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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di IO Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di IO Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, lette le note scritte depositate il
22.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 30.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 824/2023 R.G.L. proposta da
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), il 03.04.1981, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Cilea del Foro di IO
LA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio di quest'ultima, sito in IO LA, via G. D'Annunzio n.
20/A
ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Controparte_3
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t. Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3
del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_4
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_6 [...]
via Controparte_3 CP_3
G. Mazzini 6 resistenti
In punto a: “Accertamento del diritto al bonus carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “- accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativo alla c.d. Carta del Docente per
l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della Legge 107/2015; - Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale CP_1 CP_7
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della docente
degli importi inerenti al riconoscimento della Carta Parte_1
del Docente, ad oggi quantificati in Euro 1.500,00 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di
Pag. 2 di 11 contributo alla formazione della docente stessa;
- di voler provvedere adottando sentenza esecutiva. Con vittoria di competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata giurisprudenziale, della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico – giuridico – motivazionale dalle successive pronunce di merito e dall'atteggiamento di chiusura e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante”.
Per parte resistente: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in quanto appartenente al personale Parte_1
educativo; 3) Nel merito, rigettare la domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese;
4) In caso di accoglimento, anche parziale della domanda, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, con compensazione, anche parziale, delle spese di giudizio, stante la palese e notevole controvertibilità della fattispecie in esame ed in considerazione degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali”.
SVOL GIMENTO DEL PROCE SSO
E RAGIONI DELLA DECI SIONE
Con ricorso depositato il 11.08.202 3, chied e Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00
Pag. 3 di 11 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della stessa Controparte_1
tramite il sistema della Carta elettronica del docente, della somma di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
L'istante allega di essere docente precaria da anni, alle dipendenze del presso Controparte_1
diverse istituzioni scolastiche.
Dal prodotto contratto di lavoro, relativo all'anno scolas tico
2023/2024 decorrente dal 01.09.2023 al 31.08.2024, risulta che l'ultima sede di servizio della ricorrente è stata presso il
“Convitto Nazionale R. Corso” in provincia di CP_3
in qualità di “personale educativo supplente annuale”.
La ricorrente allega altresì di essere in servizio – al momento del depos ito del ricorso ovvero in data 11.08.2023 – nella provincia di unitamente al fatto di avere prestato CP_3
servizio, alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare negli anni scolas tici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 .
In esecuzione di ques ti contratti, la ricorrente deduc e di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Pag. 4 di 11 Tuttavia, il non ha riconosciuto alla stessa il CP_1
beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lav oratori a tempo indeterminato.
Pertanto, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo s tesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazi one di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depos itata il
13.10.2023, si costituisce tempestivamente l'Amministrazione scolastica resis tente, eccependo - in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del in quanto il CP_8
ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta e lettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10. 2015, la quale al paragrafo 2 CP_9
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeter minato con contratto di lavor o a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano s tati sos pesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stat a istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai
Pag. 5 di 11 docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Di conseguenza, parte res istente solleva – sempre in via preliminare – eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente con rigetto della domanda, adducendo il motivo secondo il quale appartiene al “personale Parte_1
educativo e non al personale docente” e considerando “isolata la pronuncia di Cassazione civile n. 32104/2022”, estensiva del beneficio al pers onale educativo.
Ulteriormente, parte resistente si oppone all'accoglimento del la domanda di cui si tratta, contestando specificamente il fatto che la ricorrente “non ha svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale”.
Nel dettaglio, il costituito eccepisce il fatto che la CP_1
ricorrente non ha lavorato pe r almeno 180 giorni lavorativi effettivi (costituenti il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio secondo la giurisprudenza prevalente), attes o che la medes ima è stata assente dal servizio per congedo per assistenza a familiari con s ituaz ioni gravi di handicap nell'a.s. 2020/2021 e nell'a.s. 2021/2022, mentre nell'a.s. 2022/2023 è stata assente per congedo e per malattia .
Sul contradditorio cos ì ins tauratos i, la causa viene is truita documentalmente.
Pag. 6 di 11 In data 22.11.2024 solo parte ricorrent e deposita note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.11.2024, a seguito delle quali la causa viene decisa in data odierna.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. , va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconos cimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo , in cap o a docenti a tempo determinato , che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto ap partenente al personale educativo, s i ritiene di dovere aderire alla giuris prudenza ormai prevalente
(Cassazione civile n. 9895/2024 conforme a precedente
Cassazione civile n. 32104/2022) che, attravers o una lettura coordinata delle dis posizioni legis lativ e e del C.C.N.L. di categoria (ovvero l'art. 395 D.Lgs. n. 297/1994 e l'art. 25
C.C.N.L. Comparto Scuola 2016 -2018) statuisce che “il personale educativo , seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e is truzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno
Pag. 7 di 11 dell'area professionale del personale docente ”. Sempre la giurisprudenza richiamata evidenzia che l'art. 398 comma II del
D.Lgs. 297/1994 specifica che al personale educativo “si applicano le dispos izioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”, equiparando a tali fini le due categorie per la complementarità delle rispettive funzioni.
Se la predetta eccezione va rigettata per i motivi sopra espos ti, va invece ritenuta fondata l'ulteriore eccezione – sollevata da parte resis tente – relativa alla prestazione di servizio di docenza, che non è stata posta in essere dal punto di vis ta oggettivo e che, pertanto, non necessita di aggiornamento e di formazione, funzionali alla prima.
Va osservato che quest'ultima eccezione trova fondamento nei fatti provati dal resistente, atteso che l'onere della CP_1
prova è a carico della ricorrente, la quale si è limitata a produrre solamente una “dichiarazione sostitutiva dei servizi prestati”, in luogo dei contratti di lavoro , fonte del rapporto contrattuale de quo.
Sul punto, il costituito contesta specificamente, CP_1
(fornendo la relativa prova dello stato matricolare completo di
, il fatto che nell'anno scolastico 2020/20 21, Parte_1
la ricorrente ha effettuato solo 7 giorni di servizio (dal
21.09.2020 al 27.09.2020), nell'anno scolastico 2021/2022 solo
2 giorni di servizio (dal 06.09.2021 al 07.09.2021), nell'anno scolastico 2022/2023 solo 4 giorni di servizio.
Pag. 8 di 11 Pertanto, è provato che reiteratamente e consecutivamente ovvero in ciascun anno scolas tico, per cui è richies to il bonus, la ricorrente è risultata assente per congedo per assistenza a familiari con situazione di grave handicap ed è risultata assente per malattia, non forne ndo alcuna effettiva prestazione di docenza per cui è richiesto l'aggiornamento e la formazione.
Peraltro, dai fatti eccepiti e provati dal è fondato CP_1
ritenere l'insussistenza del requisito dei 180 giorni lavorativi effettivi, che secondo la giur isprudenza prevalente, costituiscono il requisito fondamentale del beneficio.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la C arta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenz e professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_10
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
Pag. 9 di 11 a master univers itari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatr ali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dalla dispos izione legislativa, sopra riportata, è evidente la ratio legislativa dell'istituto della “Carta del docente”, la quale non ha natura di retribuzion e stipendiale né accessoria;
esso è un beneficio, riconosciuto tramite il sistema della carta elettronica, preordinato all'aggiornamento ed alla formazione del personale docente e, pertanto, correlato all'effettivo, concreto svolgimento della prestazione l avorativa.
Per questi motivi
, la domanda della ricorrente non può essere accolta e va rigettata.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di IO Emilia, in funzione del Giudice del
Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
824/2023 R. G.L.:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente al pagamen to della somma, determinata secondo i valori minimi, pari ad € 250,00 a favore
Pag. 10 di 11 del resistente , a titolo di Controparte_1
refusione delle spese del presente giudizio, data la soccombenza della ricorrente.
IO Emilia, così decis o il 09/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzos i .
Pag. 11 di 11
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di IO Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, lette le note scritte depositate il
22.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 30.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 824/2023 R.G.L. proposta da
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), il 03.04.1981, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Cilea del Foro di IO
LA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio di quest'ultima, sito in IO LA, via G. D'Annunzio n.
20/A
ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Controparte_3
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t. Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3
del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_4
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_6 [...]
via Controparte_3 CP_3
G. Mazzini 6 resistenti
In punto a: “Accertamento del diritto al bonus carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “- accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativo alla c.d. Carta del Docente per
l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della Legge 107/2015; - Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale CP_1 CP_7
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della docente
degli importi inerenti al riconoscimento della Carta Parte_1
del Docente, ad oggi quantificati in Euro 1.500,00 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di
Pag. 2 di 11 contributo alla formazione della docente stessa;
- di voler provvedere adottando sentenza esecutiva. Con vittoria di competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata giurisprudenziale, della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico – giuridico – motivazionale dalle successive pronunce di merito e dall'atteggiamento di chiusura e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante”.
Per parte resistente: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in quanto appartenente al personale Parte_1
educativo; 3) Nel merito, rigettare la domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese;
4) In caso di accoglimento, anche parziale della domanda, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, con compensazione, anche parziale, delle spese di giudizio, stante la palese e notevole controvertibilità della fattispecie in esame ed in considerazione degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali”.
SVOL GIMENTO DEL PROCE SSO
E RAGIONI DELLA DECI SIONE
Con ricorso depositato il 11.08.202 3, chied e Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00
Pag. 3 di 11 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della stessa Controparte_1
tramite il sistema della Carta elettronica del docente, della somma di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
L'istante allega di essere docente precaria da anni, alle dipendenze del presso Controparte_1
diverse istituzioni scolastiche.
Dal prodotto contratto di lavoro, relativo all'anno scolas tico
2023/2024 decorrente dal 01.09.2023 al 31.08.2024, risulta che l'ultima sede di servizio della ricorrente è stata presso il
“Convitto Nazionale R. Corso” in provincia di CP_3
in qualità di “personale educativo supplente annuale”.
La ricorrente allega altresì di essere in servizio – al momento del depos ito del ricorso ovvero in data 11.08.2023 – nella provincia di unitamente al fatto di avere prestato CP_3
servizio, alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare negli anni scolas tici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 .
In esecuzione di ques ti contratti, la ricorrente deduc e di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Pag. 4 di 11 Tuttavia, il non ha riconosciuto alla stessa il CP_1
beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lav oratori a tempo indeterminato.
Pertanto, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo s tesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazi one di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depos itata il
13.10.2023, si costituisce tempestivamente l'Amministrazione scolastica resis tente, eccependo - in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del in quanto il CP_8
ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta e lettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10. 2015, la quale al paragrafo 2 CP_9
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeter minato con contratto di lavor o a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano s tati sos pesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stat a istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai
Pag. 5 di 11 docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Di conseguenza, parte res istente solleva – sempre in via preliminare – eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente con rigetto della domanda, adducendo il motivo secondo il quale appartiene al “personale Parte_1
educativo e non al personale docente” e considerando “isolata la pronuncia di Cassazione civile n. 32104/2022”, estensiva del beneficio al pers onale educativo.
Ulteriormente, parte resistente si oppone all'accoglimento del la domanda di cui si tratta, contestando specificamente il fatto che la ricorrente “non ha svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale”.
Nel dettaglio, il costituito eccepisce il fatto che la CP_1
ricorrente non ha lavorato pe r almeno 180 giorni lavorativi effettivi (costituenti il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio secondo la giurisprudenza prevalente), attes o che la medes ima è stata assente dal servizio per congedo per assistenza a familiari con s ituaz ioni gravi di handicap nell'a.s. 2020/2021 e nell'a.s. 2021/2022, mentre nell'a.s. 2022/2023 è stata assente per congedo e per malattia .
Sul contradditorio cos ì ins tauratos i, la causa viene is truita documentalmente.
Pag. 6 di 11 In data 22.11.2024 solo parte ricorrent e deposita note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.11.2024, a seguito delle quali la causa viene decisa in data odierna.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. , va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconos cimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo , in cap o a docenti a tempo determinato , che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto ap partenente al personale educativo, s i ritiene di dovere aderire alla giuris prudenza ormai prevalente
(Cassazione civile n. 9895/2024 conforme a precedente
Cassazione civile n. 32104/2022) che, attravers o una lettura coordinata delle dis posizioni legis lativ e e del C.C.N.L. di categoria (ovvero l'art. 395 D.Lgs. n. 297/1994 e l'art. 25
C.C.N.L. Comparto Scuola 2016 -2018) statuisce che “il personale educativo , seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e is truzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno
Pag. 7 di 11 dell'area professionale del personale docente ”. Sempre la giurisprudenza richiamata evidenzia che l'art. 398 comma II del
D.Lgs. 297/1994 specifica che al personale educativo “si applicano le dispos izioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”, equiparando a tali fini le due categorie per la complementarità delle rispettive funzioni.
Se la predetta eccezione va rigettata per i motivi sopra espos ti, va invece ritenuta fondata l'ulteriore eccezione – sollevata da parte resis tente – relativa alla prestazione di servizio di docenza, che non è stata posta in essere dal punto di vis ta oggettivo e che, pertanto, non necessita di aggiornamento e di formazione, funzionali alla prima.
Va osservato che quest'ultima eccezione trova fondamento nei fatti provati dal resistente, atteso che l'onere della CP_1
prova è a carico della ricorrente, la quale si è limitata a produrre solamente una “dichiarazione sostitutiva dei servizi prestati”, in luogo dei contratti di lavoro , fonte del rapporto contrattuale de quo.
Sul punto, il costituito contesta specificamente, CP_1
(fornendo la relativa prova dello stato matricolare completo di
, il fatto che nell'anno scolastico 2020/20 21, Parte_1
la ricorrente ha effettuato solo 7 giorni di servizio (dal
21.09.2020 al 27.09.2020), nell'anno scolastico 2021/2022 solo
2 giorni di servizio (dal 06.09.2021 al 07.09.2021), nell'anno scolastico 2022/2023 solo 4 giorni di servizio.
Pag. 8 di 11 Pertanto, è provato che reiteratamente e consecutivamente ovvero in ciascun anno scolas tico, per cui è richies to il bonus, la ricorrente è risultata assente per congedo per assistenza a familiari con situazione di grave handicap ed è risultata assente per malattia, non forne ndo alcuna effettiva prestazione di docenza per cui è richiesto l'aggiornamento e la formazione.
Peraltro, dai fatti eccepiti e provati dal è fondato CP_1
ritenere l'insussistenza del requisito dei 180 giorni lavorativi effettivi, che secondo la giur isprudenza prevalente, costituiscono il requisito fondamentale del beneficio.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la C arta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenz e professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_10
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
Pag. 9 di 11 a master univers itari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatr ali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dalla dispos izione legislativa, sopra riportata, è evidente la ratio legislativa dell'istituto della “Carta del docente”, la quale non ha natura di retribuzion e stipendiale né accessoria;
esso è un beneficio, riconosciuto tramite il sistema della carta elettronica, preordinato all'aggiornamento ed alla formazione del personale docente e, pertanto, correlato all'effettivo, concreto svolgimento della prestazione l avorativa.
Per questi motivi
, la domanda della ricorrente non può essere accolta e va rigettata.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di IO Emilia, in funzione del Giudice del
Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
824/2023 R. G.L.:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente al pagamen to della somma, determinata secondo i valori minimi, pari ad € 250,00 a favore
Pag. 10 di 11 del resistente , a titolo di Controparte_1
refusione delle spese del presente giudizio, data la soccombenza della ricorrente.
IO Emilia, così decis o il 09/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzos i .
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