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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 788/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to BASSO Parte_1
OTTAVIO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 la ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 28.01.2025, la notifica dell'avviso di addebito n. 400 2024 CP_ 00060619 04 000 emesso dall' , per l'importo di € 40.955,46 relativo al mancato pagamento di contributi derivanti dalla iscrizione di ufficio alla gestione commercianti per il periodo 1/2017-12/2023.
Deduceva la nullità dell'avviso per infondatezza della pretesa creditoria ormai prescritta. Segnatamente evidenziava di essere stata socia accomandataria di minoranza pari al 20% e legale rappresentante della
[...]
, società tuttavia non attiva dal gennaio 2015 Controparte_2 avendo cessato l'attività ricettiva extralberghiera alla fine dell'anno 2014.
Precisava dunque che dal 2015 la società non aveva prodotto ricavi, limitandosi solo ad inoltrare le comunicazioni dovute per legge. Specificava che per il periodo 2017-2023 -e quello precedente- non aveva mai esercitato professionalmente, personalmente ed abitualmente alcuna attività lavorativa organizzativa e/o di direzione della società in assenza dunque dei requisiti necessari a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. Assumeva che tale percorso argomentativo era stato già riconosciuto da precedente sentenza n.1492/2024 emessa dal
Tribunale del Lavoro di Salerno, e passata in giudicato, di accoglimento dell'opposizione proposta dalla per il mancato versamento dei Pt_1 contributi relativi agli anni 2017-2022.
Per i suesposti motivi, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” In ogni caso, previo annullamento dell'avviso di addebito n. 400
2024 00060619 04 000, nel merito dichiarare la prescrizione dei contributi richiesti e/o l'infondatezza del preteso credito e disporre la cancellazione della signora dalla gestione commercianti con Parte_1 CP_1 decorrenza dal gennaio 2017 al dicembre 2023; b) Condannare il convenuto istituto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l chiedendo la CP_1 cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite dal momento che era stata disposta la cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti, sin dall'origine, in virtù della sentenza n. 1492/2024 del Tribunale di Salerno, con conseguente sgravio dell'avviso di addebito per cui è causa.
Nelle note di trattazione scritta autorizzate parte attrice aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere, chiedendo la condanna di controparte alle spese di lite.
Sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27.06.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'avvenuta cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti, sin dall'origine, CP_ ed il conseguente sgravio dell'avviso di addebito opposto da parte dell' consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005). Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. possano esserci delle ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
In applicazione di tali principi, rileva evidenziare che nella fattispecie che ci occupa non sussistono le ragioni che possono condurre ad una compensazione totale o parziale delle spese processuali. CP_ Ed invero, lo sgravio dell'avviso opposto da parte dell' è intervenuto solo a seguito del deposito e della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Parte attrice è stata dunque costretta ad adire le vie legali a causa del comportamento della resistente che, pur avendo la possibilità di verificare la debenza delle somme richieste per cui è causa, non si è attivata in tempo utile per evitare alla controparte di far valere in giudizio i suoi diritti con il versamento dei conseguenti oneri processuali. CP_ Pertanto, le spese sono a carico dell' e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.800,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 27.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino