Articolo 6 della Legge 22 maggio 1978, n. 199
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 maggio 1978
>
Versione
10 marzo 1995
Art. 6.
Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto ed in relazione alle necessita', puo' aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte.
Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono espletate dai funzionari della cancelleria della Corte designati dal primo presidente.
Il primo presidente dispone, altresi', sulle modalita' di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario.
((Al personale dell'Ufficio centrale per il referendum come sopra impegnato si applica il disposto dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unita'.)) Quest'ultima disposizione si applica nei limiti di un contingente di personale non superiore a trenta unita'.
Entrata in vigore il 10 marzo 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente