Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA C IVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1974/2024 V.G., avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Valentina Curione,
E DA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Angelo Danilo Costa.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione dei coniugi.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il giorno 9 dicembre 2024, e hanno esposto: di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio a Caltanissetta 12 maggio 2007, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2007, parte II, n. 39; che dal matrimonio è nato un
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figlio, , il giorno 3 ottobre 2008; che la convivenza è divenuta intollerabile a causa Per_1 del venir meno dell'affectio coniugalis;
di avere regolato i reciproci rapporti economici.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto chiedono l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“(…) 3) il figlio minore viene affidato ad entrambi i coniugi Persona_2 secondo la disciplina dell'affido condiviso e continuerà a convivere con la madre, presso la casa coniugale – salvo quanto si specificherà nel prosieguo - mentre il padre potrà vederlo e tenerlo con se , con l'obbligo di prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con;
in ogni caso, il minore Per_1
trascorrerà con il padre un week-end ogni due settimane e, precisamente, lo terra con se dalle ore 13,30 del sabato alle ore 21,00 della domenica, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre;
il minore, inoltre, trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi durante le vacanze estive, nel periodo a cavallo del
Ferragosto (la settimana precedente il Ferragosto o quella successiva, intendendosi per settimana il periodo che va dal lunedì mattina alla successiva domenica sera, salvo diverso accordo tra i genitori), previo accordo tra i genitori da perfezionarsi entro il giorno 30 del mese di giugno;
il minore, inoltre, trascorrerà con ogni genitore una festività natalizia
(alternativamente un anno Vigilia di Natale e Natale e l'altro Vigilia di Capodanno e
Capodanno) ed una festività pasquale (alternativamente un anno Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo)”;
4) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ordinaria sul figlio minore , in concomitanza del periodo di tempo trascorso con questi Persona_2
ultimi, mentre le questioni di maggiore interesse per il figlio, saranno concordate tra i medesimi come per legge;
5) la casa coniugale, sita in Caltanissetta, Via Messina n. 36 (Comune di
Caltanissetta, foglio n. 126, particella n. 181, subalterno n. 2, rendita € 228,66), di proprietà esclusiva del Sig. sarà assegnata temporaneamente alla Sig.ra Pt_1
che vi coabiterà in uno al figlio , fino al mese di marzo 2025 in attesa Pt_2 Per_1
di concludere i lavori necessari a rendere abitabile altro immobile di cui la stessa dispone a titolo familiare;
nelle more della liberazione dell'immobile e a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la Sig.ra assumerà in toto ed in via esclusiva Pt_2
l'onere di pagamento delle relative utenze, oneri, imposte e spese di natura ordinaria;
i costi degli eventuali conguagli relativi a tutte le utenze, imposte, tributi, spese
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condominiali che dovessero pervenire successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e afferenti al periodo di convivenza tra i coniugi, saranno interamente sostenute dal Sig. ; al momento del rilascio dell'immobile, il Sig. provvederà a sue Pt_1 Pt_1
spese a volturare tutte le utenze a suo nome;
(…) 7) il Sig. si impegna a versare, in favore della Sig.ra la Pt_1 Pt_2 somma complessiva di € 5.000,00 a titolo di contributo una tantum alle spese che la stessa dovrà sostenere per rendere abitabile e confortevole altro immobile di proprietà della di lei famiglia;
il versamento di tale somma avverrà in tre due tranche così suddivise:
- € 4.000,00 entro il 20 del mese di dicembre 2024;
- € 1.000,00 entro il 20 del mese di gennaio 2025;
(…) 9) il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando Pt_1 Per_1 entro il giorno 16 di ogni mese, in favore della Sig.ra la somma di € 200,00 Pt_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'intero ammontare dell'Assegno Unico e Universale dal suddetto percepito per il minore;
tale ultima disposizione dovrà ritenersi valida fino alla cessazione del diritto dei genitori di percepire tale provvidenza di legge, senza che, al venir meno dello stesso, sarà necessario modificare il presente accordo depositando apposito ricorso in tal senso;
10) le parti dovranno sostenere nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese mediche, odontoiatriche, scolastiche, universitarie e sportive/hobbistiche, sia ordinarie che straordinarie (che dovranno, comunque, essere preventivamente comunicate, concordate e assentite tra gli stessi), e stagionalmente tutto quanto necessiterà per il vestiario al minore , secondo i criteri del Protocollo d'Intesa in Materia di Per_1
Famiglia sottoscritto dal Tribunale e dal COA di Caltanissetta in data 17.10.2018, da intendersi parte integrante del presente atto”.
Su accordo delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione (18 febbraio 2025) è stata sostituita con il deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, le parti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha opposto.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, reputando le stesse rispondenti all'interesse del figlio minore.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
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All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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