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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8388 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15757/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 15757/2025, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 16.4.2025
DA
(C.F. ), in persona di due Parte_1 P.IVA_1
procuratori speciali, elettivamente domiciliata in Milano via Larga n. 8 presso l'avv.
AN ZZ, l'avv. Silvia ZZ e l'avv. Lorenzo Fermi, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con sede in AD via RI Controparte_1 P.IVA_2
LE II n. 28,
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 7 OGGETTO: contratto di leasing
All'udienza del 5.11.2025 parte attrice ha discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., precisando le conclusioni come da verbale:
“Contrariis reiectis,
a. previo accertamento di intervenuta risoluzione o, in subordine e salvo gravame, declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore del contratto di locazione finanziaria (leasing) n. IM
398075 del 13.10.21, condannarsi in persona del legale rappresentante, Controparte_1 all'immediato rilascio in favore di delle unità immobiliari Parte_1 facenti parte del “Centro Commerciale Brescia 2000” sito in Comune di AD (BS) – Via
RI LE II e più precisamente:
a) negozio con ripostiglio e doppi servizi con rispettivi antibagno al piano terra, censito nel Catasto
Fabbricati del predetto Comune, sez. NCT, foglio 11, mappale 13 sub. 558;
b) negozio con doppi servizi e un antibagno al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune, sez. NCT, foglio 11, mappali 13 sub. 559, oltre quota indivisa pari a 13,448/1.000 delle aree urbane pertinenziali ai fabbricati e della quota proporzionale delle parti comuni dell'intero edificio, il tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da cose e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità di
[...]
Parte_1
b. fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in Euro 31,87= la somma dovuta da
[...]
a per ogni giorno di ritardo nella riconsegna CP_1 Parte_1 dell'immobile a far data dalla notifica dell'emananda sentenza o comunque quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, magg. CPA ed IVA come per legge.
d. in via subordinata istruttoria e nella denegata ipotesi in cui si ritenessero le domande non sufficientemente provate, si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta contumace nonché prova per testi sui capitoli 4. e 6. di cui in narrativa in fatto del
pagina 2 di 7 ricorso introduttivo, premessa la formula “Vero che”, sui quali si indicano a testi e Testimone_1
, dipendenti salvo altri.” Testimone_2 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 16.4.2025 la società
[...]
già ha convenuto in Parte_1 Controparte_2
giudizio la società sponendo che: Controparte_1
-in data 13.10.20021 la società -poi denominata Controparte_2 [...]
ha acquistato, al fine di concederle in locazione finanziaria, Parte_1
le seguenti unità immobiliari facenti parte del “Centro Commerciale Brescia 2000” sito in comune di AD (BS) Via RI LE II e precisamente: a) negozio con ripostiglio e doppi servizi con rispettivi antibagno al piano terra, censito nel Catasto
Fabbricati del predetto Comune, sez. NCT, foglio 11, mappale 13 sub. 558; b) negozio con doppi servizi e un antibagno al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune, sez. NCT, foglio 11, mappali 13 sub. 559, oltre quota indivisa pari a
13,448/1.000 delle aree urbane pertinenziali ai fabbricati e della quota proporzionale delle parti comuni dell'intero edificio, come meglio descritto nel contratto di vendita redatto in Brescia in data 13.10.2021 dal notaio dott. rep. n. 112.974 Persona_1
e racc. n. 41.549;
-in pari data la società ha stipulato con la società Controparte_2 [...]
il contratto di leasing n. IM 398075, avente ad oggetto il predetto CP_1
compendio immobiliare;
-la società utilizzatrice si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei canoni di locazione a partire dal febbraio 2024;
-in data 19.2.2025 ha, quindi, dichiarato la risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, prevista dalle condizioni generali.
Deduce il diritto alla restituzione degli immobili locati, attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto e chiede, altresì, ex art. 614 bis c.p.c. la fissazione di una misura di coercizione indiretta e in particolare di fissare la somma di euro 31,87 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna degli immobili de quibus. pagina 3 di 7 La società convenuta non si è costituita in giudizio e con Controparte_1
ordinanza in data 7.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano fondate.
Rileva il Tribunale che dalla documentazione in atti emerge che in data 13.10.20021 la società -poi denominata Controparte_2 Parte_1
ha acquistato, al fine di concederle in locazione finanziaria, le seguenti unità
[...]
immobiliari facenti parte del “Centro Commerciale Brescia 2000” sito in comune di
AD (BS) Via RI LE II e precisamente: a) negozio con ripostiglio e doppi servizi con rispettivi antibagno al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune, sez. NCT, foglio 11, mappale 13 sub. 558; b) negozio con doppi servizi e un antibagno al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune, sez. NCT, foglio 11, mappali 13 sub. 559, oltre quota indivisa pari a
13,448/1.000 delle aree urbane pertinenziali ai fabbricati e della quota proporzionale delle parti comuni dell'intero edificio, unità immobiliari meglio descritte nel contratto di vendita redatto in Brescia in data 13.10.2021 dal notaio dott. rep. n. Persona_1
112.974 e racc. n. 41.549 (v. doc. n. 1).
Nella medesima data la società ha stipulato con la società Controparte_2 [...]
il contratto di leasing n. IM 398075 (v. doc. n. 2), avente ad oggetto il CP_1
predetto compendio immobiliare.
La concedente ha lamentato l'inadempimento della società utilizzatrice in ordine al pagamento dei canoni di locazione e ha dedotto che tale circostanza l'ha indotta, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dalle condizioni generali, dichiarare la risoluzione del contratto.
Le parti, in effetti, per il caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al contratto di locazione finanziaria, hanno convenuto all'art. 9 delle condizioni generali del contratto (v. doc. n. 2) la facoltà della concedente -nell'ipotesi di mancato o ritardato adempimento, anche parziale, di una o più delle obbligazioni previste dal contratto- di pagina 4 di 7 risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La facoltà di risolvere il predetto contratto di leasing è stata esercitata in data 19.2.2025 mediante invio alla convenuta, tramite PEC, di un'apposita missiva con la quale la concedente ha dichiarato la volontà di valersi della clausola risolutiva espressa, intimando altresì l'immediata restituzione degli immobili e il pagamento del credito contrattuale maturato e in particolare del credito complessivo di euro 128.916,72 per canoni scaduti e per la penale pattuita (v. doc. n. 6).
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
L'attrice ha provato il suo diritto producendo il contratto di leasing n. IM 398075 in data
13.10.2021 (v. doc. n. 2), la documentazione da cui emerge l'avvenuta consegna del bene in data 13.10.2021 (v. doc. n. 1) e la lettera di risoluzione del contratto inviata in data 19.2.2025 via PEC (v. doc. n. 6), ed ha, altresì, allegato l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni.
Essendo fondate, vanno accolte le domande attoree e, pertanto, va in primo luogo dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto in data 19.2.2025 del contratto di leasing n.
IM 398075 concluso in data 13.10.2021.
Ne consegue che la convenuta va condannata al rilascio Controparte_1
immediato in favore della società degli Parte_1
immobili, liberi e vuoti di persone e cose, meglio descritti nel contratto di vendita redatto in Brescia in data 13.10.2021 dal notaio dott. rep. n. 112.974 Persona_1
e racc. n. 41.549.
pagina 5 di 7 Sussistono inoltre i presupposti, in considerazione della richiesta di parte attrice -e tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 di tale norma che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale di contenuto condannatorio diverso dal pagamento di somme di denaro e che la stessa non è
“manifestamente iniqua” avuto riguardo, tra l'altro, al tempo già decorso dalla conseguente protratta detenzione dell'immobile non giustificata sin dal febbraio 2025- per accompagnare il comando giudiziale con una misura di coercizione indiretta e in particolare con la fissazione ex art. 614 bis c.p.c. a titolo di penale di una somma dovuta dalla convenuta alla ricorrente per ogni per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio degli immobili.
Ai fini della determinazione dell'importo dovuto dalla convenuta, tenuto conto dei criteri delineati dal comma 2 dell'art. 614 bis c.p.c. ossia “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”, si ritiene equo fissare, come richiesto, un importo pari al canone mensile di euro 956,09 diviso per trenta giorni ossia l'importo di euro 31,87 al giorno.
Per consentire alla convenuta di adempiere, il Tribunale dispone che tale somma è dovuta a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione alla stessa della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto in data 19.2.2025 del contratto di leasing n.
IM 398075 concluso in data 13.10.2021;
pagina 6 di 7 -condanna la società al rilascio immediato in favore della Controparte_1
società degli immobili, liberi e vuoti di Parte_1
persone e cose, meglio descritti nel contratto di vendita redatto in Brescia in data
13.10.2021 dal notaio dott. rep. n. 112.974 e racc. n. 41.549; Persona_1
-fissa ex art. 614 bis c.p.c. a titolo di penale dovuta dalla società Controparte_1
alla società a decorrere dal
[...] Parte_1
trentesimo giorno dalla comunicazione alla stessa della presente sentenza, la somma di euro 31,87 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento di condanna di cui al precedente punto 2;
-condanna la società a rimborsare alla società Controparte_1 [...]
le spese di giudizio che si liquidano nella Parte_1
somma di euro 7.093,00, di cui euro 6.307,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Milano, 5.11.2025 Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 15757/2025, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 16.4.2025
DA
(C.F. ), in persona di due Parte_1 P.IVA_1
procuratori speciali, elettivamente domiciliata in Milano via Larga n. 8 presso l'avv.
AN ZZ, l'avv. Silvia ZZ e l'avv. Lorenzo Fermi, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con sede in AD via RI Controparte_1 P.IVA_2
LE II n. 28,
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 7 OGGETTO: contratto di leasing
All'udienza del 5.11.2025 parte attrice ha discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., precisando le conclusioni come da verbale:
“Contrariis reiectis,
a. previo accertamento di intervenuta risoluzione o, in subordine e salvo gravame, declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore del contratto di locazione finanziaria (leasing) n. IM
398075 del 13.10.21, condannarsi in persona del legale rappresentante, Controparte_1 all'immediato rilascio in favore di delle unità immobiliari Parte_1 facenti parte del “Centro Commerciale Brescia 2000” sito in Comune di AD (BS) – Via
RI LE II e più precisamente:
a) negozio con ripostiglio e doppi servizi con rispettivi antibagno al piano terra, censito nel Catasto
Fabbricati del predetto Comune, sez. NCT, foglio 11, mappale 13 sub. 558;
b) negozio con doppi servizi e un antibagno al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune, sez. NCT, foglio 11, mappali 13 sub. 559, oltre quota indivisa pari a 13,448/1.000 delle aree urbane pertinenziali ai fabbricati e della quota proporzionale delle parti comuni dell'intero edificio, il tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da cose e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità di
[...]
Parte_1
b. fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in Euro 31,87= la somma dovuta da
[...]
a per ogni giorno di ritardo nella riconsegna CP_1 Parte_1 dell'immobile a far data dalla notifica dell'emananda sentenza o comunque quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, magg. CPA ed IVA come per legge.
d. in via subordinata istruttoria e nella denegata ipotesi in cui si ritenessero le domande non sufficientemente provate, si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta contumace nonché prova per testi sui capitoli 4. e 6. di cui in narrativa in fatto del
pagina 2 di 7 ricorso introduttivo, premessa la formula “Vero che”, sui quali si indicano a testi e Testimone_1
, dipendenti salvo altri.” Testimone_2 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 16.4.2025 la società
[...]
già ha convenuto in Parte_1 Controparte_2
giudizio la società sponendo che: Controparte_1
-in data 13.10.20021 la società -poi denominata Controparte_2 [...]
ha acquistato, al fine di concederle in locazione finanziaria, Parte_1
le seguenti unità immobiliari facenti parte del “Centro Commerciale Brescia 2000” sito in comune di AD (BS) Via RI LE II e precisamente: a) negozio con ripostiglio e doppi servizi con rispettivi antibagno al piano terra, censito nel Catasto
Fabbricati del predetto Comune, sez. NCT, foglio 11, mappale 13 sub. 558; b) negozio con doppi servizi e un antibagno al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune, sez. NCT, foglio 11, mappali 13 sub. 559, oltre quota indivisa pari a
13,448/1.000 delle aree urbane pertinenziali ai fabbricati e della quota proporzionale delle parti comuni dell'intero edificio, come meglio descritto nel contratto di vendita redatto in Brescia in data 13.10.2021 dal notaio dott. rep. n. 112.974 Persona_1
e racc. n. 41.549;
-in pari data la società ha stipulato con la società Controparte_2 [...]
il contratto di leasing n. IM 398075, avente ad oggetto il predetto CP_1
compendio immobiliare;
-la società utilizzatrice si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei canoni di locazione a partire dal febbraio 2024;
-in data 19.2.2025 ha, quindi, dichiarato la risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, prevista dalle condizioni generali.
Deduce il diritto alla restituzione degli immobili locati, attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto e chiede, altresì, ex art. 614 bis c.p.c. la fissazione di una misura di coercizione indiretta e in particolare di fissare la somma di euro 31,87 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna degli immobili de quibus. pagina 3 di 7 La società convenuta non si è costituita in giudizio e con Controparte_1
ordinanza in data 7.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano fondate.
Rileva il Tribunale che dalla documentazione in atti emerge che in data 13.10.20021 la società -poi denominata Controparte_2 Parte_1
ha acquistato, al fine di concederle in locazione finanziaria, le seguenti unità
[...]
immobiliari facenti parte del “Centro Commerciale Brescia 2000” sito in comune di
AD (BS) Via RI LE II e precisamente: a) negozio con ripostiglio e doppi servizi con rispettivi antibagno al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune, sez. NCT, foglio 11, mappale 13 sub. 558; b) negozio con doppi servizi e un antibagno al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune, sez. NCT, foglio 11, mappali 13 sub. 559, oltre quota indivisa pari a
13,448/1.000 delle aree urbane pertinenziali ai fabbricati e della quota proporzionale delle parti comuni dell'intero edificio, unità immobiliari meglio descritte nel contratto di vendita redatto in Brescia in data 13.10.2021 dal notaio dott. rep. n. Persona_1
112.974 e racc. n. 41.549 (v. doc. n. 1).
Nella medesima data la società ha stipulato con la società Controparte_2 [...]
il contratto di leasing n. IM 398075 (v. doc. n. 2), avente ad oggetto il CP_1
predetto compendio immobiliare.
La concedente ha lamentato l'inadempimento della società utilizzatrice in ordine al pagamento dei canoni di locazione e ha dedotto che tale circostanza l'ha indotta, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dalle condizioni generali, dichiarare la risoluzione del contratto.
Le parti, in effetti, per il caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al contratto di locazione finanziaria, hanno convenuto all'art. 9 delle condizioni generali del contratto (v. doc. n. 2) la facoltà della concedente -nell'ipotesi di mancato o ritardato adempimento, anche parziale, di una o più delle obbligazioni previste dal contratto- di pagina 4 di 7 risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La facoltà di risolvere il predetto contratto di leasing è stata esercitata in data 19.2.2025 mediante invio alla convenuta, tramite PEC, di un'apposita missiva con la quale la concedente ha dichiarato la volontà di valersi della clausola risolutiva espressa, intimando altresì l'immediata restituzione degli immobili e il pagamento del credito contrattuale maturato e in particolare del credito complessivo di euro 128.916,72 per canoni scaduti e per la penale pattuita (v. doc. n. 6).
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
L'attrice ha provato il suo diritto producendo il contratto di leasing n. IM 398075 in data
13.10.2021 (v. doc. n. 2), la documentazione da cui emerge l'avvenuta consegna del bene in data 13.10.2021 (v. doc. n. 1) e la lettera di risoluzione del contratto inviata in data 19.2.2025 via PEC (v. doc. n. 6), ed ha, altresì, allegato l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni.
Essendo fondate, vanno accolte le domande attoree e, pertanto, va in primo luogo dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto in data 19.2.2025 del contratto di leasing n.
IM 398075 concluso in data 13.10.2021.
Ne consegue che la convenuta va condannata al rilascio Controparte_1
immediato in favore della società degli Parte_1
immobili, liberi e vuoti di persone e cose, meglio descritti nel contratto di vendita redatto in Brescia in data 13.10.2021 dal notaio dott. rep. n. 112.974 Persona_1
e racc. n. 41.549.
pagina 5 di 7 Sussistono inoltre i presupposti, in considerazione della richiesta di parte attrice -e tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 di tale norma che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale di contenuto condannatorio diverso dal pagamento di somme di denaro e che la stessa non è
“manifestamente iniqua” avuto riguardo, tra l'altro, al tempo già decorso dalla conseguente protratta detenzione dell'immobile non giustificata sin dal febbraio 2025- per accompagnare il comando giudiziale con una misura di coercizione indiretta e in particolare con la fissazione ex art. 614 bis c.p.c. a titolo di penale di una somma dovuta dalla convenuta alla ricorrente per ogni per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio degli immobili.
Ai fini della determinazione dell'importo dovuto dalla convenuta, tenuto conto dei criteri delineati dal comma 2 dell'art. 614 bis c.p.c. ossia “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”, si ritiene equo fissare, come richiesto, un importo pari al canone mensile di euro 956,09 diviso per trenta giorni ossia l'importo di euro 31,87 al giorno.
Per consentire alla convenuta di adempiere, il Tribunale dispone che tale somma è dovuta a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione alla stessa della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto in data 19.2.2025 del contratto di leasing n.
IM 398075 concluso in data 13.10.2021;
pagina 6 di 7 -condanna la società al rilascio immediato in favore della Controparte_1
società degli immobili, liberi e vuoti di Parte_1
persone e cose, meglio descritti nel contratto di vendita redatto in Brescia in data
13.10.2021 dal notaio dott. rep. n. 112.974 e racc. n. 41.549; Persona_1
-fissa ex art. 614 bis c.p.c. a titolo di penale dovuta dalla società Controparte_1
alla società a decorrere dal
[...] Parte_1
trentesimo giorno dalla comunicazione alla stessa della presente sentenza, la somma di euro 31,87 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento di condanna di cui al precedente punto 2;
-condanna la società a rimborsare alla società Controparte_1 [...]
le spese di giudizio che si liquidano nella Parte_1
somma di euro 7.093,00, di cui euro 6.307,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Milano, 5.11.2025 Il Giudice dott. Guido Macripò
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