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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 256/2023 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ) tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._5
Angelina Bevilacqua;
Appellanti
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giacomo Pulvirenti;
E
1
) in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Milly Barbagallo;
Appellati
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 68/2023 del 14.03.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di
Caltagirone rigettava il ricorso proposto dagli odierni appellanti con il quale chiedevano il riconoscimento del carattere subordinato della prestazione lavorativa resa in favore della nei mesi di Maggio- Parte_6
Giugno 2012 – in occasione dei lavori di scerbatura e pulizia degli argini che il
Comune di aveva appaltato alla stessa società con contratto del CP_2
10.09.2012 – con conseguente richiesta di condanna della società resistente alla corresponsione della retribuzione ordinaria e straordinaria da calcolarsi secondo il
C.C.N.L. applicabile e dei relativi contributi previdenziali nonché la condanna in solido, ai sensi dell'art. 1676 c.c., della società e del al Controparte_2
versamento delle somme spettanti.
Per quanto qui di interesse, il primo decidente all'esito dell'istruttoria rilevava la carenza sia di allegazioni che di prove riguardanti i fatti costitutivi delle domande avanzate. In particolare, osservava che l'istruttoria svolta non aveva fatto emergere elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un vincolo di subordinazione tra i ricorrenti e la società resistente. Indi, rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti alle spese del giudizio.
Avverso la sentenza proponevano appello le parti soccombenti con ricorso depositato il 14.04.2023; resistevano al gravame gli appellati.
2 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 5 maggio 2025 fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di gravame, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va esaminata prioritariamente la questione concernente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale.
L'appellante con il ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte in base al c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, oltre al pagamento dei contributi previdenziali, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge nonché la condanna dei resistenti al relativo versamento (“… Ritenere e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto a percepire le retribuzioni maturate e non corrisposte in base c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, nella seguente misura: € 2.400,00, Parte_1 Parte_2
€ 900,00, € 2.300,00, € 1.100,00 € Parte_3 Parte_4 Persona_1
1.100,00. o a quelle somme anche maggiori stabilende giudizialmente a seguito di ctu, oltre contributi previdenziali, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge” nonché condannare i resistenti al relativo versamento).
La predetta domanda di versamento dei contributi è stata riproposta anche nel presente giudizio di appello.
Il collegio con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 27.3.2025 – rilevato il mutamento giurisprudenziale in ordine alla sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell' per le domande relative all'accertamento degli CP_3
obblighi contributivi – ha posto d'ufficio la questione della necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale.
3 L'appellante, con le note del 24.4.2025 e le successive note del 2.05.2025, ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell' CP_3
Il collegio richiama i principi da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte e da questo collegio condivisi secondo cui “nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l , sicché, alla mancata Controparte_4
evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio” (Cass. 8956/2020; conf. Cass. 17320/2020).
In particolare, la Suprema Corte, richiamati i due diversi orientamenti di legittimità in materia e relativi arresti (Cass. 2452/1975; 2638/1976; 379/1989;
12946/1999; Cass. S.U. 3678 del 2009; 19398/2014; 14853/2019, da un lato;
Cass.
2684/1973; 66/1984; 442/1986; 72/1998; 10377/2000; 3941/2004; 17162/2016, quanto al diverso orientamento), ha ritenuto di ribadire il primo di essi, con le seguenti ulteriori precisazioni (in sintesi):
- come da tempo affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, i contributi previdenziali obbligatori partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali, sicché va escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi;
- ciò che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, e che la costante giurisprudenza della
4 Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi, altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria spettante al lavoratore ex art. 2116, comma 2°, c.c., per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno;
- le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass. S.U. n.
3678 del 2009 cit. a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorché l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, valgono anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi (con la precisazione, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l'ente previdenziale, che l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi);
- l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri:
5 che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile;
- quanto alle implicazioni di ordine processuale derivanti dalla mancata partecipazione al processo dell'ente previdenziale, vale il principio generale dell'ordinamento processuale secondo cui, ove la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo, non si verifica un'ipotesi di inammissibilità della domanda bensì un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.;
- la nullità del giudizio per difetto d'integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo, e dunque anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, derivandone ex art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio.
2. In applicazione di tali condivisi principi, va pertanto dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e le parti vanno rimesse avanti al Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, con assegnazione alle stesse del termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio.
L'epoca di pronunciamento delle decisioni di legittimità sopra richiamate rispetto alla data di proposizione del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara la nullità della sentenza di primo grado, rimette le parti davanti al Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, e assegna alle stesse il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
compensa le spese processuali.
6 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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