CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 575/2023
.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 575/2023 R.G.L. avverso la sentenza n. 1230/23 e vertente
TRA
in persona del Parte_1
Responsabile Contenzioso Calabria, per esso il dott. , Parte_2
giusta procura speciale per atto del Notaio di Roma, Persona_1
Rep. 180134, Racc. nr. 12348 del 22.6.23, rappresentata e difesa dall'avv.
Mario De Tommasi;
-appellante-
E
, (C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa in primo grado dall'avv. Antonino Quartuccio (RC) alla Piazza
Libertà n.16 ;
con sede Controparte_2 N° 575/2023
in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore rappresentato e dall' Avv. Angela Maria Rosa Fazio;
- appellati –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado impugnava l'intimazione di Parte_3 pagamento n. 09420229004055440/000 notificata a mezzo raccomandata a/r in data 30.06.2022 da , con riferimento Parte_1
agli avvisi di addebito nn. 39420130002290828000; 39420140000740842000 e
39420140002285652000, aventi ad oggetto crediti di natura contributiva.
Nello specifico, deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito in oggetto, l'intervenuta decadenza dell'Ente nonché la maturata prescrizione dei crediti maturata anche successivamente a detta notifica.
Si sono costituiti l ed il concessionario delle riscossione per CP_3 difendersi.
Il Tribunale con la sentenza appellata, dopo avere qualificato la domanda quale opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. ha accolto il ricorso, sulla base della ragione più liquida essendo comunque maturata la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di addebito, attesa la mancanza di prova circa il contenuto delle asserite intimazioni di pagamento avendo il depositato solo relate senza il relativo contenuto sulla base CP_4
della seguente motivazione esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti formulata da parte ricorrente.
Orbene, dall'esame della documentazione tempestivamente versata in atti e, segnatamente, dagli avvisi di addebito prodotti dall' è indubbio che sia CP_3 decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica degli stessi (cfr. prod.ne CP_3
e quella della intimazione di pagamento oggi impugnata (notificata in data
30.06.2022), non avendo le parti resistenti utilmente provato la notifica di altri atti onde interrompere il termine di prescrizione. N° 575/2023
Invero, sul punto, il alla riscossione si è limitato a depositare delle CP_4 relate di notifica omettendo, però, di indicare -anche in memoria- gli atti effettivamente notificati e, dunque, l'interruzione dell'invocata prescrizione.
Ne consegue che, pur a voler considerare il periodo di sospensione della prescrizione durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in assenza di atti interruttivi,
i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 39420130002290828000;
39420140000740842000 e 39420140002285652000, confluiti nell'intimazione impugnata, devono ritenersi irrimediabilmente prescritti>>
Avverso detta decisione ha interposto appello ribadendo l'esistenza CP_5 della prova del contenuto delle relate depositate in primo grado e contestando la qualificazione della domanda come di accertamento negativo senza dichiarare inammissibile l'opposizione alle cartelle perché tardiva.
Si è costituito l'appellato per difendersi eccependo la mancanza di prova e la circostanza che anche in appello erano state depositata nuovamente le stesse relate prive del contenuto ed inidonee a fornire la prova dell'interruzione della prescrizione.
Si è costituita per difendersi. CP_5
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8/10/2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Va premesso che con il ricorso in primo grado l'opponente ha eccepito il maturarsi della prescrizione e di conseguenza il tribunale, dopo avere qualificato la domanda quale opposizione ex art 615 c.p.c ha correttamente accertato il maturarsi comunque della prescrizione dopo la data di eventuale notifica delle cartelle, ritenendo per il principio della ragione più liquida ed economia processuale inutile accertare la corretta o meno notifica delle cartelle in presenza di una evidente prescrizione maturata comunque dopo la data di asserita notifica. N° 575/2023
Orbene, ciò posto, va confermato l'accertamento in fatto condotto in primo grado relativo alla inidoneità delle sole relate a provare la messa in mora con riferimento ai crediti impugnati. anche in appello si è limitata a depositare le sole relate CP_5
asseritamente riferite all'intimazione n° 09420189005302827000 n°
09420189010146410000 e n° 09420199010373633000 senza allegare la copia del contenuto delle stesse.
E' fin troppo evidente che le sole relate, di per sé, non possono essere qualificate quali messe in mora e la sentenza non può che essere confermata per non esserci alcuna prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio successivo alla notifica delle cartelle.
La sentenza va, pertanto, confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza di ai sensi CP_3 dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese tra ed il Concessionario vanno compensate attesa l'unicità CP_3
delle difese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da contro CP_5 CP_1
e e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_3 CP_6
Reggio Calabria n.1230/23 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a alla refusione in favore di CP_5
delle spese di lite che liquida € 2.906,00 oltre Controparte_1
spese generali al 15% iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Antonino Quartuccio;
compensa le spese con CP_3
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025 N° 575/2023
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 575/2023 R.G.L. avverso la sentenza n. 1230/23 e vertente
TRA
in persona del Parte_1
Responsabile Contenzioso Calabria, per esso il dott. , Parte_2
giusta procura speciale per atto del Notaio di Roma, Persona_1
Rep. 180134, Racc. nr. 12348 del 22.6.23, rappresentata e difesa dall'avv.
Mario De Tommasi;
-appellante-
E
, (C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa in primo grado dall'avv. Antonino Quartuccio (RC) alla Piazza
Libertà n.16 ;
con sede Controparte_2 N° 575/2023
in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore rappresentato e dall' Avv. Angela Maria Rosa Fazio;
- appellati –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado impugnava l'intimazione di Parte_3 pagamento n. 09420229004055440/000 notificata a mezzo raccomandata a/r in data 30.06.2022 da , con riferimento Parte_1
agli avvisi di addebito nn. 39420130002290828000; 39420140000740842000 e
39420140002285652000, aventi ad oggetto crediti di natura contributiva.
Nello specifico, deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito in oggetto, l'intervenuta decadenza dell'Ente nonché la maturata prescrizione dei crediti maturata anche successivamente a detta notifica.
Si sono costituiti l ed il concessionario delle riscossione per CP_3 difendersi.
Il Tribunale con la sentenza appellata, dopo avere qualificato la domanda quale opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. ha accolto il ricorso, sulla base della ragione più liquida essendo comunque maturata la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di addebito, attesa la mancanza di prova circa il contenuto delle asserite intimazioni di pagamento avendo il depositato solo relate senza il relativo contenuto sulla base CP_4
della seguente motivazione esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti formulata da parte ricorrente.
Orbene, dall'esame della documentazione tempestivamente versata in atti e, segnatamente, dagli avvisi di addebito prodotti dall' è indubbio che sia CP_3 decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica degli stessi (cfr. prod.ne CP_3
e quella della intimazione di pagamento oggi impugnata (notificata in data
30.06.2022), non avendo le parti resistenti utilmente provato la notifica di altri atti onde interrompere il termine di prescrizione. N° 575/2023
Invero, sul punto, il alla riscossione si è limitato a depositare delle CP_4 relate di notifica omettendo, però, di indicare -anche in memoria- gli atti effettivamente notificati e, dunque, l'interruzione dell'invocata prescrizione.
Ne consegue che, pur a voler considerare il periodo di sospensione della prescrizione durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in assenza di atti interruttivi,
i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 39420130002290828000;
39420140000740842000 e 39420140002285652000, confluiti nell'intimazione impugnata, devono ritenersi irrimediabilmente prescritti>>
Avverso detta decisione ha interposto appello ribadendo l'esistenza CP_5 della prova del contenuto delle relate depositate in primo grado e contestando la qualificazione della domanda come di accertamento negativo senza dichiarare inammissibile l'opposizione alle cartelle perché tardiva.
Si è costituito l'appellato per difendersi eccependo la mancanza di prova e la circostanza che anche in appello erano state depositata nuovamente le stesse relate prive del contenuto ed inidonee a fornire la prova dell'interruzione della prescrizione.
Si è costituita per difendersi. CP_5
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8/10/2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Va premesso che con il ricorso in primo grado l'opponente ha eccepito il maturarsi della prescrizione e di conseguenza il tribunale, dopo avere qualificato la domanda quale opposizione ex art 615 c.p.c ha correttamente accertato il maturarsi comunque della prescrizione dopo la data di eventuale notifica delle cartelle, ritenendo per il principio della ragione più liquida ed economia processuale inutile accertare la corretta o meno notifica delle cartelle in presenza di una evidente prescrizione maturata comunque dopo la data di asserita notifica. N° 575/2023
Orbene, ciò posto, va confermato l'accertamento in fatto condotto in primo grado relativo alla inidoneità delle sole relate a provare la messa in mora con riferimento ai crediti impugnati. anche in appello si è limitata a depositare le sole relate CP_5
asseritamente riferite all'intimazione n° 09420189005302827000 n°
09420189010146410000 e n° 09420199010373633000 senza allegare la copia del contenuto delle stesse.
E' fin troppo evidente che le sole relate, di per sé, non possono essere qualificate quali messe in mora e la sentenza non può che essere confermata per non esserci alcuna prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio successivo alla notifica delle cartelle.
La sentenza va, pertanto, confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza di ai sensi CP_3 dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese tra ed il Concessionario vanno compensate attesa l'unicità CP_3
delle difese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da contro CP_5 CP_1
e e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_3 CP_6
Reggio Calabria n.1230/23 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a alla refusione in favore di CP_5
delle spese di lite che liquida € 2.906,00 oltre Controparte_1
spese generali al 15% iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Antonino Quartuccio;
compensa le spese con CP_3
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025 N° 575/2023
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti