Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5259/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. NUZZOLI ANTONELLA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
PROTO CARMELINO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e con la facoltà per ognuno di stabilire la propria residenza dove lo riterrà opportuno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della propria residenza e del proprio recapito telefonico ai sensi dell'art. 337 sexies, comma II, c.c.
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. e Parte_1 Parte_2
(matrimonio celebrato con rito civile a Senigallia in data 30.09.2008, annotato nei
[...]
registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 148 parte II serie C – anno 2008) ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Senigallia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) Affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi A_
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
- 1 -
familiare sita a Chiaravalle (AN) in Via Torino n. 10, con collocamento prevalente con la madre SI.ra . Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative Parte_2 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4) Disporre che il padre SI. provveda al mantenimento della Parte_1
figlia minore
, in via indiretta, mediante versamento alla madre SI.ra A_
dell'importo di Euro 300,00# (trecento/00) mensili (per 12 mensilità), da Parte_3
versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di dicembre 2024) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Le Parti riconoscono, si danno reciprocamente atto ed espressamente convengono che siano comprese nell'anzidetto assegno mensile di mantenimento corrisposto dal padre le seguenti spese per la figlia minore: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali).
Si da atto che il padre ha già provveduto al versamento di un assegno di tale ammontare fino alla data odierna e che pertanto il prossimo assegno riguarderà il mese di dicembre 2024.
5) Disporre che le spese straordinarie, così come indicate e dettagliate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di Ancona dal 10.07.2024, dovranno essere sopportate nella misura del 50% tra i due genitori ed andranno rimborsate,
a chi le abbia anticipate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso, dovrà provvedere ad inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e – mail – pec) all'altro la richiesta dell'approvazione della
- 2 - spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del Giudice.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali
(fatture/ricevute) intestati alla figlia, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per spese straordinarie devono intendersi:
1. SPESE MEDICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche-con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche ed ortopediche) e spese sanitarie indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherini, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, sé prescritti dal medico curante;
- ticket;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale, se non indifferibili o urgenti;
- 3 - -acquisto di presidi ortopedici non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica ed informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in quanto non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- 4 - - corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera ed informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto:
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo, sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e balneazione estiva);
-baby sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del
- 5 - nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
6) Disporre che l'assegno unico e universale per la figlia a carico A_
, come previsto dal Decreto Legislativo n. 230 del 21/12/2021 attuativo della
[...]
Legge 46 del 01/04/2021 e succ. mod., spetti nella musira del 50% ad entrambi i genitori;
il signor si impegna a versare l'importo da lui percepito in un Parte_1
libretto il cui ammontare verrà utilizzato alla maggiore età dalla figlia.
7) Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e la figlia come a seguire.
Il padre SI. sarà tenuto a vedere e tenere presso di sé la figlia Parte_1
[...]
, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e le condizioni di A_
salute della minore, nonché compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre come segue: a) un pomeriggio alla settimana da concordare previamente tra i coniugi all'inizio di ogni anno scolastico - per l'anno scolastico 2024-2025, il mercoledì dalle ore 17:30 circa andandola a prendere all'uscita dalla piscina e riportandola presso l'abitazione materna dopo cena allo ore 22:00 circa - allorquando spetta alla madre trascorrere il week-end con la figlia;
b) un pomeriggio alla settimana, per l'anno scolastico 2024-2025 il giovedì, dalle ore 17:30 circa, andandola a prendere all'uscita dalla piscina fino alle ore 22:00 circa, riportandola presso l'abitazione materna dopo cena, quando spetta al padre trascorreranno il week-end con la figlia;
c) a settimane alterne, il week-end con relativi pernotti, dalle ore 20:00 del sabato andandola a prendere presso l'abitazione materna fino alle ore 22:00 circa della domenica riportandola presso l'abitazione materna: d) tre giorni durante il periodo Natalizio, ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
e) due giorni in occasione delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
8) Durante il periodo estivo, previo accordo tra i genitori da assumere entro il 31 maggio di ogni anno tenendo in debito conto il loro rispettivo piano ferie lavorativo, la figlia minore
- 6 - trascorrerà due settimane di vacanza, anche non consecutive, A_
con il padre SI. e due settimane di vacanza, anche non Parte_1
consecutive, con la madre SI.ra . Parte_2
9) Ciascun coniuge gode di propria e adeguata capacità reddituale, per cui, risultando entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, espressamente ad ogni pretesa di contributo per il proprio personale mantenimento e/o di assistenza alimentare.
10) I separandi si concedono il loro reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio, compresi quelli per la figlia minore.
11) I coniugi danno atto di avere già regolato ogni rapporto economico patrimoniale intercorso tra loro, ivi compreso lo scioglimento e la liquidazione degli eventuali beni familiari, senza pendenze o pretese di sorta nei reciproci confronti, e comunque con espressa e definitiva rinuncia reciproca a far valere qualsivoglia ulteriore od eventuale residuo diritto od azione, ritenendosi i coniugi stessi ampiamente soddisfatti anche in via transattiva, e di non avere alcunché d'altro da pretendere l'uno verso l'altro.
12) Per quanto riguarda le spese della presente procedura, si da atto che le Parti provvederanno ciascuna al pagamento del compenso professionale dovuto al proprio difensore di fiducia secondo il contenuto del proprio rispettivo mandato difensivo, mentre qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento verrà ripartita tra le Parti nella misura del 50% ciascuna.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , Parte_1 Parte_2
che si sono sposati a Senigallia (AN) il 30/09/2008, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
- 7 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contatto matrimonio a Senigallia (AN) il 30/09/2008, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 148, parte II, serie C dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 8 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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