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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo d'appello n. 3791/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
(appello contro Tribunale di Napoli, 11.11.2022, n. 1098), vertente
Parte
nato a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Procaccini (c.f.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti presso lo studio del medesimo in Napoli, al corso Vittorio Emanuele n. 670 (p.e.c.: , Email_1
appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Parte_3 C.F._3
e difesa dall'avv. Sabrina Varricchio (c.f.: ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione recante appello incidentale presso lo studio del medesimo in Napoli, alla via San Biagio dei Librai n. 39, Palazzo
Marigliano (p.e.c.: ; Email_2
appellata ed appellante incidentale
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello;
interventore ex lege
1 CONCLUSIONI
La difesa dell'appellante si è riportata all'atto di gravame, chiedendone l'accoglimento.
La difesa dell'appellato si è riportata alla memoria di costituzione ed all'appello incidentale in essa spiegato.
Il P.G. ha chiesto accogliersi parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, rideterminarsi l'assegno dovuto dall'appellante a titolo di contributo al mantenimento della prole nella misura complessiva di euro 800,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2019 presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_2 concordatario celebrato a Napoli il 19.09.1998 con e dal quale, nelle date del Parte_3
25.09.2000 e del 28.09.2007, erano rispettivamente nate le figlie (maggiorenne ed Per_1 economicamente non autosufficiente) e (minorenne), domandando (per quanto rileva Per_2 in ordine all'oggetto del presente giudizio) ridursi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole (stabilito in sede di separazione consensuale - omologata con decreto del Tribunale di Napoli del 17.05.2018 - in complessivi euro 1.100,00 al mese) nella misura globale di euro 700,00 al mese, considerata l'insostenibilità dell'importo originario rispetto ai diminuiti redditi rivenienti dalla propria attività di commerciante di articoli di bigiotteria.
1.1. Ritualmente costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
prendersi atto che il marito gestiva una gioielleria nel centro storico di Napoli in grado di garantirgli lauti guadagni (come dalla stessa verificato durante il periodo in cui ella stessa vi aveva lavorato) ed era percettore di una rendita locatizia connessa alla proprietà di un locale commerciale sito alla via Grandi Orefici n. 32 in Napoli;
che ella era al momento priva di occupazione;
conseguentemente aumentarsi l'assegno dovuto dal coniuge a titolo di contributo al mantenimento della prole nella misura complessiva di euro 1.500,00 al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie) e riconoscersi a proprio vantaggio un assegno divorzile dell'importo di euro 500,00 al mese, in considerazione del sacrificio delle aspettative professionali da lei affrontato in costanza di matrimonio.
1.2. Sentite le parti all'udienza presidenziale (al cui esito venivano confermate le statuizioni della separazione consensuale), celebratosi in data 16.03.2021 l'ascolto della figlia minorenne
, il G.I. riduceva nella misura di euro 800,00 al mese l'importo dell'assegno dovuto dal Per_2
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (oltre al 50% delle spese Pt_2
2 straordinarie) e rigettava le richieste di prova orale delle parti;
quindi, la causa veniva riservata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Infine, con sentenza n. 1098/2023 dell'11.11.2022, pubblicata l'1.02.2023, il Tribunale di
Napoli, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di Pt_2
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento
[...] Parte_3 delle figlie (previo affido congiunto della minore con collocazione prevalente Persona_3 presso la madre, assegnataria della casa coniugale, di proprietà del ricorrente) la somma mensile complessiva di euro 1.200,00 al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie) e rigettava la domanda della resistente tesa ad ottenere l'assegno di divorzio;
con la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
Nel motivare la decisione, il Tribunale - nel ponderare le situazioni economiche delle parti - rilevava innanzitutto come i redditi di indicati nelle dichiarazioni relative agli Parte_2 anni compresi fra il 2017 ed il 2021 non fossero compatibili con l'entità dell'assegno (pari ad euro 700,00 al mese) che lo stesso ricorrente si era dichiarato disponibile a corrispondere a titolo di sostegno economico delle figlie, dal che l'inattendibilità delle dichiarazioni medesime;
riguardo al rigetto della richiesta della di riconoscimento di un assegno di divorzio, la Pt_3 decisone - previo richiamo ai principi espressi dalla S.C. nella sentenza n. 18287 del 2018 - veniva motivata alla luce delle esperienze professionali maturate in costanza di matrimonio dalla donna e, da ultimo, dell'occupazione della medesima presso una nota gioielleria di
Napoli, ritenute indicative - pur in presenza di una certa sperequazione fra le condizioni reddituali delle parti -di una sicura capacità lavorativa della e, dunque, dell'assenza dei Pt_3 presupposti necessari per ritenere ricorrente il criterio imperniato sulla mera componente assistenziale dell'assegno.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello il quale, per i motivi che Parte_2 saranno appresso sintetizzati, chiedeva - previo espletamento dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado - ridursi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento da lui dovuto per le figlie nella misura complessiva di euro 700,00 al mese
2.1. Si costituiva mediante il deposito di comparsa di risposta, con la quale Parte_3 eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva e comunque perché generica ai sensi dell'art. 342, co. 1, c.p.c., chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito perché infondata in fatto e diritto.
2.2. Assegnati alle parti i termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'odierna camera di consiglio la causa veniva riservata in decisione.
3. Con l'atto di gravame depositato in data 31.08.2023 e le note scritte di trattazione, Pt_2 censura la decisione di primo grado nella parte in cui - non accertando il concreto
[...]
3 tenore di vita delle parti - avrebbe omesso di considerare una serie di circostanze di fatto asseritamente dimostrative di certuni aggravi di spese sopravvenuti a suo carico rispetto al tempo della separazione consensuale.
In particolare, rappresenta il che, dopo il decesso della madre, che lo ospitava Pt_2 gratuitamente presso l'abitazione sita nello stesso stabile ove trovasi la ex casa familiare di sua proprietà, egli aveva dovuto stipulare un contratto di locazione per il canone di 400 euro al mese con la sorella (la quale si era frattanto trasferita ad Asti per lavoro), Persona_4 contratto peraltro risolto anticipatamente (come da documentazione depositata) per l'1.04.2023, stante l'impossibilità di sostenere i relativi esborsi economici.
Evidenzia, poi, l'appellante che avrebbe dovuto essere considerato l'alto valore locativo della casa coniugale (di sua proprietà) rimasta nella disponibilità della moglie e delle figlie e, dunque, per lui infruttifera;
che il locale di 16 mq. sito alla via Grandi Orefici n. 32 in Napoli (ereditato dal padre, il quale vi svolgeva la sua attività artigianale di orafo) sarebbe produttivo di una rendita locatizia di soli 400 euro al mese;
che il locale deposito adibito a box auto (pure di sua proprietà) sito al vico Carrozzieri a Monteoliveto n. 24 in Napoli sarebbe sfitto ed improduttivo di redditi;
che la sua attività commerciale (che si svolge in Napoli, presso il negozio sito alla via San Sebastiano n. 27, e sarebbe limitata alla vendita di articoli di bigiotteria artigianali e non propriamente di gioielli) avrebbe subito un ridimensionamento causato dalla pandemia sanitaria da Covid Sars 2, come riconosciuto dallo stesso G.I. che, con ordinanza del 06.06.2020, aveva dato atto anche del miglioramento delle condizioni economiche della ed aveva rideterminato l'originario importo dell'assegno di contributo al Pt_3 mantenimento delle figlie in complessivi euro 800,00 al mese;
che egli, nel luglio del 2021, aveva contratto l'infezione da Covid 19, riportandone conseguenze tali da ridimensionare la sua capacità lavorativa;
che, dopo l'ascolto della figlia minore , gli incontri con la stessa Per_2 erano stati aumentati a tre alla settimana (oltre ai week end alterni), con correlativo incremento di spese per lui. Di converso, rappresenta il Dentale: 1) come la lavori stabilmente Pt_3 presso la gioielleria Monetti in Napoli in forza di contratto part time che peraltro - sulla scorta di alcuni messaggi Whatsapp intercorsi fra la donna e la figlia - andrebbe in realtà Per_2 considerato full time; che, a seguito del decesso (avvenuto il 25.02.2025) del padre della Pt_3
(unico usufruttuario dell'appartamento ubicato alla via Posillipo n.239, in cui - anche dopo la morte della moglie, risalente al 2020 - egli viveva), la ex moglie ha beneficiato (unitamente alla sorella) del consolidamento pro quota del diritto di proprietà sul detto cespite, potenzialmente produttivo di rendita economica.
A sostegno di quanto dedotto, il reitera - infine - la richiesta di ammissione della prova Pt_2 testimoniale rigettata dal G.I. in primo grado.
4 3.1. Con la memoria di costituzione ritualmente depositata, - eccepita Parte_3 preliminarmente l'inammissibilità del gravame perché tardivo (in quanto depositato il
31.08.2023 a fronte della pubblicazione della sentenza di prime cure in data 01.02.2023, e dunque oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., scaduto l'1.08.2023 in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18044 del 23.06.2023, secondo la quale nelle cause relative al mantenimento di minori non si applica la sospensione feriale dei termini) o comunque per genericità dello stesso ai sensi dell'art. 342, co. 1, c.p.c. - resiste nel merito, sostenendo l'infondatezza delle prospettazioni di controparte in quanto basate su rappresentazioni indimostrate o non rivestenti il carattere di novità rispetto alla situazione considerata al tempo della separazione consensuale.
Inoltre, con appello incidentale, chiede riconoscersi in suo favore un assegno Parte_3 divorzile di euro 500,00 al mese, previo riconoscimento del sacrificio di opportunità lavorative più prestigiose e redditizie (in termini di mancato sviluppo delle competenze acquisite con la sua laurea in Scienze Politiche) rispetto a quelle realmente colte e limitate ad un lavoro part time come collaboratrice amministrativa, a quello di dipendente (non formalmente assunta) presso l'attività commerciale del marito e poi a quello come impiegata presso la gioielleria
Monetti in Napoli.
4. L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
4.1. Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell'appello principale sollevate da . Parte_3
Ed invero, quanto a quella relativa all'asserita tardività del gravame, va rilevato che, proprio a seguito del contrasto di giurisprudenza originato dall'ordinanza citata dall'appellante, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12946 del 13.05.2024 (ud.
30.01.2024), hanno ribadito che - salvi i casi di espresso riconoscimento dell'urgenza della controversia (evenienza esulante dalla fattispecie in esame) - “ai giudizi od ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, la quale resta - dunque - una protezione essenziale per la giustizia e la tutela dei diritti.
Inoltre, dalla lettura dell'atto di gravame elevato dal non emergono i profili di Pt_2 genericità ed indeterminatezza prospettati dalla controparte attraverso il richiamo al contenuto dell'art. 342 c.p.c..
Ciò posto, e venendo alle censure sollevate dal in ordine al merito della sentenza Pt_2 impugnata, deve in primo luogo rilevarsi (con efficacia, invero, pressoché assorbente ogni altro profilo evidenziato) come le dichiarazioni reddituali dell'appellante siano pacificamente
5 inattendibili. Infatti, deve considerarsi come già al tempo della separazione consensuale - nel cui contesto l'uomo si assumeva l'onere di corrispondere a vantaggio delle figlie un assegno mensile dell'importo di complessivi euro 1.100,00 - egli dichiarasse redditi assolutamente incompatibili con la sostenibilità dell'impegno economico assunto (ed in particolare, relativamente al 2017, redditi complessivi per euro 5.208,00; zero per l'anno successivo;
euro
5.170,00 per il 2020 ed euro 9.174,00 per il 2021).
Non dissimilmente, all'epoca del deposito del ricorso di divorzio (luglio 2019) e nel corso del giudizio di prime cure (nonché con l'atto di appello), il si è dichiarato disponibile a Pt_2 corrispondere per le figlie un assegno mensile di 700 euro, anch'esso - a ben vedere - non compatibile con i ridottissimi redditi dichiarati di cui sopra;
anzi, la dichiarazione del 2021 dà atto di redditi addirittura superiori a quelli in presenza dei quali era stato pattuito in sede di separazione l'assegno di 1.100 euro, sicché a maggior ragione l'incremento di tale ultimo importo sancito nella sentenza del Tribunale di Napoli appare obiettivamente sostenibile dall'appellante già sulla base delle sue richieste.
E' noto, del resto, che le risultanze della documentazione fiscale utilizzata in controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario - come sono i rapporti di famiglia - non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie, dovendosi avere riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzia di benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass., ordinanza n. 28482 del 30.09.2022; Cass., n. 9876 del 28.04.2006; Cass., 3905/2011).
Ad ogni modo, deve rilevarsi l'incondivisibilità delle argomentazioni illustrate dall'appellante al fine di dimostrare il peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al tempo della separazione consensuale.
Ed invero, il rappresentato canone di locazione dell'appartamento presso il quale precedentemente egli era stato ospitato gratuitamente dalla madre (poi deceduta) risulta non più attuale (come sostenuto dallo stesso il quale ha depositato documentazione Pt_2 relativa alla risoluzione del contratto), sicché ad oggi resta non dimostrata l'esistenza a suo carico di spese di alloggio, il che compensa il fattore costituito dalla mancata redditività della ex casa familiare, la quale è stata assegnata alla madre delle minori, che con le medesime vi convive.
Riguardo ai rapporti con la figlia minorenne (la quale, peraltro, è a pochi mesi dal compimento dei diciotto anni ed è libera di vedere il genitore a piacimento), la circostanza secondo la quale,
a seguito dell'ordinanza del G.I. del 06.06.2020, il avrebbe effettivamente aumentato Pt_2
6 le occasioni di incontro con risulta indimostrata e comunque esplicitamente contestata Per_2 dalla controparte.
Pacifico, inoltre, è che l'appellante percepisce redditi di locazione connessi al locale commerciale sito alla via Grandi Orefici n. 32 in Napoli, così come è ovvia la quantomeno potenziale redditività del locale deposito (adibito a box auto) ubicato alla via Carrozzieri a
Monteoliveto n. 24.
Riguardo all'argomentazione vertente sulla crisi commerciale seguita alla pandemia da Sars
Covid 2, costituisce fatto notorio come dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria nella città di Napoli si sia registrato un boom dei flussi turistici, con evidente beneficio per le attività commerciali, specie quelle ubicate nel centro storico, ricco di tesori artistici diuturnamente visitati.
Del pari indimostrata è l'attualità e la capacità semi-invalidante dei postumi da Covid lamentati dal nell'atto di gravame. Pt_2
A fronte di ciò, poco rilievo assume la circostanza che svolga attività di lavoro Parte_3 contrattualizzata presso la gioielleria Monetti di Napoli, specie ove si consideri che la capacità lavorativa della donna ha senz'altro rappresentato un elemento già preso in considerazione sin dall'epoca della separazione consensuale, nell'ambito dei cui accordi, infatti, ella rinunciava a percepire alcun assegno di mantenimento per sé, sicché la succitata assunzione - di poche settimane successiva alla formalizzazione dei patti - non appare costituire, in sostanza, un nuovo elemento sopravvenuto.
Né la messaggistica Whatsapp intercorsa fra la e la figlia e depositata dal appare Pt_3 Pt_2 univocamente dimostrativa di un impiego a tempo pieno della donna piuttosto che di una organizzazione del lavoro a tempo parziale con distribuzione di orari anche difforme dalle indicazioni contrattuali.
In definitiva, tenuto conto delle complessive condizioni economiche delle parti, del tenore di vita del nucleo (che si può desumere assai più che dignitoso) e dell'età delle figlie delle parti
(le quali sono sensibilmente cresciute in corso di causa, di pari passo con le esigenze di vita delle giovani), deve pervenirsi ad una statuizione di conferma dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole posto dal Tribunale di Napoli a carico di Pt_2
[...]
Né in senso contrario appare valorizzabile il recente consolidamento in capo alla della Pt_3 sua quota del diritto di proprietà sull'appartamento già abitato dai defunti genitori in Napoli, atteso che, secondo pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della
7 situazione patrimoniale di ciascun obbligato, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, e pertanto le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire il migliore soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass., ordinanza n. 3926 del
19.02.2018; Cass., n. 18538 del 02.08.2013).
Le suesposte conclusioni costituiscono equa applicazione al caso concreto del principio secondo cui, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole, deve osservarsi il criterio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli (le quali, notoriamente, aumentano di pari passo con l'età ed il loro sviluppo, anche in rapporto ai loro progressi nel curriculum di studi ed all'intensificazione della loro vita di relazione, ciò che costituisce dato di fatto obiettivo, che non abbisogna di alcuna prova positiva: Cass., 12/8927; Cass., 10/400), del pregresso tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura da costoro assunti (Cass., 4811/2018; Cass., 19299/2020).
E' appena il caso - infine - di osservare come la richiesta di assunzione della prova per testi già articolata dal durante il giudizio di primo grado nelle note di secondo termine di cui Pt_2 all'art. 183 co. 6 c.p.c. non sia ammissibile, non essendo presente nelle note scritte depositate dinanzi al Tribunale in funzione di precisazione delle conclusioni - com'è necessario - alcun preciso ed analitico richiamo al rinnovo dell'attività istruttoria denegata dal G.I. di primo grado
(cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 16420 del 09.06.2023).
4.2. Riguardo all'appello incidentale proposto da con la memoria di Parte_3 costituzione, deve innanzitutto osservarsi che la più recente ed autorevole giurisprudenza della
S.C. (Cass., Sez. Un. 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
8 ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
Secondo la S. C. il principio di pari dignità fra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno (Cass. 10781/2019).
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa
9 occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Tanto premesso, rileva in via assorbente la Corte come nel caso di specie, pur emergendo induttivamente dalle allegazioni delle parti una certa sperequazione delle rispettive condizioni reddituali, la non abbia fornito alcuna dimostrazione dell'asserita perdita di chances Pt_3 professionali patita per l'effetto di scelte familiari condivise tese ad assegnarle un ruolo preponderante nella cura delle figlie e nella gestione della casa, ove si consideri che la donna - laureatasi in Scienze Politiche nel 1999, in costanza di matrimonio - ha rappresentato di avere avuto diverse esperienze professionali sia prima di sposarsi (come consulente assicurativa presso la “R.A.S. Assicurazioni”) sia durante il rapporto di coniugio (avendo lavorato come segretaria presso la “Progetto Metanauto S.r.l.” e collaborato nell'attività del marito per poco più di tre anni, dal settembre 2014 al marzo 2018), acquisendo così una sicura capacità lavorativa, di cui ha verosimilmente beneficiato ai fini del reperimento dell'ultimo ed attuale impiego presso la prestigiosa gioielleria Monetti di Napoli, ove presta la propria opera part time con una retribuzione annuale dichiarata di circa 11.000 euro. A fronte di ciò, la durata della collaborazione nell'attività commerciale del coniuge (la quale ha costituito motivo di un ricorso della donna al giudice del lavoro, che controparte ha dedotto non avere avuto esito favorevole per la ) si appalesa troppo breve per ritenere che il suo apporto - sotto il profilo della Pt_3 funzione compensativa dell'assegno di divorzio - abbia di fatto garantito al coniuge un concreto apporto migliorativo in termini reddituali, né risultano fattualmente dimostrate specifiche rinunce professionali sopportate dalla controparte nell'interesse della famiglia e del marito.
Avuto riguardo, infine, alla complessiva situazione economica della (la quale, peraltro, Pt_3 già all'epoca della separazione consensuale aveva rinunciato ad ogni contribuzione economica per sé), alla sua capacità lavorativa ed all'attività di lavoro retribuita effettivamente svolta, non ricorrono nemmeno le condizioni per ravvisare la matrice assistenziale dell'assegno di divorzio, non essendo rilevabile alcuna inadeguatezza dei mezzi di sussistenza di cui dispone la donna, tenuto anche conto del recente consolidamento in capo alla medesima del pieno diritto di proprietà (nella misura del 50%) sull'appartamento precedentemente occupato dai genitori deceduti.
E' appena il caso - infine - di osservare come la richiesta di assunzione della prova per testi già articolata dalla durante il giudizio di primo grado nelle note di secondo termine di cui Pt_3 all'art. 183 co. 6 c.p.c. non sia ammissibile, non essendo presente nelle note scritte depositate dinanzi al Tribunale in funzione di precisazione delle conclusioni - com'è necessario - alcun
10 preciso ed analitico richiamo al rinnovo dell'attività istruttoria denegata dal G.I. di primo grado
(cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 16420 del 09.06.2023).
5. Attesa la soccombenza reciproca, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti da e da avverso la sentenza n. 1098/2023, emessa dal Parte_2 Parte_3
Tribunale di Napoli l'11.11.2022 e pubblicata l'1.02.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo delle parti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo d'appello n. 3791/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
(appello contro Tribunale di Napoli, 11.11.2022, n. 1098), vertente
Parte
nato a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Procaccini (c.f.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti presso lo studio del medesimo in Napoli, al corso Vittorio Emanuele n. 670 (p.e.c.: , Email_1
appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Parte_3 C.F._3
e difesa dall'avv. Sabrina Varricchio (c.f.: ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione recante appello incidentale presso lo studio del medesimo in Napoli, alla via San Biagio dei Librai n. 39, Palazzo
Marigliano (p.e.c.: ; Email_2
appellata ed appellante incidentale
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello;
interventore ex lege
1 CONCLUSIONI
La difesa dell'appellante si è riportata all'atto di gravame, chiedendone l'accoglimento.
La difesa dell'appellato si è riportata alla memoria di costituzione ed all'appello incidentale in essa spiegato.
Il P.G. ha chiesto accogliersi parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, rideterminarsi l'assegno dovuto dall'appellante a titolo di contributo al mantenimento della prole nella misura complessiva di euro 800,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2019 presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_2 concordatario celebrato a Napoli il 19.09.1998 con e dal quale, nelle date del Parte_3
25.09.2000 e del 28.09.2007, erano rispettivamente nate le figlie (maggiorenne ed Per_1 economicamente non autosufficiente) e (minorenne), domandando (per quanto rileva Per_2 in ordine all'oggetto del presente giudizio) ridursi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole (stabilito in sede di separazione consensuale - omologata con decreto del Tribunale di Napoli del 17.05.2018 - in complessivi euro 1.100,00 al mese) nella misura globale di euro 700,00 al mese, considerata l'insostenibilità dell'importo originario rispetto ai diminuiti redditi rivenienti dalla propria attività di commerciante di articoli di bigiotteria.
1.1. Ritualmente costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
prendersi atto che il marito gestiva una gioielleria nel centro storico di Napoli in grado di garantirgli lauti guadagni (come dalla stessa verificato durante il periodo in cui ella stessa vi aveva lavorato) ed era percettore di una rendita locatizia connessa alla proprietà di un locale commerciale sito alla via Grandi Orefici n. 32 in Napoli;
che ella era al momento priva di occupazione;
conseguentemente aumentarsi l'assegno dovuto dal coniuge a titolo di contributo al mantenimento della prole nella misura complessiva di euro 1.500,00 al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie) e riconoscersi a proprio vantaggio un assegno divorzile dell'importo di euro 500,00 al mese, in considerazione del sacrificio delle aspettative professionali da lei affrontato in costanza di matrimonio.
1.2. Sentite le parti all'udienza presidenziale (al cui esito venivano confermate le statuizioni della separazione consensuale), celebratosi in data 16.03.2021 l'ascolto della figlia minorenne
, il G.I. riduceva nella misura di euro 800,00 al mese l'importo dell'assegno dovuto dal Per_2
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (oltre al 50% delle spese Pt_2
2 straordinarie) e rigettava le richieste di prova orale delle parti;
quindi, la causa veniva riservata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Infine, con sentenza n. 1098/2023 dell'11.11.2022, pubblicata l'1.02.2023, il Tribunale di
Napoli, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di Pt_2
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento
[...] Parte_3 delle figlie (previo affido congiunto della minore con collocazione prevalente Persona_3 presso la madre, assegnataria della casa coniugale, di proprietà del ricorrente) la somma mensile complessiva di euro 1.200,00 al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie) e rigettava la domanda della resistente tesa ad ottenere l'assegno di divorzio;
con la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
Nel motivare la decisione, il Tribunale - nel ponderare le situazioni economiche delle parti - rilevava innanzitutto come i redditi di indicati nelle dichiarazioni relative agli Parte_2 anni compresi fra il 2017 ed il 2021 non fossero compatibili con l'entità dell'assegno (pari ad euro 700,00 al mese) che lo stesso ricorrente si era dichiarato disponibile a corrispondere a titolo di sostegno economico delle figlie, dal che l'inattendibilità delle dichiarazioni medesime;
riguardo al rigetto della richiesta della di riconoscimento di un assegno di divorzio, la Pt_3 decisone - previo richiamo ai principi espressi dalla S.C. nella sentenza n. 18287 del 2018 - veniva motivata alla luce delle esperienze professionali maturate in costanza di matrimonio dalla donna e, da ultimo, dell'occupazione della medesima presso una nota gioielleria di
Napoli, ritenute indicative - pur in presenza di una certa sperequazione fra le condizioni reddituali delle parti -di una sicura capacità lavorativa della e, dunque, dell'assenza dei Pt_3 presupposti necessari per ritenere ricorrente il criterio imperniato sulla mera componente assistenziale dell'assegno.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello il quale, per i motivi che Parte_2 saranno appresso sintetizzati, chiedeva - previo espletamento dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado - ridursi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento da lui dovuto per le figlie nella misura complessiva di euro 700,00 al mese
2.1. Si costituiva mediante il deposito di comparsa di risposta, con la quale Parte_3 eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva e comunque perché generica ai sensi dell'art. 342, co. 1, c.p.c., chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito perché infondata in fatto e diritto.
2.2. Assegnati alle parti i termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'odierna camera di consiglio la causa veniva riservata in decisione.
3. Con l'atto di gravame depositato in data 31.08.2023 e le note scritte di trattazione, Pt_2 censura la decisione di primo grado nella parte in cui - non accertando il concreto
[...]
3 tenore di vita delle parti - avrebbe omesso di considerare una serie di circostanze di fatto asseritamente dimostrative di certuni aggravi di spese sopravvenuti a suo carico rispetto al tempo della separazione consensuale.
In particolare, rappresenta il che, dopo il decesso della madre, che lo ospitava Pt_2 gratuitamente presso l'abitazione sita nello stesso stabile ove trovasi la ex casa familiare di sua proprietà, egli aveva dovuto stipulare un contratto di locazione per il canone di 400 euro al mese con la sorella (la quale si era frattanto trasferita ad Asti per lavoro), Persona_4 contratto peraltro risolto anticipatamente (come da documentazione depositata) per l'1.04.2023, stante l'impossibilità di sostenere i relativi esborsi economici.
Evidenzia, poi, l'appellante che avrebbe dovuto essere considerato l'alto valore locativo della casa coniugale (di sua proprietà) rimasta nella disponibilità della moglie e delle figlie e, dunque, per lui infruttifera;
che il locale di 16 mq. sito alla via Grandi Orefici n. 32 in Napoli (ereditato dal padre, il quale vi svolgeva la sua attività artigianale di orafo) sarebbe produttivo di una rendita locatizia di soli 400 euro al mese;
che il locale deposito adibito a box auto (pure di sua proprietà) sito al vico Carrozzieri a Monteoliveto n. 24 in Napoli sarebbe sfitto ed improduttivo di redditi;
che la sua attività commerciale (che si svolge in Napoli, presso il negozio sito alla via San Sebastiano n. 27, e sarebbe limitata alla vendita di articoli di bigiotteria artigianali e non propriamente di gioielli) avrebbe subito un ridimensionamento causato dalla pandemia sanitaria da Covid Sars 2, come riconosciuto dallo stesso G.I. che, con ordinanza del 06.06.2020, aveva dato atto anche del miglioramento delle condizioni economiche della ed aveva rideterminato l'originario importo dell'assegno di contributo al Pt_3 mantenimento delle figlie in complessivi euro 800,00 al mese;
che egli, nel luglio del 2021, aveva contratto l'infezione da Covid 19, riportandone conseguenze tali da ridimensionare la sua capacità lavorativa;
che, dopo l'ascolto della figlia minore , gli incontri con la stessa Per_2 erano stati aumentati a tre alla settimana (oltre ai week end alterni), con correlativo incremento di spese per lui. Di converso, rappresenta il Dentale: 1) come la lavori stabilmente Pt_3 presso la gioielleria Monetti in Napoli in forza di contratto part time che peraltro - sulla scorta di alcuni messaggi Whatsapp intercorsi fra la donna e la figlia - andrebbe in realtà Per_2 considerato full time; che, a seguito del decesso (avvenuto il 25.02.2025) del padre della Pt_3
(unico usufruttuario dell'appartamento ubicato alla via Posillipo n.239, in cui - anche dopo la morte della moglie, risalente al 2020 - egli viveva), la ex moglie ha beneficiato (unitamente alla sorella) del consolidamento pro quota del diritto di proprietà sul detto cespite, potenzialmente produttivo di rendita economica.
A sostegno di quanto dedotto, il reitera - infine - la richiesta di ammissione della prova Pt_2 testimoniale rigettata dal G.I. in primo grado.
4 3.1. Con la memoria di costituzione ritualmente depositata, - eccepita Parte_3 preliminarmente l'inammissibilità del gravame perché tardivo (in quanto depositato il
31.08.2023 a fronte della pubblicazione della sentenza di prime cure in data 01.02.2023, e dunque oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., scaduto l'1.08.2023 in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18044 del 23.06.2023, secondo la quale nelle cause relative al mantenimento di minori non si applica la sospensione feriale dei termini) o comunque per genericità dello stesso ai sensi dell'art. 342, co. 1, c.p.c. - resiste nel merito, sostenendo l'infondatezza delle prospettazioni di controparte in quanto basate su rappresentazioni indimostrate o non rivestenti il carattere di novità rispetto alla situazione considerata al tempo della separazione consensuale.
Inoltre, con appello incidentale, chiede riconoscersi in suo favore un assegno Parte_3 divorzile di euro 500,00 al mese, previo riconoscimento del sacrificio di opportunità lavorative più prestigiose e redditizie (in termini di mancato sviluppo delle competenze acquisite con la sua laurea in Scienze Politiche) rispetto a quelle realmente colte e limitate ad un lavoro part time come collaboratrice amministrativa, a quello di dipendente (non formalmente assunta) presso l'attività commerciale del marito e poi a quello come impiegata presso la gioielleria
Monetti in Napoli.
4. L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
4.1. Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell'appello principale sollevate da . Parte_3
Ed invero, quanto a quella relativa all'asserita tardività del gravame, va rilevato che, proprio a seguito del contrasto di giurisprudenza originato dall'ordinanza citata dall'appellante, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12946 del 13.05.2024 (ud.
30.01.2024), hanno ribadito che - salvi i casi di espresso riconoscimento dell'urgenza della controversia (evenienza esulante dalla fattispecie in esame) - “ai giudizi od ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, la quale resta - dunque - una protezione essenziale per la giustizia e la tutela dei diritti.
Inoltre, dalla lettura dell'atto di gravame elevato dal non emergono i profili di Pt_2 genericità ed indeterminatezza prospettati dalla controparte attraverso il richiamo al contenuto dell'art. 342 c.p.c..
Ciò posto, e venendo alle censure sollevate dal in ordine al merito della sentenza Pt_2 impugnata, deve in primo luogo rilevarsi (con efficacia, invero, pressoché assorbente ogni altro profilo evidenziato) come le dichiarazioni reddituali dell'appellante siano pacificamente
5 inattendibili. Infatti, deve considerarsi come già al tempo della separazione consensuale - nel cui contesto l'uomo si assumeva l'onere di corrispondere a vantaggio delle figlie un assegno mensile dell'importo di complessivi euro 1.100,00 - egli dichiarasse redditi assolutamente incompatibili con la sostenibilità dell'impegno economico assunto (ed in particolare, relativamente al 2017, redditi complessivi per euro 5.208,00; zero per l'anno successivo;
euro
5.170,00 per il 2020 ed euro 9.174,00 per il 2021).
Non dissimilmente, all'epoca del deposito del ricorso di divorzio (luglio 2019) e nel corso del giudizio di prime cure (nonché con l'atto di appello), il si è dichiarato disponibile a Pt_2 corrispondere per le figlie un assegno mensile di 700 euro, anch'esso - a ben vedere - non compatibile con i ridottissimi redditi dichiarati di cui sopra;
anzi, la dichiarazione del 2021 dà atto di redditi addirittura superiori a quelli in presenza dei quali era stato pattuito in sede di separazione l'assegno di 1.100 euro, sicché a maggior ragione l'incremento di tale ultimo importo sancito nella sentenza del Tribunale di Napoli appare obiettivamente sostenibile dall'appellante già sulla base delle sue richieste.
E' noto, del resto, che le risultanze della documentazione fiscale utilizzata in controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario - come sono i rapporti di famiglia - non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie, dovendosi avere riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzia di benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass., ordinanza n. 28482 del 30.09.2022; Cass., n. 9876 del 28.04.2006; Cass., 3905/2011).
Ad ogni modo, deve rilevarsi l'incondivisibilità delle argomentazioni illustrate dall'appellante al fine di dimostrare il peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al tempo della separazione consensuale.
Ed invero, il rappresentato canone di locazione dell'appartamento presso il quale precedentemente egli era stato ospitato gratuitamente dalla madre (poi deceduta) risulta non più attuale (come sostenuto dallo stesso il quale ha depositato documentazione Pt_2 relativa alla risoluzione del contratto), sicché ad oggi resta non dimostrata l'esistenza a suo carico di spese di alloggio, il che compensa il fattore costituito dalla mancata redditività della ex casa familiare, la quale è stata assegnata alla madre delle minori, che con le medesime vi convive.
Riguardo ai rapporti con la figlia minorenne (la quale, peraltro, è a pochi mesi dal compimento dei diciotto anni ed è libera di vedere il genitore a piacimento), la circostanza secondo la quale,
a seguito dell'ordinanza del G.I. del 06.06.2020, il avrebbe effettivamente aumentato Pt_2
6 le occasioni di incontro con risulta indimostrata e comunque esplicitamente contestata Per_2 dalla controparte.
Pacifico, inoltre, è che l'appellante percepisce redditi di locazione connessi al locale commerciale sito alla via Grandi Orefici n. 32 in Napoli, così come è ovvia la quantomeno potenziale redditività del locale deposito (adibito a box auto) ubicato alla via Carrozzieri a
Monteoliveto n. 24.
Riguardo all'argomentazione vertente sulla crisi commerciale seguita alla pandemia da Sars
Covid 2, costituisce fatto notorio come dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria nella città di Napoli si sia registrato un boom dei flussi turistici, con evidente beneficio per le attività commerciali, specie quelle ubicate nel centro storico, ricco di tesori artistici diuturnamente visitati.
Del pari indimostrata è l'attualità e la capacità semi-invalidante dei postumi da Covid lamentati dal nell'atto di gravame. Pt_2
A fronte di ciò, poco rilievo assume la circostanza che svolga attività di lavoro Parte_3 contrattualizzata presso la gioielleria Monetti di Napoli, specie ove si consideri che la capacità lavorativa della donna ha senz'altro rappresentato un elemento già preso in considerazione sin dall'epoca della separazione consensuale, nell'ambito dei cui accordi, infatti, ella rinunciava a percepire alcun assegno di mantenimento per sé, sicché la succitata assunzione - di poche settimane successiva alla formalizzazione dei patti - non appare costituire, in sostanza, un nuovo elemento sopravvenuto.
Né la messaggistica Whatsapp intercorsa fra la e la figlia e depositata dal appare Pt_3 Pt_2 univocamente dimostrativa di un impiego a tempo pieno della donna piuttosto che di una organizzazione del lavoro a tempo parziale con distribuzione di orari anche difforme dalle indicazioni contrattuali.
In definitiva, tenuto conto delle complessive condizioni economiche delle parti, del tenore di vita del nucleo (che si può desumere assai più che dignitoso) e dell'età delle figlie delle parti
(le quali sono sensibilmente cresciute in corso di causa, di pari passo con le esigenze di vita delle giovani), deve pervenirsi ad una statuizione di conferma dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole posto dal Tribunale di Napoli a carico di Pt_2
[...]
Né in senso contrario appare valorizzabile il recente consolidamento in capo alla della Pt_3 sua quota del diritto di proprietà sull'appartamento già abitato dai defunti genitori in Napoli, atteso che, secondo pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della
7 situazione patrimoniale di ciascun obbligato, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, e pertanto le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire il migliore soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass., ordinanza n. 3926 del
19.02.2018; Cass., n. 18538 del 02.08.2013).
Le suesposte conclusioni costituiscono equa applicazione al caso concreto del principio secondo cui, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole, deve osservarsi il criterio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli (le quali, notoriamente, aumentano di pari passo con l'età ed il loro sviluppo, anche in rapporto ai loro progressi nel curriculum di studi ed all'intensificazione della loro vita di relazione, ciò che costituisce dato di fatto obiettivo, che non abbisogna di alcuna prova positiva: Cass., 12/8927; Cass., 10/400), del pregresso tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura da costoro assunti (Cass., 4811/2018; Cass., 19299/2020).
E' appena il caso - infine - di osservare come la richiesta di assunzione della prova per testi già articolata dal durante il giudizio di primo grado nelle note di secondo termine di cui Pt_2 all'art. 183 co. 6 c.p.c. non sia ammissibile, non essendo presente nelle note scritte depositate dinanzi al Tribunale in funzione di precisazione delle conclusioni - com'è necessario - alcun preciso ed analitico richiamo al rinnovo dell'attività istruttoria denegata dal G.I. di primo grado
(cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 16420 del 09.06.2023).
4.2. Riguardo all'appello incidentale proposto da con la memoria di Parte_3 costituzione, deve innanzitutto osservarsi che la più recente ed autorevole giurisprudenza della
S.C. (Cass., Sez. Un. 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
8 ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
Secondo la S. C. il principio di pari dignità fra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno (Cass. 10781/2019).
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa
9 occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Tanto premesso, rileva in via assorbente la Corte come nel caso di specie, pur emergendo induttivamente dalle allegazioni delle parti una certa sperequazione delle rispettive condizioni reddituali, la non abbia fornito alcuna dimostrazione dell'asserita perdita di chances Pt_3 professionali patita per l'effetto di scelte familiari condivise tese ad assegnarle un ruolo preponderante nella cura delle figlie e nella gestione della casa, ove si consideri che la donna - laureatasi in Scienze Politiche nel 1999, in costanza di matrimonio - ha rappresentato di avere avuto diverse esperienze professionali sia prima di sposarsi (come consulente assicurativa presso la “R.A.S. Assicurazioni”) sia durante il rapporto di coniugio (avendo lavorato come segretaria presso la “Progetto Metanauto S.r.l.” e collaborato nell'attività del marito per poco più di tre anni, dal settembre 2014 al marzo 2018), acquisendo così una sicura capacità lavorativa, di cui ha verosimilmente beneficiato ai fini del reperimento dell'ultimo ed attuale impiego presso la prestigiosa gioielleria Monetti di Napoli, ove presta la propria opera part time con una retribuzione annuale dichiarata di circa 11.000 euro. A fronte di ciò, la durata della collaborazione nell'attività commerciale del coniuge (la quale ha costituito motivo di un ricorso della donna al giudice del lavoro, che controparte ha dedotto non avere avuto esito favorevole per la ) si appalesa troppo breve per ritenere che il suo apporto - sotto il profilo della Pt_3 funzione compensativa dell'assegno di divorzio - abbia di fatto garantito al coniuge un concreto apporto migliorativo in termini reddituali, né risultano fattualmente dimostrate specifiche rinunce professionali sopportate dalla controparte nell'interesse della famiglia e del marito.
Avuto riguardo, infine, alla complessiva situazione economica della (la quale, peraltro, Pt_3 già all'epoca della separazione consensuale aveva rinunciato ad ogni contribuzione economica per sé), alla sua capacità lavorativa ed all'attività di lavoro retribuita effettivamente svolta, non ricorrono nemmeno le condizioni per ravvisare la matrice assistenziale dell'assegno di divorzio, non essendo rilevabile alcuna inadeguatezza dei mezzi di sussistenza di cui dispone la donna, tenuto anche conto del recente consolidamento in capo alla medesima del pieno diritto di proprietà (nella misura del 50%) sull'appartamento precedentemente occupato dai genitori deceduti.
E' appena il caso - infine - di osservare come la richiesta di assunzione della prova per testi già articolata dalla durante il giudizio di primo grado nelle note di secondo termine di cui Pt_3 all'art. 183 co. 6 c.p.c. non sia ammissibile, non essendo presente nelle note scritte depositate dinanzi al Tribunale in funzione di precisazione delle conclusioni - com'è necessario - alcun
10 preciso ed analitico richiamo al rinnovo dell'attività istruttoria denegata dal G.I. di primo grado
(cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 16420 del 09.06.2023).
5. Attesa la soccombenza reciproca, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti da e da avverso la sentenza n. 1098/2023, emessa dal Parte_2 Parte_3
Tribunale di Napoli l'11.11.2022 e pubblicata l'1.02.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo delle parti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano
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