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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 2744/2024 promossa da:
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PASQUALE ANDRIOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ostuni, Corso Garibaldi, n. 184;
RICORRENTE
Contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
“In via principale ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/1970 pronunciare, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, la cessazione dei suoi effetti civili, ordinando al contempo all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Mortara in data 20/09/2019 con affermando che dal momento della separazione personale, Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 1121/2022 pubblicata il 12/08/2022, non vi era stata alcuna riconciliazione o ripresa di convivenza con il marito.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si costituiva in giudizio, pertanto, il
Giudice delegato, all'udienza del 18/12/2024, ne dichiarava la contumacia, trattenendo altresì la causa per la decisione. Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti (copia della sentenza di separazione tra le parti pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 22.07.2022, certificazioni anagrafiche di residenza) ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett.
b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Stante la pronuncia sul solo status si ritiene corretto che le spese di lite restino a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
celebrato con rito civile a Mortara il 20/09/2019, atto Controparte_1 iscritto nei Registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 22, Parte I, Anno 2019;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
• Nulla sulle spese
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 2744/2024 promossa da:
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PASQUALE ANDRIOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ostuni, Corso Garibaldi, n. 184;
RICORRENTE
Contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
“In via principale ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/1970 pronunciare, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, la cessazione dei suoi effetti civili, ordinando al contempo all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Mortara in data 20/09/2019 con affermando che dal momento della separazione personale, Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 1121/2022 pubblicata il 12/08/2022, non vi era stata alcuna riconciliazione o ripresa di convivenza con il marito.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si costituiva in giudizio, pertanto, il
Giudice delegato, all'udienza del 18/12/2024, ne dichiarava la contumacia, trattenendo altresì la causa per la decisione. Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti (copia della sentenza di separazione tra le parti pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 22.07.2022, certificazioni anagrafiche di residenza) ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett.
b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Stante la pronuncia sul solo status si ritiene corretto che le spese di lite restino a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
celebrato con rito civile a Mortara il 20/09/2019, atto Controparte_1 iscritto nei Registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 22, Parte I, Anno 2019;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
• Nulla sulle spese
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2/2