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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies, ult. comma cpc,
la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2589 /2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 09/12/24
da
(c.f. : ), in proprio e quale ADS della madre Parte_1 C.F._1
(c.f. : ), con l'Avv. Stefano Massimiliano;
Per_1 C.F._2
-parte ricorrente-
contro
(C.F. ), (c.f.: Controparte_1 C.F._3 CP_2
), ( c.f.: ), tutti con l'Avv. Andrea C.F._4 CP_3 C.F._5
AO e l'Avv. Valeria Piantoni;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra in proprio e nella qualità di ADS della madre ha Parte_1 Per_1
promosso ricorso ex art. 281 decies cpc chiedendo in via principale la condanna dei convenuti ad adempiere a quanto previsto nell'atto di transazione stipulato tra le parti in data 05/04/24 e in via subordinata la condanna dei convenuti ad adempiere a quanto previsto nell'atto di
1 transazione medesimo con esclusione delle sole obbligazioni di cui all'art. 4.
Sostenevano le ricorrenti che in forza delle pattuizioni contenute all'art. 2 e all'art. 3 del succitato atto di transazione i resistenti si erano impegnati a completare a proprie spese le rifiniture della facciata esterna del fabbricato sito in Civitanova Marche Via Regina Elena n. 12,
ivi esattamente descritte, ad imbiancare il vano scale, a rimuovere la canna fumaria esistente provvedendo alla sua sostituzione con una in acciaio, a sostituire i lampioncini danneggiati con altri uguali e a riposizionare la tenda esterna, il tutto entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'atto al netto dei tempi necessari per le autorizzazioni amministrative -ove necessarie- che a loro volta avrebbero dovuto essere richieste dall'Arch. entro 15 giorni dalla stessa con costi a CP_4
carico dei medesimi obbligati. Con l'art. 4 dello stesso atto di transazione i Sig.ri
[...]
, e dopo aver prestato consenso a favore della Sig.ra CP_1 CP_2 CP_3 Pt_1
-in proprio e nella sua qualità- all'apertura e alla realizzazione di una porta finestra, si erano
[...]
assunti l'onere delle relative spese amministrative, con esclusione dunque di quelle per la realizzazione della finestra;
con tale pattuizione le parti avevano altresì convenuto che a seguire le pratiche amministrative dovesse essere l'Arch. il quale a sua volta nei 45 giorni CP_4
dalla sottoscrizione dell'atto di transazione avrebbe dovuto presentarle agli Enti preposti.
Sosteneva parte ricorrente che la mancata esecuzione delle opere nei termini convenuti, malgrado le richieste formulate e le proroghe concesse, avrebbe costretto le ricorrenti ad introdurre il presente giudizio.
Si costituivano in giudizio i resistenti che contestavano tutto quanto dedotto e richiesto e rappresentavano che le pattuizioni - cioè quelle di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 dell'atto di transazione- avevano come presupposto, per il computo dei termini entro i quali le opere ivi descritte avrebbero dovuto essere realizzate, le autorizzazioni amministrative e le pratiche che avrebbero dovuto essere richieste dall'Arch. che sicuramente le opere in questione CP_4
non erano state ancora completate ma con ciò non poteva decretarsi un eventuale inadempimento dei Sig.ri , e senza prima aver valutato l'attività posta in Controparte_1 CP_2 CP_3
essere dall'Arch. propedeutica alla realizzazione delle medesime opere;
che CP_4
2 l'inadempimento dei resistenti discendeva e dipendeva dal mancato rispetto dei termini entro i quali l'Arch. che non era stato parte dell'atto di transazione, avrebbe dovuto svolgere una CP_4
serie di attività. Pertanto i resistenti chiedevano la concessione di un termine per il completamento dei lavori.
Alla udienza del 17/11/25 i procuratori delle parti davano atto che i lavori di cui ai punti 2 e 4
dell'atto di transazione del 05/04/24 erano stati medio tempore completati. Quindi per parte ricorrente, il procuratore concludeva chiedendo la pronuncia sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
mentre parte resistente concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate tra le parti.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione.
Con l'adempimento all'atto di transazione stipulato tra le parti il 05/04/24, per intervenuta esecuzione da parte dei resistenti dei lavori ivi previsti, così come dichiarato concordemente dai procuratori delle parti alla udienza del 17/11/25, risulta cessata la materia del contendere, atteso che la controversia era volta proprio ad ottenere l'adempimento della transazione e dunque risulta oggi venuto l'interesse alla sua prosecuzione.
In ordine alle spese di giudizio, da liquidarsi seguendo, nel caso, il principio della soccombenza virtuale che secondo la giurisprudenza si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte, deve considerarsi che i termini di cui all'atto di transazione,
così come pattuiti, non possono ritenersi essenziali, poiché non costituivano condizione imprescindibile per la validità o permanenza dell'accordo, ed in ogni caso il loro decorso risultava conseguente a determinazioni amministrative che come evidente sfuggono alla regolazione delle parti, di talché il loro mancato rispetto da parte dei resistenti non può essere valutato quale inadempimento, ma piuttosto quale mero ritardo nell'adempimento, cui poi infatti si è dato seguito, ritardo che per la sua limitata consistenza temporale oltrechè per le ragioni che lo determinavano, e cioè i tempi delle pratiche amministrative la cui proposizione peraltro veniva rimessa dalle parti in capo a soggetto terzo rispetto alle stesse, si ritiene ragionevolmente che non avrebbe determinato una piena soccombenza della parte convenuta. Pertanto, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, estinto il procedimento.
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Macerata il 18/11/2025
Il giudice on.
Dott. Barbara Silenzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies, ult. comma cpc,
la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2589 /2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 09/12/24
da
(c.f. : ), in proprio e quale ADS della madre Parte_1 C.F._1
(c.f. : ), con l'Avv. Stefano Massimiliano;
Per_1 C.F._2
-parte ricorrente-
contro
(C.F. ), (c.f.: Controparte_1 C.F._3 CP_2
), ( c.f.: ), tutti con l'Avv. Andrea C.F._4 CP_3 C.F._5
AO e l'Avv. Valeria Piantoni;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra in proprio e nella qualità di ADS della madre ha Parte_1 Per_1
promosso ricorso ex art. 281 decies cpc chiedendo in via principale la condanna dei convenuti ad adempiere a quanto previsto nell'atto di transazione stipulato tra le parti in data 05/04/24 e in via subordinata la condanna dei convenuti ad adempiere a quanto previsto nell'atto di
1 transazione medesimo con esclusione delle sole obbligazioni di cui all'art. 4.
Sostenevano le ricorrenti che in forza delle pattuizioni contenute all'art. 2 e all'art. 3 del succitato atto di transazione i resistenti si erano impegnati a completare a proprie spese le rifiniture della facciata esterna del fabbricato sito in Civitanova Marche Via Regina Elena n. 12,
ivi esattamente descritte, ad imbiancare il vano scale, a rimuovere la canna fumaria esistente provvedendo alla sua sostituzione con una in acciaio, a sostituire i lampioncini danneggiati con altri uguali e a riposizionare la tenda esterna, il tutto entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'atto al netto dei tempi necessari per le autorizzazioni amministrative -ove necessarie- che a loro volta avrebbero dovuto essere richieste dall'Arch. entro 15 giorni dalla stessa con costi a CP_4
carico dei medesimi obbligati. Con l'art. 4 dello stesso atto di transazione i Sig.ri
[...]
, e dopo aver prestato consenso a favore della Sig.ra CP_1 CP_2 CP_3 Pt_1
-in proprio e nella sua qualità- all'apertura e alla realizzazione di una porta finestra, si erano
[...]
assunti l'onere delle relative spese amministrative, con esclusione dunque di quelle per la realizzazione della finestra;
con tale pattuizione le parti avevano altresì convenuto che a seguire le pratiche amministrative dovesse essere l'Arch. il quale a sua volta nei 45 giorni CP_4
dalla sottoscrizione dell'atto di transazione avrebbe dovuto presentarle agli Enti preposti.
Sosteneva parte ricorrente che la mancata esecuzione delle opere nei termini convenuti, malgrado le richieste formulate e le proroghe concesse, avrebbe costretto le ricorrenti ad introdurre il presente giudizio.
Si costituivano in giudizio i resistenti che contestavano tutto quanto dedotto e richiesto e rappresentavano che le pattuizioni - cioè quelle di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 dell'atto di transazione- avevano come presupposto, per il computo dei termini entro i quali le opere ivi descritte avrebbero dovuto essere realizzate, le autorizzazioni amministrative e le pratiche che avrebbero dovuto essere richieste dall'Arch. che sicuramente le opere in questione CP_4
non erano state ancora completate ma con ciò non poteva decretarsi un eventuale inadempimento dei Sig.ri , e senza prima aver valutato l'attività posta in Controparte_1 CP_2 CP_3
essere dall'Arch. propedeutica alla realizzazione delle medesime opere;
che CP_4
2 l'inadempimento dei resistenti discendeva e dipendeva dal mancato rispetto dei termini entro i quali l'Arch. che non era stato parte dell'atto di transazione, avrebbe dovuto svolgere una CP_4
serie di attività. Pertanto i resistenti chiedevano la concessione di un termine per il completamento dei lavori.
Alla udienza del 17/11/25 i procuratori delle parti davano atto che i lavori di cui ai punti 2 e 4
dell'atto di transazione del 05/04/24 erano stati medio tempore completati. Quindi per parte ricorrente, il procuratore concludeva chiedendo la pronuncia sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
mentre parte resistente concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate tra le parti.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione.
Con l'adempimento all'atto di transazione stipulato tra le parti il 05/04/24, per intervenuta esecuzione da parte dei resistenti dei lavori ivi previsti, così come dichiarato concordemente dai procuratori delle parti alla udienza del 17/11/25, risulta cessata la materia del contendere, atteso che la controversia era volta proprio ad ottenere l'adempimento della transazione e dunque risulta oggi venuto l'interesse alla sua prosecuzione.
In ordine alle spese di giudizio, da liquidarsi seguendo, nel caso, il principio della soccombenza virtuale che secondo la giurisprudenza si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte, deve considerarsi che i termini di cui all'atto di transazione,
così come pattuiti, non possono ritenersi essenziali, poiché non costituivano condizione imprescindibile per la validità o permanenza dell'accordo, ed in ogni caso il loro decorso risultava conseguente a determinazioni amministrative che come evidente sfuggono alla regolazione delle parti, di talché il loro mancato rispetto da parte dei resistenti non può essere valutato quale inadempimento, ma piuttosto quale mero ritardo nell'adempimento, cui poi infatti si è dato seguito, ritardo che per la sua limitata consistenza temporale oltrechè per le ragioni che lo determinavano, e cioè i tempi delle pratiche amministrative la cui proposizione peraltro veniva rimessa dalle parti in capo a soggetto terzo rispetto alle stesse, si ritiene ragionevolmente che non avrebbe determinato una piena soccombenza della parte convenuta. Pertanto, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, estinto il procedimento.
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Macerata il 18/11/2025
Il giudice on.
Dott. Barbara Silenzi
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