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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10384 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 17 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12954/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laurent Basilico e Parte_1
dall'Avv. Roberto Sarra (parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
TT IN RI per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir accogliere nei Parte_1 CP_1
confronti del medesimo le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia dei provvedimenti del 22.10.2024 (accertamento somme indebitamente percepite e comunicazione di riliquidazione della pensione del Ricorrente) e di ogni altro atto connesso e/o correlato e, per l'effetto, dichiarare che il Ricorrente non è tenuto a restituire all' la somma lorda di € 17.840,94 corrispondente alla somma netta di CP_1
€ 14.233,79) ove occorrendo previa disapplicazione dei provvedimenti e di ogni altro atto ad essi connesso e correlato, o la maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o emergerà nel giudizio. IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta infondata la domanda principale, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, che l'importo dovuto dal
Ricorrente all'Ente Previdenziale per la violazione dell'art. 14, del D.L. n. 4 del 2019
e, quindi, quale somma indebitamente ricevuta per l'anno 2023, risulta essere pari alla somma lorda di € 1.362,23, pari alla somma netta di € 1.124,70 (ovvero quanto ricevuto dal Ricorrente a titolo di pensione di cui al cedolini paga del mese di novembre 2023) in luogo della somma lorda di € 17.507,74, pari alla somma netta di
€ 14.233,79) di cui ai provvedimenti di indebito e ricalcolo notificati dall' Con CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procura tori, i quali si dichiarano antistatari di causa.”
L' si è costituito chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di CP_1
rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
Infine la causa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, è stata decisa.
****
Vediamo i fatti di causa.
Risulta dagli atti che il ricorrente,che per tutta la propria vita lavorativa ha svolto pacificamente il mestiere di fotografo, percettore di pensione categoria
VOCOM n. 021-700136115339, ovvero la c.d. Pensione Quota 100, introdotta dal Legislatore dal D.L. n. 4/2019, poi convertito con modificazioni dalla L.
28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), ha ricevuto dalla IA
IO S.p.a. un cedolino paga con l'accredito di € 113,34 a titolo di retribuzione,nonchè una certificazione unica attestante l'erogazione di redditi da lavoro (€ 113,34) dipendente e assimilati e poi, da parte dell' l'avviso CP_1
di accertamento di somme indebite ed un provvedimento di ricalcolo della sua pensione, con indebito per oltre 17.000,00 lordi. Secondo quanto si legge infatti nella nota dell'ufficio amministrativo allegata alla comparsa di costituzione:“In data 04.11.2024, veniva notificato all'interessato il provvedimento amministrativo dell'indebito n 19404300 di euro 14.233,79 per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, facente riferimento a delle somme indebitamente ricevute sulla pensione cat VOCOM n 36115339. L'indebito nasceva in ragione di una somma derivante da attività lavorativa, incidente sull'anno 2023 e successiva alla decorrenza della pensione di vecchiaia, alla quale il ricorrente accedeva in via anticipata secondo i parametri normativi fissati per la disciplina della Quota
100 prevista dall'articolo 14, comma 3 del D.L. 4/2019”.
Nella sua memoria di costituzione l ha giustificato il provvedimento CP_1
ricordando che il titolare di pensione c.d. Quota 100 non può svolgere, come invece avrebbe fatto il attività di lavoro subordinato o di lavoro Pt_1
autonomo non occasionale fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione (ordinaria) di vecchiaia, esistendo oltretutto uno specifico onere di comunicazione all' proprio dei redditi derivanti da attività di lavoro CP_1
dipendente o di lavoro autonomo non occasionale. La Corte Costituzionale, ricorda ancora l' già con la sentenza n. 234/2022 ha sancito la piena CP_1
legittimità della sospensione dell'erogazione della pensione c.d. Quota 100 per l'anno di produzione dei redditi da lavoro incompatibili con essa. Sarebbe conseguentemente legittimo il provvedimento di contestazione dell'indebito in questa sede impugnato che è disceso dallo svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoro dipendente nell'anno 2023 in costanza di percezione della pensione anticipata c.d. Quota 100.
Con il presente giudizio il non contesta in effetti la ricostruzione Pt_1
normativa dell' ma sostiene che l'indebito sarebbe stato provocato dalle CP_1
errate comunicazioni della IA IO e proprio per questo di avere in data 07.11.2024, trasmesso a mezzo pec il disconoscimento della CU 2024 per i redditi 2023 dalla casa di produzione, segnalando di aver prestato consenso solo allo svolgimento di prestazioni occasionali. Non avendo ricevuti riscontri, il ricorrente, con pec del 23.12.2024, sollecitava la IA
IO e l' affinché gli inviassero copia di Controparte_2
quanto da questi sottoscritto in sede di “assunzione” non avendo sottoscritto alcun contratto di lavoro subordinato ma prestato solo il consenso a prestazioni d'opera di natura occasionale. Solo la IA IO riscontrava la sua missive ma il ricorrente si sarebbe accorto che questa aveva inoltrato un contratto artefatto nelle firme (All. 6 bis).Il ricorrente disconosceva ad oggi effetto di legge le sottoscrizioni apposte sul contratto di lavoro inviatogli dalla IA IO S.p.a il giorno prima (All. 6 ter) alla luce dell'evidente contraffazione delle firme, che sono palesemente quattro sottoscrizioni identiche e “copiate” con strumenti informatici sulle tre pagine del documento inviato. Nessun soggetto al momento potrebbe replicare 4 volte la medesima firma sullo stesso documento senza alcuna differenza tra l'una e l'altra come nel caso di specie (All. 6 quarter) e si tratterebbe di falso grossolano e palesemente copiato da altra firma del magari apposta su un documento diverso. Pt_1
L'esame della documentazione prodotta dal conferma tale evidente Pt_1
contraffazione.
Il successivo 04.12.2024, il ricorrente inviava personalmente alla sede CP_1
Roma Eur richiesta di riesame dei provvedimenti di indebito e ricalcolo pensionistico e poi in data 23.12.2024, un ricorso amministrativo a mezzo pec, indirizzato sia alla sede di Roma Eur, sia a quella metropolitana: tuttavia l' con comunicazione a mezzo pec del 02.01.2025, rigettava l'istanza di CP_1
riesame del 04.12.2024 con comunicazione del seguente tenore: “per quanto di nostra com petenza, si conferma l'indebito notificatole in data 04.11.2024 alla luce del comma 3 dell'art 14 del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2019 che prevede la non cumulabilità del 7 la pensione in oggetto con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro...” (All. 9). Con ulteriore comunicazione del 03.01.2025, veniva rigettato anche il ricorso amministrativo inviato il 23.12.2024, invitando il ricorrente a trasmettere il ricorso tramite i propri consueti canali telematici
(c.d. piattaforma RIOL) (All. 10); il ricorrente trasmetteva allora un ultimo ricorso amministrativo a mezzo piattaforma telematica che però era respinto il 01.04.2025.
****
Il ricorso contiene due domande, la seconda proposta in via subordinata.
In via principale, il sostiene che le pretese dell sarebbero del Pt_1 CP_1
tutto infondate non avendo svolto prestazioni di lavoro dipendente per la
IA IO, e quindi di non avere mai sottoscritto un contratto di lavoro dipendente, di essersi interfacciato esclusivamente con l'
[...]
quale intermediaria, di non avere mai ricevuto direttive e/o CP_2
conosciuto preposti della IA IO. Si sarebbe trattato di prestazioni di arti liberali (quelle di una comparsa cinematografica), incompatibili con la subordinazione, di natura occasionale, svolte per un solo giorno (il 7.11.2023) e di natura “amatoriale”, peraltro ben distanti dal suo bagaglio di fotografo professionista (il suo mestiere da sempre) e lui sarebbe stato vittima della scelta imprenditoriale da parte delle grandi produzioni televisive e cinematografiche, alla luce della facilitazione che il CCNL Cinema consente loro in tema di contratti a termine, di dichiarare agli enti competenti che tutte le comparse e i collaboratori dei set cinematografici siano dipendenti subordinati con contratto a termine anche di un giorno. Questo, infatti, consente ai colossi del cinema di limitare i rischi imprenditoriali e avere maggiore copertura assicurativa e previdenziale sul gran numero di collaboratori che sono impiegati.
L' dal canto suo, nella sua comparsa di costituzione non ha contestato le CP_1
specifiche circostanze di fatto poste a fondamento dell'avversa domanda, ed in particolare quelle che dimostrano in maniera lampante la falsità della documentazione posta a fondamento dell'indebito, ma ha solo eccepito che ne potrebbe tenere conto solo a seguito di una (previa) pronuncia giudiziaria relativa al rapporto di lavoro con la e IA Controparte_2
IO spa, in un giudizio, pare di capire, cui avrebbe dovuto partecipare anche il datore di lavoro.Ai fini della falsità di detta documentazione, sostiene ancora l' il ricorrente avrebbe dovuto proporre una querela di CP_1
falso, trattandosi di documentazione pubblicistica.
Tale opinione non può essere condivisa essendo certamente possibile in questo giudizio un accertamento in via incidentale di una evidente e neanche specificatamente contestata falsità al solo fine di dichiarare l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' e quindi senza alcuna necessità di una CP_1
previa formale verificazione anche nei confronti del datore di lavoro.
In proposito, è il caso di precisare che la qualificazione in termini di Lavoro subordinato non è sufficiente a dimostrare la fondatezza dell'indebito se il contratto reca una firma falsa e se le prestazioni sono state occasionali, e più precisamente sono state svolte in un solo giorno, come allegato in ricorso e confermato dall' nella sua comparsa di costituzione, che ha solo eccepito CP_1
che il datore di Lavoro ha effettuato le denunce unilav versando la contribuzione.
Stante l'evidente inutilizzabilità di una documentazione che si fonda su un contratto con firma falso, non vi è nessuna prova, in realtà, di questo presunto, non occasionale, rapporto di Lavoro subordinato. In ogni caso, nella stessa comparsa di costituzione dell' si legge “a seguito CP_1
di istruttoria sulla posizione dell'interessato è risultato che il signor Parte_1
ha stipulato un contratto di lavoro dipendente per la giornata del 07.11.2023”.
Lo stesso conferma quindi che il ricorrente avrebbe svolto una CP_1
prestazione lavorativa per un solo giorno, e quindi proprio una classica prestazione occasionale autonoma, secondo i principi generali per i quali occorre dare sempre prevalenza all'effettivo contenuto del rapporto di lavoro, non potendo il giudice limitarsi a considerare il c.d. “nomen iuris”, che, oltretutto, come si è visto, è costituito nel nostro caso da un contratto con firma palesemente contraffatta.
Per le esposte ragioni, di carattere assorbente, il ricorso deve essere accolto.
Le spese tra le parti devono però essere integralmente compensate visto che l' ha agito sulla base delle comunicazioni ricevute dal datore di Lavoro e CP_1
non è certo il responsabile di quanto successo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara che il ricorrente non è tenuto a restituire all' la somma lorda di € CP_1
17.840,94; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma 17.10.2025 IL GIUDICE
UM ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 17 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12954/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laurent Basilico e Parte_1
dall'Avv. Roberto Sarra (parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
TT IN RI per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir accogliere nei Parte_1 CP_1
confronti del medesimo le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia dei provvedimenti del 22.10.2024 (accertamento somme indebitamente percepite e comunicazione di riliquidazione della pensione del Ricorrente) e di ogni altro atto connesso e/o correlato e, per l'effetto, dichiarare che il Ricorrente non è tenuto a restituire all' la somma lorda di € 17.840,94 corrispondente alla somma netta di CP_1
€ 14.233,79) ove occorrendo previa disapplicazione dei provvedimenti e di ogni altro atto ad essi connesso e correlato, o la maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o emergerà nel giudizio. IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta infondata la domanda principale, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, che l'importo dovuto dal
Ricorrente all'Ente Previdenziale per la violazione dell'art. 14, del D.L. n. 4 del 2019
e, quindi, quale somma indebitamente ricevuta per l'anno 2023, risulta essere pari alla somma lorda di € 1.362,23, pari alla somma netta di € 1.124,70 (ovvero quanto ricevuto dal Ricorrente a titolo di pensione di cui al cedolini paga del mese di novembre 2023) in luogo della somma lorda di € 17.507,74, pari alla somma netta di
€ 14.233,79) di cui ai provvedimenti di indebito e ricalcolo notificati dall' Con CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procura tori, i quali si dichiarano antistatari di causa.”
L' si è costituito chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di CP_1
rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
Infine la causa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, è stata decisa.
****
Vediamo i fatti di causa.
Risulta dagli atti che il ricorrente,che per tutta la propria vita lavorativa ha svolto pacificamente il mestiere di fotografo, percettore di pensione categoria
VOCOM n. 021-700136115339, ovvero la c.d. Pensione Quota 100, introdotta dal Legislatore dal D.L. n. 4/2019, poi convertito con modificazioni dalla L.
28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), ha ricevuto dalla IA
IO S.p.a. un cedolino paga con l'accredito di € 113,34 a titolo di retribuzione,nonchè una certificazione unica attestante l'erogazione di redditi da lavoro (€ 113,34) dipendente e assimilati e poi, da parte dell' l'avviso CP_1
di accertamento di somme indebite ed un provvedimento di ricalcolo della sua pensione, con indebito per oltre 17.000,00 lordi. Secondo quanto si legge infatti nella nota dell'ufficio amministrativo allegata alla comparsa di costituzione:“In data 04.11.2024, veniva notificato all'interessato il provvedimento amministrativo dell'indebito n 19404300 di euro 14.233,79 per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, facente riferimento a delle somme indebitamente ricevute sulla pensione cat VOCOM n 36115339. L'indebito nasceva in ragione di una somma derivante da attività lavorativa, incidente sull'anno 2023 e successiva alla decorrenza della pensione di vecchiaia, alla quale il ricorrente accedeva in via anticipata secondo i parametri normativi fissati per la disciplina della Quota
100 prevista dall'articolo 14, comma 3 del D.L. 4/2019”.
Nella sua memoria di costituzione l ha giustificato il provvedimento CP_1
ricordando che il titolare di pensione c.d. Quota 100 non può svolgere, come invece avrebbe fatto il attività di lavoro subordinato o di lavoro Pt_1
autonomo non occasionale fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione (ordinaria) di vecchiaia, esistendo oltretutto uno specifico onere di comunicazione all' proprio dei redditi derivanti da attività di lavoro CP_1
dipendente o di lavoro autonomo non occasionale. La Corte Costituzionale, ricorda ancora l' già con la sentenza n. 234/2022 ha sancito la piena CP_1
legittimità della sospensione dell'erogazione della pensione c.d. Quota 100 per l'anno di produzione dei redditi da lavoro incompatibili con essa. Sarebbe conseguentemente legittimo il provvedimento di contestazione dell'indebito in questa sede impugnato che è disceso dallo svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoro dipendente nell'anno 2023 in costanza di percezione della pensione anticipata c.d. Quota 100.
Con il presente giudizio il non contesta in effetti la ricostruzione Pt_1
normativa dell' ma sostiene che l'indebito sarebbe stato provocato dalle CP_1
errate comunicazioni della IA IO e proprio per questo di avere in data 07.11.2024, trasmesso a mezzo pec il disconoscimento della CU 2024 per i redditi 2023 dalla casa di produzione, segnalando di aver prestato consenso solo allo svolgimento di prestazioni occasionali. Non avendo ricevuti riscontri, il ricorrente, con pec del 23.12.2024, sollecitava la IA
IO e l' affinché gli inviassero copia di Controparte_2
quanto da questi sottoscritto in sede di “assunzione” non avendo sottoscritto alcun contratto di lavoro subordinato ma prestato solo il consenso a prestazioni d'opera di natura occasionale. Solo la IA IO riscontrava la sua missive ma il ricorrente si sarebbe accorto che questa aveva inoltrato un contratto artefatto nelle firme (All. 6 bis).Il ricorrente disconosceva ad oggi effetto di legge le sottoscrizioni apposte sul contratto di lavoro inviatogli dalla IA IO S.p.a il giorno prima (All. 6 ter) alla luce dell'evidente contraffazione delle firme, che sono palesemente quattro sottoscrizioni identiche e “copiate” con strumenti informatici sulle tre pagine del documento inviato. Nessun soggetto al momento potrebbe replicare 4 volte la medesima firma sullo stesso documento senza alcuna differenza tra l'una e l'altra come nel caso di specie (All. 6 quarter) e si tratterebbe di falso grossolano e palesemente copiato da altra firma del magari apposta su un documento diverso. Pt_1
L'esame della documentazione prodotta dal conferma tale evidente Pt_1
contraffazione.
Il successivo 04.12.2024, il ricorrente inviava personalmente alla sede CP_1
Roma Eur richiesta di riesame dei provvedimenti di indebito e ricalcolo pensionistico e poi in data 23.12.2024, un ricorso amministrativo a mezzo pec, indirizzato sia alla sede di Roma Eur, sia a quella metropolitana: tuttavia l' con comunicazione a mezzo pec del 02.01.2025, rigettava l'istanza di CP_1
riesame del 04.12.2024 con comunicazione del seguente tenore: “per quanto di nostra com petenza, si conferma l'indebito notificatole in data 04.11.2024 alla luce del comma 3 dell'art 14 del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2019 che prevede la non cumulabilità del 7 la pensione in oggetto con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro...” (All. 9). Con ulteriore comunicazione del 03.01.2025, veniva rigettato anche il ricorso amministrativo inviato il 23.12.2024, invitando il ricorrente a trasmettere il ricorso tramite i propri consueti canali telematici
(c.d. piattaforma RIOL) (All. 10); il ricorrente trasmetteva allora un ultimo ricorso amministrativo a mezzo piattaforma telematica che però era respinto il 01.04.2025.
****
Il ricorso contiene due domande, la seconda proposta in via subordinata.
In via principale, il sostiene che le pretese dell sarebbero del Pt_1 CP_1
tutto infondate non avendo svolto prestazioni di lavoro dipendente per la
IA IO, e quindi di non avere mai sottoscritto un contratto di lavoro dipendente, di essersi interfacciato esclusivamente con l'
[...]
quale intermediaria, di non avere mai ricevuto direttive e/o CP_2
conosciuto preposti della IA IO. Si sarebbe trattato di prestazioni di arti liberali (quelle di una comparsa cinematografica), incompatibili con la subordinazione, di natura occasionale, svolte per un solo giorno (il 7.11.2023) e di natura “amatoriale”, peraltro ben distanti dal suo bagaglio di fotografo professionista (il suo mestiere da sempre) e lui sarebbe stato vittima della scelta imprenditoriale da parte delle grandi produzioni televisive e cinematografiche, alla luce della facilitazione che il CCNL Cinema consente loro in tema di contratti a termine, di dichiarare agli enti competenti che tutte le comparse e i collaboratori dei set cinematografici siano dipendenti subordinati con contratto a termine anche di un giorno. Questo, infatti, consente ai colossi del cinema di limitare i rischi imprenditoriali e avere maggiore copertura assicurativa e previdenziale sul gran numero di collaboratori che sono impiegati.
L' dal canto suo, nella sua comparsa di costituzione non ha contestato le CP_1
specifiche circostanze di fatto poste a fondamento dell'avversa domanda, ed in particolare quelle che dimostrano in maniera lampante la falsità della documentazione posta a fondamento dell'indebito, ma ha solo eccepito che ne potrebbe tenere conto solo a seguito di una (previa) pronuncia giudiziaria relativa al rapporto di lavoro con la e IA Controparte_2
IO spa, in un giudizio, pare di capire, cui avrebbe dovuto partecipare anche il datore di lavoro.Ai fini della falsità di detta documentazione, sostiene ancora l' il ricorrente avrebbe dovuto proporre una querela di CP_1
falso, trattandosi di documentazione pubblicistica.
Tale opinione non può essere condivisa essendo certamente possibile in questo giudizio un accertamento in via incidentale di una evidente e neanche specificatamente contestata falsità al solo fine di dichiarare l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' e quindi senza alcuna necessità di una CP_1
previa formale verificazione anche nei confronti del datore di lavoro.
In proposito, è il caso di precisare che la qualificazione in termini di Lavoro subordinato non è sufficiente a dimostrare la fondatezza dell'indebito se il contratto reca una firma falsa e se le prestazioni sono state occasionali, e più precisamente sono state svolte in un solo giorno, come allegato in ricorso e confermato dall' nella sua comparsa di costituzione, che ha solo eccepito CP_1
che il datore di Lavoro ha effettuato le denunce unilav versando la contribuzione.
Stante l'evidente inutilizzabilità di una documentazione che si fonda su un contratto con firma falso, non vi è nessuna prova, in realtà, di questo presunto, non occasionale, rapporto di Lavoro subordinato. In ogni caso, nella stessa comparsa di costituzione dell' si legge “a seguito CP_1
di istruttoria sulla posizione dell'interessato è risultato che il signor Parte_1
ha stipulato un contratto di lavoro dipendente per la giornata del 07.11.2023”.
Lo stesso conferma quindi che il ricorrente avrebbe svolto una CP_1
prestazione lavorativa per un solo giorno, e quindi proprio una classica prestazione occasionale autonoma, secondo i principi generali per i quali occorre dare sempre prevalenza all'effettivo contenuto del rapporto di lavoro, non potendo il giudice limitarsi a considerare il c.d. “nomen iuris”, che, oltretutto, come si è visto, è costituito nel nostro caso da un contratto con firma palesemente contraffatta.
Per le esposte ragioni, di carattere assorbente, il ricorso deve essere accolto.
Le spese tra le parti devono però essere integralmente compensate visto che l' ha agito sulla base delle comunicazioni ricevute dal datore di Lavoro e CP_1
non è certo il responsabile di quanto successo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara che il ricorrente non è tenuto a restituire all' la somma lorda di € CP_1
17.840,94; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma 17.10.2025 IL GIUDICE
UM ON