riconducibili alle scelte e alla libera determinazione dell'Amministrazione-Stazione Appaltante, titolare dei poteri di regolazione della mobilità sul territorio urbano, dovendosi in particolare valutare la persistente fattibilità dell'opera alla luce «delle discipline» che la stessa Stazione Appaltante (Amministrazione capitolina) avrebbe (in futuro) ritenuto di adottare nell'ambito del progetto di pedonalizzazione di Via dei Fori Imperiali, allora in fase istruttoria. In tal senso giova citare la unanime giurisprudenza di legittimità, che il tribunale
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pienamente condivide, secondo cui «le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio» (in tali termini Cass. Sez. 1, 12/10/2018, n. 25554; conf. Cass. Sez. 1, 05/06/2014, n. 12698; Cass. Sez. 1, 24/11/2017, n. 28160: «in tema di appalto di opere pubbliche, "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 1063 del 1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori, devono consistere in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della stessa P.A.»; Cass. Sez. 6, 25/10/2012, n. 18239; nello stesso senso Cass. Sez. 1, 26/04/2023, n. 10967: «la sospensione prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - in caso di forza maggiore o per altre "ragioni di pubblico interesse o necessità" - non è invocabile quando la stazione appaltante, tenuta ad assicurare la possibilità giuridica dell'opera, sia consapevole di preesistenti impedimenti alla sua realizzazione e della necessità di acquisire autorizzazioni dagli enti titolari di infrastrutture interferenti con l'opera, a nulla rilevando la circostanza che l'appaltatore conoscesse o potesse conoscere la loro mancanza e non abbia a sua volta segnalato al committente la necessità di sollecitarne il rilascio»). Alternativamente, come già detto, la sospensione avrebbe potuto essere legittimamente disposta per la necessità di adottare una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 d.lgs. n. 163/2006, ma (a) anche tale necessità non è indicata nel verbale di sospensione (ove anzi è fatto riferimento ad una perizia di variante già predisposta e successivamente approvata); (b) la scelta dell'Amministrazione capitolina di pedonalizzare Via dei Fori Imperiali, quale prefigurata nel verbale a giustifica della sospensione, non è ascrivibile a nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 132 d.lgs. n. 163/2006, non trattandosi di adeguare il progetto a «sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari» (art. 132, comma 1, lett. a), né ricorrendo «cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o … l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
[potessero] determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti» (art. 132, comma 1, lett. b), né – ancora – occorrendo uno dei «casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile»4 (art. 132, comma 1, lett. c), e non trattandosi, infine, di correggere il progetto esecutivo da eventuali «errori o .. omissioni» idonee a pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 132, comma 1, lett. e).
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Ad ogni modo, che nessuna perizia di variante sia stata successivamente adottata dall'Amministrazione è fatto pacifico ed incontroverso in giudizio, comunque attestato dall'epilogo della vicenda, che vedeva concludersi l'esecuzione dei lavori con lo “stralcio” definitivo delle lavorazioni inizialmente sospese (v. il verbale di constatazione dei lavori ultimati, all. 24 alla citazione). Appurato che la sospensione sia stata disposta per esigenze della stessa Stazione Appaltante, e che quindi fosse fin dall'origine illegittima, per quanto finalizzata a conformare l'esecuzione dell'appalto alle scelte della stessa Amministrazione, quindi per ragioni del tutto estranee ai casi tassativamente previsti dalla legge (v. l'art. 160 d.P.R. n. 207/2010), spettava all'Appaltatore iscrivere apposita riserva nello stesso verbale di sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 158, comma 8, d.P.R. n. 207/2010, secondo cui «Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'art. 190». Ad ogni modo, è noto che «in tema di appalto di opera pubblica, e con riguardo al pregiudizio derivante all'appaltatore dalla sospensione dei relativi lavori, l'Onere dell'appaltatore medesimo di formulare tempestiva riserva in ordine a maggiori pretese connesse a tale sospensione sussiste anche nel caso di illegittimità della sospensione stessa per dolo o colpa dell'amministrazione appaltante, atteso che, pure in siffatta ipotesi, si verte in materia di fatti o comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera, nel senso che si inseriscono in un momento preciso della cronologia dei lavori, condizionandone tempi, modalità e spese” (Cass. Sez. 1, 17/03/1982, n. 1726; conf. Cass. Sez. 1, 15/12/1982, n. 6911; Cass. Sez. 1, 13/03/1989, n. 1255). Con specifico riferimento alla materia controversa, è principio condiviso quello secondo cui
“l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che,ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato” (così Cass. Sez. 1, 23/03/2017, n. 7479; conf. Cass. Sez. 1, 04/01/2022, n. 113: «In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso
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l'appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori»). Laddove (per dirla con Cass. Sez. 1, 27/10/2016, n. 21734) “..l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrivere a verbale la riserva, poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Pertanto, laddove la sospensione sia illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, dovendo poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità al momento della sua sottoscrizione e ripetendo, quindi, la riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato” (conf. Cass. Sez. 1, 10/08/2007, n. 17630; Cass. Sez. 1, 23/09/2003, n. 14110). Constatato che abbia sospeso i lavori per motivi estranei a quelli CP_1 previsti dalla legge, e che l'Appaltatore non abbia iscritto riserva sul verbale di sospensione, esplicitamente rinunciando a sollevare contestazioni in merito, non ha conseguentemente rilievo che, nei successivi 80-90 giorni dalla sospensione, l'istruttoria prefigurata in sede di sospensione – ossia la verifica di compatibilità del progetto e dell'opera con la nuova disciplina del traffico e della mobilità preconizzata nel medesimo verbale – non veniva portata a compimento, trattandosi all'evidenza di circostanza di per sé inidonea a conferire legittimità alla sospensione ab origine illegittima (né quindi a restituire l'appaltatore in termini per l'iscrizione postuma della riserva). È del pari irrilevante la circostanza che, in costanza di sospensione, l'Appaltatore, tornando sui propri passi abbia comunicato alla TT istanza di scioglimento dal contratto: la facoltà di diffidare la Stazione Appaltante alla ripresa dei lavori, onde far valere tutte le pretese risarcitorie correlate al fermo del cantiere, è riferita all'ipotesi, estranea al caso di che trattasi, di sospensione legittimamente disposta, ma illegittimamente protratta, come fatto palese dal tenore testuale dell'art. 159, comma 3, d.P.R. n. 207/20105 (e, analogamente, dal tenore del previgente art. 24 d.m. n. 145/2000). Identicamente a dirsi per la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto ai sensi dell'abrogato art. 30 d.P.R. n. 1063/1962 (Capitolato OO.PP. previgente al d.m. n. 145/2000), consentita nel caso di sospensione legittimamente disposta e protratta, chiaramente non ricorrente nella fattispecie (v. in tal senso Cass. Sez. 1, 14/06/2018, n. 15700). Donde la decadenza dal diritto di credito vantato in giudizio dall'Impresa attrice, e correlato al danno asseritamente sofferto, in termini di spese generali improduttive, di mancato utile, di ritardata formazione dell'utile e di maggiori costi per la protrazione delle garanzie contrattuali (v. pagine 11 e 15 della citazione), a causa del protrarsi della sospensione. 3.2 In secondo luogo l'attrice ha richiesto il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto inter partes, sì come quantificato dalla stessa Stazione Appaltante nel conto finale inviato all'Appaltatore per la sottoscrizione (all. 28 alla citazione), per i lavori di riqualificazione dell'ambito di Tor di Nona, senza considerare i lavori (sospesi e poi definitivamente stralciati) inerenti alla riqualificazione di Via del Colosseo. 10
In merito, è quasi superfluo ricordare che, avendo l'attrice agito per l'adempimento del contratto, le spettava (ex comb. disp. artt. 1453, 2697 c.c.) dimostrare il titolo e la scadenza dell'obbligazione; per contro spettava a di eccepire e dimostrare eventuali CP_1 fatti impeditivi, modificativi o estintivi, idonei a precludere l'accoglimento della domanda. Orbene, mentre la parte attrice ha soddisfatto, per questo tema del contendere, gli oneri di prova a suo carico, non ha svolto difese giuridicamente valide né CP_1 idonee ad impedire l'accoglimento della domanda;
donde la pronuncia in dispositivo. Infatti:
- l'attrice ha documentato il titolo dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo di appalto esibendo in giudizio il contratto concluso inter partes (all. 1);
- è parimenti documentata la scadenza dell'obbligazione di pagamento della somma di
€ 6.897,90, grazie al verbale di ultimazione dei lavori in atti (all. 24 alla citazione) e al conto finale dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante (all. 28 ivi), che fornisce adeguata fonte di prova ancorché non firmato dalla TT (per ragioni che la stessa convenuta non ha inteso esplicitare, e che quindi non risultano imputabili all'Appaltatore); da tali documenti risulta il credito di € 2.654,02 (per ritenute di garanzia precedentemente operate in sede di pagamento degli acconti), che peraltro non è minimamente contestato dall'odierna convenuta;
d'altronde, come detto,
[...]
non ha neppure contestato la debenza dell'ulteriore somma di € 3.660,00, CP_1 dovuta a titolo di rimborso di spese anticipate dall'Appaltatore e portate in fattura (all. 30 alla citazione). Tanto premesso, tale credito avrebbe dovuto essere assolto “non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio” (art.141 comma 9, d. lgs. n. 163/2006; v. anche gli artt. 141 e 143 d.P.R. n. 207/2010), che a sua volta avrebbe dovuto essere emesso “non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori” (art. 141, comma 1, d.lgs. n. 163/2006). Poiché i lavori venivano consensualmente dichiarati ultimati in data 18 marzo 2016 (come da verbale all. 24 al fascicolo ), il collaudo sarebbe dovuto sopravvenire Pt_1 entro il 18 settembre 2016, quindi il pagamento del saldo avrebbe dovuto essere operato entro il 17 dicembre 2016 (non emergendo alcuna ragione, se non dovuta a lungaggini burocratiche imputabili alla stessa Amministrazione appaltante, per l'omessa adozione del collaudo e per il pagamento del saldo). Ciò posto, in assenza di valide ragioni giustificative dell'omesso pagamento del saldo, va condannata al pagamento della somma di € 6.897,90, oltre interessi CP_1 di mora dal 18 dicembre 2016 al saldo, con la specifica che il tribunale ritiene dovuti interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, per la diretta applicabilità delle puntuali disposizioni della Direttiva n. 2000/35/CE a tutti i contratti di appalto stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore. A tal proposito, va accreditato che il testo di legge recettivo della direttiva in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d. lgs. n. 231/2002) fosse applicabile, sin dalla sua entrata in vigore, anche ai contratti di appalto di opera pubblica o di lavori pubblici, ed ancor prima delle modifiche apportate con d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, non ostando d'altronde, all'applicazione delle puntuali disposizioni della stessa Direttiva CE 2000/35 (anche per quanto concerne il saggio degli interessi di mora, già individuato dalla fonte unionale), le diverse previsioni della norma interna tempo per tempo vigente, da eventualmente non applicare ove in contrasto con la norma sovraordinata di fonte unionale (v. in tema di applicabilità della
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Direttiva CE 2000/35 anche agli appalti di opera pubblica, Corte di Giustizia UE - Sez. IX, del 18 novembre 2020, n. 299, nonché: Consiglio di Stato n. 3830 del 06/06/2019; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 2019, 5734; Cass. Sez. 2, 10/08/2023, n. 24390; Cass. Sez. 2, 24/01/2025, n. 1747; Cons. di Stato, V, 1° aprile 2010, n. 1885; Cons. di Stato, IV, 2 febbraio 2010, n. 469; Cons. di Stato sez. V, 28/09/2007, n.4996; Cons. di Stato sez. V, 12/04/2005, n.1638). 3.3 La parte attrice ha quindi richiesto la condanna di al pagamento CP_1 della somma di € 53.000,00, a titolo di risarcimento del danno curriculare asseritamente sofferto a causa dell'omesso rilascio delle certificazioni utili ai fini di ottenimento della qualificazione SOA, per la partecipazione a future procedure di affidamento di pubblici contratti. Tale domanda va respinta, per quanto del tutto carente la prova del danno ipoteticamente sofferto a causa dell'inadempimento imputato a CP_1
Difatti, premesso che, in generale, alla parte contraente non inadempiente spetta comunque di dimostrare l'esistenza del danno-conseguenza lamentato in giudizio e dunque la sua riconducibilità all'inadempimento della controparte (v. sul punto Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12760: «in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento fonte del danno di cui si chiede il risarcimento»; Cass. Sez. 3, 13/02/2025, n. 3689: «nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica»; Cass. Sez. 1, 10/10/2007, n. 21140: «in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno»), nel caso di specie l'Impresa attrice avrebbe dovuto fornire prova rigorosa del fatto che il mancato rilascio della documentazione utile a fini SOA abbia diminuito la sua capacità competitiva e precluso l'acquisizione di ulteriori commesse pubbliche (v. Cass. Sez. 1, 04/02/2025, n. 2638: «in tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali»). In assenza di qualsiasi elemento istruttorio utilmente valutabile a riguardo, il tribunale non può che pervenire al rigetto della domanda testé esaminata. 3.4 Da ultimo, la parte attrice ha richiesto condanna al pagamento della somma di € 5.893,66 “a titolo di mancato utile sul corrispettivo dei lavori stralciati di Via del Colosseo”, oltre interessi di mora nella misura di legge, invocando applicazione dell'art. 134 d.lgs. n. 163/2006 (in materia di recesso della Stazione Appaltante). Quanto argomentato al paragrafo §-3.1 agevola l'analisi della domanda.
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Per vero, né il verbale di sopralluogo in data 16 settembre 2013 (all. 14 alla citazione), ove la Direzione dei Lavori dava atto che i lavori di riqualificazione di Via del Colosseo sarebbero rimasti sospesi in attesa di completare le verifiche annunciate nel verbale di sospensione, né il verbale di sopralluogo in data 13 gennaio 2016 (all. 23 alla citazione), ove le parti davano concordemente atto che “i lavori dell'intero appalto .. si considerassero conclusi” (salvo alcune opere di manutenzione relative alla Via di Tor di Nona), atteso che “per l'ambito di piazza del Colosseo” era emersa l'impossibilità di eseguire le lavorazioni previste, né – infine – il verbale di constatazione del 18 marzo 2016 (all. 24 ivi), ove la Stazione Appaltante certificava l'ultimazione dei lavori di via di Tor di Nona, all'esito dello stralcio (di fatto) delle opere relative alla Via del Colosseo, recano qualsivoglia rinuncia dell'Appaltatore al credito per indennizzo previsto dall'art. 134 d.lgs. n. 163/2006, per il quale non occorreva iscrivere riserva, conseguendo ipso iure alla (insindacabile) scelta della Stazione Appaltante, da cui derivante l'estinzione del rapporto («in tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto»: così da Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8517). D'altro canto, e per quanto sopra argomentato, è indubbio che l'Amministrazione sia pervenuta alla determinazione di diminuire (ridurre) l'importo dei lavori per ragioni del tutto diverse da quelle che avrebbero consentito una vera e propria variante, ai sensi dell'art. 132 d.lgs. n. 163/2006 ovvero dell'art. 161 d.P.R. n. 207/2010; tanto vero, che è pacifico e incontroverso che l'Amministrazione non abbia adottato alcuna variante in diminuzione dei lavori affidati alla;
ragione per cui, la vexata quaestio Pt_1 inerente al quinto d'obbligo o meglio, all'obbligo di rispettare le varianti contenute entro 1/5 dell'importo dell'appalto, non ha evidentemente rilevanza, non essendosi in presenza di variante tecnicamente intesa, bensì dell'esercizio del diritto potestativo spettante alla Pubblica Amministrazione committente, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 163/2006. Solo per scrupolo, aggiungesi che, anche volendo fare riferimento alla disciplina delle varianti, comunque non si potrebbe considerare l'art. 12, d.m. n. 145/20006, trattandosi di articolo già abrogato dal d.P.R. n. 207/2010 (art. 358; v. sopra) alla data di stipula del contratto, dunque inapplicabile alla fattispecie;
diversamente, come già detto, ai sensi dell'art. 161 del Regolamento testé citato, comma 12, la TT avrebbe potuto ordinare la variazione (anche in diminuzione) delle opere affidate, «per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice», ossia per ragioni diverse da quelle emergenti nel caso di specie. Resta quindi confermato che l'Amministrazione sia receduta (sia pure parzialmente) dal contratto inter partes nell'esercizio del diritto potestativo conferitole dall'art. 134 d.lgs. n. 163/2006, con il conseguente obbligo di indennizzare l'Appaltatore del mancato utile, preventivamente stimato dalla legge in somma pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti (comma 2). Ciò posto, non avendo sollevato utili contestazioni, in merito al CP_1
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conteggio operato dalla parte attrice (v. pagina 17 della citazione), comunque fondato sulla documentazione in atti (v. all. 8 alla citazione), la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 5.893,66, oltre interessi di mora, che si ritengono dovuti al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 (per quanto già detto), dal giorno dell'intimazione in mora dell'Amministrazione (operata con pec pervenuta il 5 giugno 2018: all. 31 alla citazione introduttiva) al saldo.
§-4. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, e la rilevante differenza tra il quantum disputatum e il decisum comportano la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione le domande svolte, in citazione, dalla
[...]
nei riguardi di e per l'effetto: Parte_1 CP_1
• condanna al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 6.897,90, oltre interessi di mora, al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dal 18 dicembre 2016 al saldo;
• condanna al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 5.893,66, oltre interessi di mora, al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dal 5 giugno 2018 al saldo;
- rigetta, per il resto, le domande della parte attrice;
- dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti. Roma, 8 settembre 2025 Il giudice
Alessandra Imposimato
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 in materia di appalto iure privatorum, l'art. 1164 c.c., dedicato alle fattispecie di onerosità o difficoltà dell'esecuzione, testualmente prevede: «[I] Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. [II]. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso». 5 «
3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione».
9 6 secondo cui: «
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della legge, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'art. 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale».
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile - il tribunale, in persona della dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 36697 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “appalto di opera pubblica”, e vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Po n.45, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Ponzano, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessandra Belletti, per procura a margine della citazione attore e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi D'Ottavi, per procura generale alle liti depositata in atti, e con costui elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente convenuto Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi. 1.1 La parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio ha chiesto al CP_1 tribunale di:
“in via principale: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della protrazione della sospensione dei lavori di Via del Colosseo disposta in data 11 luglio 2013 e non più ripresi, e per l'effetto condannare
[...] al risarcimento dei danni subiti dalla come meglio quantificati nella riserva CP_1 Pt_1 formulata nella corrispondenza citata in narrativa e confermata nei documenti contabili finali (collaudo e conto finale) fatti sottoscrivere alla ma non più riconsegnati, nella misura di € Pt_1
276.282,00 o nella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di relativamente alla CP_1 mancata tempestiva e rituale emissione dei documenti finali contabili e amministrativi della commessa, e segnatamente del conto finale e del certificato di collaudo, e quindi condannare
[...]
a pagare alla la somma di € 6.897,90, o il diverso importo che risulterà di CP_1 Parte_1 giustizia, a titolo di rata di saldo del corrispettivo maturato per i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, oltre interessi di mora nella misura di legge (attualmente 8%) per ritardato pagamento a decorrere dal 17 dicembre 2016 e fino al soddisfo, o nella diversa misura e decorrenza ritenuta di giustizia;
3) condannare a corrispondere alla l'importo di € 53.000,00 o CP_1 Parte_1 quello diverso ritenuto di giustizia, anche con determinazione in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata emissione della certificazione dei lavori eseguiti,
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oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare a pagare alla la somma di € 5.893, a titolo di CP_1 Parte_1 mancato utile sul corrispettivo dei lavori stralciati di Via del Colosseo, oltre interessi di mora nella misura e con la decorrenza di cui al precedente punto 2 delle conclusioni, o nella diversa misura e decorrenza ritenuta di giustizia”. A motivo di tali domande, ha esposto che:
- con contratto in data 29 settembre 2011, rep. 12291, riceveva in affidamento l'appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di “Riqualificazione degli ambiti di Tor di Nona e Via del Colosseo”, per il corrispettivo di € 437.769,59, già al netto del ribasso di gara, da realizzare nel termine di 365 giorni, di cui 60 per la redazione del progetto esecutivo e 305 per l'esecuzione, questi ultimi decorrenti dalla data di effettiva consegna all'esito dell'approvazione del progetto esecutivo;
- a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo con Determinazione Dirigenziale n. 160 del 14 marzo 2012, con verbale in data 26 marzo 2012 aveva luogo la consegna dei lavori, che quindi avrebbero dovuto essere ultimati entro 305 gg. naturali e consecutivi, ossia entro il 18 gennaio 2013;
- a causa delle problematiche emerse in sede esecutiva, dovute alle modalità di gestione del cantiere per preservare la viabilità, nelle zone interessate, nonché alla modifica dei materiali da impiegare per la pavimentazione, quindi ai maggiori oneri dovuti alla scoperta di sottoservizi precedentemente non segnalati ovvero a alle variazioni disposte dalla committenza, l'esponente iscriveva riserva sul SAL n. 1, e chiedeva proroga del termine di ultimazione, oltre all'approvazione di una perizia di variante che recepisse tutte le modifiche intervenute;
- ulteriori criticità si palesavano a motivo della sospensione parziale di alcuni fronti di lavoro, in attesa della predisposizione ed approvazione della perizia di variante;
- in data 14 febbraio 2013 l'esponente sottoscriveva lo schema di atto di sottomissione relativo ai lavori aggiuntivi previsti nella perizia di variante predisposta dalla D.L., successivamente approvata con Determina Dirigenziale n. 477 del 26 marzo 2013, rinunciando alle riserve precedentemente iscritte;
- in prossimità dell'ultimazione dei lavori inerenti all'ambito di Tor di Nona, cui avrebbe dovuto seguire l'avvio dei lavori riguardanti la Via del Colosseo, con verbale del 11 luglio 2013 disponeva la sospensione di questi ultimi lavori, dovendo CP_1 verificarne la compatibilità con il progetto di pedonalizzazione della Via dei Fori Imperiali recentemente approvato in sede di Conferenza di Servizi, in vista delle modifiche del complessivo assetto viario dell'area circostante al Colosseo, allora all'esame dell'ente locale;
- con nota in data 16 settembre 2013 l'esponente comunicava l'ultimazione di tutti lavori ricevuti in appalto, eccezion fatta che per quelli relativi alla Via del Colosseo, ancora totalmente sospesi in attesa delle verifiche di compatibilità con il nuovo assetto viario previsto per Via dei Fori Imperiali;
seguiva verbale di ultimazione sempre in data 16 settembre 2013, ove la Direzione dei Lavori constatava il completamento dei lavori affidati, salvo modeste lavorazioni di finitura o compensative da completare entro 30 giorni, effettivamente dichiarate concluse con verbale del 30 ottobre 2013;
- perdurando la sospensione dei lavori inerenti alla Via del Colosseo, l'esponente, con nota del 22 luglio 2014, da un lato diffidava al risarcimento del danno, CP_1 quantificato nella somma di € 306,98/die a decorrere dal 30 settembre 2013 (data entro cui, secondo ordinaria diligenza, avrebbero dovuto essere concluse le verifiche di compatibilità avviate nel luglio precedente) e dall'altro formulava istanza di recesso
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parziale dal contratto, ai sensi dell'art. 24 d.m. 145/2000;
- l'istanza di recesso non veniva accolta da che anzi commissionava CP_1 ulteriori rilievi e misurazioni per verificare la compatibilità di alcune porzioni dei lavori di riqualificazione dell'area del Colosseo con il nuovo progetto viario riguardante la zona;
- protraendosi l'incertezza sulla futura ripresa dei lavori sospesi, con nota del 24 agosto 2015 l'esponente reiterava l'istanza di recesso;
ancora una volta questa veniva respinta, salvo che, con verbale di sopralluogo del 13 gennaio 2016, le parti constatavano la necessità di chiudere la commessa, e con atto del 18 marzo 2016
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certificava la completa ultimazione di tutti i lavori affidati all'esponente, a CP_1 seguito del definitivo stralcio di quelli inerenti alla Via del Colosseo;
- nonostante l'omessa emissione del conto finale dei lavori, ricevuto solo in bozza, l'esponente veniva invitata a sottoscrivere il certificato di collaudo tecnico- amministrativo dell'opera; il documento, così sottoscritto, veniva consegnato alla TT e non più restituito;
in questa sede l'esponente reiterava la richiesta di risarcimento del danno imputato alla illegittima protrazione della sospensione dei lavori inerenti alla Via del Colosseo, quantificandone l'importo nella somma di € 276.282,00 (calcolata moltiplicando € 306,98 per il numero dei giorni intercorsi tra la data del 30 settembre 2013 e la data del 18 marzo 2016);
- da ultimo, l'esponente veniva invitata a rilasciare la polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo, quantificata, nella bozza di conto finale, nella somma di € 6.897,90, pari alla sommatoria di tutte le ritenute di garanzia operate in sede di pagamento degli acconti, maggiorata di una somma dovuta a rimborso di anticipazioni affrontate dalla esponente per conto della committenza. Ancora, la parte attrice ha rappresentato che, nonostante le successive diffide rimesse alla committenza, non avesse ancora mai rilasciato né il conto finale dei CP_1 lavori, né i documenti certificativi della regolare ultimazione dei lavori, con conseguente danno curriculare a carico dell'esponente. In diritto, la parte attrice ha sostenuto:
- che la sospensione dei lavori inerenti alla Via del Colosseo, sebbene legittimamente disposta, si fosse illegittimamente protratta, sì da aver maturato un credito risarcitorio quantificabile, anche ai sensi del comb. disp. artt. 24 e 25 d.m. n. 145/2000, nella somma di € 306,98/die, da moltiplicare per 900 giorni, intercorsi tra la data del 30 settembre 2013 e quella di ultimazione dei lavori effettivamente eseguiti nell'ambito di Tor di Nona (18 marzo 2016), per il complessivo avere di € 276.282,00;
- di avere comunque diritto al pagamento della rata di saldo, quantificata nella bozza di conto finale nell'importo di € 6.897,90, oltre interessi di mora dal 17 dicembre 2016 (90mo giorno alla scadenza del termine per l'emissione del certificato di collaudo) al saldo, ai sensi del combinato disposto art. 141 d.lgs. n. 163/2006 e art. 29, comma 2. d.m. n. 145/2000;
- di avere sofferto un danno curriculare per effetto della mancata emissione delle certificazioni ai fini della qualificazione SOA, monetariamente quantificabile in somma pari al 10% dell'importo dei lavori contabilizzati e non certificati, ossia nella somma di € 53.000,00;
- di avere comunque diritto a percepire l'indennizzo dovuto dalla TT ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 163/2006, a seguito del recesso parziale dal contratto e dello stralcio dei lavori di Via del Colosseo, e pari al 10% della differenza tra l'importo dei lavori affidati e l'importo dei lavori contabilizzati (ed eseguiti), quindi alla somma di €
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5.893,66. Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo favore delle spese della lite. 1.2 Attivato il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in CP_1 giudizio ed ha eccepito che: (a) la controparte aveva sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori di Via Pt_1 del Colosseo (in data 11 luglio 2013) precisando testualmente “di non avere alcuna eccezione da formulare e di accettare la sospensione parziale dei lavori senza alcuna riserva”; (b) sempre la , ad onta della rinuncia a formulare riserve consacrata nel verbale Pt_1 di sospensione dei lavori, con le istanze di recesso del 22 luglio 2014 e del 24 agosto 2015 aveva irritualmente richiesto il risarcimento del danno a suo giudizio sofferto per effetto della sospensione;
(c) successivamente, l'appaltatrice aveva sottoscritto il verbale di sopralluogo e constatazione in data 16 gennaio 2016, ove entrambe le parti avevano dato atto dell'impossibilità di eseguire i lavori rimasti sospesi, per la loro incompatibilità con il nuovo assetto viario prefigurato per la zona circostante il Colosseo;
(d) nello stesso verbale la stessa attrice aveva ribadito la propria volontà di sciogliersi dal contratto, per la parte in cui rimasto ineseguito, sì che i contraenti avevano concordemente dichiarato che tutti i lavori (non stralciati) fossero ultimati;
(e) tutte le pretese pecuniarie avanzate dall'attrice non fossero state precedute da alcuna riserva, ritualmente e tempestivamente iscritta vuoi sui verbali predisposti nel contraddittorio delle parti, vuoi sul Registro di Contabilità, vuoi in sede di conto finale dei lavori, sì da doversi predicare la decadenza da ogni credito indennitario/risarcitorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163/2006); (f) nulla fosse dovuto per effetto del definitivo stralcio dei lavori di riqualificazione dell'area del Colosseo, essendo questi inferiori al quinto d'obbligo, ed essendo consacrato, nel verbale di sopralluogo e constatazione del 13 gennaio 2016, che l'appaltatore non avesse neppure avviato la cantierizzazione dell'area, né allestito alcun mezzo o risorsa per il loro avvio. Tanto premesso, ha allegato di avere recentemente provveduto alla CP_1 sostituzione del collaudatore dei lavori precedentemente nominato, e che solamente nell'ottobre 2020 la avesse fatto richiesta delle certificazioni necessarie ad Pt_1 ottenere la qualificazione SOA. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle istanze dell'attrice, con favore delle spese del giudizio. 1.3 Assegnati i termini consecutivi per memorie di appendice scritta all'udienza di trattazione (art. 183 comma 6 c.p.c.) la parte attrice ha controdedotto che: (a) l'art. 240- bis d.lgs. n. 163/2006, in quanto introdotto con d.l. n. 70/2011, non fosse applicabile al contratto inter partes; (b) la Committente non potesse giovarsi della facoltà di ridurre i lavori entro il quinto d'obbligo, avendo stralciato i lavori di Via del Colosseo quando tutti i restanti lavori erano stati eseguiti, sì da rendersi inapplicabile l'art. 12 d.m. n. 145/2000; (c) la TT si fosse opposta al recesso comunicato dall'Appaltatore, avendo disposto, in data successiva, ulteriori lavorazioni incompatibili con il sopravvenuto scioglimento del contratto;
(d) non sussistesse alcuna decadenza dalla facoltà di chiedere indennizzo o risarcimento per effetto della sospensione dei lavori di Via del Colosseo, trattandosi di sospensione in origine legittima ma illegittimamente protratta sine die, e in assenza di un verbale di ripresa dei lavori ove iscrivere riserva,
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ovvero di registri di contabilità ove annotati i lavori in questione. Respinta (da parte dell'attrice) la proposta conciliativa formulata dal tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 185-bis c.p.c., la causa è stata istruita mediante la documentazione offerta dalle parti, e l'assunzione della prova testimoniale articolata dalla;
all'esito è pervenuta all'udienza del 23 aprile 2025, ed è stata trattenuta in Pt_1 decisione, previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e di replica.
§-2. questioni pregiudiziali. 2.1 Per ragioni di chiarezza espositiva e tenuto conto delle questioni controverse, è opportuna qualche notazione in merito alla normativa applicabile al contratto (di progettazione ed esecuzione) che è titolo del contendere. Esso (all. 1 alla citazione introduttiva) veniva stipulato, in forma amministrativa, con atto rep. 12291 del 29 settembre 2011, a seguito dell'aggiudicazione disposta, in favore della con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 20 luglio 2011 (v. pag. 3 Parte_1 del contratto), in esito alla procedura aperta indetta con Bando Pubblico del 22 dicembre
2010 (v. depositato in data 18 febbraio 2021). Ferma l'applicazione, alla procedura (di evidenza pubblica) di selezione dell'operatore economico, della normativa indicata nel bando, per quanto concerne gli aspetti esecutivi, di contabilità e collaudo che sono motivo del contendere, il contratto inter partes deve dirsi regolato (oltreché dal d.lgs. n. 163/2006) dal d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. n. 163/2006), entrato in vigore in data 8 giugno
20111: ciò va detto alla luce dell'art. 357, comma 6 del medesimo Regolamento2 e perché, d'altronde, tale fonte normativa risulta esplicitamente richiamata dal contratto inter partes, all'art. 10 (ove risulta anche uno specifico rinvio alle norme transitorie e di abrogazione di cui agli artt. 357 e 358 del Regolamento). Residualmente, il contratto risulta regolato dal d.m. n. 145/2000 (Capitolato Generale delle OO.PP.), nelle parti non abrogate dal ridetto Regolamento di esecuzione3. 2.2 Alla luce di tali norme vanno quindi partitamente scrutinate le domande di condanna formulate in citazione sulla scorta di distinti fatti (costitutivi), implicando ciascuna di esse la disamina di questioni non sovrapponibili.
§-3. merito della lite. 3.1 Come illustrato nel paragrafo dedicato ai fatti controversi, la parte attrice ha innanzitutto chiesto la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
276.282,00, pretesa a titolo di risarcimento dei danni sofferti a seguito della illegittima protrazione della sospensione dei lavori di riqualificazione di Via del Colosseo, disposta con verbale del 18 luglio 2013 (all. 12 alla citazione introduttiva, nonché all. 3 alla relazione esibita quale unico documento da a corredo della comparsa di CP_1 costituzione in giudizio). La domanda è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
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Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 359 del medesimo d.P.R., pubblicato in Gazz. Uff. del 10 dicembre, n. 288. 2 così la norma transitoria di cui all'art. 357, comma 6 d.P.R. n. 207/2010: «6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554». 3 ai sensi dell'art. 358, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 207/2010, dall'entrata in vigore del Regolamento, sarebbero stati abrogati « … e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145».
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Come detto, la riceveva in appalto la progettazione ed esecuzione dei lavori di Pt_1 riqualificazione “degli Ambiti di Tor di Nona e di Via del Colosseo”. In data 13 luglio 2013 la TT, dando atto che l'Appaltatore stesse
“terminando le lavorazioni” inerenti all'ambito di Tor di Nona e che non avesse ancora iniziato i lavori in via del Colosseo, disponeva la sospensione di questi ultimi a motivo delle determinazioni assunte, in data 8 luglio 2013, dalla conferenza di servizi indetta per “il progetto di pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali”, che aveva “proposto un nuovo disegno dello schema di circolazione intorno all'area del Colosseo”, sì da dover verificare la perdurante fattibilità delle opere affidate all'appaltatore e la possibilità della loro
“integrazione con le altre discipline che l'Amministrazione intenderà adottare nell'area” (così testualmente la premessa del verbale di sospensione). Coerentemente con tale premessa, la Direzione dei Lavori disponeva la sospensione delle “opere relative ai lavori previsti su Via del Colosseo, al fine di verificarne la compatibilità e la possibilità di integrazione con le altre discipline che l'Amministrazione intenderà adottare nell'area interessata dal progetto di pedonalizzazione di Via dei Fori Imperiali”. Il verbale in questione veniva sottoscritto dal rappresentante dell'Appaltatore, con la specifica “di non avere alcuna eccezione da formulare e di accettare la sospensione parziale dei lavori senza riserva alcuna”. Tanto basta a ritenere l'Appaltatore decaduto dalla pretesa ora in esame, palesandosi ictu oculi la illegittimità della sospensione dei lavori, sì come in origine disposta da
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, per ragioni estranee a quelle tassativamente indicate dalla legge ai fini di che CP_1 trattasi. Difatti, a termini dell'art. 158 d.P.R. n. 207/2010, la sospensione avrebbe potuto essere disposta in presenza di «circostanze speciali» idonee ad impedire in via temporanea che i lavori procedessero utilmente a regola d'arte (comma 1), ovvero in presenza di «ragioni di pubblico interesse o necessità» (comma 2). Tuttavia, sì come esplicitato dall'art. 159 del Regolamento, per circostanze speciali, idonee a legittimare la sospensione dei lavori, avrebbero dovuto intendersi le «avverse condizioni climatiche», le cause «di forza maggiore» (comma 1), ovvero le altre circostanze consistenti nella «necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice», ovvero «nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice», legittimandosi in tale ultimo caso la sospensione solo se dipendente «da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto». In sintesi, la sospensione dei lavori avrebbe potuto essere legittimamente disposta in presenza di condizioni climatiche avverse o di cause di forza maggiore, chiaramente estranee al caso di specie e neppure evocate nel verbale di sospensione, ovvero per ragioni di pubblico interesse o necessità, che non risultano parimenti richiamate nel verbale e che comunque non è possibile ravvisare in concreto, trattandosi all'evidenza, nel caso in disamina, di sopravvenienze riconducibili alle scelte e alla libera determinazione dell'Amministrazione-Stazione Appaltante, titolare dei poteri di regolazione della mobilità sul territorio urbano, dovendosi in particolare valutare la persistente fattibilità dell'opera alla luce «delle discipline» che la stessa Stazione Appaltante (Amministrazione capitolina) avrebbe (in futuro) ritenuto di adottare nell'ambito del progetto di pedonalizzazione di Via dei Fori Imperiali, allora in fase istruttoria. In tal senso giova citare la unanime giurisprudenza di legittimità, che il tribunale
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pienamente condivide, secondo cui «le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio» (in tali termini Cass. Sez. 1, 12/10/2018, n. 25554; conf. Cass. Sez. 1, 05/06/2014, n. 12698; Cass. Sez. 1, 24/11/2017, n. 28160: «in tema di appalto di opere pubbliche, "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 1063 del 1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori, devono consistere in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della stessa P.A.»; Cass. Sez. 6, 25/10/2012, n. 18239; nello stesso senso Cass. Sez. 1, 26/04/2023, n. 10967: «la sospensione prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - in caso di forza maggiore o per altre "ragioni di pubblico interesse o necessità" - non è invocabile quando la stazione appaltante, tenuta ad assicurare la possibilità giuridica dell'opera, sia consapevole di preesistenti impedimenti alla sua realizzazione e della necessità di acquisire autorizzazioni dagli enti titolari di infrastrutture interferenti con l'opera, a nulla rilevando la circostanza che l'appaltatore conoscesse o potesse conoscere la loro mancanza e non abbia a sua volta segnalato al committente la necessità di sollecitarne il rilascio»). Alternativamente, come già detto, la sospensione avrebbe potuto essere legittimamente disposta per la necessità di adottare una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 d.lgs. n. 163/2006, ma (a) anche tale necessità non è indicata nel verbale di sospensione (ove anzi è fatto riferimento ad una perizia di variante già predisposta e successivamente approvata); (b) la scelta dell'Amministrazione capitolina di pedonalizzare Via dei Fori Imperiali, quale prefigurata nel verbale a giustifica della sospensione, non è ascrivibile a nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 132 d.lgs. n. 163/2006, non trattandosi di adeguare il progetto a «sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari» (art. 132, comma 1, lett. a), né ricorrendo «cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o … l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
[potessero] determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti» (art. 132, comma 1, lett. b), né – ancora – occorrendo uno dei «casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile»4 (art. 132, comma 1, lett. c), e non trattandosi, infine, di correggere il progetto esecutivo da eventuali «errori o .. omissioni» idonee a pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 132, comma 1, lett. e).
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Ad ogni modo, che nessuna perizia di variante sia stata successivamente adottata dall'Amministrazione è fatto pacifico ed incontroverso in giudizio, comunque attestato dall'epilogo della vicenda, che vedeva concludersi l'esecuzione dei lavori con lo “stralcio” definitivo delle lavorazioni inizialmente sospese (v. il verbale di constatazione dei lavori ultimati, all. 24 alla citazione). Appurato che la sospensione sia stata disposta per esigenze della stessa Stazione Appaltante, e che quindi fosse fin dall'origine illegittima, per quanto finalizzata a conformare l'esecuzione dell'appalto alle scelte della stessa Amministrazione, quindi per ragioni del tutto estranee ai casi tassativamente previsti dalla legge (v. l'art. 160 d.P.R. n. 207/2010), spettava all'Appaltatore iscrivere apposita riserva nello stesso verbale di sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 158, comma 8, d.P.R. n. 207/2010, secondo cui «Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'art. 190». Ad ogni modo, è noto che «in tema di appalto di opera pubblica, e con riguardo al pregiudizio derivante all'appaltatore dalla sospensione dei relativi lavori, l'Onere dell'appaltatore medesimo di formulare tempestiva riserva in ordine a maggiori pretese connesse a tale sospensione sussiste anche nel caso di illegittimità della sospensione stessa per dolo o colpa dell'amministrazione appaltante, atteso che, pure in siffatta ipotesi, si verte in materia di fatti o comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera, nel senso che si inseriscono in un momento preciso della cronologia dei lavori, condizionandone tempi, modalità e spese” (Cass. Sez. 1, 17/03/1982, n. 1726; conf. Cass. Sez. 1, 15/12/1982, n. 6911; Cass. Sez. 1, 13/03/1989, n. 1255). Con specifico riferimento alla materia controversa, è principio condiviso quello secondo cui
“l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che,ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato” (così Cass. Sez. 1, 23/03/2017, n. 7479; conf. Cass. Sez. 1, 04/01/2022, n. 113: «In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso
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l'appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori»). Laddove (per dirla con Cass. Sez. 1, 27/10/2016, n. 21734) “..l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrivere a verbale la riserva, poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Pertanto, laddove la sospensione sia illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, dovendo poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità al momento della sua sottoscrizione e ripetendo, quindi, la riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato” (conf. Cass. Sez. 1, 10/08/2007, n. 17630; Cass. Sez. 1, 23/09/2003, n. 14110). Constatato che abbia sospeso i lavori per motivi estranei a quelli CP_1 previsti dalla legge, e che l'Appaltatore non abbia iscritto riserva sul verbale di sospensione, esplicitamente rinunciando a sollevare contestazioni in merito, non ha conseguentemente rilievo che, nei successivi 80-90 giorni dalla sospensione, l'istruttoria prefigurata in sede di sospensione – ossia la verifica di compatibilità del progetto e dell'opera con la nuova disciplina del traffico e della mobilità preconizzata nel medesimo verbale – non veniva portata a compimento, trattandosi all'evidenza di circostanza di per sé inidonea a conferire legittimità alla sospensione ab origine illegittima (né quindi a restituire l'appaltatore in termini per l'iscrizione postuma della riserva). È del pari irrilevante la circostanza che, in costanza di sospensione, l'Appaltatore, tornando sui propri passi abbia comunicato alla TT istanza di scioglimento dal contratto: la facoltà di diffidare la Stazione Appaltante alla ripresa dei lavori, onde far valere tutte le pretese risarcitorie correlate al fermo del cantiere, è riferita all'ipotesi, estranea al caso di che trattasi, di sospensione legittimamente disposta, ma illegittimamente protratta, come fatto palese dal tenore testuale dell'art. 159, comma 3, d.P.R. n. 207/20105 (e, analogamente, dal tenore del previgente art. 24 d.m. n. 145/2000). Identicamente a dirsi per la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto ai sensi dell'abrogato art. 30 d.P.R. n. 1063/1962 (Capitolato OO.PP. previgente al d.m. n. 145/2000), consentita nel caso di sospensione legittimamente disposta e protratta, chiaramente non ricorrente nella fattispecie (v. in tal senso Cass. Sez. 1, 14/06/2018, n. 15700). Donde la decadenza dal diritto di credito vantato in giudizio dall'Impresa attrice, e correlato al danno asseritamente sofferto, in termini di spese generali improduttive, di mancato utile, di ritardata formazione dell'utile e di maggiori costi per la protrazione delle garanzie contrattuali (v. pagine 11 e 15 della citazione), a causa del protrarsi della sospensione. 3.2 In secondo luogo l'attrice ha richiesto il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto inter partes, sì come quantificato dalla stessa Stazione Appaltante nel conto finale inviato all'Appaltatore per la sottoscrizione (all. 28 alla citazione), per i lavori di riqualificazione dell'ambito di Tor di Nona, senza considerare i lavori (sospesi e poi definitivamente stralciati) inerenti alla riqualificazione di Via del Colosseo. 10
In merito, è quasi superfluo ricordare che, avendo l'attrice agito per l'adempimento del contratto, le spettava (ex comb. disp. artt. 1453, 2697 c.c.) dimostrare il titolo e la scadenza dell'obbligazione; per contro spettava a di eccepire e dimostrare eventuali CP_1 fatti impeditivi, modificativi o estintivi, idonei a precludere l'accoglimento della domanda. Orbene, mentre la parte attrice ha soddisfatto, per questo tema del contendere, gli oneri di prova a suo carico, non ha svolto difese giuridicamente valide né CP_1 idonee ad impedire l'accoglimento della domanda;
donde la pronuncia in dispositivo. Infatti:
- l'attrice ha documentato il titolo dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo di appalto esibendo in giudizio il contratto concluso inter partes (all. 1);
- è parimenti documentata la scadenza dell'obbligazione di pagamento della somma di
€ 6.897,90, grazie al verbale di ultimazione dei lavori in atti (all. 24 alla citazione) e al conto finale dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante (all. 28 ivi), che fornisce adeguata fonte di prova ancorché non firmato dalla TT (per ragioni che la stessa convenuta non ha inteso esplicitare, e che quindi non risultano imputabili all'Appaltatore); da tali documenti risulta il credito di € 2.654,02 (per ritenute di garanzia precedentemente operate in sede di pagamento degli acconti), che peraltro non è minimamente contestato dall'odierna convenuta;
d'altronde, come detto,
[...]
non ha neppure contestato la debenza dell'ulteriore somma di € 3.660,00, CP_1 dovuta a titolo di rimborso di spese anticipate dall'Appaltatore e portate in fattura (all. 30 alla citazione). Tanto premesso, tale credito avrebbe dovuto essere assolto “non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio” (art.141 comma 9, d. lgs. n. 163/2006; v. anche gli artt. 141 e 143 d.P.R. n. 207/2010), che a sua volta avrebbe dovuto essere emesso “non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori” (art. 141, comma 1, d.lgs. n. 163/2006). Poiché i lavori venivano consensualmente dichiarati ultimati in data 18 marzo 2016 (come da verbale all. 24 al fascicolo ), il collaudo sarebbe dovuto sopravvenire Pt_1 entro il 18 settembre 2016, quindi il pagamento del saldo avrebbe dovuto essere operato entro il 17 dicembre 2016 (non emergendo alcuna ragione, se non dovuta a lungaggini burocratiche imputabili alla stessa Amministrazione appaltante, per l'omessa adozione del collaudo e per il pagamento del saldo). Ciò posto, in assenza di valide ragioni giustificative dell'omesso pagamento del saldo, va condannata al pagamento della somma di € 6.897,90, oltre interessi CP_1 di mora dal 18 dicembre 2016 al saldo, con la specifica che il tribunale ritiene dovuti interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, per la diretta applicabilità delle puntuali disposizioni della Direttiva n. 2000/35/CE a tutti i contratti di appalto stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore. A tal proposito, va accreditato che il testo di legge recettivo della direttiva in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d. lgs. n. 231/2002) fosse applicabile, sin dalla sua entrata in vigore, anche ai contratti di appalto di opera pubblica o di lavori pubblici, ed ancor prima delle modifiche apportate con d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, non ostando d'altronde, all'applicazione delle puntuali disposizioni della stessa Direttiva CE 2000/35 (anche per quanto concerne il saggio degli interessi di mora, già individuato dalla fonte unionale), le diverse previsioni della norma interna tempo per tempo vigente, da eventualmente non applicare ove in contrasto con la norma sovraordinata di fonte unionale (v. in tema di applicabilità della
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Direttiva CE 2000/35 anche agli appalti di opera pubblica, Corte di Giustizia UE - Sez. IX, del 18 novembre 2020, n. 299, nonché: Consiglio di Stato n. 3830 del 06/06/2019; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 2019, 5734; Cass. Sez. 2, 10/08/2023, n. 24390; Cass. Sez. 2, 24/01/2025, n. 1747; Cons. di Stato, V, 1° aprile 2010, n. 1885; Cons. di Stato, IV, 2 febbraio 2010, n. 469; Cons. di Stato sez. V, 28/09/2007, n.4996; Cons. di Stato sez. V, 12/04/2005, n.1638). 3.3 La parte attrice ha quindi richiesto la condanna di al pagamento CP_1 della somma di € 53.000,00, a titolo di risarcimento del danno curriculare asseritamente sofferto a causa dell'omesso rilascio delle certificazioni utili ai fini di ottenimento della qualificazione SOA, per la partecipazione a future procedure di affidamento di pubblici contratti. Tale domanda va respinta, per quanto del tutto carente la prova del danno ipoteticamente sofferto a causa dell'inadempimento imputato a CP_1
Difatti, premesso che, in generale, alla parte contraente non inadempiente spetta comunque di dimostrare l'esistenza del danno-conseguenza lamentato in giudizio e dunque la sua riconducibilità all'inadempimento della controparte (v. sul punto Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12760: «in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento fonte del danno di cui si chiede il risarcimento»; Cass. Sez. 3, 13/02/2025, n. 3689: «nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica»; Cass. Sez. 1, 10/10/2007, n. 21140: «in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno»), nel caso di specie l'Impresa attrice avrebbe dovuto fornire prova rigorosa del fatto che il mancato rilascio della documentazione utile a fini SOA abbia diminuito la sua capacità competitiva e precluso l'acquisizione di ulteriori commesse pubbliche (v. Cass. Sez. 1, 04/02/2025, n. 2638: «in tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali»). In assenza di qualsiasi elemento istruttorio utilmente valutabile a riguardo, il tribunale non può che pervenire al rigetto della domanda testé esaminata. 3.4 Da ultimo, la parte attrice ha richiesto condanna al pagamento della somma di € 5.893,66 “a titolo di mancato utile sul corrispettivo dei lavori stralciati di Via del Colosseo”, oltre interessi di mora nella misura di legge, invocando applicazione dell'art. 134 d.lgs. n. 163/2006 (in materia di recesso della Stazione Appaltante). Quanto argomentato al paragrafo §-3.1 agevola l'analisi della domanda.
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Per vero, né il verbale di sopralluogo in data 16 settembre 2013 (all. 14 alla citazione), ove la Direzione dei Lavori dava atto che i lavori di riqualificazione di Via del Colosseo sarebbero rimasti sospesi in attesa di completare le verifiche annunciate nel verbale di sospensione, né il verbale di sopralluogo in data 13 gennaio 2016 (all. 23 alla citazione), ove le parti davano concordemente atto che “i lavori dell'intero appalto .. si considerassero conclusi” (salvo alcune opere di manutenzione relative alla Via di Tor di Nona), atteso che “per l'ambito di piazza del Colosseo” era emersa l'impossibilità di eseguire le lavorazioni previste, né – infine – il verbale di constatazione del 18 marzo 2016 (all. 24 ivi), ove la Stazione Appaltante certificava l'ultimazione dei lavori di via di Tor di Nona, all'esito dello stralcio (di fatto) delle opere relative alla Via del Colosseo, recano qualsivoglia rinuncia dell'Appaltatore al credito per indennizzo previsto dall'art. 134 d.lgs. n. 163/2006, per il quale non occorreva iscrivere riserva, conseguendo ipso iure alla (insindacabile) scelta della Stazione Appaltante, da cui derivante l'estinzione del rapporto («in tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto»: così da Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8517). D'altro canto, e per quanto sopra argomentato, è indubbio che l'Amministrazione sia pervenuta alla determinazione di diminuire (ridurre) l'importo dei lavori per ragioni del tutto diverse da quelle che avrebbero consentito una vera e propria variante, ai sensi dell'art. 132 d.lgs. n. 163/2006 ovvero dell'art. 161 d.P.R. n. 207/2010; tanto vero, che è pacifico e incontroverso che l'Amministrazione non abbia adottato alcuna variante in diminuzione dei lavori affidati alla;
ragione per cui, la vexata quaestio Pt_1 inerente al quinto d'obbligo o meglio, all'obbligo di rispettare le varianti contenute entro 1/5 dell'importo dell'appalto, non ha evidentemente rilevanza, non essendosi in presenza di variante tecnicamente intesa, bensì dell'esercizio del diritto potestativo spettante alla Pubblica Amministrazione committente, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 163/2006. Solo per scrupolo, aggiungesi che, anche volendo fare riferimento alla disciplina delle varianti, comunque non si potrebbe considerare l'art. 12, d.m. n. 145/20006, trattandosi di articolo già abrogato dal d.P.R. n. 207/2010 (art. 358; v. sopra) alla data di stipula del contratto, dunque inapplicabile alla fattispecie;
diversamente, come già detto, ai sensi dell'art. 161 del Regolamento testé citato, comma 12, la TT avrebbe potuto ordinare la variazione (anche in diminuzione) delle opere affidate, «per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice», ossia per ragioni diverse da quelle emergenti nel caso di specie. Resta quindi confermato che l'Amministrazione sia receduta (sia pure parzialmente) dal contratto inter partes nell'esercizio del diritto potestativo conferitole dall'art. 134 d.lgs. n. 163/2006, con il conseguente obbligo di indennizzare l'Appaltatore del mancato utile, preventivamente stimato dalla legge in somma pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti (comma 2). Ciò posto, non avendo sollevato utili contestazioni, in merito al CP_1
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conteggio operato dalla parte attrice (v. pagina 17 della citazione), comunque fondato sulla documentazione in atti (v. all. 8 alla citazione), la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 5.893,66, oltre interessi di mora, che si ritengono dovuti al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 (per quanto già detto), dal giorno dell'intimazione in mora dell'Amministrazione (operata con pec pervenuta il 5 giugno 2018: all. 31 alla citazione introduttiva) al saldo.
§-4. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, e la rilevante differenza tra il quantum disputatum e il decisum comportano la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione le domande svolte, in citazione, dalla
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nei riguardi di e per l'effetto: Parte_1 CP_1
• condanna al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 6.897,90, oltre interessi di mora, al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dal 18 dicembre 2016 al saldo;
• condanna al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 5.893,66, oltre interessi di mora, al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dal 5 giugno 2018 al saldo;
- rigetta, per il resto, le domande della parte attrice;
- dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti. Roma, 8 settembre 2025 Il giudice
Alessandra Imposimato
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 in materia di appalto iure privatorum, l'art. 1164 c.c., dedicato alle fattispecie di onerosità o difficoltà dell'esecuzione, testualmente prevede: «[I] Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. [II]. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso». 5 «
3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione».
9 6 secondo cui: «
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della legge, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'art. 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale».