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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 119/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto usucapione e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni San- Parte_1
taniello, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del lega- Parte_2
le rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Romano, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo
1 grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, citava in giudizio innanzi all'intestata autorità giudiziaria il convenuto , in per- Parte_2
sona del legale rappresentante pro tempore, per ivi risentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accogliere la domanda e per l'effetto di- chiarare ex art. 1158 c.c. l'intervenuta usucapione in favore del sig.
della proprietà dell'immobile di cui è titolare il Parte_1
e precisamente: immobile Parte_2
censito al catasto fabbricati del Comune di Nocera Inferiore al foglio
18 particella 7437 sub 56 categoria A/2, classe 4, vani 2,5, rendita eu- ro 251,77; b) autorizzare il Conservatore dei RR.II. di Salerno alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di responsabilità; c) condannare il in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo l'accoglimento del- la domanda attorea. A suffragio dell'invocato accoglimento, ha espres- samente affermato – de facto, aderendo pienamente alla prospettazione attorea – che l'odierno istante aveva posseduto l'immobile in via esclusiva da oltre vent'anni pubblicamente ed ininterrottamente. Sic- ché, ha chiesto di accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione con esonero di responsabilità nei confronti di terzi e di spese giudiziali.
La causa veniva istruita con prova testimoniale oltre che documental- mente.
2 Successivamente, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice as- segnava la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali sa- lienti, occorre in limine scrutinare la domanda proposta da Parte_1
.
[...]
Ebbene, la domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accogli- mento.
È opportuno premettere che, affinché si abbia possesso ad usucapio- nem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena. All'uopo è necessario che quella signoria per- manga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interru- zione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di ami- cizia o di buon vicinato (Cass. n. 1300/80).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non v'è dubbio che nel caso di specie debba ritenersi che l'attore abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, attesa la non contestazione – rectius, espressa adesione –del convenuto.
A tal riguardo, occorre evidenziare che la prevalente giurisprudenza, ancor prima della modifica normativa dell'art. 115 c.p.c. (a tenore del
3 quale, “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fonda- mento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico mi- nistero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costi- tuita”), avvenuta con la legge n. 69/2009, affermava che i fatti allegati possono essere considerati pacifici, esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria di- fesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestare esplici- tamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando, in tal modo, il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (cfr., cass. civ.,
20.10.2000, n. 13904). A seguito, poi, della novella del 2009, il legi- slatore ha previsto claris litteris che il giudice debba porre a fonda- mento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla con- troparte. Di talché, dalla piena adesione del convenuto alla tesi attorea non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore.
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che accogliersi la domanda di usucapione proposta dall'odierno istante.
Non resta che disciplinare le spese di lite. A siffatto proposito, è neces- sario ribadire che il convenuto ha sin dal primo atto difensivo aderito alla domanda spiegata dall'attore: di talché, si reputa opportuno com- pensare le spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto:
a) dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di
[...]
, nato a [...] il [...], del diritto di proprietà Parte_3
sull'immobile sito in via Gramsci a Nocera Inferiore riportato al
4 N.C.E.U. del prefato Comune al foglio 18, particella 7437, sub. 56, categoria A/2, classe 4, vani 2,5;
b) ordina all'Agenzia del Territorio competente, con esonero dell'Ufficio da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/03/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 119/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto usucapione e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni San- Parte_1
taniello, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del lega- Parte_2
le rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Romano, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo
1 grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, citava in giudizio innanzi all'intestata autorità giudiziaria il convenuto , in per- Parte_2
sona del legale rappresentante pro tempore, per ivi risentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accogliere la domanda e per l'effetto di- chiarare ex art. 1158 c.c. l'intervenuta usucapione in favore del sig.
della proprietà dell'immobile di cui è titolare il Parte_1
e precisamente: immobile Parte_2
censito al catasto fabbricati del Comune di Nocera Inferiore al foglio
18 particella 7437 sub 56 categoria A/2, classe 4, vani 2,5, rendita eu- ro 251,77; b) autorizzare il Conservatore dei RR.II. di Salerno alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di responsabilità; c) condannare il in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo l'accoglimento del- la domanda attorea. A suffragio dell'invocato accoglimento, ha espres- samente affermato – de facto, aderendo pienamente alla prospettazione attorea – che l'odierno istante aveva posseduto l'immobile in via esclusiva da oltre vent'anni pubblicamente ed ininterrottamente. Sic- ché, ha chiesto di accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione con esonero di responsabilità nei confronti di terzi e di spese giudiziali.
La causa veniva istruita con prova testimoniale oltre che documental- mente.
2 Successivamente, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice as- segnava la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali sa- lienti, occorre in limine scrutinare la domanda proposta da Parte_1
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[...]
Ebbene, la domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accogli- mento.
È opportuno premettere che, affinché si abbia possesso ad usucapio- nem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena. All'uopo è necessario che quella signoria per- manga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interru- zione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di ami- cizia o di buon vicinato (Cass. n. 1300/80).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non v'è dubbio che nel caso di specie debba ritenersi che l'attore abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, attesa la non contestazione – rectius, espressa adesione –del convenuto.
A tal riguardo, occorre evidenziare che la prevalente giurisprudenza, ancor prima della modifica normativa dell'art. 115 c.p.c. (a tenore del
3 quale, “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fonda- mento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico mi- nistero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costi- tuita”), avvenuta con la legge n. 69/2009, affermava che i fatti allegati possono essere considerati pacifici, esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria di- fesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestare esplici- tamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando, in tal modo, il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (cfr., cass. civ.,
20.10.2000, n. 13904). A seguito, poi, della novella del 2009, il legi- slatore ha previsto claris litteris che il giudice debba porre a fonda- mento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla con- troparte. Di talché, dalla piena adesione del convenuto alla tesi attorea non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore.
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che accogliersi la domanda di usucapione proposta dall'odierno istante.
Non resta che disciplinare le spese di lite. A siffatto proposito, è neces- sario ribadire che il convenuto ha sin dal primo atto difensivo aderito alla domanda spiegata dall'attore: di talché, si reputa opportuno com- pensare le spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto:
a) dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di
[...]
, nato a [...] il [...], del diritto di proprietà Parte_3
sull'immobile sito in via Gramsci a Nocera Inferiore riportato al
4 N.C.E.U. del prefato Comune al foglio 18, particella 7437, sub. 56, categoria A/2, classe 4, vani 2,5;
b) ordina all'Agenzia del Territorio competente, con esonero dell'Ufficio da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/03/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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