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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati sig.ri:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice relatore ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nel procedimento di divorzio n. 237\2024 R.G.A.C. promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'Avv. Gabriella Martinelli e dall'Avv. Cinzia Pisani;
nei confronti di
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. Gabriele Dazzi e dall'Avv. Valter Mattarocci;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. Il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra al fine di Parte_1 CP_1
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti, in Massa, in data 8/10/2001, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Massa, Parte II Serie A al n. 155 e nel corso del quale sono nate sono nate due figlie:
e in data 26/11/04. SO Persona_2
2. A seguito della comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore, queste sono addivenute a un accordo in ordine ai termini del divorzio, ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia il Tribunale di Massa, Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria: A- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massa (MS), in data 08/10/2001 tra i IGg.ri E LA Parte_1
IG.ra , trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Massa nel 2001, CP_1
parte II, serie A, atto n. 155, e nei registri di Stato Civile del Comune di Montignoso in data
29/01/2002 alla parte II, serie B, anno 2001 nr. 20; B- dichiarare non luogo a procedere in merito all'affidamento delle figlie e in quanto divenute maggiorenni;
C- Persona_2 SO
dichiarare il IG. tenuto a corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, alla Parte_1
IG.ra , a titolo di concorso nel mantenimento di ciascuna delle due figlie, e CP_1 SO
, l'importo mensile di Euro 180,00, rivalutabile annualmente in accordo agli indici Persona_2
Istat; D- dichiarare il IG. tenuto a contribuire, nella misura pari al 30%, alle spese Pt_1
straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, in accordo alle vigenti linee guida del CNF, ivi incluse le spese necessarie alla frequentazione dell'università privata da parte delle figlie;
E- Null'altro
a pretendere tra le parti e spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
3. Preso atto della concorde posizione delle parti, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., alla luce della separazione, omologata con decreto del Tribunale di
Massa cron. 1732\2014, e stante l'accertata impossibilità di mantenere o ricostruire la pagina 2 di 3 comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per pronunciarsi in termini discordanti rispetto a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, considerata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett.
b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii e la conformità delle condizioni di che trattasi alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonché all'interesse della prole.
5. Alla luce dell'accordo delle parti sul punto, le spese di lite devono essere integralmente conciliate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così definitivamente provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Massa (MS) in data 8.10.2001, tra i sig.ri e e trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello Stato Civile del Comune di Massa al n. 155, parte II, serie A, anno 2001, in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, nei termini meglio descritti in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale Competente del Comune di Massa (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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