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Articolo 4 della Legge 16 luglio 1982, n. 452
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Legge 16 luglio 1982, n. 452
Articolo 4 della Legge 16 luglio 1982, n. 452
Versione
4 agosto 1982
Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 4 agosto 1982
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