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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 8465/2017 avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di AR C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni Chiarito, presso il cui Studio sin
San Cipriano Picentino (SA), Via A. Amato n. 21/H, elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
P.IVA/CF: con sede in Mercogliano (AV), ala via CP_1 CP_2 P.IVA_1
Nazionale Torrette 207, in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Antonio Mauro, presso il cui Studio,
sito in Nola al Corso Tommaso Vitale n. 84, elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva opposizione AR
avverso il D.I. n. 2316/2017, reso dal Tribunale di Salerno in data 10-11/07/2017 e notificato in data 18/07/2017, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di €
42.000,00 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D. lgs n. 231/2002, nonché spese e competenze di procedura in favore della CP_1 CP_2
1.1. A sostegno dell'opposizione esponeva quanto segue.
Nel maggio 2010 acquistava la titolarità della farmacia in San Cipriano Picentino alla via
Parlamento n.1 dalla precedente titolare dott.ssa Nell'ambito di tale CP_3
operazione la società opposta prestava suo favore unicamente un'attività CP_1 CP_2
di consulenza, consistente nella determinazione della indennità di avviamento ai sensi dell'art. 110 del T.U. L.L.S.S.
1.2 Sul punto precisava che, inizialmente, l'importo pattuito era di € 447.415,80 ma che successivamente gli veniva richiesta la somma totale di € 550.000,00, da lui accettata e versata in favore della dott.ssa in data 13.10.2010, come da bonifico allegato all'atto CP_3
di opposizione.
1.3 Sul credito azionato, contestava le attività svolte dalla società opposta deducendo che la somma totale di € 72.000,00 non veniva mai pattuita e di aver in ogni caso già estinto il debito versando la somma di € 30.000,00 (in tre tranche).
1.4. Per tale motivo insisteva per l'inammissibilità della domanda monitoria e contestava il credito perché il pagamento era già regolarmente avvenuto e null'altro era stato richiesto.
Inoltre, eccepiva l'invalidità nel giudizio di opposizione della fattura posta alla base del decreto ingiuntivo (n. 34 del 06.10.2010) e la generale valenza probatoria delle scritture nelle quali risultava contabilizzato l'insoluto.
2 1.5. Proponeva, infine, espressa domanda riconvenzionale di risarcimento del danno,
sostenendo che, a causa della consulenza inesatta, aveva sostenuto l'ulteriore esborso non dovuto pari ad € 82.584,20.
Evidenziava, sul punto, che la somma congrua e rispettosa dei parametri di cui all'art. 110
del T.U. L.L.S.S. da versare a titolo di avviamento fosse quella inizialmente pattuita, ossia
€ 447.415,80 cui aggiungere € 20.000,00 a titolo di arredi;
riteneva, pertanto, di aver indebitamente pagato la differenza, pari ad € 82.584,20, della quale chiedeva la restituzione.
1.6. In virtù di quanto esposto concludeva, in via preliminare, per l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione;
in via principale e nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni dell'opposto con revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, insisteva perchè
fosse accertata e dichiarata la responsabilità della società per il maggiore CP_1 CP_2
ed ingiustificato esborso sostenuto, con condanna della stessa al pagamento della somma di
€ 82.584,20 o della diversa somma come risultante nel corso di causa, anche attraverso valutazione equitativa;
in via gradata, in caso di accoglimento delle avverse domande,
insisteva per la riduzione della somma dovuta all'opposta, in ogni caso con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la CP_1 CP_2
2.1 Evidenziava, quanto al credito azionato, che in data 25/05/2016 con la sottoscrizione apposta su un documento contabile dell'insoluto della fattura n. 34/2010, il dott. Pt_1
aveva riconosciuto il proprio debito, avente la valenza processuale/probatoria ai sensi dell'art. 1988 c.c., assumendosi formalmente e per iscritto l'impegno al pagamento della ulteriore somma di € 42.000,00 richiesta in via monitoria.
2.2 Precisava, inoltre, di aver sottoscritto con il dott. in data 06.05.2010 un accordo Pt_1
con il quale venivano pattuiti gli incarichi e le attività da svolgere per suo conto, numerose
3 e complesse, e che il dott. ne fosse pienamente consapevole, tanto da non mai Pt_1
contestato nel tempo il suddetto credito, neanche dopo la notifica della messa in mora del gennaio 2017.
2.3. Sosteneva, inoltre, che alcuna responsabilità poteva addebitarsi alla società opposta in ordine al pagamento del maggiore esborso, posto che il versamento della maggiore somma di € 82.584,20 - chiesta dall'opponente in restituzione - derivava in realtà dalla richiesta della dott.ssa cui l'opponente aveva aderito e non certo dalla cattiva gestione CP_3
dell'incarico di consulenza da parte della Team. CP_1 CP_2
2.4 Concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale;
insisteva, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, insisteva comunque per la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo rideterminato oltre interessi moratori ex artt. 4 e
5 del D.Lgs. n. 231/2002, oltre interessi legali dalle singole scadenze, con condanna dell'opponente alle spese di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
3. Incardinatosi il giudizio, alla prima udienza del 02.05.2018 parte opponente disconosceva i contenuti e la sottoscrizione sul documento n.3 allegato da parte opposta (documento contabile sull'insoluto relativo alla fattura n.34/2010, sottoscritto in data 25/05/2016).
La società opposta avanzava quindi tempestiva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. ed insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
4. A scioglimento della riserva, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava a successiva udienza, concedendo i termini di cui all'art. 4 5. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, CTU grafologica e prova testimoniale e veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio presso la sezione civile dell'intestato Tribunale a far data dal 22.01.2024.
6. Con ordinanza del 18.04.2024 il Tribunale sottoponeva alle parti una proposta conciliativa, del seguente tenore letterale: “1.Le parti ritengono congrua la somma
complessiva di euro 55.000,00; tenuto conto che l'opponente ha già AR
versato a favore della la somma di euro 30.000,00; l'opponente Parte_2
verserà il residuo, pari ad euro 25.000,00 a favore della AR Parte_2
2. l'opposta rinuncia ad azionare il credito ingiunto con il decreto
[...] Parte_2
ingiuntivo n. 2316/2017 dell'11/07/2017; 3. l'opponente rinuncia alla AR
domanda riconvenzionale azionata nel presente giudizio;
4. le parti si accordano per
l'integrale compensazione delle spese di lite, fatta eccezione per le spese CTU che restano
per intero a carico di parte opponente”.
6.1 La proposta veniva accettata dalla e rifiutata da CP_1 CP_2 AR
pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
7. In via preliminare ed in punto di diritto, si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo,
ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
7.1. In questa sede l'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, permane la sua posizione di convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
5 Per tali ragioni, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti, mentre al debitore la prova relativa ai fatti estintivi,
modificativi della pretesa.
8. Ciò detto e passando al caso di specie, si rileva che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
8.1 Innanzitutto, è pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti,
come si evince sia dalla difesa dell'opponente – nella parte in cui rileva di aver effettuato il dovuto pagamento – sia dalle lettere di incarichi datate 06.05.2010 e sottoscritte dal dott.
aventi ad oggetto le attività di assistenza in merito alla procedura di assegnazione Pt_1
della sede farmaceutica n. 2 del Comune di San Cipriano Picentino e di assistenza finalizzata alla successiva vendita della medesima sede farmaceutica (cfr. doc. nn. 5 e 6
allegate con la comparsa di costituzione e risposta).
8.2. Parte opponente contesta l'entità nonché la natura di quanto eseguito dalla controparte sostenendo, in sostanza, che la maggior parte delle attività ivi descritte venivano effettuate da altri professionisti e che la prestazione svolta dall'odierna opposta si limitava unicamente alla consulenza sulla determinazione dell'indennità di avviamento da corrispondere alla precedente titolare dott.ssa . CP_3
A fronte di tale contestazione, pertanto, in ossequio ai principi sull'onere della prova,
spetterebbe alla provare la fonte su cui si basa il suo credito ossia CP_1 CP_2
l'avvenuto svolgimento delle attività per le quali chiede il saldo della fattura posta alla base del ricorso del monitorio.
Non vi è dubbio, tuttavia, che nel caso di specie le contestazioni sul merito dell'attività
svolta dalla società opposta siano superflue, irrilevanti nonché assorbite dal documento contabile sull'insoluto relativo alla fattura n.34/2010, sottoscritto in data 25/05/2016.
6 Nello specifico, in data 25/05/2016 con la sottoscrizione di presa d'atto ed accettazione del saldo residuo dovuto alla sulla fattura n. 34/2010, l'opponente dava luogo CP_1 CP_2
al “riconoscimento di debito” (doc. 3) assumendo formalmente e per iscritto l'impegno al pagamento della somma di € 42.000,00: “Mi impegno a pagare la suddetta cifra (non
appena avrò venduto la farmacia o, in caso contrario, a sottoporvi un piano di pagamento
rateizzato” (cft. allegato n. 3 alla comparsa di costituzione).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza la promessa di pagamento e la ricognizione di debito determinano unicamente un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi un'astrazione meramente processuale della
causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa o della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cfr. Cass. civ.,
sez. II, n. 6353/2022; Cass. civ., sez. I, n. 2091/2022).
Conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697, anche la prova contraria, gravante sull'opponente, deve riguardare la sussistenza o meno di fatti,
costitutivi, modificativi od estintivi del diritto.
9. Tale prova non è stata raggiunta, per le ragioni che seguono.
9.1 In prima battuta, si rileva che parte opponente ha disconosciuto il contenuto e la firma apposta sul citato documento e, a fronte della richiesta avanzata dalla società opposta, si è
conferito incarico ad un consulente grafico d'ufficio onde compiere un'indagine diretta all'accertamento dell'autenticità e della riferibilità al della sottoscrizione AR
apposta sul documento disconosciuto.
La consulente tecnica, dott.ssa così conclude (a pag. 36 dell'elaborato Persona_1
peritale):
7 “Per il mancato riscontro dei cosiddetti indici primari di falsità (elementi che
caratterizzano gli scritti artificiosi) e l'individuazione di concordanze nell'impostazione
degli impulsi nervosi, nel contenuto evolutivo, nella fluidità, nello stile grafico e nelle
particolarità fisionomiche, la sottoscrizione a nome apposta in calce al AR
riconoscimento di debito datato 25.05.2016 è riconducibile all'apparente firmatario”.
Il Tribunale ritiene di condividere le suddette risultanze perché frutto di un accurato ed ampio esame di tutta la corposa documentazione analizzata, sorretta da argomentazioni logiche, coerenti nonché precise e dettagliate.
Inoltre, si tenga conto che la suddetta perizia è stata effettuata sul documento in originale e non su copia fotostatica, e ciò ne fa acquisire maggiore attendibilità.
Sul punto è intervenuta anche una recente ordinanza della Corte di Cassazione: “In caso di
disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia
fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte
che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata
dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della
sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso
contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei
limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale
della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda
avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione
disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore.” (Cfr. Cass. civ.,
sez. III, ordinanza n. 2777/2025).
In secondo luogo, si tenga conto che i documenti comparativi utilizzati sono stati molteplici e alcuni dotati di pubblica fede, quale ad esempio la Carta di Identità.
8 9.2 Deve, inoltre, ritenersi priva di pregio l'eccezione sollevata dalla difesa di parte opponente sia in sede di CTU ad opera del perito di parte (cfr. verbali delle operazioni peritali), sia in sede di esame della CTU (con note sostitutive dell'udienza del 25.11.2020)
in merito all'acquisizione, da parte della dott.ssa di documenti non preventivamente Per_1
allegati.
Sul punto, deve rilevarsi, innanzitutto, che, dalla comparazione della documentazione utilizzata per la perizia con quella già prodotta in atti, la quasi totalità dei documenti erano già stati prodotti.
In ogni caso, non può prescindersi dal principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, che il Tribunale ritiene di condividere, è intervenuta componendo un contrasto ed ha affermato che: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio,
l'accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della
domanda o delle eccezioni, o l'acquisizione di documenti in violazione del contraddittorio,
è fonte di nullità relativa;
inoltre, le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti non
si applicano all'attività del consulente tecnico, il quale può acquisire tutti i documenti
necessari al fine di rispondere ai quesiti, anche prescindendo dall'attività di allegazione
delle parti e dopo lo spirare dei termini”.
Nel caso di specie, l'acquisizione è stata in ogni caso fatta nel contraddittorio tra le parti,
durate le operazioni peritali;
del tutto la dott.ssa ha dato compiuto riscontro, anche Per_1
rispondendo alle deduzioni del consulente di parte (cfr. pag. 29 bozza).
9.3 Non da ultimo, oltre alle risultanze della CTU grafologica che confermano la validità
del riconoscimento di debito operato dall'odierno opponente, parte opposta ha comunque dato piena prova dell'espletamento del mandato attraverso il deposito della documentazione allegata sin dal monitorio, oltre che prodotta con la comparsa di risposta e, da ultimo, con la seconda memoria istruttoria, cui si rinvia integralmente.
9 Il riferimento, quanto alla memoria istruttoria, è ai documenti n. 1,2,3 relativi alla istruttoria e gestione della pratica di finanziamento;
al documento n. 4 relativo al prospetto di liquidazione dell'indennità di avviamento;
ai documenti n. 5 e 6, relativi alle attività di interfaccia con altri farmacisti;
al documento n. 7 relativo all'attività posta in essere dall'opposta in favore dell'opponente di estrazione dal portale “SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE”, con esito avvenuto conferimento “codice univoco farmacia”; ai documenti da 8 a 21, relativi alla gestione delle pratiche amministrative presso i diversi enti relative alla titolarità ed alle autorizzazioni della farmacia corrente in San Cipriano Picentino.
10. Quanto invece alla domanda riconvenzionale, anch'essa è infondata e deve essere rigettata per difetto di prova, gravante su parte opponente.
Il dott. sostiene di aver ricevuto un ingente danno dalla Farma per Pt_1 CP_2
negligenza informativa relativa ai meccanismi di individuazione dell'indennità di avviamento affermando, sul punto, di essersi determinato a versare alla l'importo di CP_3
€ 550.000.000 a fronte di € 467.415,80 dovuti (pari ad € 447.415,80 da quantificarsi ex art. 110 del R.D. n. 1265/1934 ed € 20.000,00 per arredi e dotazioni).
Lamenta l'assenza di informativa da parte della società opposta circa la possibilità di rivolgersi ad un'apposita commissione a cui demandare la valutazione.
In ragione di ciò ha spiegato domanda riconvenzionale finalizzata ad accertare la Pt_1
responsabilità della . chiedendo la restituzione del detto importo. CP_1 CP_2
11.1 Dalle risultanze processuali non emerge alcuna responsabilità in capo alla società
opposta.
In prima battuta, si rinvia alle deposizioni testimoniali della dott.ssa , della cui CP_3
attendibilità non c'è motivo di dubitare, rese all'udienza del 27.10.2021, che si riportano a stralcio: “Si stabilì quale corrispettivo una somma che si aggirava intorno agli 80.000,00
euro facendomi io carico del trasporto dei farmaci preesistenti. Gli lasciai anche tutti gli
10 arredi ed un locale perfettamente funzionale ed a norma. Voglio anche precisare che
l'importo da me richiesto fu da me valutato e quantificato con l'intervento di persone a me
vicine, non con l'ausilio della società opposta in quanto credevo di poter compiere meglio
le mie valutazioni autonomamente piuttosto che farlo fare da società terza, portatrice di
propri interessi. […] L'importo fu richiesto al dott. anche attraverso più incontri e Pt_1
contatti telefonici […] Per quanto riguarda invece la somma di € 80.000,00 questa è stata
determinata da me e trattata personalmente col dott. . Pt_1
A riprova dell'assenza di responsabilità al riguardo della società opposta – trattandosi sostanzialmente di accordo contrattuale intercorso tra le parti sull'importo ritenuto da entrambe congruo - c'è anche la testimonianza di , ex moglie dell'odierno Testimone_1
opponente, che, sentita all'udienza del 27.04.2022, così ha risposto: “Preciso che io ed il
dottor facemmo rilevare che l'importo, secondo i conteggi di legge, per la cessione Pt_1
era di 450.000,00 euro ma lei non volle sapere ragioni”.
Ciò conferma che la pattuizione della somma complessiva di € 550.000,00 è stata frutto di una pattuizione tra il dott. e la dott.ssa e che nessuna responsabilità è Pt_1 CP_3
ascrivibile all'odierna opposta.
Segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
11. Conclusioni e spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza, non essendovi ragioni di compensazione,
anche parziale (sul punto è rilevante anche la mancata accettazione da parte dell'opponente della proposta transattiva formulata dal Tribunale;
proposta accettata dall'opposta).
La liquidazione, come da dispositivo, è fatta in ragione delle tariffe vigenti, secondo parametri comprese tra minime e medi, in ragione delle attività espletate e del valore della controversia. Su tale ultimo punto si stima equo considerare lo scaglione da euro 26.001 a euro 52.000, stante il valore portato dal decreto ingiuntivo confermato, senza considerare
11 che vi sia stato un ampliamento della lite per effetto della riconvenzionale proposta dall'opponente: la domanda riconvenzionale non ha avuto specifico seguito istruttorio (non
è stata espletata alcuna CTU tecnico-contabile) e, di conseguenza, non ha inciso in termini di maggiore attività difensiva imposta dall'iniziativa avversaria.
Va disposta la distrazione delle stesse in favore del difensore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico, dott. Francesco
Rossini, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: AR
1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da e, per AR
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2316/2017, reso dal Tribunale di
Salerno in data 10-11/07/2017;
2) dà atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della AR
. in persona del legale rapp.p.t., liquidate in euro 4.500,00 oltre CP_1 CP_2
rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.Antonio Mauro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 8.07.2025
Il giudice
Francesco Rossini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
183 c.p.c..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 8465/2017 avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di AR C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni Chiarito, presso il cui Studio sin
San Cipriano Picentino (SA), Via A. Amato n. 21/H, elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
P.IVA/CF: con sede in Mercogliano (AV), ala via CP_1 CP_2 P.IVA_1
Nazionale Torrette 207, in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Antonio Mauro, presso il cui Studio,
sito in Nola al Corso Tommaso Vitale n. 84, elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva opposizione AR
avverso il D.I. n. 2316/2017, reso dal Tribunale di Salerno in data 10-11/07/2017 e notificato in data 18/07/2017, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di €
42.000,00 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D. lgs n. 231/2002, nonché spese e competenze di procedura in favore della CP_1 CP_2
1.1. A sostegno dell'opposizione esponeva quanto segue.
Nel maggio 2010 acquistava la titolarità della farmacia in San Cipriano Picentino alla via
Parlamento n.1 dalla precedente titolare dott.ssa Nell'ambito di tale CP_3
operazione la società opposta prestava suo favore unicamente un'attività CP_1 CP_2
di consulenza, consistente nella determinazione della indennità di avviamento ai sensi dell'art. 110 del T.U. L.L.S.S.
1.2 Sul punto precisava che, inizialmente, l'importo pattuito era di € 447.415,80 ma che successivamente gli veniva richiesta la somma totale di € 550.000,00, da lui accettata e versata in favore della dott.ssa in data 13.10.2010, come da bonifico allegato all'atto CP_3
di opposizione.
1.3 Sul credito azionato, contestava le attività svolte dalla società opposta deducendo che la somma totale di € 72.000,00 non veniva mai pattuita e di aver in ogni caso già estinto il debito versando la somma di € 30.000,00 (in tre tranche).
1.4. Per tale motivo insisteva per l'inammissibilità della domanda monitoria e contestava il credito perché il pagamento era già regolarmente avvenuto e null'altro era stato richiesto.
Inoltre, eccepiva l'invalidità nel giudizio di opposizione della fattura posta alla base del decreto ingiuntivo (n. 34 del 06.10.2010) e la generale valenza probatoria delle scritture nelle quali risultava contabilizzato l'insoluto.
2 1.5. Proponeva, infine, espressa domanda riconvenzionale di risarcimento del danno,
sostenendo che, a causa della consulenza inesatta, aveva sostenuto l'ulteriore esborso non dovuto pari ad € 82.584,20.
Evidenziava, sul punto, che la somma congrua e rispettosa dei parametri di cui all'art. 110
del T.U. L.L.S.S. da versare a titolo di avviamento fosse quella inizialmente pattuita, ossia
€ 447.415,80 cui aggiungere € 20.000,00 a titolo di arredi;
riteneva, pertanto, di aver indebitamente pagato la differenza, pari ad € 82.584,20, della quale chiedeva la restituzione.
1.6. In virtù di quanto esposto concludeva, in via preliminare, per l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione;
in via principale e nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni dell'opposto con revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, insisteva perchè
fosse accertata e dichiarata la responsabilità della società per il maggiore CP_1 CP_2
ed ingiustificato esborso sostenuto, con condanna della stessa al pagamento della somma di
€ 82.584,20 o della diversa somma come risultante nel corso di causa, anche attraverso valutazione equitativa;
in via gradata, in caso di accoglimento delle avverse domande,
insisteva per la riduzione della somma dovuta all'opposta, in ogni caso con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la CP_1 CP_2
2.1 Evidenziava, quanto al credito azionato, che in data 25/05/2016 con la sottoscrizione apposta su un documento contabile dell'insoluto della fattura n. 34/2010, il dott. Pt_1
aveva riconosciuto il proprio debito, avente la valenza processuale/probatoria ai sensi dell'art. 1988 c.c., assumendosi formalmente e per iscritto l'impegno al pagamento della ulteriore somma di € 42.000,00 richiesta in via monitoria.
2.2 Precisava, inoltre, di aver sottoscritto con il dott. in data 06.05.2010 un accordo Pt_1
con il quale venivano pattuiti gli incarichi e le attività da svolgere per suo conto, numerose
3 e complesse, e che il dott. ne fosse pienamente consapevole, tanto da non mai Pt_1
contestato nel tempo il suddetto credito, neanche dopo la notifica della messa in mora del gennaio 2017.
2.3. Sosteneva, inoltre, che alcuna responsabilità poteva addebitarsi alla società opposta in ordine al pagamento del maggiore esborso, posto che il versamento della maggiore somma di € 82.584,20 - chiesta dall'opponente in restituzione - derivava in realtà dalla richiesta della dott.ssa cui l'opponente aveva aderito e non certo dalla cattiva gestione CP_3
dell'incarico di consulenza da parte della Team. CP_1 CP_2
2.4 Concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale;
insisteva, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, insisteva comunque per la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo rideterminato oltre interessi moratori ex artt. 4 e
5 del D.Lgs. n. 231/2002, oltre interessi legali dalle singole scadenze, con condanna dell'opponente alle spese di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
3. Incardinatosi il giudizio, alla prima udienza del 02.05.2018 parte opponente disconosceva i contenuti e la sottoscrizione sul documento n.3 allegato da parte opposta (documento contabile sull'insoluto relativo alla fattura n.34/2010, sottoscritto in data 25/05/2016).
La società opposta avanzava quindi tempestiva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. ed insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
4. A scioglimento della riserva, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava a successiva udienza, concedendo i termini di cui all'art. 4 5. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, CTU grafologica e prova testimoniale e veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio presso la sezione civile dell'intestato Tribunale a far data dal 22.01.2024.
6. Con ordinanza del 18.04.2024 il Tribunale sottoponeva alle parti una proposta conciliativa, del seguente tenore letterale: “1.Le parti ritengono congrua la somma
complessiva di euro 55.000,00; tenuto conto che l'opponente ha già AR
versato a favore della la somma di euro 30.000,00; l'opponente Parte_2
verserà il residuo, pari ad euro 25.000,00 a favore della AR Parte_2
2. l'opposta rinuncia ad azionare il credito ingiunto con il decreto
[...] Parte_2
ingiuntivo n. 2316/2017 dell'11/07/2017; 3. l'opponente rinuncia alla AR
domanda riconvenzionale azionata nel presente giudizio;
4. le parti si accordano per
l'integrale compensazione delle spese di lite, fatta eccezione per le spese CTU che restano
per intero a carico di parte opponente”.
6.1 La proposta veniva accettata dalla e rifiutata da CP_1 CP_2 AR
pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
7. In via preliminare ed in punto di diritto, si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo,
ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
7.1. In questa sede l'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, permane la sua posizione di convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
5 Per tali ragioni, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti, mentre al debitore la prova relativa ai fatti estintivi,
modificativi della pretesa.
8. Ciò detto e passando al caso di specie, si rileva che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
8.1 Innanzitutto, è pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti,
come si evince sia dalla difesa dell'opponente – nella parte in cui rileva di aver effettuato il dovuto pagamento – sia dalle lettere di incarichi datate 06.05.2010 e sottoscritte dal dott.
aventi ad oggetto le attività di assistenza in merito alla procedura di assegnazione Pt_1
della sede farmaceutica n. 2 del Comune di San Cipriano Picentino e di assistenza finalizzata alla successiva vendita della medesima sede farmaceutica (cfr. doc. nn. 5 e 6
allegate con la comparsa di costituzione e risposta).
8.2. Parte opponente contesta l'entità nonché la natura di quanto eseguito dalla controparte sostenendo, in sostanza, che la maggior parte delle attività ivi descritte venivano effettuate da altri professionisti e che la prestazione svolta dall'odierna opposta si limitava unicamente alla consulenza sulla determinazione dell'indennità di avviamento da corrispondere alla precedente titolare dott.ssa . CP_3
A fronte di tale contestazione, pertanto, in ossequio ai principi sull'onere della prova,
spetterebbe alla provare la fonte su cui si basa il suo credito ossia CP_1 CP_2
l'avvenuto svolgimento delle attività per le quali chiede il saldo della fattura posta alla base del ricorso del monitorio.
Non vi è dubbio, tuttavia, che nel caso di specie le contestazioni sul merito dell'attività
svolta dalla società opposta siano superflue, irrilevanti nonché assorbite dal documento contabile sull'insoluto relativo alla fattura n.34/2010, sottoscritto in data 25/05/2016.
6 Nello specifico, in data 25/05/2016 con la sottoscrizione di presa d'atto ed accettazione del saldo residuo dovuto alla sulla fattura n. 34/2010, l'opponente dava luogo CP_1 CP_2
al “riconoscimento di debito” (doc. 3) assumendo formalmente e per iscritto l'impegno al pagamento della somma di € 42.000,00: “Mi impegno a pagare la suddetta cifra (non
appena avrò venduto la farmacia o, in caso contrario, a sottoporvi un piano di pagamento
rateizzato” (cft. allegato n. 3 alla comparsa di costituzione).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza la promessa di pagamento e la ricognizione di debito determinano unicamente un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi un'astrazione meramente processuale della
causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa o della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cfr. Cass. civ.,
sez. II, n. 6353/2022; Cass. civ., sez. I, n. 2091/2022).
Conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697, anche la prova contraria, gravante sull'opponente, deve riguardare la sussistenza o meno di fatti,
costitutivi, modificativi od estintivi del diritto.
9. Tale prova non è stata raggiunta, per le ragioni che seguono.
9.1 In prima battuta, si rileva che parte opponente ha disconosciuto il contenuto e la firma apposta sul citato documento e, a fronte della richiesta avanzata dalla società opposta, si è
conferito incarico ad un consulente grafico d'ufficio onde compiere un'indagine diretta all'accertamento dell'autenticità e della riferibilità al della sottoscrizione AR
apposta sul documento disconosciuto.
La consulente tecnica, dott.ssa così conclude (a pag. 36 dell'elaborato Persona_1
peritale):
7 “Per il mancato riscontro dei cosiddetti indici primari di falsità (elementi che
caratterizzano gli scritti artificiosi) e l'individuazione di concordanze nell'impostazione
degli impulsi nervosi, nel contenuto evolutivo, nella fluidità, nello stile grafico e nelle
particolarità fisionomiche, la sottoscrizione a nome apposta in calce al AR
riconoscimento di debito datato 25.05.2016 è riconducibile all'apparente firmatario”.
Il Tribunale ritiene di condividere le suddette risultanze perché frutto di un accurato ed ampio esame di tutta la corposa documentazione analizzata, sorretta da argomentazioni logiche, coerenti nonché precise e dettagliate.
Inoltre, si tenga conto che la suddetta perizia è stata effettuata sul documento in originale e non su copia fotostatica, e ciò ne fa acquisire maggiore attendibilità.
Sul punto è intervenuta anche una recente ordinanza della Corte di Cassazione: “In caso di
disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia
fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte
che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata
dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della
sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso
contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei
limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale
della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda
avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione
disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore.” (Cfr. Cass. civ.,
sez. III, ordinanza n. 2777/2025).
In secondo luogo, si tenga conto che i documenti comparativi utilizzati sono stati molteplici e alcuni dotati di pubblica fede, quale ad esempio la Carta di Identità.
8 9.2 Deve, inoltre, ritenersi priva di pregio l'eccezione sollevata dalla difesa di parte opponente sia in sede di CTU ad opera del perito di parte (cfr. verbali delle operazioni peritali), sia in sede di esame della CTU (con note sostitutive dell'udienza del 25.11.2020)
in merito all'acquisizione, da parte della dott.ssa di documenti non preventivamente Per_1
allegati.
Sul punto, deve rilevarsi, innanzitutto, che, dalla comparazione della documentazione utilizzata per la perizia con quella già prodotta in atti, la quasi totalità dei documenti erano già stati prodotti.
In ogni caso, non può prescindersi dal principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, che il Tribunale ritiene di condividere, è intervenuta componendo un contrasto ed ha affermato che: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio,
l'accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della
domanda o delle eccezioni, o l'acquisizione di documenti in violazione del contraddittorio,
è fonte di nullità relativa;
inoltre, le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti non
si applicano all'attività del consulente tecnico, il quale può acquisire tutti i documenti
necessari al fine di rispondere ai quesiti, anche prescindendo dall'attività di allegazione
delle parti e dopo lo spirare dei termini”.
Nel caso di specie, l'acquisizione è stata in ogni caso fatta nel contraddittorio tra le parti,
durate le operazioni peritali;
del tutto la dott.ssa ha dato compiuto riscontro, anche Per_1
rispondendo alle deduzioni del consulente di parte (cfr. pag. 29 bozza).
9.3 Non da ultimo, oltre alle risultanze della CTU grafologica che confermano la validità
del riconoscimento di debito operato dall'odierno opponente, parte opposta ha comunque dato piena prova dell'espletamento del mandato attraverso il deposito della documentazione allegata sin dal monitorio, oltre che prodotta con la comparsa di risposta e, da ultimo, con la seconda memoria istruttoria, cui si rinvia integralmente.
9 Il riferimento, quanto alla memoria istruttoria, è ai documenti n. 1,2,3 relativi alla istruttoria e gestione della pratica di finanziamento;
al documento n. 4 relativo al prospetto di liquidazione dell'indennità di avviamento;
ai documenti n. 5 e 6, relativi alle attività di interfaccia con altri farmacisti;
al documento n. 7 relativo all'attività posta in essere dall'opposta in favore dell'opponente di estrazione dal portale “SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE”, con esito avvenuto conferimento “codice univoco farmacia”; ai documenti da 8 a 21, relativi alla gestione delle pratiche amministrative presso i diversi enti relative alla titolarità ed alle autorizzazioni della farmacia corrente in San Cipriano Picentino.
10. Quanto invece alla domanda riconvenzionale, anch'essa è infondata e deve essere rigettata per difetto di prova, gravante su parte opponente.
Il dott. sostiene di aver ricevuto un ingente danno dalla Farma per Pt_1 CP_2
negligenza informativa relativa ai meccanismi di individuazione dell'indennità di avviamento affermando, sul punto, di essersi determinato a versare alla l'importo di CP_3
€ 550.000.000 a fronte di € 467.415,80 dovuti (pari ad € 447.415,80 da quantificarsi ex art. 110 del R.D. n. 1265/1934 ed € 20.000,00 per arredi e dotazioni).
Lamenta l'assenza di informativa da parte della società opposta circa la possibilità di rivolgersi ad un'apposita commissione a cui demandare la valutazione.
In ragione di ciò ha spiegato domanda riconvenzionale finalizzata ad accertare la Pt_1
responsabilità della . chiedendo la restituzione del detto importo. CP_1 CP_2
11.1 Dalle risultanze processuali non emerge alcuna responsabilità in capo alla società
opposta.
In prima battuta, si rinvia alle deposizioni testimoniali della dott.ssa , della cui CP_3
attendibilità non c'è motivo di dubitare, rese all'udienza del 27.10.2021, che si riportano a stralcio: “Si stabilì quale corrispettivo una somma che si aggirava intorno agli 80.000,00
euro facendomi io carico del trasporto dei farmaci preesistenti. Gli lasciai anche tutti gli
10 arredi ed un locale perfettamente funzionale ed a norma. Voglio anche precisare che
l'importo da me richiesto fu da me valutato e quantificato con l'intervento di persone a me
vicine, non con l'ausilio della società opposta in quanto credevo di poter compiere meglio
le mie valutazioni autonomamente piuttosto che farlo fare da società terza, portatrice di
propri interessi. […] L'importo fu richiesto al dott. anche attraverso più incontri e Pt_1
contatti telefonici […] Per quanto riguarda invece la somma di € 80.000,00 questa è stata
determinata da me e trattata personalmente col dott. . Pt_1
A riprova dell'assenza di responsabilità al riguardo della società opposta – trattandosi sostanzialmente di accordo contrattuale intercorso tra le parti sull'importo ritenuto da entrambe congruo - c'è anche la testimonianza di , ex moglie dell'odierno Testimone_1
opponente, che, sentita all'udienza del 27.04.2022, così ha risposto: “Preciso che io ed il
dottor facemmo rilevare che l'importo, secondo i conteggi di legge, per la cessione Pt_1
era di 450.000,00 euro ma lei non volle sapere ragioni”.
Ciò conferma che la pattuizione della somma complessiva di € 550.000,00 è stata frutto di una pattuizione tra il dott. e la dott.ssa e che nessuna responsabilità è Pt_1 CP_3
ascrivibile all'odierna opposta.
Segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
11. Conclusioni e spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza, non essendovi ragioni di compensazione,
anche parziale (sul punto è rilevante anche la mancata accettazione da parte dell'opponente della proposta transattiva formulata dal Tribunale;
proposta accettata dall'opposta).
La liquidazione, come da dispositivo, è fatta in ragione delle tariffe vigenti, secondo parametri comprese tra minime e medi, in ragione delle attività espletate e del valore della controversia. Su tale ultimo punto si stima equo considerare lo scaglione da euro 26.001 a euro 52.000, stante il valore portato dal decreto ingiuntivo confermato, senza considerare
11 che vi sia stato un ampliamento della lite per effetto della riconvenzionale proposta dall'opponente: la domanda riconvenzionale non ha avuto specifico seguito istruttorio (non
è stata espletata alcuna CTU tecnico-contabile) e, di conseguenza, non ha inciso in termini di maggiore attività difensiva imposta dall'iniziativa avversaria.
Va disposta la distrazione delle stesse in favore del difensore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico, dott. Francesco
Rossini, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: AR
1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da e, per AR
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2316/2017, reso dal Tribunale di
Salerno in data 10-11/07/2017;
2) dà atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della AR
. in persona del legale rapp.p.t., liquidate in euro 4.500,00 oltre CP_1 CP_2
rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.Antonio Mauro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 8.07.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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