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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 986/2024
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 986/2024
All'udienza del 20/05/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Pivano e per parte convenuta nessuno compare.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Pivano discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti rilevando come l'istruttoria orale abbia confermato le deduzioni della ricorrente.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 986/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- PARTE RICORRENTE -
contro
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale LO MA Controparte_1
DI AL SS EL, c.f. , C.F._2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: mancato pagamento – lavoro straordinario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di , nella sua Parte_1 Controparte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale Look Mania di LL AR GE, dal 4 agosto
2021 al 16 aprile 2022 svolgendo le mansioni di parrucchiera, inquadrata nel 3° livello del CCNL
Parrucchieri e Barbieri, presso il negozio in Settimo Torinese, via Torino n. 44.
Ha dedotto di aver lavorato per tutto il corso del rapporto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00 ma di essere stata retribuita sulla base dell'orario contrattualizzato che sino al 6 agosto 2021 era un part- time di venti ore settimanali e successivamente un orario a tempo pieno. Ha, inoltre, allegato di non aver più percepito la retribuzione a decorrere dal mese di gennaio 2022, motivo per il quale il giorno 15 aprile 2022 ha rassegnato le dimissioni per giusta causa. Ha, quindi, chiesto che il giudice accertasse che sin dal momento dell'assunzione ella aveva osservato un orario dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato e che conseguentemente condannasse il datore di lavoro a pagare le differenze retributive dovute in ragione dell'effettiva quantità di lavoro prestato, nonché le retribuzioni non
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 986/2024
pagate per i mesi da gennaio ad aprile 2022, il TFR, le competenze di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso per complessivi € 11.824,37.
GE LL AR, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La ricorrente rivendica: a) le retribuzioni ordinarie per i mesi da gennaio 2022 ad aprile 2022; b) le differenze retributive conseguenti al maggior orario osservato;
b) il TFR e le competenze di fine rapporto;
c) l'indennità sostitutiva del preavviso.
La sussistenza del rapporto di lavoro è provata documentalmente (cfr. buste paga, contratto di assunzione, trasformazione a tempo pieno e dimissioni). Inoltre la ricorrente ha allegato il mancato pagamento della retribuzione a decorrere dal mese di gennaio 2022. Pertanto, provata la fonte del credito e allegato l'inadempimento del debitore, sarebbe stato onere del datore di lavoro provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione. Tuttavia, non costituendosi in giudizio, il signor si è precluso la possibilità di assolvere il suddetto onere probatorio;
ne consegue CP_1 che lo stesso deve essere condannato a pagare le retribuzioni maturate e non corrisposte a decorrere dal mese di gennaio 2022.
Il mancato pagamento delle retribuzioni per quattro mesi integra poi la giusta causa di recesso da parte della lavoratrice;
ne discende che è dovuta anche l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 2119.
Infine sono dovuti il TFR e le competenze di fine di rapporto atteso che è stata provata documentalmente, tramite la produzione del modulo di dimissioni, l'avveramento della condizione di esigibilità di detti emolumenti.
Quanto alle differenze retributive maturate in ragione del maggior orario osservato, incombe sulla ricorrente l'onere della prova di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
All'esito dell'istruttoria esperita detto onere probatorio può dirsi assolto.
Hanno, infatti, confermato l'orario di lavoro i testi e Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente compagno e madre della ricorrente, e direttamente informati degli orari lavorativi in quanto la madre guadava i nipoti quando entrambi i genitori erano impegnati al lavoro e, inoltre frequentava il negozio in cui lavorava la figlia, e il compagno andava a trovare la ricorrente sul luogo di lavoro. Nonostante i rapporti di familiarità con la ricorrente, le loro dichiarazioni risultano attendibili anche perché trovano riscontro in quelle degli altri testi escussi.
La teste , cliente del negozio, ha dichiarato che quando prendeva appuntamento, lo Tes_3 prendeva indifferentemente tra le ore 9.00 e le 19.00 perché questi erano gli orari di apertura del negozio e che nello stesso lavorava solo la ricorrente. Inoltre ha dichiarato che a volte è capitato addirittura che finisse alle 19,30 in quanto, facendo il colore, il lavoro era più lungo.
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 986/2024
La teste ha dichiarato di andare a farsi i capelli con la frequenza di uno o due volte Testimone_4 alla settimana e ha confermato che dalle 9.30 alle 19.00 ha sempre visto lavorare la ricorrente. Ha, inoltre, supposto che il negozio fosse chiuso il lunedì – normale giornata di chiusura per i parrucchieri - ma il dato è smentito documentalmente posto che nella lettera di assunzione è indicato anche il lunedì quale giornata lavorativa.
Da ultimo anche il teste ha dichiarato di essere andato più volte a farsi tagliare i Testimone_5 capelli dalla ricorrente verso le 19.00.
Tes_ Dell'attendibilità dei testi , e non vi è motivo di dubitare atteso che sono Tes_4 Tes_5 estranei.
In definitiva risulta fondata anche la domanda di differenze retributive per il maggior orario in concreto osservato.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi allegati al ricorso atteso che sono analitici, immuni da vizi di calcolo, e fanno corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva in materia.
Parte convenuta deve, dunque, essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di €
11.824,37 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 5.200 – 26.000, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 3.500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 118,50 per esposti
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta e dichiara che la ricorrente dal 4.8.2021 al 16.4.2022 ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00;
- condanna nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
LO MA DI AL SS EL a pagare a Parte_1
l'importo lordo di € 11.824,37 a titolo di differenze retributive (di cui € 819,23
[...] per TFR), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 118,50 per contributo unificato.
Ivrea, 20 maggio 2025
Il Giudice
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 986/2024
Magda D'Amelio
5
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 986/2024
All'udienza del 20/05/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Pivano e per parte convenuta nessuno compare.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Pivano discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti rilevando come l'istruttoria orale abbia confermato le deduzioni della ricorrente.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 986/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- PARTE RICORRENTE -
contro
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale LO MA Controparte_1
DI AL SS EL, c.f. , C.F._2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: mancato pagamento – lavoro straordinario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di , nella sua Parte_1 Controparte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale Look Mania di LL AR GE, dal 4 agosto
2021 al 16 aprile 2022 svolgendo le mansioni di parrucchiera, inquadrata nel 3° livello del CCNL
Parrucchieri e Barbieri, presso il negozio in Settimo Torinese, via Torino n. 44.
Ha dedotto di aver lavorato per tutto il corso del rapporto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00 ma di essere stata retribuita sulla base dell'orario contrattualizzato che sino al 6 agosto 2021 era un part- time di venti ore settimanali e successivamente un orario a tempo pieno. Ha, inoltre, allegato di non aver più percepito la retribuzione a decorrere dal mese di gennaio 2022, motivo per il quale il giorno 15 aprile 2022 ha rassegnato le dimissioni per giusta causa. Ha, quindi, chiesto che il giudice accertasse che sin dal momento dell'assunzione ella aveva osservato un orario dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato e che conseguentemente condannasse il datore di lavoro a pagare le differenze retributive dovute in ragione dell'effettiva quantità di lavoro prestato, nonché le retribuzioni non
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 986/2024
pagate per i mesi da gennaio ad aprile 2022, il TFR, le competenze di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso per complessivi € 11.824,37.
GE LL AR, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La ricorrente rivendica: a) le retribuzioni ordinarie per i mesi da gennaio 2022 ad aprile 2022; b) le differenze retributive conseguenti al maggior orario osservato;
b) il TFR e le competenze di fine rapporto;
c) l'indennità sostitutiva del preavviso.
La sussistenza del rapporto di lavoro è provata documentalmente (cfr. buste paga, contratto di assunzione, trasformazione a tempo pieno e dimissioni). Inoltre la ricorrente ha allegato il mancato pagamento della retribuzione a decorrere dal mese di gennaio 2022. Pertanto, provata la fonte del credito e allegato l'inadempimento del debitore, sarebbe stato onere del datore di lavoro provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione. Tuttavia, non costituendosi in giudizio, il signor si è precluso la possibilità di assolvere il suddetto onere probatorio;
ne consegue CP_1 che lo stesso deve essere condannato a pagare le retribuzioni maturate e non corrisposte a decorrere dal mese di gennaio 2022.
Il mancato pagamento delle retribuzioni per quattro mesi integra poi la giusta causa di recesso da parte della lavoratrice;
ne discende che è dovuta anche l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 2119.
Infine sono dovuti il TFR e le competenze di fine di rapporto atteso che è stata provata documentalmente, tramite la produzione del modulo di dimissioni, l'avveramento della condizione di esigibilità di detti emolumenti.
Quanto alle differenze retributive maturate in ragione del maggior orario osservato, incombe sulla ricorrente l'onere della prova di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
All'esito dell'istruttoria esperita detto onere probatorio può dirsi assolto.
Hanno, infatti, confermato l'orario di lavoro i testi e Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente compagno e madre della ricorrente, e direttamente informati degli orari lavorativi in quanto la madre guadava i nipoti quando entrambi i genitori erano impegnati al lavoro e, inoltre frequentava il negozio in cui lavorava la figlia, e il compagno andava a trovare la ricorrente sul luogo di lavoro. Nonostante i rapporti di familiarità con la ricorrente, le loro dichiarazioni risultano attendibili anche perché trovano riscontro in quelle degli altri testi escussi.
La teste , cliente del negozio, ha dichiarato che quando prendeva appuntamento, lo Tes_3 prendeva indifferentemente tra le ore 9.00 e le 19.00 perché questi erano gli orari di apertura del negozio e che nello stesso lavorava solo la ricorrente. Inoltre ha dichiarato che a volte è capitato addirittura che finisse alle 19,30 in quanto, facendo il colore, il lavoro era più lungo.
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 986/2024
La teste ha dichiarato di andare a farsi i capelli con la frequenza di uno o due volte Testimone_4 alla settimana e ha confermato che dalle 9.30 alle 19.00 ha sempre visto lavorare la ricorrente. Ha, inoltre, supposto che il negozio fosse chiuso il lunedì – normale giornata di chiusura per i parrucchieri - ma il dato è smentito documentalmente posto che nella lettera di assunzione è indicato anche il lunedì quale giornata lavorativa.
Da ultimo anche il teste ha dichiarato di essere andato più volte a farsi tagliare i Testimone_5 capelli dalla ricorrente verso le 19.00.
Tes_ Dell'attendibilità dei testi , e non vi è motivo di dubitare atteso che sono Tes_4 Tes_5 estranei.
In definitiva risulta fondata anche la domanda di differenze retributive per il maggior orario in concreto osservato.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi allegati al ricorso atteso che sono analitici, immuni da vizi di calcolo, e fanno corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva in materia.
Parte convenuta deve, dunque, essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di €
11.824,37 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 5.200 – 26.000, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 3.500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 118,50 per esposti
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta e dichiara che la ricorrente dal 4.8.2021 al 16.4.2022 ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00;
- condanna nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
LO MA DI AL SS EL a pagare a Parte_1
l'importo lordo di € 11.824,37 a titolo di differenze retributive (di cui € 819,23
[...] per TFR), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 118,50 per contributo unificato.
Ivrea, 20 maggio 2025
Il Giudice
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 986/2024
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