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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6494 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2837/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Elena Gelato Consigliere IO NÌ Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2837 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 5.05.2025 TRA (C.F ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 nella qualità di cessionaria dei crediti vantati da e per essa la Controparte_1 [...]
nella qualità di procuratrice speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pt_2
GI DE e AO RI;
APPELLANTE E (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Di Carlo;
APPELLATA E
(CF ), in persona del Presidente pro tempore della CP_3 P.IVA_3
Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ferraguto CP_4
APPELLATA
CF ) Controparte_1 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3861/2022, pubblicata l'11 marzo 2022 CONCLUSIONI: per l'appellante:
“accertato e dichiarato che la è creditrice dell'importo di €. Controparte_1 Cont 1.571.984,65, condannare la in solido con la ovvero in CP_3 CP_2
1 subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la ognuna CP_3 CP_2 per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore di
[...]
ovvero in subordine di dell'importo di €. 1.571.984,65, Parte_1 Controparte_1 per le motivazioni di cui in premessa, oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008. In via di subordine, condannare la in solido con la , ovvero CP_3 CP_2 in subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la , ognuna CP_3 CP_2 per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore di
[...]
ovvero in subordine di dell'importo di €. 1.571.984,65, Parte_1 Controparte_1
a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C., oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008. Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la , CP_3 CP_2 ovvero in subordine della , ovvero, in ulteriore subordine, della CP_3 [...]
ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento CP_2 degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto 231/2002 con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C., oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 C.C.. In via istruttoria, si chiede che la Corte di Appello Voglia ammettere le seguenti istanze istruttorie, tutte formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di
[...]
Controparte_1 Contr ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla ed alla , nonché all'AIOP, all'ASP CP_3 ed a Confindustria, l'esibizione dei dati sintetici dei budget individuali assegnati ad ognuna delle strutture del accreditate, come San Raffaele Portuense per le CP_3 prestazioni di riabilitazione, con l'indicazione, per ognuna di esse, del mese duranteil quale il rispettivo budget si sia esaurito, e con indicazione del complessivo numero di prestazioni eseguite e di quelle coperte dai budget, ovvero voglia chiedere ex art. 213 Cont c.p.c. alla ed alla pari informativa al riguardo. CP_3
Si chiede altresì che il Tribunale voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la verifica dei dati suddetti, ovvero per il loro accertamento ex novo, anche, ove occorra, tramite autorizzazione all'accesso ai pubblici uffici per le attività inerenti. Consulenza tecnica d'ufficio in ordine al corretto calcolo della fatturazione, con conseguente verifica della rispondenza delle prestazioni erogate alle tariffe applicate, 2 come derivante dall normativa regionale di riferimento (DM Sanità 1994/1997) sulla documentazione relativa alla natura delle prestazioni erogate, reputate necessarie dal SSR, secondo le richieste del fabbisogno territoriale. Consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la percentuale di utile ricavabile dalla Parte_ tariffa a secondo i criteri di efficienza - fissati dalla Commissione Europea - dell'Azienda media come modello e dei costi standard come parametri, con conseguente determinazione dell'indennizzo posto a carico della Parte_4 autorizzando fin da ora il CTU all'accesso presso i pubblici uffici per le attività inerenti, e fermo restando che l'integrale documentazione amministrativa reputata necessaria verrà messa a disposizione del Consulente presso gli Uffici del San Raffaele. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Alessia Melchiorri, Annalisa Melchiorri e Paolo Melchiorri, che si dichiarano antistatari.”
per la : CP_3
“rigetto dell'appello”
per la CP_2
“- In via preliminare: confermare il capo della sentenza n. 3861 del 2022 che individua nella il soggetto munito della legittimazione passiva, in considerazione CP_3 del quadro normativo di riferimento e dl prevalente orientamento giurisprudenziale che considera l'ente regionale come quello “incaricato al pagamento”;
- In via principale: rigettare la domanda creditoria dell'appellante per le ragioni di cui in narrativa e in particolare perché infondata avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi mai contrattualizzati ed ultronei rispetto a quelli definiti dall'amministrazione regionale nei provvedimenti amministrativi adottati per le annualità oggetto di causa che non sono mai stati contestati nella competente sede giurisdizionale amministrativa;
nonché in considerazione della legittimità, sancita dal Consiglio di Stato con sentenze n. 5731/2015 e n. 1281/2018, del DCA n. 479/2013 di riedizione del potere amministrativo per la rideterminazione delle tariffe utili alla remunerazione delle prestazioni sanitarie anche erogate dalla originaria cedente: confermare pertanto il relativo capo di sentenza.
- In via subordinata: respingere la domanda articolata ai sensi dell'art. 2041 c.c. in quanto infondata per le ragioni indicate nella narrativa del presente atto: confermare per l'effetto il relativo capo di sentenza.
- In via ulteriormente subordinata: respingere il gravame anche laddove censura la sentenza di primo grado per il mancato riconoscimento degli interessi moratori, trattandosi di domanda infondata stante l'inapplicabilità di tale normativa al rapporto di accreditamento sanitario come da ultimo confermato dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza n. 780 del 2022. Per l'effetto confermare il relativo capo di sentenza.
- In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno giudice ritenga la domanda creditoria fondata, in considerazione della natura querable del credito, riconoscere gli interessi dalla costituzione in mora se provata o dalla domanda.” 3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di appello tempestivamente notificato, la quale procuratrice Parte_2 speciale della cessionaria dei crediti vantati da ha Parte_1 Controparte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito: Cont Parte
“(a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Roma 3;
(b) respinge la domanda principale e dichiara assorbita quella accessoria, proposte da e da nei confronti della;
Controparte_1 Parte_2 CP_3
(c) dichiara inammissibile la domanda di indebito arricchimento proposta da
[...]
e da nei confronti della;
Controparte_1 Parte_2 CP_3
(d) condanna e in solido fra loro, a rifondere alle Controparte_1 Parte_2 convenute le spese processuali, liquidate per ciascuna di esse in complessivi € 21.000,00 per compensi professionali (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 9.000,00 per la fase istruttoria ed € 6.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.” Contr Nel giudizio di primo grado la aveva convenuto in giudizio l Controparte_1
3 e la chiedendone la condanna, solidale o alternativa fra CP_6 CP_3 loro, al pagamento della somma di € 1.571.984,65 oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 (oppure, in subordine, interessi legali), rivalutazione monetaria e maggior danno, a titolo di maggior corrispettivo rispetto a quello percepito per le prestazioni sanitarie Cont rese dalla casa di cura “ Raffaele Portuense” in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale negli anni 2008, 2009, 2011e 2012. In subordine aveva richiesto la condanna della convenuta al medesimo importo a titolo di indebito arricchimento. L'attrice, a sostegno della domanda, aveva esposto che le prestazioni svolte erano state remunerate secondo le disposizioni del D.M. sanità 12.9.2006; che con la sentenza 6.12.2007, n. 12623 il TAR Lazio aveva annullato il suddetto decreto;
con la medesima decisione – confermata, nella parte che qui interessa, dal Consiglio di Stato con la sentenza del 2.3.2010, n. 1295 – il TAR aveva annullato anche la deliberazione della Giunta della (DGR) 19.6.2007, n. 436, in quanto atto derivato dal CP_3 decreto ministeriale dichiarato illegittimo e con ulteriori decisioni il TAR aveva CP_3 annullato, sempre per illegittimità derivata, anche il limite di spesa (cd. budget) assegnato con la stessa DGR n. 436/2007, sulla base di tariffe regionali illegittime;
analoghe ragioni di illegittimità valevano per le delibere della Giunta regionale (DGR) e i decreti del Commissario ad acta (DCA) che per gli anni 2008-2012 compresi ribadivano la disciplina stabilita nella DGR n. 436/2007 e nel D.M. sanità del 2006 (DGR n. 207/2008 e DCA n. 19/2008 per l'anno 2008; DCA n. 41/2009 e DCA n. 56/2009 per l'anno 2009; DCA n. 43/2010 per l'anno 2010 poi annullato con la sentenza n. 7978/2011; DCA21/2011 per l'anno 2011; DCA n. 94/2012 e DCA n. 349/2012 per l'anno 2012) con la conseguenza che doveva procedersi alla disapplicazione ai sensi dell'art. 5 legge 20.3.1865, n. 2248 all. E. Il Tribunale ha respinto la domanda.
4 In dettaglio, premessa la legittimazione passiva della e disattesa CP_3
l'eccezione di prescrizione, rilevava che:
- al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 39/2011 (che aveva annullato il DM sanità del 2006 e la DGR n. 436/2007), tariffa e budget delle prestazioni sanitarie per il periodo 2007-2011 erano stati rideterminati con il DCA n. 479/2013;
- sulla legittimità del DCA n. 479/2013 si era pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1281/2018;
- costituiva un dato obiettivo e non più confutabile che le prestazioni sanitarie del periodo 2007-2011 erano regolate dalle disposizioni del DCA n. 479/2013, ritenuto legittimo dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato;
- a nulla valevano le contestazioni mosse da parte attrice alla sentenza n. 1281/2018 del Consiglio di Stato poiché la decisione era ormai intangibile;
- né era condivisibile la tesi attorea, secondo cui l'annullamento del DM sanità del 2006 e della DGR n. 436/2007 estendeva i suoi effetti, per illegittimità derivata, ai provvedimenti che avevano determinato tariffe e budget per gli anni 2008, 2011 e 2012, in quanto non erano affatto conseguenziali al D.M. sanità del 2006, né ad esso strettamente subordinati poiché la loro emanazione aveva richiesto un'autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti;
- nemmeno poteva procedersi, come sollecitato da parte attrice, alla disapplicazione di detti provvedimenti ex art. 5 l. n. 2248/1865, all. E, atteso che, nel caso di specie, la disapplicazione si sarebbe risolta in un giudizio di legittimità degli stessi, precluso al giudice ordinario;
- la reiezione della domanda proposta in via principale assorbiva la domanda accessoria degli interessi;
- quanto alla domanda di indebito arricchimento, difettava il requisito della sussidiarietà. La quale procuratrice speciale della cessionaria della , ha Parte_2 Controparte_1 impugnato la decisione articolando diversi motivi di appello. Con un primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il tribunale ha escluso la legittimazione passiva della in relazione all'obbligazione di CP_2 pagamento dedotta in giudizio. Con un secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza con il quale è stata rigettata la domanda di pagamento dei corrispettivi maturati a titolo di differenza tariffaria per le prestazioni sanitarie rese negli anni 2008, 2009, 2011 e 2012. Sostiene l'appellante che, in ragione del rapporto di derivazione tra tetti di spesa e tariffe, l'annullamento del Decreto Ministeriale in cui queste ultime erano fissate ha comportato l'illegittimità, in linea derivata, anche dei primi, in quanto calcolati sulla Parte_ base di un corrispettivo (la tariffa a ) illegittimo. L'appellante rileva che con il DCA 479/13 - con il quale la avrebbe colmato il vuoto – l'Amministrazione CP_3 si era limitata alla mera riproposizione delle stesse tariffe e degli stessi limiti di spesa già oggetto di annullamento (e cioè quelli stabiliti dalla DGR 436/07 e dal decreto del commissario ad acta 43/2010) traducendosi così in un provvedimento abnorme, emesso in violazione o elusione del giudicato, e, per tale ragione, colpito da nullità, ai sensi 5 dell'art. 21 septies, l. n. 241 del 1990. Ne deriva che il Tribunale – ai sensi dell'art 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 – avrebbe dovuto quindi disapplicare tale atto amministrativo, e riconoscere al il credito per le prestazioni sanitarie CP_1 erogate. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di indebito arricchimento. Sostiene l'appellante che qualora l'azione avanzata in via principale abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento, in via subordinata è sempre ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento.
L'appello è infondato e deve essere respinto. In applicazione della ragione più liquida, si esamineranno il secondo e il terzo motivo di appello a mezzo dei quali ha censurato la sentenza impugnata per Controparte_1 aver il Tribunale rigettato la domanda “finalizzata al riconoscimento dei corrispettivi maturati a titolo di conguaglio tariffario per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012” ed, in subordine, al riconoscimento dei medesimi importi ex art. 2041 c.c.. Il secondo motivo è infondato. Sostiene l'appellante che le DGR determinative dei budget di spesa per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012 sarebbero nulle per illegittimità derivata (in conseguenza dell'annullamento del Decreto Ministeriale Sanità 2006) e che la DCA n. 479/2013 (che aveva rideterminato tariffa e budget delle prestazioni sanitarie) sarebbe anch'essa nulla in quanto ripetitiva delle stesse tariffe e degli stessi limiti di spesa già oggetto di annullamento. Il DCA 479/2013 è stato impugnato innanzi al giudice amministrativo per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, ragioni che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5731/2015, il cui contenuto si condivide integralmente, ha ritenuto infondate, confermando la legittimità del provvedimento (perché emesso a valle di una compiuta istruttoria e supportato da motivazione scevra dei vizi). Si legge nella citata sentenza: “Premesso che il contenzioso in materia di determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie soggiace al principio della invarianza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari […],occorre osservare che, con il provvedimento in questione, la ha ritenuto di colmare la lacuna CP_3 normativa relativa al periodo 2007-2011, garantendo l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa ed escludendo l'ipotesi della reviviscenza dell'atto previgente nella piena consapevolezza dei limiti dell'effetto conformativo derivante dalla precedente sentenza di annullamento e della sottolineata … incompatibilità delle tariffe di cui alla previgente DGR n. 143/2006 con le logiche del Piano di rientro sottoscritto nel 2007, stabilendo tariffe “di fatto coincidenti con quelle di cui al D.M. 30 giugno 1997” ( pag. 11 DCA ); e ciò del tutto congruamente, in quanto, essendo stato annullato il D.M. 12 settembre 2006, il sistema tariffario di riferimento non poteva che essere quello di cui al D.M. 30 giugno 1997. Trattasi di un “recepimento” delle tariffe massime previste dal D.M. medesimo, che tiene ragionevolmente conto della pratica impossibilità per la Regione di fissare tariffe 6 più alte in quanto a carico del bilancio regionale ( v. art.
8-sexies, comma 5, del Decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 ), con conseguente irriducibile contrasto con gli obiettivi previsti per le Regioni in situazione di squilibrio economico- finanziario ( v. pag. 2 DCA ) ed impraticabilità di una manovra, che “sarebbe causativa di un certo, inevitabile e cospicuo, aumento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, invero già tra le più alte d'Italia” ( pag. 8 DCA ). Se così è ( e tenuto conto del fatto che il regime "autoritativo", che il legislatore ha predisposto in relazione al sistema dei rapporti tra aziende sanitarie ed operatori accreditati, consente di qualificare i corrispettivi spettanti a questi ultimi in termini, per l'appunto, di "tariffa" - non già di "prezzo di mercato" - dal che deriva il potere- dovere dell'Amministrazione di "contenere" il più possibile l'impatto economico delle prestazioni in un'ottica di contenimento della spesa sanitaria, con l'unico limite costituito dalla non manifesta irragionevolezza ed illogicità della quantificazione ), l'applicazione, nel caso all'esame effettuata dalla Regione, delle tariffe massime previste dal DM 30 giugno 1997 ( il quale regolamenta espressamente l'"Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di, di cui al DM 14 dicembre 1994" ) risulta, da un lato, per così dire “necessitata” dal divieto, normativamente imposto dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, di generare un qualsiasi incremento del disavanzo;
e dall'altro, sul piano istruttorio, sorretta dall'applicazione, in sede di adozione del D.M. 30 giugno 1997, dei precisi criterii dettati sempre a livello normativo col D.M. 15 aprile 1994, con specifico riguardo alla disciplina recata dall'art. 3 in ordine alla necessità che le tariffe vengano fissate sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali, in quanto percentuale rispetto ai costi standard di produzione, a loro volta da stabilire sulla base di criterii assai dettagliati in funzione delle relative componenti. A tale stregua, ferma la veduta “impraticabilità” di qualsivoglia ipotesi di fissazione da parte della di tariffe eccedenti la misura massima finanziabile dal servizio CP_3 sanitario nazionale, il provvedimento gravato non soffre … di alcun deficit logico- motivazionale in ordine alla verifica dell'indefettibile connessione tra l'accertamento dei costi e la misura delle tariffe, dovendosi ritenere a tal fine sufficienti ( oltre che l'istruttoria posta a monte del D.M. 30 giugno 1997 qui pedissequamente applicato ) i richiami in esso contenuti all'evoluzione tecnologica intervenuta nel decennio ed alle tariffe concordate nell'intesa sottoscritta con le associazioni di categoria per l'anno 2012. Ciò in quanto:
- da un lato, in circostanze eccezionali e contingenti collegate alla grave situazione finanziaria che interessa il sistema sanitario nazionale ed ai pressanti ed inderogabili vincoli che derivano dai piani di rientro cui sono sottoposte alcune regioni ( fra cui appunto la ) in ragione della rilevante consistenza del livello di CP_3 indebitamento del settore, la effettuata determinazione delle tariffe di cui si tratta all'interno del quadro ordinamentale di riferimento ( basato su convenzioni, autorizzazioni ed accreditamenti con remunerazione delle prestazioni a tariffa, sulla base di provvedimenti di natura anche autoritativa e vincolante di competenza dello Stato quanto alla determinazione dei criterii generali per la fissazione delle tariffe e 7 delle Regioni quanto all'articolazione locale delle stesse ) risulta adeguatamente supportata dalle puntuali motivazioni del provvedimento in argomento in ordine alle valutazioni di idoneità del sistema tariffario in rapporto allo scorrere del tempo ed all'efficientamento dei costi notoriamente intervenuto nell'ultimo decennio all'interno del settore, alla luce della sempre più estesa compensazione della rilevanza ( e crescita dei costi ) dell'elemento umano con il decremento dei costi connessi ai crescenti, spesso in misura esponenziale, processi di automazione ed innovazione tecnologica;
- dall'altro, il D.M. 30 giugno 1997, preso dalla a riferimento per la CP_3 determinazione delle tariffe di cui si tratta, risulta in buona parte sovrapponibile al più recente Decreto del Ministero della Salute in data 18 ottobre 2012, adottato in attuazione delle disposizioni del D.L. n. 95/12, la cui “resistenza” ai molteplici ricorsi giurisdizionali avverso di esso proposti proprio in relazione ad una pretesa carenza di istruttoria e di certezza dei dati assunti a base della nuova determinazione tariffaria ( v., tra le tante, Cons. St., III, 23 luglio 2014, n. 3921 e 2 dicembre 2014, n. 5963 ) vale proprio a dimostrare la scarsa, e quindi non rilevante, variabilità nel tempo preso in considerazione ( 15 anni ) dei costi di produzione e dell'utile di impresa;
variabilità, che, in assenza di qualsivoglia diverso e significativo elemento portato dalla ricorrente originaria a supporto delle proprie doglianze, sarebbe assolutamente illogico ipotizzare per il solo arco di tempo 2007-2011, per di più con una poi del tutto impensabile regressione che caratterizzerebbe il passaggio dal 2001 al 2012;
…. Non può comunque non sottolinearsi qui come le doglianze circa l'insufficiente elaborazione istruttoria ed il preteso, conseguente, deficit motivazionale si appalesino
[anche nel caso che ci occupa] generiche ed apodittiche, in quanto non supportate da dati probatori oggettivi. Ed infatti la originaria ricorrente non ha portato in giudizio alcun dato od elemento aggiornato in ordine a presunte, e pretese, variazioni dei costi di produzione delle prestazioni sanitarie intervenute nel tempo.
…. In tale contesto, vale infine rammentare il carattere impellente delle esigenze di riequilibrio della spesa sanitaria, che impone allo Stato ed alle Regioni interventi correttivi immediati, con sacrifici posti a vario titolo a carico di tutti coloro che sono presenti nello specifico settore di attività e quindi anche delle strutture accreditate, queste ultime libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, o porsi fuori del servizio sanitario nazionale operando privatamente, a favore dei soli utenti solventi (cfr. A.P., n. 4 del 2012)”. Per le ragioni sopra esposte, deve dunque concludersi per la validità ed efficacia del DCA 479/2013, come pure degli atti di assegnazione dei budget successivi al 2007 (anch'essi, al pari del citato decreto, non impugnati dall'Appallante innanzi al giudice amministrativo). Diversamente, da quanto sostenuto dall'appellante i DGR 206/2008, DCA 19/08, DCA 41/2009, 56/2009, 21/2011 e DCA94/2012 e DCA 349/2012 non risultano travolti, per invalidità derivata, dalla caducazione del DM Sanità 2006. Come chiarito dal Consiglio 8 di Stato nella citata sentenza, infatti: “Premesso che la struttura privata accreditata … concorre nel servizio di rilievo pubblico nei limiti assegnati dall'accordo contrattuale in base a scelte discrezionali della che investono sia il riparto della CP_3 prestazioni fra strutture pubbliche e private sia i limiti di sostenibilità che vincolano la spesa sanitaria ( Cons. St., III, 16 aprile 2014, n. 1925 ), il collegamento pacificamente operato dalla dal 2008 in avanti dei volumi di prestazioni CP_3
e di budget alla c.d. spesa storica dell'anno precedente ( secondo una scelta che si configura coerente con le note esigenze di contenimento, se non di deflazione, dell'impiego di risorse economiche nel settore sanitario e che comunque l'odierna appellante principale non ha posto di per sé in discussione ) comporta che il tetto di risorse pregresse assegnato, che la pone a base di anno in anno ai fini della CP_3 determinazione del nuovo budget annuale di riferimento, debba esser considerato come fisso ed invariabile, e cioè come cristallizzato ed immutabile, con la conseguenza:
- ch'esso può essere messo in discussione solo nella misura in cui sia stata impugnata la determinazione di budget dell'anno immediatamente precedente, da cui deriva il dato di calcolo posto a base del pure contestato budget dell'anno successivo;
- tanto meno, poi, è ipotizzabile una sorta di rivisitazione “automatica” dei tetti di spesa anno per anno fissati qualora intervenga una statuizione giurisdizionale di annullamento di una delle determinazioni annuali di budget ( nella fattispecie, quella relativa al 2007 ), ch'è in grado di determinare la pretesa illegittimità derivata “a cascata” di quelle relative agli anni successivi solo qualora la relativa censura sia stata per ciascuno di questi anni specificamente proposta con mirata ed autonoma impugnazione di anno in anno tempestivamente avanzata avverso le determinazioni a ciascun anno riferite, altrimenti resistendo ciascuna assegnazione annuale a tale invocato effetto di “invalidità derivata a cascata” in virtù del semplice ed ineludibile principio del consolidamento degli atti non tempestivamente impugnati. A differenza, dunque, di quanto dedotto dall'odierna appellante principale, i
“parametri numerici posti a base dei periodici riconoscimenti dei tetti di spesa” non sono contestabili nella loro determinazione se non mediante l'impugnazione degli atti precedenti, sulla base dei quali essi sono stati fissati;
se tanto non avviene, essi costituiscono dati non più contestabili quanto ad ogni eventuale vizio risalente alla loro genesi, pena la non consentita disapplicazione incidentale dei presupposti provvedimenti, da cui derivano. 3.1 – Ciò posto, l'intervenuto annullamento, ad opera della citata sentenza del T.A.R. Lazio n. 5417/2012 e di altre precedenti tutte ormai coperte dal giudicato, della DGR n. 436 del 2007 … non implica affatto, a differenza di quanto sostiene l'appellante principale, la automatica reviviscenza, con riferimento agli anni 2007-2011 in discussione, della tariffa giornaliera fissata dalla previgente DGR n. 143/06. Ed infatti, come in proposito osservato dal T.A.R., “tale annullamento era stato disposto per vizi procedimentali e per difetto di motivazione senza che fosse stato disposto alcunchè con riferimento all'effetto conformativo in ordine al contenuto sostanziale del futuro esercizio del potere amministrativo”, nulla “precludendo in sostanza all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento in sostituzione di 9 quello annullato, atteso che tale effetto paralizzante del futuro esercizio del potere amministrativo non è in alcun modo insito nelle citate sentenze, tenuto conto delle ragioni poste a base dell'accoglimento” ( pagg. 12 – 13 sent. )”. Per le ragioni sin qui esposte deve concludersi per la piena legittimità ed efficacia degli atti di individuazione delle tariffe e dei tetti massimi di spesa, da cui deriva l'infondatezza delle domande di pagamento azionate in primo grado e la conferma della sentenza del Tribunale sul punto. Parimenti infondato è il terzo motivo di appello. In merito alla domanda di indebito arricchimento, vengono in rilievo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"” (SS.UU. n. 10798 del 2015). Nel pronunciarsi sulla questione se sia “indebita”, da parte della Pubblica Amministrazione, la fruizione delle prestazioni rese “extra budget”, ossia oltre il limite di spesa imposto annualmente dalla Regione alle strutture accreditate con il SSN, la Suprema Corte ha affermato che la pubblica amministrazione “comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa determinato” per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, “implicitamente ma inequivocamente”, manifesta a quest'ultima “il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa”. Ciò conferisce all'arricchimento - che pure, obiettivamente, l'Amministrazione consegue dall'esecuzione delle prestazioni sanitarie erogate - quel carattere “imposto”, rilevante ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della PA. (vedi Cass. civ. n. 11209 n. 27608 e n. 27997 del 2019; e, più di recente, da Cass. n. 36654/2021 e Cass. n. 19495/2023). Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata. Il rigetto del secondo e del terzo motivo di appello e l'accertata infondatezza nel merito delle pretese azionate, assorbe il primo motivo di appello e ogni altra eccezione e questione sollevata dalle parti. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 13.08.2022, n. 247 e ss.mm.ii, tenuto conto del valore della lite. Nulla sulle spese nei rapporti con stante la sua contumacia. Controparte_1
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 10 a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che si liquidano, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, in € 18.000,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese forfetarie al 15%.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_7
a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.10.2025 Il cons. est.
IO NÌ
Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Elena Gelato Consigliere IO NÌ Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2837 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 5.05.2025 TRA (C.F ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 nella qualità di cessionaria dei crediti vantati da e per essa la Controparte_1 [...]
nella qualità di procuratrice speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pt_2
GI DE e AO RI;
APPELLANTE E (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Di Carlo;
APPELLATA E
(CF ), in persona del Presidente pro tempore della CP_3 P.IVA_3
Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ferraguto CP_4
APPELLATA
CF ) Controparte_1 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3861/2022, pubblicata l'11 marzo 2022 CONCLUSIONI: per l'appellante:
“accertato e dichiarato che la è creditrice dell'importo di €. Controparte_1 Cont 1.571.984,65, condannare la in solido con la ovvero in CP_3 CP_2
1 subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la ognuna CP_3 CP_2 per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore di
[...]
ovvero in subordine di dell'importo di €. 1.571.984,65, Parte_1 Controparte_1 per le motivazioni di cui in premessa, oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008. In via di subordine, condannare la in solido con la , ovvero CP_3 CP_2 in subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la , ognuna CP_3 CP_2 per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore di
[...]
ovvero in subordine di dell'importo di €. 1.571.984,65, Parte_1 Controparte_1
a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C., oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008. Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la , CP_3 CP_2 ovvero in subordine della , ovvero, in ulteriore subordine, della CP_3 [...]
ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento CP_2 degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto 231/2002 con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C., oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 C.C.. In via istruttoria, si chiede che la Corte di Appello Voglia ammettere le seguenti istanze istruttorie, tutte formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di
[...]
Controparte_1 Contr ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla ed alla , nonché all'AIOP, all'ASP CP_3 ed a Confindustria, l'esibizione dei dati sintetici dei budget individuali assegnati ad ognuna delle strutture del accreditate, come San Raffaele Portuense per le CP_3 prestazioni di riabilitazione, con l'indicazione, per ognuna di esse, del mese duranteil quale il rispettivo budget si sia esaurito, e con indicazione del complessivo numero di prestazioni eseguite e di quelle coperte dai budget, ovvero voglia chiedere ex art. 213 Cont c.p.c. alla ed alla pari informativa al riguardo. CP_3
Si chiede altresì che il Tribunale voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la verifica dei dati suddetti, ovvero per il loro accertamento ex novo, anche, ove occorra, tramite autorizzazione all'accesso ai pubblici uffici per le attività inerenti. Consulenza tecnica d'ufficio in ordine al corretto calcolo della fatturazione, con conseguente verifica della rispondenza delle prestazioni erogate alle tariffe applicate, 2 come derivante dall normativa regionale di riferimento (DM Sanità 1994/1997) sulla documentazione relativa alla natura delle prestazioni erogate, reputate necessarie dal SSR, secondo le richieste del fabbisogno territoriale. Consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la percentuale di utile ricavabile dalla Parte_ tariffa a secondo i criteri di efficienza - fissati dalla Commissione Europea - dell'Azienda media come modello e dei costi standard come parametri, con conseguente determinazione dell'indennizzo posto a carico della Parte_4 autorizzando fin da ora il CTU all'accesso presso i pubblici uffici per le attività inerenti, e fermo restando che l'integrale documentazione amministrativa reputata necessaria verrà messa a disposizione del Consulente presso gli Uffici del San Raffaele. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Alessia Melchiorri, Annalisa Melchiorri e Paolo Melchiorri, che si dichiarano antistatari.”
per la : CP_3
“rigetto dell'appello”
per la CP_2
“- In via preliminare: confermare il capo della sentenza n. 3861 del 2022 che individua nella il soggetto munito della legittimazione passiva, in considerazione CP_3 del quadro normativo di riferimento e dl prevalente orientamento giurisprudenziale che considera l'ente regionale come quello “incaricato al pagamento”;
- In via principale: rigettare la domanda creditoria dell'appellante per le ragioni di cui in narrativa e in particolare perché infondata avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi mai contrattualizzati ed ultronei rispetto a quelli definiti dall'amministrazione regionale nei provvedimenti amministrativi adottati per le annualità oggetto di causa che non sono mai stati contestati nella competente sede giurisdizionale amministrativa;
nonché in considerazione della legittimità, sancita dal Consiglio di Stato con sentenze n. 5731/2015 e n. 1281/2018, del DCA n. 479/2013 di riedizione del potere amministrativo per la rideterminazione delle tariffe utili alla remunerazione delle prestazioni sanitarie anche erogate dalla originaria cedente: confermare pertanto il relativo capo di sentenza.
- In via subordinata: respingere la domanda articolata ai sensi dell'art. 2041 c.c. in quanto infondata per le ragioni indicate nella narrativa del presente atto: confermare per l'effetto il relativo capo di sentenza.
- In via ulteriormente subordinata: respingere il gravame anche laddove censura la sentenza di primo grado per il mancato riconoscimento degli interessi moratori, trattandosi di domanda infondata stante l'inapplicabilità di tale normativa al rapporto di accreditamento sanitario come da ultimo confermato dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza n. 780 del 2022. Per l'effetto confermare il relativo capo di sentenza.
- In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno giudice ritenga la domanda creditoria fondata, in considerazione della natura querable del credito, riconoscere gli interessi dalla costituzione in mora se provata o dalla domanda.” 3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di appello tempestivamente notificato, la quale procuratrice Parte_2 speciale della cessionaria dei crediti vantati da ha Parte_1 Controparte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito: Cont Parte
“(a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Roma 3;
(b) respinge la domanda principale e dichiara assorbita quella accessoria, proposte da e da nei confronti della;
Controparte_1 Parte_2 CP_3
(c) dichiara inammissibile la domanda di indebito arricchimento proposta da
[...]
e da nei confronti della;
Controparte_1 Parte_2 CP_3
(d) condanna e in solido fra loro, a rifondere alle Controparte_1 Parte_2 convenute le spese processuali, liquidate per ciascuna di esse in complessivi € 21.000,00 per compensi professionali (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 9.000,00 per la fase istruttoria ed € 6.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.” Contr Nel giudizio di primo grado la aveva convenuto in giudizio l Controparte_1
3 e la chiedendone la condanna, solidale o alternativa fra CP_6 CP_3 loro, al pagamento della somma di € 1.571.984,65 oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 (oppure, in subordine, interessi legali), rivalutazione monetaria e maggior danno, a titolo di maggior corrispettivo rispetto a quello percepito per le prestazioni sanitarie Cont rese dalla casa di cura “ Raffaele Portuense” in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale negli anni 2008, 2009, 2011e 2012. In subordine aveva richiesto la condanna della convenuta al medesimo importo a titolo di indebito arricchimento. L'attrice, a sostegno della domanda, aveva esposto che le prestazioni svolte erano state remunerate secondo le disposizioni del D.M. sanità 12.9.2006; che con la sentenza 6.12.2007, n. 12623 il TAR Lazio aveva annullato il suddetto decreto;
con la medesima decisione – confermata, nella parte che qui interessa, dal Consiglio di Stato con la sentenza del 2.3.2010, n. 1295 – il TAR aveva annullato anche la deliberazione della Giunta della (DGR) 19.6.2007, n. 436, in quanto atto derivato dal CP_3 decreto ministeriale dichiarato illegittimo e con ulteriori decisioni il TAR aveva CP_3 annullato, sempre per illegittimità derivata, anche il limite di spesa (cd. budget) assegnato con la stessa DGR n. 436/2007, sulla base di tariffe regionali illegittime;
analoghe ragioni di illegittimità valevano per le delibere della Giunta regionale (DGR) e i decreti del Commissario ad acta (DCA) che per gli anni 2008-2012 compresi ribadivano la disciplina stabilita nella DGR n. 436/2007 e nel D.M. sanità del 2006 (DGR n. 207/2008 e DCA n. 19/2008 per l'anno 2008; DCA n. 41/2009 e DCA n. 56/2009 per l'anno 2009; DCA n. 43/2010 per l'anno 2010 poi annullato con la sentenza n. 7978/2011; DCA21/2011 per l'anno 2011; DCA n. 94/2012 e DCA n. 349/2012 per l'anno 2012) con la conseguenza che doveva procedersi alla disapplicazione ai sensi dell'art. 5 legge 20.3.1865, n. 2248 all. E. Il Tribunale ha respinto la domanda.
4 In dettaglio, premessa la legittimazione passiva della e disattesa CP_3
l'eccezione di prescrizione, rilevava che:
- al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 39/2011 (che aveva annullato il DM sanità del 2006 e la DGR n. 436/2007), tariffa e budget delle prestazioni sanitarie per il periodo 2007-2011 erano stati rideterminati con il DCA n. 479/2013;
- sulla legittimità del DCA n. 479/2013 si era pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1281/2018;
- costituiva un dato obiettivo e non più confutabile che le prestazioni sanitarie del periodo 2007-2011 erano regolate dalle disposizioni del DCA n. 479/2013, ritenuto legittimo dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato;
- a nulla valevano le contestazioni mosse da parte attrice alla sentenza n. 1281/2018 del Consiglio di Stato poiché la decisione era ormai intangibile;
- né era condivisibile la tesi attorea, secondo cui l'annullamento del DM sanità del 2006 e della DGR n. 436/2007 estendeva i suoi effetti, per illegittimità derivata, ai provvedimenti che avevano determinato tariffe e budget per gli anni 2008, 2011 e 2012, in quanto non erano affatto conseguenziali al D.M. sanità del 2006, né ad esso strettamente subordinati poiché la loro emanazione aveva richiesto un'autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti;
- nemmeno poteva procedersi, come sollecitato da parte attrice, alla disapplicazione di detti provvedimenti ex art. 5 l. n. 2248/1865, all. E, atteso che, nel caso di specie, la disapplicazione si sarebbe risolta in un giudizio di legittimità degli stessi, precluso al giudice ordinario;
- la reiezione della domanda proposta in via principale assorbiva la domanda accessoria degli interessi;
- quanto alla domanda di indebito arricchimento, difettava il requisito della sussidiarietà. La quale procuratrice speciale della cessionaria della , ha Parte_2 Controparte_1 impugnato la decisione articolando diversi motivi di appello. Con un primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il tribunale ha escluso la legittimazione passiva della in relazione all'obbligazione di CP_2 pagamento dedotta in giudizio. Con un secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza con il quale è stata rigettata la domanda di pagamento dei corrispettivi maturati a titolo di differenza tariffaria per le prestazioni sanitarie rese negli anni 2008, 2009, 2011 e 2012. Sostiene l'appellante che, in ragione del rapporto di derivazione tra tetti di spesa e tariffe, l'annullamento del Decreto Ministeriale in cui queste ultime erano fissate ha comportato l'illegittimità, in linea derivata, anche dei primi, in quanto calcolati sulla Parte_ base di un corrispettivo (la tariffa a ) illegittimo. L'appellante rileva che con il DCA 479/13 - con il quale la avrebbe colmato il vuoto – l'Amministrazione CP_3 si era limitata alla mera riproposizione delle stesse tariffe e degli stessi limiti di spesa già oggetto di annullamento (e cioè quelli stabiliti dalla DGR 436/07 e dal decreto del commissario ad acta 43/2010) traducendosi così in un provvedimento abnorme, emesso in violazione o elusione del giudicato, e, per tale ragione, colpito da nullità, ai sensi 5 dell'art. 21 septies, l. n. 241 del 1990. Ne deriva che il Tribunale – ai sensi dell'art 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 – avrebbe dovuto quindi disapplicare tale atto amministrativo, e riconoscere al il credito per le prestazioni sanitarie CP_1 erogate. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di indebito arricchimento. Sostiene l'appellante che qualora l'azione avanzata in via principale abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento, in via subordinata è sempre ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento.
L'appello è infondato e deve essere respinto. In applicazione della ragione più liquida, si esamineranno il secondo e il terzo motivo di appello a mezzo dei quali ha censurato la sentenza impugnata per Controparte_1 aver il Tribunale rigettato la domanda “finalizzata al riconoscimento dei corrispettivi maturati a titolo di conguaglio tariffario per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012” ed, in subordine, al riconoscimento dei medesimi importi ex art. 2041 c.c.. Il secondo motivo è infondato. Sostiene l'appellante che le DGR determinative dei budget di spesa per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012 sarebbero nulle per illegittimità derivata (in conseguenza dell'annullamento del Decreto Ministeriale Sanità 2006) e che la DCA n. 479/2013 (che aveva rideterminato tariffa e budget delle prestazioni sanitarie) sarebbe anch'essa nulla in quanto ripetitiva delle stesse tariffe e degli stessi limiti di spesa già oggetto di annullamento. Il DCA 479/2013 è stato impugnato innanzi al giudice amministrativo per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, ragioni che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5731/2015, il cui contenuto si condivide integralmente, ha ritenuto infondate, confermando la legittimità del provvedimento (perché emesso a valle di una compiuta istruttoria e supportato da motivazione scevra dei vizi). Si legge nella citata sentenza: “Premesso che il contenzioso in materia di determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie soggiace al principio della invarianza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari […],occorre osservare che, con il provvedimento in questione, la ha ritenuto di colmare la lacuna CP_3 normativa relativa al periodo 2007-2011, garantendo l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa ed escludendo l'ipotesi della reviviscenza dell'atto previgente nella piena consapevolezza dei limiti dell'effetto conformativo derivante dalla precedente sentenza di annullamento e della sottolineata … incompatibilità delle tariffe di cui alla previgente DGR n. 143/2006 con le logiche del Piano di rientro sottoscritto nel 2007, stabilendo tariffe “di fatto coincidenti con quelle di cui al D.M. 30 giugno 1997” ( pag. 11 DCA ); e ciò del tutto congruamente, in quanto, essendo stato annullato il D.M. 12 settembre 2006, il sistema tariffario di riferimento non poteva che essere quello di cui al D.M. 30 giugno 1997. Trattasi di un “recepimento” delle tariffe massime previste dal D.M. medesimo, che tiene ragionevolmente conto della pratica impossibilità per la Regione di fissare tariffe 6 più alte in quanto a carico del bilancio regionale ( v. art.
8-sexies, comma 5, del Decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 ), con conseguente irriducibile contrasto con gli obiettivi previsti per le Regioni in situazione di squilibrio economico- finanziario ( v. pag. 2 DCA ) ed impraticabilità di una manovra, che “sarebbe causativa di un certo, inevitabile e cospicuo, aumento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, invero già tra le più alte d'Italia” ( pag. 8 DCA ). Se così è ( e tenuto conto del fatto che il regime "autoritativo", che il legislatore ha predisposto in relazione al sistema dei rapporti tra aziende sanitarie ed operatori accreditati, consente di qualificare i corrispettivi spettanti a questi ultimi in termini, per l'appunto, di "tariffa" - non già di "prezzo di mercato" - dal che deriva il potere- dovere dell'Amministrazione di "contenere" il più possibile l'impatto economico delle prestazioni in un'ottica di contenimento della spesa sanitaria, con l'unico limite costituito dalla non manifesta irragionevolezza ed illogicità della quantificazione ), l'applicazione, nel caso all'esame effettuata dalla Regione, delle tariffe massime previste dal DM 30 giugno 1997 ( il quale regolamenta espressamente l'"Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di
e dall'altro, sul piano istruttorio, sorretta dall'applicazione, in sede di adozione del D.M. 30 giugno 1997, dei precisi criterii dettati sempre a livello normativo col D.M. 15 aprile 1994, con specifico riguardo alla disciplina recata dall'art. 3 in ordine alla necessità che le tariffe vengano fissate sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali, in quanto percentuale rispetto ai costi standard di produzione, a loro volta da stabilire sulla base di criterii assai dettagliati in funzione delle relative componenti. A tale stregua, ferma la veduta “impraticabilità” di qualsivoglia ipotesi di fissazione da parte della di tariffe eccedenti la misura massima finanziabile dal servizio CP_3 sanitario nazionale, il provvedimento gravato non soffre … di alcun deficit logico- motivazionale in ordine alla verifica dell'indefettibile connessione tra l'accertamento dei costi e la misura delle tariffe, dovendosi ritenere a tal fine sufficienti ( oltre che l'istruttoria posta a monte del D.M. 30 giugno 1997 qui pedissequamente applicato ) i richiami in esso contenuti all'evoluzione tecnologica intervenuta nel decennio ed alle tariffe concordate nell'intesa sottoscritta con le associazioni di categoria per l'anno 2012. Ciò in quanto:
- da un lato, in circostanze eccezionali e contingenti collegate alla grave situazione finanziaria che interessa il sistema sanitario nazionale ed ai pressanti ed inderogabili vincoli che derivano dai piani di rientro cui sono sottoposte alcune regioni ( fra cui appunto la ) in ragione della rilevante consistenza del livello di CP_3 indebitamento del settore, la effettuata determinazione delle tariffe di cui si tratta all'interno del quadro ordinamentale di riferimento ( basato su convenzioni, autorizzazioni ed accreditamenti con remunerazione delle prestazioni a tariffa, sulla base di provvedimenti di natura anche autoritativa e vincolante di competenza dello Stato quanto alla determinazione dei criterii generali per la fissazione delle tariffe e 7 delle Regioni quanto all'articolazione locale delle stesse ) risulta adeguatamente supportata dalle puntuali motivazioni del provvedimento in argomento in ordine alle valutazioni di idoneità del sistema tariffario in rapporto allo scorrere del tempo ed all'efficientamento dei costi notoriamente intervenuto nell'ultimo decennio all'interno del settore, alla luce della sempre più estesa compensazione della rilevanza ( e crescita dei costi ) dell'elemento umano con il decremento dei costi connessi ai crescenti, spesso in misura esponenziale, processi di automazione ed innovazione tecnologica;
- dall'altro, il D.M. 30 giugno 1997, preso dalla a riferimento per la CP_3 determinazione delle tariffe di cui si tratta, risulta in buona parte sovrapponibile al più recente Decreto del Ministero della Salute in data 18 ottobre 2012, adottato in attuazione delle disposizioni del D.L. n. 95/12, la cui “resistenza” ai molteplici ricorsi giurisdizionali avverso di esso proposti proprio in relazione ad una pretesa carenza di istruttoria e di certezza dei dati assunti a base della nuova determinazione tariffaria ( v., tra le tante, Cons. St., III, 23 luglio 2014, n. 3921 e 2 dicembre 2014, n. 5963 ) vale proprio a dimostrare la scarsa, e quindi non rilevante, variabilità nel tempo preso in considerazione ( 15 anni ) dei costi di produzione e dell'utile di impresa;
variabilità, che, in assenza di qualsivoglia diverso e significativo elemento portato dalla ricorrente originaria a supporto delle proprie doglianze, sarebbe assolutamente illogico ipotizzare per il solo arco di tempo 2007-2011, per di più con una poi del tutto impensabile regressione che caratterizzerebbe il passaggio dal 2001 al 2012;
…. Non può comunque non sottolinearsi qui come le doglianze circa l'insufficiente elaborazione istruttoria ed il preteso, conseguente, deficit motivazionale si appalesino
[anche nel caso che ci occupa] generiche ed apodittiche, in quanto non supportate da dati probatori oggettivi. Ed infatti la originaria ricorrente non ha portato in giudizio alcun dato od elemento aggiornato in ordine a presunte, e pretese, variazioni dei costi di produzione delle prestazioni sanitarie intervenute nel tempo.
…. In tale contesto, vale infine rammentare il carattere impellente delle esigenze di riequilibrio della spesa sanitaria, che impone allo Stato ed alle Regioni interventi correttivi immediati, con sacrifici posti a vario titolo a carico di tutti coloro che sono presenti nello specifico settore di attività e quindi anche delle strutture accreditate, queste ultime libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, o porsi fuori del servizio sanitario nazionale operando privatamente, a favore dei soli utenti solventi (cfr. A.P., n. 4 del 2012)”. Per le ragioni sopra esposte, deve dunque concludersi per la validità ed efficacia del DCA 479/2013, come pure degli atti di assegnazione dei budget successivi al 2007 (anch'essi, al pari del citato decreto, non impugnati dall'Appallante innanzi al giudice amministrativo). Diversamente, da quanto sostenuto dall'appellante i DGR 206/2008, DCA 19/08, DCA 41/2009, 56/2009, 21/2011 e DCA94/2012 e DCA 349/2012 non risultano travolti, per invalidità derivata, dalla caducazione del DM Sanità 2006. Come chiarito dal Consiglio 8 di Stato nella citata sentenza, infatti: “Premesso che la struttura privata accreditata … concorre nel servizio di rilievo pubblico nei limiti assegnati dall'accordo contrattuale in base a scelte discrezionali della che investono sia il riparto della CP_3 prestazioni fra strutture pubbliche e private sia i limiti di sostenibilità che vincolano la spesa sanitaria ( Cons. St., III, 16 aprile 2014, n. 1925 ), il collegamento pacificamente operato dalla dal 2008 in avanti dei volumi di prestazioni CP_3
e di budget alla c.d. spesa storica dell'anno precedente ( secondo una scelta che si configura coerente con le note esigenze di contenimento, se non di deflazione, dell'impiego di risorse economiche nel settore sanitario e che comunque l'odierna appellante principale non ha posto di per sé in discussione ) comporta che il tetto di risorse pregresse assegnato, che la pone a base di anno in anno ai fini della CP_3 determinazione del nuovo budget annuale di riferimento, debba esser considerato come fisso ed invariabile, e cioè come cristallizzato ed immutabile, con la conseguenza:
- ch'esso può essere messo in discussione solo nella misura in cui sia stata impugnata la determinazione di budget dell'anno immediatamente precedente, da cui deriva il dato di calcolo posto a base del pure contestato budget dell'anno successivo;
- tanto meno, poi, è ipotizzabile una sorta di rivisitazione “automatica” dei tetti di spesa anno per anno fissati qualora intervenga una statuizione giurisdizionale di annullamento di una delle determinazioni annuali di budget ( nella fattispecie, quella relativa al 2007 ), ch'è in grado di determinare la pretesa illegittimità derivata “a cascata” di quelle relative agli anni successivi solo qualora la relativa censura sia stata per ciascuno di questi anni specificamente proposta con mirata ed autonoma impugnazione di anno in anno tempestivamente avanzata avverso le determinazioni a ciascun anno riferite, altrimenti resistendo ciascuna assegnazione annuale a tale invocato effetto di “invalidità derivata a cascata” in virtù del semplice ed ineludibile principio del consolidamento degli atti non tempestivamente impugnati. A differenza, dunque, di quanto dedotto dall'odierna appellante principale, i
“parametri numerici posti a base dei periodici riconoscimenti dei tetti di spesa” non sono contestabili nella loro determinazione se non mediante l'impugnazione degli atti precedenti, sulla base dei quali essi sono stati fissati;
se tanto non avviene, essi costituiscono dati non più contestabili quanto ad ogni eventuale vizio risalente alla loro genesi, pena la non consentita disapplicazione incidentale dei presupposti provvedimenti, da cui derivano. 3.1 – Ciò posto, l'intervenuto annullamento, ad opera della citata sentenza del T.A.R. Lazio n. 5417/2012 e di altre precedenti tutte ormai coperte dal giudicato, della DGR n. 436 del 2007 … non implica affatto, a differenza di quanto sostiene l'appellante principale, la automatica reviviscenza, con riferimento agli anni 2007-2011 in discussione, della tariffa giornaliera fissata dalla previgente DGR n. 143/06. Ed infatti, come in proposito osservato dal T.A.R., “tale annullamento era stato disposto per vizi procedimentali e per difetto di motivazione senza che fosse stato disposto alcunchè con riferimento all'effetto conformativo in ordine al contenuto sostanziale del futuro esercizio del potere amministrativo”, nulla “precludendo in sostanza all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento in sostituzione di 9 quello annullato, atteso che tale effetto paralizzante del futuro esercizio del potere amministrativo non è in alcun modo insito nelle citate sentenze, tenuto conto delle ragioni poste a base dell'accoglimento” ( pagg. 12 – 13 sent. )”. Per le ragioni sin qui esposte deve concludersi per la piena legittimità ed efficacia degli atti di individuazione delle tariffe e dei tetti massimi di spesa, da cui deriva l'infondatezza delle domande di pagamento azionate in primo grado e la conferma della sentenza del Tribunale sul punto. Parimenti infondato è il terzo motivo di appello. In merito alla domanda di indebito arricchimento, vengono in rilievo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"” (SS.UU. n. 10798 del 2015). Nel pronunciarsi sulla questione se sia “indebita”, da parte della Pubblica Amministrazione, la fruizione delle prestazioni rese “extra budget”, ossia oltre il limite di spesa imposto annualmente dalla Regione alle strutture accreditate con il SSN, la Suprema Corte ha affermato che la pubblica amministrazione “comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa determinato” per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, “implicitamente ma inequivocamente”, manifesta a quest'ultima “il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa”. Ciò conferisce all'arricchimento - che pure, obiettivamente, l'Amministrazione consegue dall'esecuzione delle prestazioni sanitarie erogate - quel carattere “imposto”, rilevante ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della PA. (vedi Cass. civ. n. 11209 n. 27608 e n. 27997 del 2019; e, più di recente, da Cass. n. 36654/2021 e Cass. n. 19495/2023). Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata. Il rigetto del secondo e del terzo motivo di appello e l'accertata infondatezza nel merito delle pretese azionate, assorbe il primo motivo di appello e ogni altra eccezione e questione sollevata dalle parti. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 13.08.2022, n. 247 e ss.mm.ii, tenuto conto del valore della lite. Nulla sulle spese nei rapporti con stante la sua contumacia. Controparte_1
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 10 a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che si liquidano, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, in € 18.000,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese forfetarie al 15%.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_7
a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.10.2025 Il cons. est.
IO NÌ
Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
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