Sentenza 19 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2004, n. 11458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11458 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB GE, già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE CAVE 17, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CAMMAROTA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA LOJACONO, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 21, presso lo studio dell'avvocato SILVANO BERTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9514/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 12/03/01 R.G.N. 27787/96;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 04/03/04 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione, in camera di consiglio, respinga il ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 febbraio 2000 il Tribunale di Roma in sede di appello rigettava la domanda proposta da BO GE dipendente della spa Ferrovie dello Stato, intesa ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, prospettando che la medesima doveva comprendere i miglioramenti economici previsti dal contratto collettivo per il periodo dal 1987 al 1989.
Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso affidato a due motivi.
La Rete Ferroviaria Italiana resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ripropone alla Corte la questione più volte decisa relativa al diritto al computo nell'indennità di buonuscita dei miglioramenti economici previsti dalla contrattazione collettiva attraverso il meccanismo di scaglionamento, per periodi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Il ricorso non merita accoglimento, giacché la giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 6767 del 10 maggio 2002) è ormai ferma nel ritenere che: "L'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'OPAFS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità' in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
ne consegue che non sono computabili nell'indennità' di buonuscita gli aumenti stipendiali, previsti dal contratto collettivo 1990 - 1992 con il sistema dello scaglionamento nel tempo, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, per i quali non furono versati i contributi, in quanto lo scaglionamento degli aumenti retributivi non integra una rateizzatone in senso tecnico di un'obbligazione già' sorta, ma da luogo ad una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro".
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 18,00, oltre euro duemila per onorali. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2004