Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est.
dr Sandra Levanti Giudice
dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1775/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e residente Parte 1 (C.F.
a OR in C.da Bosco Piano snc e da
Parte_2 (C.F. C.F. 2 1), nato a [...] il 110.11.1982, allo stato privo di residenza in Italia, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Battaglia, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 29.01.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a OR (RG) il 17.11.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 49, parte I, Ufficio 1, dell'anno
2022, in regime di separazione dei beni e dall'unione coniugale non sono nati figli;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 14.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. ognuno dei coniugi sceglierà il proprio domicilio dove vorrà, anche all'estero, senza necessità di autorizzazione dell'altro, o di altra formalità;
4. ciascuno dei coniugi rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico dell'altro"; che l'udienza di comparizione del dì 29.1.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio civile a OR (RG) in data 17.11.2022, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di OR (RG), al n. 49, parte I, Ufficio 1, anno 2022;
- Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti