Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/05/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, dott.M. Rosaria Lombardi, ha emesso a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n.5771 del 2023 RGL avente ad
OGGETTO: Accertamento del rapporto di lavoro e differenze retributive ,vertente
TRA rapp.to e difeso dall' Avv. Vincenzo Chierchia Parte_1
RICORRENTE E
, rap.to e difeso dall'Avv. Luciarosa Buono CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: condanna della resistente al pagamento di quanto richiesto oltre accessori con vittoria di spese.
Per la resistente: rigetto della domanda.
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 22 marzo 2023 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti del resistente, in qualità di titolare della ditta 'Carusedil di TO AR', per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare l'intercorrenza di un rapporto lavorativo subordinato tra le parti in causa avente decorrenza 27.09.2021 al 07.02.2022; 2. accertato e dichiarato che alcun trattamento economico retributivo è stato percepito dal ricorrente nel corso del suddetto rapporto di lavoro: Condannare il Sig. nato a [...] il [...], nella qualità di titolare della ditta CP_1 individuale “Carusedil di TO AR”, cod. fisc. , partita Iva CodiceFiscale_1
, corrente in Ischia (NA) al Vico Fasolara n. 13, Cap. 80077, pec: P.IVA_1 Email_1 al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive quantificate nella somma di €. 13.906,85 (euro tredicimilanovecentosei/85 centesimi) e del trattamento di fine rapporto di lavoro nella somma netta di €. 1.037,27 (euro milletrentasette/27 centesimi), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti, o a quella diversa somma che l'Ill.mo sig. Giudicante vorrà determinare;
3. in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga, per qualsiasi motivo, di non poter accogliere la domanda negli importi sopra indicati, si chiede di essere eventualmente autorizzati alla riformulazione dei conteggi, sulla scorta delle indicazioni del Giudice .
3. con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone”. In punto di fatto il ricorrente assumeva di aver lavorato alle dipendenze del resistente presso il ristorante, gestito dalla ditta. per il periodo dal 27.09.2021 al 21.01.2022 senza alcuna regolarizzazione contributiva e previdenziale, dal 22.01.2022 al 31.01.2022, in virtù di contratto a tempo determinato e, successivamente, dal 01.02.2022 al 07.02.2022, senza alcuna regolarizzazione contributiva e previdenziale osservando un orario articolato su sei giorni settimanali (con riposo
e dalle 18:00 alle 24:00. Lamentava la mancata percezione della mensilità di settembre 2019, nonché, quelle maturate dal
27.09.2021 al 07.02.2022, la 13^ e 14^ mensilità, le ferie, i permessi, lo straordinario ed il TFR.
Lamentava, quindi, la inadeguatezza della retribuzione percepita, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., considerando quale livello parametrico il IV del CCNL “Turismo – Pubblici Esercizi” in ragione delle mansioni svolte. Si costituiva la resistente che, contestando in fatto e diritto quanto affermato dal ricorrente, così concludeva: “rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato;
- accertare e dichiarare che l'unico rapporto lavorativo intercorso dalle parti è quello previsto dal contratto (22/01/2022 al 30/01/2022); -accertare e dichiarare che alcun lavoro straordinario o lavoro 'a nero' è stato svolto dal ricorrente;
-accertare e dichiarare la totale infondatezza delle pretese economiche promosse da parte ricorrente e dichiarare di guisa che nulla è dovuto ad alcun titolo;
-disporre che sia comunicato iban del ricorrente per la corresponsione della somma di € 396.99 come risulta dalla allegata busta paga. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Escussi i testi indicati, la causa veniva decisa a seguito del deposito delle note illustrative e quelle di cui all'art 127 ter c.p.c. Rileva il Tribunale nel merito che la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei sensi di seguito evidenziati.
Innanzitutto, va premesso che sussiste rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione – entro l'orario di lavoro o comunque nei limiti temporali del contratto – del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti.
Nel caso che ci occupa la resistente ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini indicati dal mmettendolo, unicamente, nel periodo formalizzato. Pt_1
Al riguardo occorre esaminare il materiale probatorio acquisito e, pertanto, per una più agevole comprensione della decisione si riportano integralmente le deposizioni rese dai testi escussi.
ha dichiarato: “ADR Sono lavoratrice stagionale, attualmente disoccupata. All'epoca Testimone_1 ero fidanzata con il signor adesso non lo sono più, conosco il signor AR per il rapporto Pt_1 di lavoro tra il d il AR. Sono stata fidanzata dal 2021 fino al 2022/2023. Viveva con me Pt_1 qualche giorno della settimana, non tutti i giorni, lo accompagnavo a lavoro, perché accompagnavo ogni giorno mio figlio a scuola e quindi accompagnavo anche lui. ha lavorato per il AR Pt_1 da settembre 2021, ha finito a febbraio 2022. Io lo accompagnavo perché avevamo una sola macchina. Lo accompagnavo perché vivevamo insieme. Alle 11 doveva stare in servizio e poi alle 15 finiva. Io lo accompagnavo tutti i giorni tranne il martedì che il locale è chiuso. Io sono stagionale e pertanto nel periodo indicato non lavoravo. Non andavo spesso al locale, ma capitava che mi fermassi lì per prendere un caffè ed anche di sera qualche volta per mangiare la pizza, per stare insieme al Il locale è sito ai Pilastri, in Barano d'Ischia. Manzi faceva il pizzaiolo, io vedevo Pt_1 che lui preparava la linea giornaliera o l'impasto la mattina o la sera. I primi di febbraio del 2022 il rapporto è cessato perché è stato licenziato, non conosco le ragioni. Non ricordo se me lo ha riferito. ADR Nel locale lavorava una cassiera di cui non ricordo il nome, c'era la ragazza che serviva ai tavoli, all'epoca c'era il papà del AR, poi deceduto, che stava alla braceria, forse c'era qualche aiuto pizzaiolo, non ricordo con esattezza, c'era sicuramente altro personale. ADR L'attività preparatoria degli impasti veniva fatta in pizzeria, in luogo separato dalla cucina, io vedevo non tutti i giorni che, e capitava spesso, che il signor preparava l'impasto. Poiché io Pt_1 passavo a prenderlo, e non sempre si finiva a mezzanotte, vedevo che si dedicava alla preparazione dell'impasto. La mattina, quando mi capitava di stare lì, vedevo che lui preparava l'impasto per il giorno dopo e la linea degli alimenti. ADR C'era una impastatrice nell'angolo impasto. I panetti venivano messi nelle placche e le placche negli scaffali a tanto dedicati” ha riferito: “ADR indifferente. Sono un tassista. Conosco di vista il sig. che Persona_1 Pt_1 lavora come pizzaiolo. È un pizzaiolo ventennale. È capitato che ho portato dei clienti alla pizzeria ristorante AR, anzi , che si trova a via Mazzella vicino ai pilastri. Io avevo una Pt_2 collaborazione con il padre del proprietario della pizzeria, per cui portavo clienti lì alla pizzeria. Il ristorante è costituito da una sala interna, con girarrosto esterno. Mi capitava di recarmi lì per prenotare per i clienti o per pranzo o per cena e parlavo con . Se non erro ho visto Controparte_2 il a settembre a febbraio a cavallo del 2021-2022. Potevo vedere il ricorrente perché il forno Pt_1 delle pizze è visibile appena si entra. L'ho visto la mattina che impastava, alle 14.00-15.00 quando andavo a prendere i clienti e la sera. Non mi recavo tutti i giorni lì, ma posso dire di averlo visto tutti i giorni della settimana. Nel periodo di Natale mi sarò recato una decina di volte, nel periodo di settembre anche ogni 3 giorni. È capitato inoltre che nei giri dell'isola che facevo fare ai turisti mi recassi lì perché c'è un acquedotto e il offrisse loro una bruschetta e un bicchiere Controparte_2 di vino locale. Faceva vedere come si lavoravano i salumi. Mi sono recato anche quando non c'era il sig. Mi sarò recato nel mese di ottobre una decina di volte. A novembre mi è capitato di Pt_1 recarmi con la famiglia, anche perché pur non avendo un compenso economico, non mi facevano pagare se andavo. Ho visto il sig. che svolgeva vari ruoli e posso dire che gestisse Controparte_2 il locale, nel senso che prendeva lui le comande e non so dire cosa altro facesse. Ricordo che quando mi recavo la sera il mpastava le pizze, il forno era un forno particolare, girevole, che cuoceva Pt_1 da solo le pizze. Preparava le pizze con la relativa farcitura per metterle in cottura. Il sig. TO AR aiutava il ricorrente il fine settimana.”
ha detto: “conosco le parti in quanto ci ho lavorato 10 anni dal 2011 al marzo 2022. Testimone_2
Conosco il sig. he ha lavorato con me per circa una settimana verso fine gennaio 2022 ma Pt_1 non ricordo precisamente le date. Ha lavorato in qualità di cameriere. Poi non l'ho visto più. Ha sempre lavorato il sig. AR TO in qualità di pizzaiolo e non c'erano altre persone che l'aiutavano in pizzeria. Non sono parente del sig. AR. Lavoravamo io e in cucina e in Pt_3 sala per questo breve periodo e in altri periodi . Non so dire se ci Pt_1 Per_2 Parte_4 fossero convenzioni con tassisti al fine di portare clienti nel locale. Non so dire se il sig.
[...] facesse dimostrazioni ai turisti. Io lavoravo tutti i giorni. Facevo qualche ora la mattina e CP_2 poi il pomeriggio dalle 18. Per l'approvvigionamento delle merci ce ne occupavamo TO ed io. Conoscevo il sig. e ho un figlio con lui. Sono stata la compagna del sig. Controparte_2 CP_2
. Il sig. non è mai stato proprietario del locale e non ho utili dal locale”.
[...] CP_2
ha riportato: “ADR, indifferente non ho cause in corso. Conosco il resistente Controparte_3 poiché sono stato suo dipendente per 10 anni sino al 2023 nella qualità di cameriere, lavoravo dalle 11:00 fino alle 15:00 anche la sera dalle 18:00 fino a chiusura ossia quando andava via l'ultimo cliente alle 23:00/24:00 per 6 giorni alla settimana. Conosco poco il erchè ha lavorato con Pt_1 me solo una settimana a fine gennaio del 2022 osservando il mio stesso orario per 6 giorni alla settimana ed era in sala come cameriere, arrivava però quasi ogni giorno in ritardo e andava via prima. Ho visto che il SI è stato pagato a fine serata di gennaio al concludersi della Pt_1 settimana per quanto ha lavorato ma non so precisamente la somma. In particolare, vidi che il SI prese i contanti dalle mani del signor AR, io mi trovavo a circa tre/quattro metri e Pt_1 stavo pulendo la sala. Non ha effettuato lavoro straordinario. Ho assistito ad una discussione tra il
AR ed il sig. perché lui lo voleva pagare con IBAN ed il voleva essere pagato Pt_1 Pt_1 in contanti. Il locale era così composto: all'entrata c'era la cassa, sulla destra la pizzeria e sulla sinistra una sala. Piu avanti c'era una cucina e poi i bagni. La zona pizzeria era visibile dall'interno dai clienti della pizzeria diversamente dalla cucina. Vi era poi la parte esterna che era una sala nel senso che era un giardino attrezzato come una sala poiché recintato mentre sulla parte superiore vi era una tettoia. Il locale poteva contenere circa un 80ina di ospiti, la parte esterna non è utilizzata nel periodo invernale. In pizzeria lavorava una sola persona mentre in sala due o tre. A fine gennaio
2022 vi eravamo io, er una settimana, ed una ragazza che faceva gli extra di nome Pt_1 [...] mentre in cucina lavorava come cuoca Non sono a conoscenza delle Per_3 Testimone_2 ragioni per cui il rapporto si è interrotto tra le parti. Si faceva anche vendita d'asporto per le pizze ma in quantità limitata per la sala perché per lo più in sala venivano serviti piatti cucinati e non pizza. Per l'asporto non si dire quale sia la domanda perché io lavoravo in sala e non sono in grado di dire quante pizze d'asporto venissero fatte”. Come detto, la domanda proposta è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito spiegati. L'azione presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso. In applicazione dell'art 2967 c.c. è onere di colui che agisce in giudizio provare i fatti costituivi del proprio diritto.
Al riguardo, i testi escussi hanno reso dichiarazioni tra loro difformi. In materia di valutazione della prova, nel caso di contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, il giudicante deve comparare le deposizioni raccolte e valutarne la credibilità sulla scorta di elementi oggettivi e soggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, argomentando poi le ragioni che lo hanno condotto a ritenere più attendibile una dichiarazione rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di esse.
Il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e l'attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è, quindi, libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. Sez. 1, Sentenza n.11151 del 23/05/2014), ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre.
Come più volte precisato "il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe" (Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 1547 del
27/01/2015)
Al riguardo, infatti, solo qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì, sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (così Cassazione civile, sez. II, 15/02/2010, n. 3468; Cassazione civile, sez. II, 05/05/2003, n. 6760).
Orbene applicando i principi indicati, ritiene chi scrive che, di certo, il teste che può avere reso dichiarazioni maggiormente veritiere è atteso che egli ha lavorato per un lungo Controparte_3 periodo in precedenza con la parte resistente, senza avere alcun rapporto di familiarità con la stessa e, quindi, quale lavoratore, è a conoscenza delle assunzioni lavorative e delle frequentazioni del locale.
Il ha riportato di avere visto il ricorrente lavorare, quale cameriere, unicamente per una CP_3 settimana circa a gennaio e, al termine di detta settimana, ha visto il icevere dal AR danaro Pt_1 in contanti.
Tale dichiarazione dimostra, unicamente, la dazione di danaro ma non l'importo e la relativa giustificazione causale. D'altronde la parte resistente costituendosi ha affermato che il pagamento di importi in danaro era avvenuta “a titolo di mancia”. Ne consegue che, pertanto, in assenza di prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo non formalizzato, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2697 c.c., per cui la domanda deve essere rigettata e dichiarata l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa relativamente al periodo dedotto in giudizio diverso da quello formalizzato.
Parte resistente deve essere, quindi, condannata al pagamento della sola retribuzione dovuta come da busta paga in atti e pari ad € 438,04 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo. Ai sensi dell'art 29 del CCNL applicato, nulla è dovuto a titolo di quattordicesima mensilità non avendo lavorato per un periodo superiore a 15 gg ed infatti la norma così prevede: “2. Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a e 14a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni.” Ai sensi dell'art 75 inoltre è previsto che “1. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la tredicesima saranno corrisposte e frazionate per 365 esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine, per la quattordicesima vale il riferimento all'art.29. Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR previsto dal presente CCNL.
Da ciò consegue il riconoscimento della tredicesima mensilità in proporzione del periodo lavorato. Quanto alle ferie soccorre l'art 19 secondo cui “Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni…….. 6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la normale retribuzione mensile.”
Pertanto, tenuto conto del periodo lavorato, il in ragione delle disposizioni sopra riportate , ha Pt_1 maturato a titolo di ferie 0,54 giorni pari ad € 32,06, mentre, a titolo di tredicesima €36,50 e per TFR
€32,46, importi calcolati in considerazione della retribuzione oraria così come da busta paga in atti. Il resistente va condannato al pagamento di complessivi € 539,06. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione dell'importo liquidato.
PQM
Così provvede: a) Accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento di €539,06 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla cessazione del rapporto al saldo;
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 350,00 oltre
IVA e CPA, con attribuzione al difensore anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 28 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. M.R. Lombardi