Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2021, proposto da
Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta - Ativa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento M_INF-SVCA-22008 del 5.8.2021, con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha approvato la perizia di variante tecnica presentata dalla odierna ricorrente nell'ambito dell'esecuzione dei “Lavori di ammodernamento ed adeguamento dello svincolo di San Giorgio Canavese” nella parte in cui non ha riconosciuto ad investimento la somma di € 305.413,65 di cui € 250.419,63 per lavori ed € 54.994,02 per somme a disposizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente, con nota depositata in giudizio in data 14.4.2025 (ore 11,24), ha chiesto la sospensione del processo per proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione;
Visto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione depositato in giudizio, assieme alle relate di notifica, in data 17.4.2025;
Ritenuto che l’istanza non sia manifestamente inammissibile e che la contestazione della giurisdizione non risulti manifestamente infondata, secondo quanto previsto dall’art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 10, comma 1, c.p.a.;
Ritenuto pertanto di sospendere il processo, ai sensi degli artt. 10 e 79 del d.lgs. n. 104/2010;
Precisato che il giudizio dovrà essere riassunto dalla parte più diligente entro il termine previsto dall’art. 80 del d.lgs. n. 104/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) sospende il giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO