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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente e Relatore
DI GENIO GIUSEPPE, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 30/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Comune di RA - Via Aldo Moro 75100 RA MT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 223/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 2
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 387 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9429 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 800 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 682 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.223/2024 del 9.5.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RA (composizione collegiale), compensando tra le parti le spese del giudizio, ha accolto il ricorso presentato da IC VI
Alfonso, imprenditore agricolo, avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe emessi dal comune di
RA concernenti il pagamento della TARI sul rilievo che il ricorrente avesse utilizzato gli immobili oggetto degli avvisi di accertamento quali beni strumentali per lo svolgimento delle attività previste dall'art.2135 c.
c. producendo rifiuti speciali e smaltendoli a proprie spese.
Il comune di RA ha interposto appello avverso la citata sentenza chiedendone la riforma con esitò a sé favorevole, con vittoria di spese. Con controdeduzioni si è costituito il Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Con nota congiunta del 21.10.2025 le parti hanno comunicato il raggiungimento di un accordo ed hanno chiesto, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza odierna questa Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In virtù di quanto esposto in narrativa, sussistono, nella fattispecie, le condizioni legittimanti la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese vanno interamente compensate tra le parti ex art.46 D.L.vo 1992/546.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente e Relatore
DI GENIO GIUSEPPE, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 30/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Comune di RA - Via Aldo Moro 75100 RA MT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 223/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 2
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 387 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9429 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 800 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 682 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.223/2024 del 9.5.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RA (composizione collegiale), compensando tra le parti le spese del giudizio, ha accolto il ricorso presentato da IC VI
Alfonso, imprenditore agricolo, avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe emessi dal comune di
RA concernenti il pagamento della TARI sul rilievo che il ricorrente avesse utilizzato gli immobili oggetto degli avvisi di accertamento quali beni strumentali per lo svolgimento delle attività previste dall'art.2135 c.
c. producendo rifiuti speciali e smaltendoli a proprie spese.
Il comune di RA ha interposto appello avverso la citata sentenza chiedendone la riforma con esitò a sé favorevole, con vittoria di spese. Con controdeduzioni si è costituito il Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Con nota congiunta del 21.10.2025 le parti hanno comunicato il raggiungimento di un accordo ed hanno chiesto, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza odierna questa Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In virtù di quanto esposto in narrativa, sussistono, nella fattispecie, le condizioni legittimanti la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese vanno interamente compensate tra le parti ex art.46 D.L.vo 1992/546.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.