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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6787 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22472/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22472/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1
OS
Oggi 10 settembre 2025 ore 13:00 innanzi al dott. Antonella Cozzi, sono comparsi:
Per essuno;
Parte_1
Per l'avv. MEINERO GABRIELLA sostituita dall'avv. Controparte_1 SARA PAGANO;
Per la parte opposta l'avv. SARA PAGANO precisa le conclusioni come segue:
“previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, in via preliminare:
concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. primo comma per l'importo di Euro 12.752,35, avendo la riconosciuto e non contestato la Parte_1 debenza di detta somma;
emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per il pagamento della somma non contestata di Euro 12.752,35;
in via principale:
respingere, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione ex adverso proposta e conseguentemente confermare il provvedimento monitorio riducendo l'importo capitale ad Euro 12.752,35 (dato atto dell'acconto di Euro 6.376,13 versato successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), oltre interessi e spese, e/o comunque, nel merito, dichiarare tenuta e condannare la p.iva , in persona del legale rappresentante, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Chieti, Via Dei Sabini 16/C, al pagamento a favore della concludente convenuta opposta della somma di Euro 12.752,35, oltre interessi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla data di scadenza delle fatture all'effettivo saldo, oltre compensi del procedimento monitorio liquidati in Euro 900,00, oltre Euro 145,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Con il favore delle spese e compensi del presente procedimento. pagina 1 di 6 Con riserva di formulare ulteriori eccezioni processuali e di merito, meglio precisare domande eccezioni e conclusioni, produrre, dedurre ed indicare testi, e con ogni più ampia riserva anche istruttorie. Si producono: 1) ricorso per decreto ingiuntivo 07/11/2023 e pedissequo decreto 18/04/2024; 2) fascicolo documenti del procedimento monitorio;
3) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 04/06/2024; 4) attestazione deposito ricorso per decreto ingiuntivo tramite pec e storico del fascicolo informatico.
In via istruttoria: si deduce e si chiede sin d'ora l'ammissione dei seguenti capi di prova per interrogatorio e testi, premesso “vero che”: 1) Nei mesi di settembre 2022, aprile, maggio e giugno 2023 la ordinava alla Parte_1
i prodotti di cui alle seguenti fatture: n. ITV23-05473 del 18/04/2023 di Euro Controparte_1 3.326,56, n. ITV 23-05948 del 26/04/2023 di Euro 3.326,56, n. ITV23-05960 del 26/04/2023 di Euro 6.693,41, n. ITV23-07354 del 05/05/2023 di Euro 1.929,78, n. ITV23-08209 del 23/05/2023 di Euro 556,25, n. ITV23-09277 del 09/06/2023 di Euro 969,88, n. ITV23-09627 del 20/06/2023 di Euro 1.746,10, n. ITV23-09805 del 26/06/2023 di Euro 495,03, n. ITV23-09910 del 27/06/2023 di Euro 407,02, n. ITV23-09917 del 27/06/2023 di Euro 401,09, che mi vengono rammostrate (sub doc. 2), alle condizioni e modalità pattuite ivi indicate e con le tempistiche concordate;
La accettava l'ordine dei prodotti da parte della alle Controparte_1 Parte_1 condizioni e modalità di cui alle fatture n. ITV23-05473 del 18/04/2023 di Euro 3.326,56, n. ITV 23- 05948 del 26/04/2023 di Euro 3.326,56, n. ITV23-05960 del 26/04/2023 di Euro 6.693,41, n. ITV23- 07354 del 05/05/2023 di Euro 1.929,78, n. ITV23-08209 del 23/05/2023 di Euro 556,25, n. ITV23- 09277 del 09/06/2023 di Euro 969,88, n. ITV23-09627 del 20/06/2023 di Euro 1.746,10, n. ITV23- 09805 del 26/06/2023 di Euro 495,03, n. ITV23-09910 del 27/06/2023 di Euro 407,02, n. ITV23-09917 del 27/06/2023 di Euro 401,09, (sub doc. 2) che mi vengono rammostrate;
3) in data 21/04/2023, 28/04/2023, 09/05/2023, 24/05/2023, 31/05/2023, 12/06/2023, 23/06/2023, 27/06/2023, 28/06/2023, la provvedeva a consegnare i prodotti di cui Controparte_1 alle seguenti fatture: n. ITV23-05473 del 18/04/2023 di Euro 3.326,56, n. ITV 23-05948 del 26/04/2023 di Euro 3.326,56, n. ITV23-05960 del 26/04/2023 di Euro 6.693,41, n. ITV23-07354 del 05/05/2023 di Euro 1.929,78, n. ITV23-08209 del 23/05/2023 di Euro 556,25, n. ITV23-09277 del 09/06/2023 di Euro 969,88, n. ITV23-09627 del 20/06/2023 di Euro 1.746,10, n. ITV23-09805 del
26/06/2023 di Euro 495,03, n. ITV23-09910 del 27/06/2023 di Euro 407,02, n. ITV23-09917 del
27/06/2023 di Euro 401,09, alla presso la Salus Natura Parafarmacia Erboristeria Parte_1 ubicata presso il Centro Commerciale Porte di Pescara, nonché sita in Pescara, Via Nicola Fabrizi 49, nonché in Spoltore, Via Federico Fellini presso CC Arca. Si indicano a testi, anche in controprova sui capi di controparte, eventualmente ammessi:
1) , residente in [...]; Testimone_1
2) con sede in San Benedetto Del TO (AP), Via Val Tiberina Controparte_2 91, nella persona di chi ha provveduto alla consegna della merce di cui alle seguenti fatture n. ITV23- 05473 del 18/04/2023, n. ITV 23-05948 del 26/04/2023, n. ITV23-05960 del 26/04/2023. 3) con sede legale in Cernusco Sul Naviglio MI, , Controparte_3 Controparte_4 nella persona e/o nelle persone di chi hanno provveduto alla consegna dei prodotti di cui alle fatture n. ITV23-07354 del 05/05/2023, n. ITV23-08209 del 23/05/2023, n. ITV23-09277 del 09/06/2023, n. ITV23-09627 del 20/06/2023, n. ITV23-09805 del 26/06/2023, n. ITV23-09910 del 27/06/2023, n. ITV23-09917 del 27/06/2023.
Si producono: pagina 2 di 6 5)diffida ad adempiere Avv. Gabriella Meinero 26/09/2023;
6)attestazioni di consegna dei prodotti di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto”.
L'avvocato SARA PAGANO procede alla discussione e insiste sull'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22472/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SENEPA PAOLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 15 65126 PESCARA presso il difensore
. OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEINERO Controparte_1 P.IVA_2 GABRIELLA, elettivamente domiciliato in Via Asilo 12100 Cuneo presso il difensore OS
.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
PER L'OPPONENTE come da atto di citazione in opposizione:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che l'istante è debitrice nei confronti di parte opposta della minor somma di €.12.752,41 per le causali sopra esposte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.5940/2024 emesso in data 29-4-
2024 dal giudice del Tribunale di Milano Dott.ssa Rosa Grippo in favore della Controparte_1
nei confronti della per la somma di €.19.128,48 oltre interessi come da domanda
[...] Parte_1
e le spese di procedura liquidate in €.900,00 per compensi, €.145,50 per spese oltre accessori di legge, provvedimento emesso sulla base del ricorso ex art.633 c.p.c. iscritto al n.44566/2023 di R.G. del tribunale di Milano, in quanto erroneo nella pretesa creditoria azionata”.
PER L'OPPOSTA come da verbale d'udienza;
MOTIVAZIONE
pagina 4 di 6 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5940/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano nei confronti della medesima società, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 19.128,48 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, contestando il quantum del dovuto.
In particolare, l'opponente ha riconosciuto di essere debitrice della somma complessiva di euro €
12.752,35, di cui € 6.058,94 riconducibile al Decreto Ingiuntivo opposto e € 6.693,41 relativa al pagamento di una fattura non compresa nel procedimento monitorio. Ha contestato inoltre di essere debitrice dell'importo richiesto a titolo di interessi di mora. si è costituita riconoscendo che l'opponente ha effettuato il pagamento di Controparte_1
€ 6.376,13 dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e ha concluso chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento di € 12.752,35, oltre interessi e spese.
Con ordinanza del 9 dicembre 2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale, limitatamente ad euro 12.752,41 ex art. 648 c.p.c.
Dalla documentazione prodotta dalle parti e non contestata dalle parti, emerge che:
-a un primo sollecito di pagamento del 5/10/2023, che ha quantificato il credito in € 19.128,48, ha fatto seguito il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in data 19/12/2023;
-successivamente, in data 10/1/2024, l'opponente ha corrisposto l'importo di € 6.376,13. Tale pagamento non è stato preso in considerazione dal successivo sollecito di pagamento dell'opposta dell'11/1/2024; la ragione risiede, verosimilmente, nella quasi contestualità del pagamento e del sollecito. Nel successivo sollecito del 6/2/2024 è preso in considerazione l'acconto ricevuto in data
10.1.2024, detratto dall'importo richiesto di euro € 12.752,41.
Il parziale pagamento del 10/1/2024 non esclude che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente chiesto ed emesso per l'importo di € 19.128,48 poiché detto pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 19 dicembre 2024. Tale profilo si riverbera sulla condanna alle spese del procedimento monitorio, che restano a carico dell'opponente.
Il credito dell'opposta è stato richiesto con la maggiorazione per gli interessi di mora ex D.Lgs.
231/2002, che sono dovuti dalla scadenza della fattura al saldo ex art. 4 d.lgs. 231 del 2002.
La tesi dell'opponente secondo cui l'opposta ha rinunciato implicitamente al credito per gli interessi avendo inoltrato richieste di pagamento riferite alla sola sorte capitale non ha pregio. Infatti, come da giurisprudenza pacifica, “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs.
n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, pagina 5 di 6 nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cass. civ., sez. 3, ord. n.
28413 del 05/11/2024). Ne consegue, a fortiori, che il mancato riferimento agli interessi moratori nei solleciti di pagamento inoltrati dalla società creditrice non può valere quale implicita rinuncia agli stessi. Tale rinuncia avrebbe infatti richiesto un atto esplicito e, soprattutto, univoco, in difetto del quale il decorso degli interessi moratori è automatico.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato stante l'avvenuto pagamento dell'acconto di € 6.376,13, ma che le spese liquidate nel decreto ingiuntivo vanno poste a carico dell'opponente che deve altresì essere condannato al pagamento della somma di euro € 12.752,35 oltre interessi moratori ex art 4 d.lgs. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa rientrante nello scaglione da € 5.2001,00 a € 26.000,00, con l'applicazione dei valori minimi del compenso per tutte le fasi stante la natura documentale della causa, la non complessità delle questioni trattate e la decisione con discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 della somma di € 12.752,35 in favore di oltre interessi ex art 4 Controparte_1
d.lgs. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3. condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in Parte_1 favore di le spese della proceduta monitoria, già liquidate in € Controparte_1
900,00 per compensi, oltre a € 145,50 per spese e ad accessori di legge.
4. condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in Parte_1 favore di le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, Controparte_1 oltre 15% per spese forf., IVA e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10/09/2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22472/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1
OS
Oggi 10 settembre 2025 ore 13:00 innanzi al dott. Antonella Cozzi, sono comparsi:
Per essuno;
Parte_1
Per l'avv. MEINERO GABRIELLA sostituita dall'avv. Controparte_1 SARA PAGANO;
Per la parte opposta l'avv. SARA PAGANO precisa le conclusioni come segue:
“previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, in via preliminare:
concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. primo comma per l'importo di Euro 12.752,35, avendo la riconosciuto e non contestato la Parte_1 debenza di detta somma;
emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per il pagamento della somma non contestata di Euro 12.752,35;
in via principale:
respingere, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione ex adverso proposta e conseguentemente confermare il provvedimento monitorio riducendo l'importo capitale ad Euro 12.752,35 (dato atto dell'acconto di Euro 6.376,13 versato successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), oltre interessi e spese, e/o comunque, nel merito, dichiarare tenuta e condannare la p.iva , in persona del legale rappresentante, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Chieti, Via Dei Sabini 16/C, al pagamento a favore della concludente convenuta opposta della somma di Euro 12.752,35, oltre interessi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla data di scadenza delle fatture all'effettivo saldo, oltre compensi del procedimento monitorio liquidati in Euro 900,00, oltre Euro 145,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Con il favore delle spese e compensi del presente procedimento. pagina 1 di 6 Con riserva di formulare ulteriori eccezioni processuali e di merito, meglio precisare domande eccezioni e conclusioni, produrre, dedurre ed indicare testi, e con ogni più ampia riserva anche istruttorie. Si producono: 1) ricorso per decreto ingiuntivo 07/11/2023 e pedissequo decreto 18/04/2024; 2) fascicolo documenti del procedimento monitorio;
3) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 04/06/2024; 4) attestazione deposito ricorso per decreto ingiuntivo tramite pec e storico del fascicolo informatico.
In via istruttoria: si deduce e si chiede sin d'ora l'ammissione dei seguenti capi di prova per interrogatorio e testi, premesso “vero che”: 1) Nei mesi di settembre 2022, aprile, maggio e giugno 2023 la ordinava alla Parte_1
i prodotti di cui alle seguenti fatture: n. ITV23-05473 del 18/04/2023 di Euro Controparte_1 3.326,56, n. ITV 23-05948 del 26/04/2023 di Euro 3.326,56, n. ITV23-05960 del 26/04/2023 di Euro 6.693,41, n. ITV23-07354 del 05/05/2023 di Euro 1.929,78, n. ITV23-08209 del 23/05/2023 di Euro 556,25, n. ITV23-09277 del 09/06/2023 di Euro 969,88, n. ITV23-09627 del 20/06/2023 di Euro 1.746,10, n. ITV23-09805 del 26/06/2023 di Euro 495,03, n. ITV23-09910 del 27/06/2023 di Euro 407,02, n. ITV23-09917 del 27/06/2023 di Euro 401,09, che mi vengono rammostrate (sub doc. 2), alle condizioni e modalità pattuite ivi indicate e con le tempistiche concordate;
La accettava l'ordine dei prodotti da parte della alle Controparte_1 Parte_1 condizioni e modalità di cui alle fatture n. ITV23-05473 del 18/04/2023 di Euro 3.326,56, n. ITV 23- 05948 del 26/04/2023 di Euro 3.326,56, n. ITV23-05960 del 26/04/2023 di Euro 6.693,41, n. ITV23- 07354 del 05/05/2023 di Euro 1.929,78, n. ITV23-08209 del 23/05/2023 di Euro 556,25, n. ITV23- 09277 del 09/06/2023 di Euro 969,88, n. ITV23-09627 del 20/06/2023 di Euro 1.746,10, n. ITV23- 09805 del 26/06/2023 di Euro 495,03, n. ITV23-09910 del 27/06/2023 di Euro 407,02, n. ITV23-09917 del 27/06/2023 di Euro 401,09, (sub doc. 2) che mi vengono rammostrate;
3) in data 21/04/2023, 28/04/2023, 09/05/2023, 24/05/2023, 31/05/2023, 12/06/2023, 23/06/2023, 27/06/2023, 28/06/2023, la provvedeva a consegnare i prodotti di cui Controparte_1 alle seguenti fatture: n. ITV23-05473 del 18/04/2023 di Euro 3.326,56, n. ITV 23-05948 del 26/04/2023 di Euro 3.326,56, n. ITV23-05960 del 26/04/2023 di Euro 6.693,41, n. ITV23-07354 del 05/05/2023 di Euro 1.929,78, n. ITV23-08209 del 23/05/2023 di Euro 556,25, n. ITV23-09277 del 09/06/2023 di Euro 969,88, n. ITV23-09627 del 20/06/2023 di Euro 1.746,10, n. ITV23-09805 del
26/06/2023 di Euro 495,03, n. ITV23-09910 del 27/06/2023 di Euro 407,02, n. ITV23-09917 del
27/06/2023 di Euro 401,09, alla presso la Salus Natura Parafarmacia Erboristeria Parte_1 ubicata presso il Centro Commerciale Porte di Pescara, nonché sita in Pescara, Via Nicola Fabrizi 49, nonché in Spoltore, Via Federico Fellini presso CC Arca. Si indicano a testi, anche in controprova sui capi di controparte, eventualmente ammessi:
1) , residente in [...]; Testimone_1
2) con sede in San Benedetto Del TO (AP), Via Val Tiberina Controparte_2 91, nella persona di chi ha provveduto alla consegna della merce di cui alle seguenti fatture n. ITV23- 05473 del 18/04/2023, n. ITV 23-05948 del 26/04/2023, n. ITV23-05960 del 26/04/2023. 3) con sede legale in Cernusco Sul Naviglio MI, , Controparte_3 Controparte_4 nella persona e/o nelle persone di chi hanno provveduto alla consegna dei prodotti di cui alle fatture n. ITV23-07354 del 05/05/2023, n. ITV23-08209 del 23/05/2023, n. ITV23-09277 del 09/06/2023, n. ITV23-09627 del 20/06/2023, n. ITV23-09805 del 26/06/2023, n. ITV23-09910 del 27/06/2023, n. ITV23-09917 del 27/06/2023.
Si producono: pagina 2 di 6 5)diffida ad adempiere Avv. Gabriella Meinero 26/09/2023;
6)attestazioni di consegna dei prodotti di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto”.
L'avvocato SARA PAGANO procede alla discussione e insiste sull'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22472/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SENEPA PAOLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 15 65126 PESCARA presso il difensore
. OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEINERO Controparte_1 P.IVA_2 GABRIELLA, elettivamente domiciliato in Via Asilo 12100 Cuneo presso il difensore OS
.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
PER L'OPPONENTE come da atto di citazione in opposizione:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che l'istante è debitrice nei confronti di parte opposta della minor somma di €.12.752,41 per le causali sopra esposte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.5940/2024 emesso in data 29-4-
2024 dal giudice del Tribunale di Milano Dott.ssa Rosa Grippo in favore della Controparte_1
nei confronti della per la somma di €.19.128,48 oltre interessi come da domanda
[...] Parte_1
e le spese di procedura liquidate in €.900,00 per compensi, €.145,50 per spese oltre accessori di legge, provvedimento emesso sulla base del ricorso ex art.633 c.p.c. iscritto al n.44566/2023 di R.G. del tribunale di Milano, in quanto erroneo nella pretesa creditoria azionata”.
PER L'OPPOSTA come da verbale d'udienza;
MOTIVAZIONE
pagina 4 di 6 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5940/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano nei confronti della medesima società, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 19.128,48 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, contestando il quantum del dovuto.
In particolare, l'opponente ha riconosciuto di essere debitrice della somma complessiva di euro €
12.752,35, di cui € 6.058,94 riconducibile al Decreto Ingiuntivo opposto e € 6.693,41 relativa al pagamento di una fattura non compresa nel procedimento monitorio. Ha contestato inoltre di essere debitrice dell'importo richiesto a titolo di interessi di mora. si è costituita riconoscendo che l'opponente ha effettuato il pagamento di Controparte_1
€ 6.376,13 dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e ha concluso chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento di € 12.752,35, oltre interessi e spese.
Con ordinanza del 9 dicembre 2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale, limitatamente ad euro 12.752,41 ex art. 648 c.p.c.
Dalla documentazione prodotta dalle parti e non contestata dalle parti, emerge che:
-a un primo sollecito di pagamento del 5/10/2023, che ha quantificato il credito in € 19.128,48, ha fatto seguito il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in data 19/12/2023;
-successivamente, in data 10/1/2024, l'opponente ha corrisposto l'importo di € 6.376,13. Tale pagamento non è stato preso in considerazione dal successivo sollecito di pagamento dell'opposta dell'11/1/2024; la ragione risiede, verosimilmente, nella quasi contestualità del pagamento e del sollecito. Nel successivo sollecito del 6/2/2024 è preso in considerazione l'acconto ricevuto in data
10.1.2024, detratto dall'importo richiesto di euro € 12.752,41.
Il parziale pagamento del 10/1/2024 non esclude che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente chiesto ed emesso per l'importo di € 19.128,48 poiché detto pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 19 dicembre 2024. Tale profilo si riverbera sulla condanna alle spese del procedimento monitorio, che restano a carico dell'opponente.
Il credito dell'opposta è stato richiesto con la maggiorazione per gli interessi di mora ex D.Lgs.
231/2002, che sono dovuti dalla scadenza della fattura al saldo ex art. 4 d.lgs. 231 del 2002.
La tesi dell'opponente secondo cui l'opposta ha rinunciato implicitamente al credito per gli interessi avendo inoltrato richieste di pagamento riferite alla sola sorte capitale non ha pregio. Infatti, come da giurisprudenza pacifica, “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs.
n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, pagina 5 di 6 nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cass. civ., sez. 3, ord. n.
28413 del 05/11/2024). Ne consegue, a fortiori, che il mancato riferimento agli interessi moratori nei solleciti di pagamento inoltrati dalla società creditrice non può valere quale implicita rinuncia agli stessi. Tale rinuncia avrebbe infatti richiesto un atto esplicito e, soprattutto, univoco, in difetto del quale il decorso degli interessi moratori è automatico.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato stante l'avvenuto pagamento dell'acconto di € 6.376,13, ma che le spese liquidate nel decreto ingiuntivo vanno poste a carico dell'opponente che deve altresì essere condannato al pagamento della somma di euro € 12.752,35 oltre interessi moratori ex art 4 d.lgs. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa rientrante nello scaglione da € 5.2001,00 a € 26.000,00, con l'applicazione dei valori minimi del compenso per tutte le fasi stante la natura documentale della causa, la non complessità delle questioni trattate e la decisione con discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 della somma di € 12.752,35 in favore di oltre interessi ex art 4 Controparte_1
d.lgs. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3. condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in Parte_1 favore di le spese della proceduta monitoria, già liquidate in € Controparte_1
900,00 per compensi, oltre a € 145,50 per spese e ad accessori di legge.
4. condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in Parte_1 favore di le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, Controparte_1 oltre 15% per spese forf., IVA e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10/09/2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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