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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha deliberato di emettere la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28191 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024 vertente
TRA
Fer. – liqu.ne” pendente innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 48 /2019 ( ), in persona del curatore pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tuberosa ( ), con studio C.F._1 in Casagiove (CE), alla via Don L. Centore 32 in virtù del provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio reso dal Giudice Delegato il 9.4.2021
ATTORE
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Moriello Controparte_2 C.F._2
( ) con studio in Caserta alla via Paolo Emilio Santorio n. 10, C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il Fallimento attore all'udienza del 24.10.2024 ha concluso chiedendo la condanna di
[...]
in via principale al pagamento dell'importo di euro 197.139,77, quale differenza tra il CP_2 passivo fallimentare e l'attivo fallimentare, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali al pagamento della somma pari ad € 151.439,00, (ovvero € 149.164 come calcolato dal Consulente) oltre al pagamento della somma di € 16.297,59 per interessi e sanzioni su tributi ed imposte non pagate . Il tutto con condanna del convenuto al rimborso delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
Nessuno è comparso per il convenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24.11.2021 il
[...]
e, (d'ora in poi con sede legale in Parte_2 Pt_1 Controparte_3 Parte Marcianise (CE) alla via Assisi n.
3. ha evocato esponendo che la predetta Controparte_2 società era stata costituita in data 4 luglio 2006 su iniziativa dei soci e Controparte_2 [...]
, ciascuno titolare di una quota del 50% del capitale sociale. CP_4 era stato designato sin dall'inizio amministratore unico e la società aveva svolto la Controparte_2 propria attività nel campo dell'edilizia, lavorando prevalentemente a favore di un unico committente, MO RI ST S.p.A. (d'ora in poi MO), in relazione ai lavori per il Policlinico di Caserta.
In data 26 ottobre 2011, l'assemblea dei soci aveva deliberato lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione, nominando liquidatore sempre il Lo stato di liquidazione era CP_2 stato, però, successivamente revocato in data 9 settembre 2013 sul presupposto della eliminazione delle cause che, originariamente, avevano provocato lo stato di crisi della società e il CP_2 nuovamente nominato amministratore unico.
Di poi in data 27 marzo 2018 l'assemblea dei soci aveva deliberato nuovamente lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione e era stato nominato liquidatore, CP_2 carica ricoperta sino alla data del fallimento pronunciato con sentenza n. 49 del 19/09/2019 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Ciò posto, il attore ha contestato al a) la violazione degli obblighi imposti Parte_1 CP_2 agli amministratori in relazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale;
b) la violazione del dovere di osservare le norme fiscali e previdenziali, con l'omesso pagamento di debiti tributari e degli oneri previdenziali, a far data dal 2009, causando un danno alla società per l'applicazione di sanzioni e interessi;
c) la redazione di bilanci non veritieri perché non riportanti correttamente il debito tributario;
l'omesso deposito dei bilanci a far data dal 2010, posto che l'ultimo bilancio depositato era stato quello relativo all'esercizio 2009, avendo di poi il consegnato solo “bozze” di bilancio per gli anni CP_2 dal 2011 al 2019; l'irregolare tenuta delle scritture contabili, caratterizzate da incompletezza e assoluta inattendibilità, il che aveva precluso la ricostruzione analitica del patrimonio sociale e ostacolato le azioni recuperatorie verso la MO con riferimento alla quale al bilancio 2009 era iscritto un credito per euro 337.352,00; d) la violazione del dovere di gestione conservativa dopo la perdita del capitale sociale, con una prosecuzione illegittima dell'attività nonostante il dissesto, aggravando la situazione finanziaria.
Tanto premesso ha chiesto «1) accertare e dichiarare che la condotta del convenuto sig. costituisce violazione degli obblighi di legge, di statuto e del generale dovere di Controparte_2 diligenza richiesto all'amministratore di società di capitali, per le ragioni dedotte in motivazione;
2) accertare e dichiarare che tali condotte hanno determinato un pregiudizio alla società e ai suoi creditori;
3) per l'effetto condannare il convenuto a titolo di risarcimento del Controparte_2 danno nell'importo di euro 197.139,77, quale differenza tra il passivo fallimentare e l'attivo fallimentare, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, se del caso secondo equità ai sensi dell'art. 1224 c.c., oltre interessi e rivalutazione;
4) in subordine, quantificare l'importo dovuto dal convenuto al risarcimento del danno provocato Controparte_2
2 alla società ed ai creditori in conseguenza degli inadempimenti ed illeciti indicati in atto, quantificato nell'importo di € 186.721,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, se del caso secondo equità ai sensi dell'art. 1224 c.c., quale differenza tra l'attivo patrimoniale risultante dall'ultimo Bilancio formalmente accertato (ANNO
2009) e quello indicato al 19.09.2019 data del fallimento (- € 142.404,00), il tutto oltre interessi e rivalutazione;
5) si chiede condannarsi, inoltre, il sig. alla somma di € 16.297,59 Controparte_2 per interessi e sanzioni su tributi ed imposte non pagate relative all'anno 2008 oltre all'IVA non versata per gli anni 2007, 2012 e 2014 per € 30.330,98, per un totale di € 46.628,57; 6) condannare il convenuto al rimborso delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
2. si è costituito in data 24.3.2022, eccependo la prescrizione dell'azione Controparte_2 promossa da parte del curatore fallimentare ex art 146 l.fall., indentificata nell'azione di responsabilità dei creditori sociali, sul presupposto che detta azione è soggetta a prescrizione decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione, percezione che i creditori ben avrebbero potuto ricavare prima della pronuncia di fallimento atteso l'omesso deposito per oltre dieci anni dei bilanci societari. ha, quindi, contestato la mancanza di veridicità sia dei bilanci depositati sia delle CP_2 bozze redatte, peraltro, sempre secondo i criteri di chiarezza e precisione;
quanto alle scritture contabili, pur non negando la produzione in copia di parte di esse, ha affermato che tale circostanza non inficiava l'attendibilità complessiva delle scritture consegnate.
Il convenuto ha poi contestato la sussistenza di profili di responsabilità in ordine alle vicende della fallita, la cui crisi era da rinvenirsi nel venir meno dell'unica commessa in essere, vale a dire quella relativa alla costruzione del Policlinico di Caserta, in virtù di un contratto di appalto sottoscritto con la Immolbigi e al mancato pagamento di parte della commessa eseguita. In Parte Cont particolare, dall'anno 2009 la sostanzialmente non aveva svolto più alcuna attività propria dell'impresa, ed egli in qualità tanto di amministratore e poi di liquidatore aveva limitato la propria gestione al recupero del credito vantato e al pagamento, in base agli acconti ricevuti, dei creditori. Quanto alla revoca della liquidazione intervenuta nel settembre 2013 essa si era resa necessaria non per riprendere l'attività di impresa, ma per consentire alla società di aprire un nuovo conto corrente all'indomani della chiusura del precedente da parte dell'istituto di credito, conto su cui far transitare gli acconti recuperati dalla MO. Quanto poi al mancato pagamento dei debiti fiscali e contributivi questo era avvenuto in quanto la società non era stata in grado di farvi fronte.
Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
3. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., dopo alcuni rinvii per verificare la possibilità di un bonario componimento, la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU contabile.
Indi, depositata la relazione peritale, il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2014 e la causa assegnata alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Ebbene, ciò posto la domanda proposta è fondata e va accolta per quanto di ragione.
4.1. Preliminarmente, va rilevato che il convenuto avendo depositato la propria memoria di costituzione e risposta solo in data 24.3.2022 è incorso nelle decadenze di cui all'art 167 c.p.c.,
3 sicché tardiva risulta l'eccezione di prescrizione sollevata, peraltro, solo con riferimento all'azione dei creditori sociali, risultando dagli atti che con riferimento all'azione sociale, anch'essa agita dal
Fallimento attore, rileva che il sino al momento del fallimento è rimasto in carica come CP_2 liquidatore con conseguente sospensione del corso della prescrizione.
4.2 Tanto premesso risulta agli atti che l'ultimo bilancio depositato è quello che si riferisce all'esercizio chiuso in data 31.12.2009, vale a dire 10 anni prima del fallimento della società. Quanto agli esercizi dal 2011 al 2019 alla LA sono state consegnate dallo solo “bozze” CP_2 di bilancio. Le scritture contabili sono state sono depositate in parte in copia e non in regola con quanto previsto dall'art. 2215 bis c.c..
Ebbene, il ha contestato al convenuto la sistematica violazione del dovere di Parte_1 corrispondere di provvedere a pagamento dei debiti tributari e contributivi e la CTU svolta, le cui risultanze non sono state in alcun modo contestate dalla difesa del convenuto, nell'effettuare un calcolo dell'ammontare dei debiti tributari (€ 170.658,14) sostanzialmente analogo a quello indicato da parte attrice, ha concluso non solo che non vi è stato il pagamento di imposte, tributi e contributi
(pur avendo la società disponibilità liquide per provvedervi quanto meno in parte), ma che “dal 2009 al 2019 in contabilità i debiti tributari risultano essere inferiori a quelli effettivi”, sicché rettificando i bilanci depositati e le bozze acquisite ha verificato che la perdita integrale del capitale sociale risaliva già al 31.12.2010 .
Ma vi è di più. Dall'analisi della redditività e della liquidità aziendale il CTU ha verificato è Part Con che la versava in uno stato di insolvenza già a far data dal 31/12/2009 in ragione della totale interruzione della propria attività e della impossibilità di soddisfare le proprie obbligazioni. In sostanza, quindi, il avrebbe dovuto già da quella data presentare un ricorso per CP_2 autofallimento piuttosto che proseguire nella ordinaria gestione, e me che meno proporre che si procedesse nel settembre 2013 alla revoca dello stato di liquidazione per “l'eliminazione delle cause che, originariamente, avevano provocato lo stato di crisi della società determinandone lo scioglimento della società” (così dalla delibera in atti di revoca), determinando così un accumulo di ulteriori perdite di esercizio.
Sul punto va osservato che, a fronte della allegazione del convenuto che a far data dal 2009 la società abbia esclusivamente provveduto a recuperare i crediti con la MO e a pagare di volta in volta con gli acconti ricevuti i creditori (osserva il Collegio certamente non l'Erario attesa la debitoria), il CTU ha segnalato l'anomala circostanza in forza della quale, successivamente alla prima messa in liquidazione della società (2011), e nonostante l'assenza di ricavi di esercizio almeno dalla documentazione consegnata, sono continuati a maturare debiti per sorta capitale a titolo di IVA non versata per oltre 10mila euro. Tale elemento avvalora, quindi, quanto sostenuto dal , vale a dire la prosecuzione illecita dell'attività di impresa, nonché l'inattendibilità Parte_1 delle scritture contabili e dei documenti consegnati dal convenuto.
4.3. Quanto alla liquidazione del danno alla luce di quanto esposto, nella difficoltà di un'esatta identificazione dei danni prodotti dalle condotte di mala gestio sopra analizzate, può trovare applicazione la liquidazione equitativa dei danni consistente nel cosiddetto “deficit fallimentare”. Né sul punto può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dal convenuto solo in sede di comparsa conclusionale e in modo assolutamente generico in ordine alla mancata adesione da parte della curatela alle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente per la riscossione, fatto questo che invece di alleggerire il passivo della società ha finito per cristallizzare il danno.
4 Invero, in primo luogo, il non avvalersi di un provvedimento normativo di condono ovvero di definizione agevolata è una condotta che non causa il danno, ma semmai aggrava quello già prodotto dal fatto illecito o dall'inadempimento, sicché la relativa eccezione rientra tra le ipotesi di cui al comma 2 dell'art 1227 c.c., e quindi risulta tardivamente sollevata dalla difesa dello CP_2
Inoltre, nessun attivo è stato rinvenuto;
la documentazione consegnata dal convenuto in ordine all'asserito credito residuo nei confronti della MO, indicato in sede di interrogatorio una volta in € 31.000,00 (interrogatorio del 29.10.2019) e un'altra in € 41.000,00 (secondo la dichiarazione del 13.11.2019), non ha consentito alcuna azione di recupero di detto credito nelle more divenuto inesigibile. Pertanto, non è dato nemmeno sapere con quali fondi la LA avrebbe potuto accedere alle definizioni agevolate cui genericamente fa riferimento il convenuto.
4.4. Ciò posto, quindi, va condannato al pagamento in favore di parte Controparte_2 attrice della complessiva somma di euro 197.139,77 pari allo sbilancio fallimentare restando assorbite chiaramente le richieste formulate da parte attrice in ordine alle imposte e tributi non corrisposti.
Trattandosi di un debito di valore devono essere accordati su di essi la rivalutazione (a decorrere dal fallimento, cfr. Cass. n. 37798/2022) e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Per quanto riguarda gli interessi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il danno, si ritiene possano essere individuati al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 19.9.2019 fino al 23.11.2021 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal
24.11.2021 (data della notifica della citazione come sopra riportata) alla presente decisione, computati sulla somma via via annualmente rivalutata (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato che il è stato ammesso Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato, il convenuto va condannato ad eseguire in favore dello Stato il pagamento delle spese anticipate dall'Erario e prenotate a debito nella misura risultante dai relativi registri e di quelle liquidate nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del
D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della controversia (criterio del "decisum"), dei medi tariffari.
Si provvede, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 115 del 2002, come da separato decreto in merito alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della curatela del Fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nei rapporti tra le parti le spese liquidate in favore del c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta nei confronti di e per l'effetto lo condanna Controparte_2 al pagamento in favore del Fer. – liqu.ne” della Parte_1 Controparte_1 somma di € 197.139,77 oltre rivalutazione monetaria a far data dal 19.9.2019 e gli interessi sulle somme via via rivalutate, al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 19.9.2019 fino al 23.11.2021 e al
5 tasso ex art 1284, comma 4 c.c. dal 24.11.2021 (data della notifica della citazione) alla presente decisione;
2. Condanna al pagamento delle spese in favore del , ammesso al Controparte_2 Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, e, per l'effetto, dispone che sia eseguito in favore dello Stato il pagamento delle spese prenotate a debito e anticipate da parte dell'Erario, nella misura risultante dai relativi registri, e dei compensi che liquida in € 14.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA;
3. provvede, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 115 del 2002, con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del . Parte_1
4. nei rapporti tra le parti pone le spese liquidate in favore del c.t.u. a carico di parte convenuta.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha deliberato di emettere la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28191 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024 vertente
TRA
Fer. – liqu.ne” pendente innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 48 /2019 ( ), in persona del curatore pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tuberosa ( ), con studio C.F._1 in Casagiove (CE), alla via Don L. Centore 32 in virtù del provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio reso dal Giudice Delegato il 9.4.2021
ATTORE
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Moriello Controparte_2 C.F._2
( ) con studio in Caserta alla via Paolo Emilio Santorio n. 10, C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il Fallimento attore all'udienza del 24.10.2024 ha concluso chiedendo la condanna di
[...]
in via principale al pagamento dell'importo di euro 197.139,77, quale differenza tra il CP_2 passivo fallimentare e l'attivo fallimentare, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali al pagamento della somma pari ad € 151.439,00, (ovvero € 149.164 come calcolato dal Consulente) oltre al pagamento della somma di € 16.297,59 per interessi e sanzioni su tributi ed imposte non pagate . Il tutto con condanna del convenuto al rimborso delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
Nessuno è comparso per il convenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24.11.2021 il
[...]
e, (d'ora in poi con sede legale in Parte_2 Pt_1 Controparte_3 Parte Marcianise (CE) alla via Assisi n.
3. ha evocato esponendo che la predetta Controparte_2 società era stata costituita in data 4 luglio 2006 su iniziativa dei soci e Controparte_2 [...]
, ciascuno titolare di una quota del 50% del capitale sociale. CP_4 era stato designato sin dall'inizio amministratore unico e la società aveva svolto la Controparte_2 propria attività nel campo dell'edilizia, lavorando prevalentemente a favore di un unico committente, MO RI ST S.p.A. (d'ora in poi MO), in relazione ai lavori per il Policlinico di Caserta.
In data 26 ottobre 2011, l'assemblea dei soci aveva deliberato lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione, nominando liquidatore sempre il Lo stato di liquidazione era CP_2 stato, però, successivamente revocato in data 9 settembre 2013 sul presupposto della eliminazione delle cause che, originariamente, avevano provocato lo stato di crisi della società e il CP_2 nuovamente nominato amministratore unico.
Di poi in data 27 marzo 2018 l'assemblea dei soci aveva deliberato nuovamente lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione e era stato nominato liquidatore, CP_2 carica ricoperta sino alla data del fallimento pronunciato con sentenza n. 49 del 19/09/2019 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Ciò posto, il attore ha contestato al a) la violazione degli obblighi imposti Parte_1 CP_2 agli amministratori in relazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale;
b) la violazione del dovere di osservare le norme fiscali e previdenziali, con l'omesso pagamento di debiti tributari e degli oneri previdenziali, a far data dal 2009, causando un danno alla società per l'applicazione di sanzioni e interessi;
c) la redazione di bilanci non veritieri perché non riportanti correttamente il debito tributario;
l'omesso deposito dei bilanci a far data dal 2010, posto che l'ultimo bilancio depositato era stato quello relativo all'esercizio 2009, avendo di poi il consegnato solo “bozze” di bilancio per gli anni CP_2 dal 2011 al 2019; l'irregolare tenuta delle scritture contabili, caratterizzate da incompletezza e assoluta inattendibilità, il che aveva precluso la ricostruzione analitica del patrimonio sociale e ostacolato le azioni recuperatorie verso la MO con riferimento alla quale al bilancio 2009 era iscritto un credito per euro 337.352,00; d) la violazione del dovere di gestione conservativa dopo la perdita del capitale sociale, con una prosecuzione illegittima dell'attività nonostante il dissesto, aggravando la situazione finanziaria.
Tanto premesso ha chiesto «1) accertare e dichiarare che la condotta del convenuto sig. costituisce violazione degli obblighi di legge, di statuto e del generale dovere di Controparte_2 diligenza richiesto all'amministratore di società di capitali, per le ragioni dedotte in motivazione;
2) accertare e dichiarare che tali condotte hanno determinato un pregiudizio alla società e ai suoi creditori;
3) per l'effetto condannare il convenuto a titolo di risarcimento del Controparte_2 danno nell'importo di euro 197.139,77, quale differenza tra il passivo fallimentare e l'attivo fallimentare, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, se del caso secondo equità ai sensi dell'art. 1224 c.c., oltre interessi e rivalutazione;
4) in subordine, quantificare l'importo dovuto dal convenuto al risarcimento del danno provocato Controparte_2
2 alla società ed ai creditori in conseguenza degli inadempimenti ed illeciti indicati in atto, quantificato nell'importo di € 186.721,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, se del caso secondo equità ai sensi dell'art. 1224 c.c., quale differenza tra l'attivo patrimoniale risultante dall'ultimo Bilancio formalmente accertato (ANNO
2009) e quello indicato al 19.09.2019 data del fallimento (- € 142.404,00), il tutto oltre interessi e rivalutazione;
5) si chiede condannarsi, inoltre, il sig. alla somma di € 16.297,59 Controparte_2 per interessi e sanzioni su tributi ed imposte non pagate relative all'anno 2008 oltre all'IVA non versata per gli anni 2007, 2012 e 2014 per € 30.330,98, per un totale di € 46.628,57; 6) condannare il convenuto al rimborso delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
2. si è costituito in data 24.3.2022, eccependo la prescrizione dell'azione Controparte_2 promossa da parte del curatore fallimentare ex art 146 l.fall., indentificata nell'azione di responsabilità dei creditori sociali, sul presupposto che detta azione è soggetta a prescrizione decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione, percezione che i creditori ben avrebbero potuto ricavare prima della pronuncia di fallimento atteso l'omesso deposito per oltre dieci anni dei bilanci societari. ha, quindi, contestato la mancanza di veridicità sia dei bilanci depositati sia delle CP_2 bozze redatte, peraltro, sempre secondo i criteri di chiarezza e precisione;
quanto alle scritture contabili, pur non negando la produzione in copia di parte di esse, ha affermato che tale circostanza non inficiava l'attendibilità complessiva delle scritture consegnate.
Il convenuto ha poi contestato la sussistenza di profili di responsabilità in ordine alle vicende della fallita, la cui crisi era da rinvenirsi nel venir meno dell'unica commessa in essere, vale a dire quella relativa alla costruzione del Policlinico di Caserta, in virtù di un contratto di appalto sottoscritto con la Immolbigi e al mancato pagamento di parte della commessa eseguita. In Parte Cont particolare, dall'anno 2009 la sostanzialmente non aveva svolto più alcuna attività propria dell'impresa, ed egli in qualità tanto di amministratore e poi di liquidatore aveva limitato la propria gestione al recupero del credito vantato e al pagamento, in base agli acconti ricevuti, dei creditori. Quanto alla revoca della liquidazione intervenuta nel settembre 2013 essa si era resa necessaria non per riprendere l'attività di impresa, ma per consentire alla società di aprire un nuovo conto corrente all'indomani della chiusura del precedente da parte dell'istituto di credito, conto su cui far transitare gli acconti recuperati dalla MO. Quanto poi al mancato pagamento dei debiti fiscali e contributivi questo era avvenuto in quanto la società non era stata in grado di farvi fronte.
Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
3. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., dopo alcuni rinvii per verificare la possibilità di un bonario componimento, la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU contabile.
Indi, depositata la relazione peritale, il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2014 e la causa assegnata alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Ebbene, ciò posto la domanda proposta è fondata e va accolta per quanto di ragione.
4.1. Preliminarmente, va rilevato che il convenuto avendo depositato la propria memoria di costituzione e risposta solo in data 24.3.2022 è incorso nelle decadenze di cui all'art 167 c.p.c.,
3 sicché tardiva risulta l'eccezione di prescrizione sollevata, peraltro, solo con riferimento all'azione dei creditori sociali, risultando dagli atti che con riferimento all'azione sociale, anch'essa agita dal
Fallimento attore, rileva che il sino al momento del fallimento è rimasto in carica come CP_2 liquidatore con conseguente sospensione del corso della prescrizione.
4.2 Tanto premesso risulta agli atti che l'ultimo bilancio depositato è quello che si riferisce all'esercizio chiuso in data 31.12.2009, vale a dire 10 anni prima del fallimento della società. Quanto agli esercizi dal 2011 al 2019 alla LA sono state consegnate dallo solo “bozze” CP_2 di bilancio. Le scritture contabili sono state sono depositate in parte in copia e non in regola con quanto previsto dall'art. 2215 bis c.c..
Ebbene, il ha contestato al convenuto la sistematica violazione del dovere di Parte_1 corrispondere di provvedere a pagamento dei debiti tributari e contributivi e la CTU svolta, le cui risultanze non sono state in alcun modo contestate dalla difesa del convenuto, nell'effettuare un calcolo dell'ammontare dei debiti tributari (€ 170.658,14) sostanzialmente analogo a quello indicato da parte attrice, ha concluso non solo che non vi è stato il pagamento di imposte, tributi e contributi
(pur avendo la società disponibilità liquide per provvedervi quanto meno in parte), ma che “dal 2009 al 2019 in contabilità i debiti tributari risultano essere inferiori a quelli effettivi”, sicché rettificando i bilanci depositati e le bozze acquisite ha verificato che la perdita integrale del capitale sociale risaliva già al 31.12.2010 .
Ma vi è di più. Dall'analisi della redditività e della liquidità aziendale il CTU ha verificato è Part Con che la versava in uno stato di insolvenza già a far data dal 31/12/2009 in ragione della totale interruzione della propria attività e della impossibilità di soddisfare le proprie obbligazioni. In sostanza, quindi, il avrebbe dovuto già da quella data presentare un ricorso per CP_2 autofallimento piuttosto che proseguire nella ordinaria gestione, e me che meno proporre che si procedesse nel settembre 2013 alla revoca dello stato di liquidazione per “l'eliminazione delle cause che, originariamente, avevano provocato lo stato di crisi della società determinandone lo scioglimento della società” (così dalla delibera in atti di revoca), determinando così un accumulo di ulteriori perdite di esercizio.
Sul punto va osservato che, a fronte della allegazione del convenuto che a far data dal 2009 la società abbia esclusivamente provveduto a recuperare i crediti con la MO e a pagare di volta in volta con gli acconti ricevuti i creditori (osserva il Collegio certamente non l'Erario attesa la debitoria), il CTU ha segnalato l'anomala circostanza in forza della quale, successivamente alla prima messa in liquidazione della società (2011), e nonostante l'assenza di ricavi di esercizio almeno dalla documentazione consegnata, sono continuati a maturare debiti per sorta capitale a titolo di IVA non versata per oltre 10mila euro. Tale elemento avvalora, quindi, quanto sostenuto dal , vale a dire la prosecuzione illecita dell'attività di impresa, nonché l'inattendibilità Parte_1 delle scritture contabili e dei documenti consegnati dal convenuto.
4.3. Quanto alla liquidazione del danno alla luce di quanto esposto, nella difficoltà di un'esatta identificazione dei danni prodotti dalle condotte di mala gestio sopra analizzate, può trovare applicazione la liquidazione equitativa dei danni consistente nel cosiddetto “deficit fallimentare”. Né sul punto può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dal convenuto solo in sede di comparsa conclusionale e in modo assolutamente generico in ordine alla mancata adesione da parte della curatela alle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente per la riscossione, fatto questo che invece di alleggerire il passivo della società ha finito per cristallizzare il danno.
4 Invero, in primo luogo, il non avvalersi di un provvedimento normativo di condono ovvero di definizione agevolata è una condotta che non causa il danno, ma semmai aggrava quello già prodotto dal fatto illecito o dall'inadempimento, sicché la relativa eccezione rientra tra le ipotesi di cui al comma 2 dell'art 1227 c.c., e quindi risulta tardivamente sollevata dalla difesa dello CP_2
Inoltre, nessun attivo è stato rinvenuto;
la documentazione consegnata dal convenuto in ordine all'asserito credito residuo nei confronti della MO, indicato in sede di interrogatorio una volta in € 31.000,00 (interrogatorio del 29.10.2019) e un'altra in € 41.000,00 (secondo la dichiarazione del 13.11.2019), non ha consentito alcuna azione di recupero di detto credito nelle more divenuto inesigibile. Pertanto, non è dato nemmeno sapere con quali fondi la LA avrebbe potuto accedere alle definizioni agevolate cui genericamente fa riferimento il convenuto.
4.4. Ciò posto, quindi, va condannato al pagamento in favore di parte Controparte_2 attrice della complessiva somma di euro 197.139,77 pari allo sbilancio fallimentare restando assorbite chiaramente le richieste formulate da parte attrice in ordine alle imposte e tributi non corrisposti.
Trattandosi di un debito di valore devono essere accordati su di essi la rivalutazione (a decorrere dal fallimento, cfr. Cass. n. 37798/2022) e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Per quanto riguarda gli interessi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il danno, si ritiene possano essere individuati al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 19.9.2019 fino al 23.11.2021 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal
24.11.2021 (data della notifica della citazione come sopra riportata) alla presente decisione, computati sulla somma via via annualmente rivalutata (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato che il è stato ammesso Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato, il convenuto va condannato ad eseguire in favore dello Stato il pagamento delle spese anticipate dall'Erario e prenotate a debito nella misura risultante dai relativi registri e di quelle liquidate nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del
D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della controversia (criterio del "decisum"), dei medi tariffari.
Si provvede, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 115 del 2002, come da separato decreto in merito alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della curatela del Fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nei rapporti tra le parti le spese liquidate in favore del c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta nei confronti di e per l'effetto lo condanna Controparte_2 al pagamento in favore del Fer. – liqu.ne” della Parte_1 Controparte_1 somma di € 197.139,77 oltre rivalutazione monetaria a far data dal 19.9.2019 e gli interessi sulle somme via via rivalutate, al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 19.9.2019 fino al 23.11.2021 e al
5 tasso ex art 1284, comma 4 c.c. dal 24.11.2021 (data della notifica della citazione) alla presente decisione;
2. Condanna al pagamento delle spese in favore del , ammesso al Controparte_2 Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, e, per l'effetto, dispone che sia eseguito in favore dello Stato il pagamento delle spese prenotate a debito e anticipate da parte dell'Erario, nella misura risultante dai relativi registri, e dei compensi che liquida in € 14.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA;
3. provvede, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 115 del 2002, con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del . Parte_1
4. nei rapporti tra le parti pone le spese liquidate in favore del c.t.u. a carico di parte convenuta.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
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