CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'esito dell'udienza del 27 maggio
2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1996/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti lavoratore dipendente dell'Ente indicato in epigrafe, Parte_1
proponeva tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, n. 3455 del 2024, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta a conseguire, nella misura di euro 1.313,71, per il periodo settembre 2016-dicembre 2019, una retribuzione comprensiva, per ciascun giorno di ferie, delle voci di retribuzione variabile denominate “indennità compensativa e perequativa”, nonché dell'indennità di turno e domenicale.
Censurava, con ampie argomentazioni, detta pronuncia, che aveva escluso che le predette voci potessero essere incluse nel trattamento retributivo da corrispondersi per i giorni di ferie.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda della domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Non si è costituito in giudizio l' nonostante la regolarità della Controparte_1
notifica.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisone.
Appare opportuno considerare, nel solco di un tracciato argomentativo, che qui si va sostanzialmente a riprodurre, già espresso da questa Unità su fattispecie analoghe, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. n. 22401/20) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Ha osservato al riguardo il Supremo Collegio:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, c.c.
“Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” nonché art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati – secondo cui “
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”;
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_1
citata) al quale non si può derogare;
3. che nel sistema della direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita “a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori”;
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04,
R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che “l'espressione "ferie annuali retribuite" di
2 cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58)” e che “L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché
Schultz-Hoff e altri, punto 60)”;
4. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri, punto 21) essendosi sempre più efficacemente affermato “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”, cosicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che
“vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”;
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che “non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”;
6. che “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia”.
Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal primo Giudice sia del tutto adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione
(nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa,
3 diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012: “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva:
“A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: -sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
La res controversa è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non potesse consentire Contr l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' .
E infatti tale interpretazione anche per questa Corte si pone in assoluto contrasto con la citata giurisprudenza di legittimità e con l'orientamento più volte ribadito dalla stessa Corte di Giustizia secondo cui la retribuzione feriale non può mai essere inferiore a quella ordinaria. Quest'ultima ormai costantemente afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, se è vero che la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, in ogni caso essa deve essere tale da non condizionare il lavoratore a godere delle ferie in virtù di condizioni economiche non paragonabili (in quanto inferiori) a quelle di cui usufruisce nell'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del
4 lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
È evidente, allora, che non possa ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie: come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa “ripercussione finanziaria negativa” che può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Anche più di recente la Corte giustizia UE (sez. II, 09/12/2021, n.217) ha ribadito gli stessi principi:
“23 Tenuto conto di tali obiettivi, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C- Controparte_2
37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
24 Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, Per_2
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23).
[...]
….
26 In terzo luogo, in tale contesto, l'espressione «ferie annuali retribuite», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la
Per_ retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
27 Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
5 28 Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può tuttavia incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (sentenza del 13 dicembre
Per_ 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tale stratificata giurisprudenza (viepiù confermata dalle recenti pronunce della S.C. nn.
20216/2022, 28320/2023 e 19663/2023, tra le altre), vanno esaminate le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”.
Ebbene, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enucleati, escludendo i suddetti emolumenti nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Invero, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve affatto a condizionarne l'erogazione, ma semplicemente individua la retribuzione diretta a compensare la prestazione: ne viene conferma dal fatto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In particolare, con l'accordo del 15.12.2011 le parti sociali espressamente prevedevano che “nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti, ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo saranno garantite condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. Allo scopo, a partire dall'1.01.2012, sarà erogata in favore di tali lavoratori un'indennità perequativa e compensativa di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale determinerà – sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/ o alla presenza
- in misura equivalente nell'intero trattamento in vigore. Tale indennità verrà determinata in cifra fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e sarà utile ai soli fii del computo del t.f.r.”.
Pertanto, nell'allegato 2 dell'accordo del 25.07.2012 veniva stabilito che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello
6 di cui all'allegata tabella (omissis) le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell' “indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: - sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del T.F.R”.
L'interpretazione di tali norme collettive induce a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Appare anche chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo - nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro - la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicchè rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Passando, ora, all'indennità di turno, volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, va rilevato che essa certamente costituisce un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale”, ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì è stata ricondotta all'ambito della
“retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla – alla stregua dei principi enunciati
7 dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno, quindi, alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti.
Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione e va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabile a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
È anche da puntualizzare che la sentenza impugnata non introduce affatto un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Per cui è errato sostenere che l'interpretazione del Tribunale porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalla parte datoriale, al periodo di riposo annuale sono certamente equiparabili i permessi fruiti in sostituzione delle festività soppresse che comunque rispondono al medesimo principio di garantire l'effettività dell'equilibrio tra giorni lavorati e retribuzione erogata.
Discorso del tutto analogo va fatto per l'indennità domenicale, istituita con l'Accordo Nazionale del
21 maggio 1981 e prevista in favore del personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanete personale che presta servizio in turni avvicendati, includenti la domenica.
Le conclusioni sviluppati trovano ora, per il complessivo contenzioso creatosi, sull'oggetto del presente contenzioso, tra l'Ente odierno appellato e i lavoratori, l'autorevole specifico conforto della
S.C., che a partire da Cass., Sez. Lav., 27.9.2024 n. 25840 ha affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.
8 A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda formulata da con il ricorso di primo Parte_1 grado e, per l'effetto, va condannato l' a corrispondere al predetto la Controparte_1
complessiva somma di euro 1.313,71, oltre accessori di legge.
Tale importo appare correttamente calcolato e, a tal riguardo, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, con distrazione all'avv. Pasquale Biondi, liquidandosi come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda formulata da con il ricorso di primo grado;
per l'effetto, condanna l' Parte_1 [...]
a corrispondere a la somma di euro 1.313,71, con rivalutazione Controparte_1 Parte_1
monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna frazione di credito al soddisfo;
condanna l'Ente appellato a corrispondere all''appellato, con distrazione all'avv. Pasquale Biondi, le spese di lite del doppio grado, che liquida 1314,00 per il primo grado e in euro 1000,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'esito dell'udienza del 27 maggio
2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1996/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti lavoratore dipendente dell'Ente indicato in epigrafe, Parte_1
proponeva tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, n. 3455 del 2024, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta a conseguire, nella misura di euro 1.313,71, per il periodo settembre 2016-dicembre 2019, una retribuzione comprensiva, per ciascun giorno di ferie, delle voci di retribuzione variabile denominate “indennità compensativa e perequativa”, nonché dell'indennità di turno e domenicale.
Censurava, con ampie argomentazioni, detta pronuncia, che aveva escluso che le predette voci potessero essere incluse nel trattamento retributivo da corrispondersi per i giorni di ferie.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda della domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Non si è costituito in giudizio l' nonostante la regolarità della Controparte_1
notifica.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisone.
Appare opportuno considerare, nel solco di un tracciato argomentativo, che qui si va sostanzialmente a riprodurre, già espresso da questa Unità su fattispecie analoghe, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. n. 22401/20) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Ha osservato al riguardo il Supremo Collegio:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, c.c.
“Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” nonché art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati – secondo cui “
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”;
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_1
citata) al quale non si può derogare;
3. che nel sistema della direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita “a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori”;
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04,
R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che “l'espressione "ferie annuali retribuite" di
2 cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58)” e che “L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché
Schultz-Hoff e altri, punto 60)”;
4. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri, punto 21) essendosi sempre più efficacemente affermato “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”, cosicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che
“vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”;
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che “non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”;
6. che “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia”.
Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal primo Giudice sia del tutto adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione
(nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa,
3 diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012: “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva:
“A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: -sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
La res controversa è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non potesse consentire Contr l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' .
E infatti tale interpretazione anche per questa Corte si pone in assoluto contrasto con la citata giurisprudenza di legittimità e con l'orientamento più volte ribadito dalla stessa Corte di Giustizia secondo cui la retribuzione feriale non può mai essere inferiore a quella ordinaria. Quest'ultima ormai costantemente afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, se è vero che la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, in ogni caso essa deve essere tale da non condizionare il lavoratore a godere delle ferie in virtù di condizioni economiche non paragonabili (in quanto inferiori) a quelle di cui usufruisce nell'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del
4 lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
È evidente, allora, che non possa ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie: come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa “ripercussione finanziaria negativa” che può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Anche più di recente la Corte giustizia UE (sez. II, 09/12/2021, n.217) ha ribadito gli stessi principi:
“23 Tenuto conto di tali obiettivi, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C- Controparte_2
37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
24 Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, Per_2
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23).
[...]
….
26 In terzo luogo, in tale contesto, l'espressione «ferie annuali retribuite», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la
Per_ retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
27 Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
5 28 Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può tuttavia incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (sentenza del 13 dicembre
Per_ 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tale stratificata giurisprudenza (viepiù confermata dalle recenti pronunce della S.C. nn.
20216/2022, 28320/2023 e 19663/2023, tra le altre), vanno esaminate le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”.
Ebbene, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enucleati, escludendo i suddetti emolumenti nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Invero, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve affatto a condizionarne l'erogazione, ma semplicemente individua la retribuzione diretta a compensare la prestazione: ne viene conferma dal fatto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In particolare, con l'accordo del 15.12.2011 le parti sociali espressamente prevedevano che “nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti, ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo saranno garantite condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. Allo scopo, a partire dall'1.01.2012, sarà erogata in favore di tali lavoratori un'indennità perequativa e compensativa di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale determinerà – sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/ o alla presenza
- in misura equivalente nell'intero trattamento in vigore. Tale indennità verrà determinata in cifra fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e sarà utile ai soli fii del computo del t.f.r.”.
Pertanto, nell'allegato 2 dell'accordo del 25.07.2012 veniva stabilito che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello
6 di cui all'allegata tabella (omissis) le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell' “indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: - sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del T.F.R”.
L'interpretazione di tali norme collettive induce a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Appare anche chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo - nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro - la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicchè rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Passando, ora, all'indennità di turno, volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, va rilevato che essa certamente costituisce un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale”, ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì è stata ricondotta all'ambito della
“retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla – alla stregua dei principi enunciati
7 dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno, quindi, alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti.
Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione e va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabile a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
È anche da puntualizzare che la sentenza impugnata non introduce affatto un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Per cui è errato sostenere che l'interpretazione del Tribunale porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalla parte datoriale, al periodo di riposo annuale sono certamente equiparabili i permessi fruiti in sostituzione delle festività soppresse che comunque rispondono al medesimo principio di garantire l'effettività dell'equilibrio tra giorni lavorati e retribuzione erogata.
Discorso del tutto analogo va fatto per l'indennità domenicale, istituita con l'Accordo Nazionale del
21 maggio 1981 e prevista in favore del personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanete personale che presta servizio in turni avvicendati, includenti la domenica.
Le conclusioni sviluppati trovano ora, per il complessivo contenzioso creatosi, sull'oggetto del presente contenzioso, tra l'Ente odierno appellato e i lavoratori, l'autorevole specifico conforto della
S.C., che a partire da Cass., Sez. Lav., 27.9.2024 n. 25840 ha affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.
8 A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda formulata da con il ricorso di primo Parte_1 grado e, per l'effetto, va condannato l' a corrispondere al predetto la Controparte_1
complessiva somma di euro 1.313,71, oltre accessori di legge.
Tale importo appare correttamente calcolato e, a tal riguardo, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, con distrazione all'avv. Pasquale Biondi, liquidandosi come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda formulata da con il ricorso di primo grado;
per l'effetto, condanna l' Parte_1 [...]
a corrispondere a la somma di euro 1.313,71, con rivalutazione Controparte_1 Parte_1
monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna frazione di credito al soddisfo;
condanna l'Ente appellato a corrispondere all''appellato, con distrazione all'avv. Pasquale Biondi, le spese di lite del doppio grado, che liquida 1314,00 per il primo grado e in euro 1000,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
9