Sentenza 28 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2004, n. 10365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10365 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Roma è per legge domiciliato;
- ricorrente -
contro
UG TO, nato il [...];
- intimato -
per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Messina in data 19 giugno - 12 luglio 2001, n. 200/2001, n. 418/2000 R. G. Lav.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella Pubblica udienza del 15 gennaio 2004;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 40/2000 emessa in data 13 gennaio 2000 il giudice del lavoro del Tribunale di Messina accoglieva la domanda proposta da UG AN nei confronti del Ministero del Tesoro diretta al riconoscimento dello stato di invalido civile dello stesso, con necessità di accompagnatore con decorrenza luglio 1999, con vittoria di spese giudiziali. Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 4 marzo 2000, il Ministero del Tesoro proponeva appello, eccependo difetto di legittimazione passiva e deducendo, nel merito, l'erroneità della sentenza di primo grado basata su una relazione di consulenza medico-legale superficiale ed arbitraria, che aveva acriticamente valutato le patologie da cui il IE era affetto, ritenendole invalidanti senza fornire il minimo riscontro tabellare ed omettendo l'indicazione dei codici numerici di individuazione delle singole infermità. Concludeva perché, in riforma della sentenza impugnata, la Corte volesse rigettare il ricorso introduttivo del giudizio, previa disponenda consulenza tecnica, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva il IE, contestando la fondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza in data 19 giugno - 12 luglio 2001 la Corte d'Appello di Messina rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese. Osservava, per quanto ancora rileva, la Corte del merito che la consulenza medico-legale appariva adeguatamente motivata e che le conclusioni cui il CT era pervenuto erano pienamente condivisibili, perché adottate dopo accurata visita e sulla base pure di documentazione medica esibita in sede di CT e proveniente da strutture pubbliche (cartella clinica relativa a ricovero ospedaliero). Il CT aveva diagnosticato gravi patologie ed aveva evidenziato che tale situazione di gravità dei postumi incideva sulle capacità di autogestione dell'appellato, soggetto ultrasettantenne, che presentava una notevole compromissione dell'apparato osteoarticolare e del sistema neuropsichico, con forti ripercussioni nello svolgimento dei compiti propri dell'età; che del tutto genetiche erano le censure rivolte alla relazione di consulenza tecnica, della quale pertanto non emergeva la necessità del rinnovo;
che andava evidenziato che per legge (D. L.vo 23.11.1988) ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento si consideravano invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni, che avevano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età. Avverso detta sentenza il Ministero del Tesoro ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. L'intimato sig. IE AN non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi, congiuntamente trattati, il Ministero ricorrente deduce: 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/80 nonché dell'art. 1 della legge n. 508/88 nonché dell'art. 6 d. lgs. n. 509/88, in relazione all'art. 360 primo comma a 3 c.p.c.; nonché 2) motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.. Il Ministero deduce che la sentenza impugnata è da ritenere erronea per aver riconosciuto il presupposto medico-legale per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento in un generico stato di "difficoltà persistenti", in cui verserebbe la parte a causa delle sue precarie condizioni di salute;
che invece presupposto medico- legale per detta indennità, ai sensi degli artt. 1 della legge n. 18/80 ed 1 della legge 508/88, è la sussistenza di situazione di impossibilità nella deambulazione o nel compimento di atti elementari (c.d. atti quotidiani della vita); che la norma di detto art.
6 - di modifica ed integrazione dell'art. 2 della legge n. 118/71 - si muove su un piano del tutto distinto rispetto all'indennità di accompagnamento e ha formulato una definizione di invalidità per i soggetti non in età lavorativa (ovvero infra- 18enni oppure ultra-65enni); Sembra pertanto al ricorrente che sia lungi dalla lettera e dalla ratio legis quella della unificazione e/o della cumulabilità dei benefici riconducibili alla sussistenza di situazione di difficoltà persistenti rispetto alla diversa e ben definita situazione di chi si trovi in situazione di impossibilità. Il ricorrente ritiene peraltro, sotto il profilo della valutazione medico-legale che la definizione di "difficoltà persistenti" (in particolare con le fasce estreme di età) abbia una sua ragione d'essere in quanto costituisce un "prius" rispetto alla concessione dell'indennità di accompagnamento, in analogia a quanto avviene per gli invalidi in età lavorativa, per i quali è richiesta una preliminare vantazione di totale inabilità per il successivo riconoscimento del requisito richiesto per l'indennità di accompagnamento. In termini il Ministero richiama la circolare n. 10/81 del Ministero della Sanità.
Deve tenersi ben distinta, secondo il ricorrente, l'opera di assistenza continua a livello medico-sanitario, nonché sul piano della vigilanza e dell'assistenza generica e di assistenza agli anziani dall'accompagnamento agli invalidi, non essendo l'accompagnatore concepito come assistente di persone non più capaci oppure come infermiere, ma come soggetto che presta la sua energia fisica per supplire alle forze non presenti nel soggetto invalido. Questo, anche tenendo presente che per "aiuto" al compimento di atti quotidiani della vita ed alla deambulazione va intesa una prestazione limitata nel tempo, che non può sostituire l'assistenza continua dei familiari o di un servizio sociale di ricovero.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato, sulla base della trattazione congiunta dei motivi, tra loro connessi, così come congiuntamente trattati dal ricorrente.
Ed al riguardo deve osservarsi che erroneamente il ricorrente ha interpretato la sentenza impugnata nel senso della sufficienza, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento per i soggetti ultrasessantacinquenni, di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (di cui all'art. 6 D. L.vo n. 509/88). Pur avendo infetti la sentenza impugnata evidenziato che in base al predetto decreto, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento si considerano invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, detta sentenza ha implicitamente ritenuto infatti che, sulla base delle patologie accertate dal CT - che ha diagnosticato sindrome parkinsoniana, esiti di ictus cerebri, deterioramento mentale, esiti di frattura pertrocanterica, anca sx con deficit deambulatorio, incontinenza sfinterica, e ha poi pure evidenziato che tale situazione di gravità dei postumi incide sulle capacità di autogestione dell'appellato soggetto ultrasettantenne, che presenta "una notevole compromissione dell'apparato osteoarticolare e del sistema neuro-psichico, con forti ripercussioni nello svolgimento dei compiti propri dell'età" - l'assistito non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e abbisogna di un'assistenza continua, come previsto dall'art. 1 della legge a 18 del 1980 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del 1988). Invero le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 (nel testo modificato come sopra) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure (come nel caso di specie) nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero dalla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti, come nella specie, anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d. lg. il 509 del 1988 (che ha aggiunto il comma 3 all'art. 2 della legge il 118 del 1971), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni 18 dall'art. 2, comma 2, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, senza che possano rilevare valutazioni per fasce d'età - con la conseguenza di escludere l'indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto - giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità (Cass. 27 giugno 2003 n. 10281). Avendo la sentenza impugnata fatto, pertanto, corretta applicazione dei principi predetti, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non essendo parte intimata costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004